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AS 2011 5699

Ordinanza del DEFR concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAlA)

Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)

del 26 ottobre 2011

Il Dipartimento federale dell’economia, visti gli articoli 7 capoverso 2, 8, 11, 15 capoverso 2, 16, 19 capoverso 3, 20, 21 capoverso 2, 25 capoversi 2 e 3, 27 capoverso 2, 30 capoverso 6, 31 capoverso 1,

32 capoverso 6, 36 capoversi 1 e 2, 42 capoversi 5 e 6, 43 capoverso 2,

58 capoversi 1 e 2 e 69 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sugli alimenti

per animali (OsAlA), ordina:

Sezione 1: Materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali

Art. 1 Requisiti tecnici relativi agli alimenti per animali Gli alimenti per animali devono essere conformi alle disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche riportate nell’allegato 1.1.

Art. 2 Sostanze vietate o autorizzate con restrizioni nell’alimentazione animale Sono vietati o autorizzati con restrizioni l’immissione sul mercato e l’uso come alimenti per animali delle sostanze riportate nell’allegato 4.1.

Art. 3 Maggiori controlli 1 L’allegato 4.2 parte 1 contiene l’elenco degli alimenti per animali la cui importa- zione sottostà a maggiori controlli secondo l’articolo 58 OsAlA. Nello stesso sono indicati anche i controlli specifici con le relative frequenze per prodotto e Paese d’origine.

2 Qualora provengano da Paesi esterni all’UE, gli alimenti per animali elencati

nell’allegato 4.2 parte 1 possono essere importati in Svizzera soltanto su preavviso, attraverso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo.

RS 916.307.1 1 RS 916.307

2009-2465 5699

Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale RU 2011

3 All’atto della liberazione della merce controllata l’organismo di controllo compila un documento d’accompagnamento secondo l’allegato 4.2 parte 2, che deve accom- pagnare la merce fino al consumatore finale.

Art. 4 Tenore di additivi per alimenti per animali 1 Fatte salve le condizioni d’uso stabilite nell’autorizzazione, le materie prime e gli alimenti complementari per animali non devono contenere additivi per alimenti per animali in quantità di oltre il centuplo della concentrazione massima consentita negli alimenti completi per animali o di oltre il quintuplo nel caso dei coccidiostatici e degli istomonostatici.

2 Il centuplo della concentrazione massima di additivi per alimenti per animali

consentito negli alimenti completi per animali può essere superato solo se la compo- sizione dei prodotti in questione soddisfa il particolare fine nutrizionale secondo l’articolo 11 OsAlA. Le condizioni d’uso di tali alimenti per animali sono specificate nell’elenco degli scopi d’utilizzo per alimenti dietetici per animali secondo l’alle- gato 3.

Art. 5 Alimenti dietetici per animali L’elenco degli scopi d’utilizzo autorizzati degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (alimenti dietetici per animali) e delle rispettive caratteri- stiche nutrizionali particolari sono riportati nell’allegato 3.

Sezione 2: Etichettatura e presentazione di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali

Art. 6 Indicazioni 1 L’etichettatura delle materie prime, degli alimenti composti o degli alimenti diete- tici per animali e la presentazione dell’etichettatura possono richiamare l’attenzione, in particolare, sulla presenza o assenza di una sostanza nell’alimento per animali, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una funzione specifica a ciò correlata, purché siano adempiute le seguenti condizioni: a. l’indicazione è oggettiva, verificabile dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e comprensibile per l’utilizzatore dell’alimento per animali; b. lo stabilimento responsabile dell’etichettatura fornisce, su richiesta dell’UFAG, una prova scientifica della veridicità dell’indicazione, mediante riferimento a documenti scientifici pubblicamente accessibili o a ricerche documentate effettuate dall’impresa. La prova scientifica deve essere dispo- nibile al momento dell’immissione sul mercato dell’alimento per animali. Gli acquirenti possono esprimere all’UFAG i loro dubbi in merito alla veri- dicità di un’indicazione. Se l’UFAG giunge alla conclusione che la prova scientifica relativa a un’indicazione è ingannevole, esige che venga elimi- nata l’indicazione in questione.

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2 Sono consentite indicazioni riguardanti l’ottimizzazione dell’alimentazione e l’integrazione o il soddisfacimento delle esigenze fisiologiche, a condizione che non contengano una delle indicazioni secondo il capoverso 3 lettera a.

3 L’etichettatura delle materie prime o degli alimenti composti per animali e la

presentazione dell’etichettatura non devono comportare allegazioni secondo le quali la materia prima o l’alimento composto per animali: a. previene, tratta o cura una malattia, fatta eccezione per i coccidiostatici e gli istomonostatici; la presente lettera non si applica tuttavia alle indicazioni ri- guardanti la prevenzione degli squilibri nutrizionali, a condizione che a ciò non si associ alcun sintomo patologico; b. ha un particolare fine nutrizionale menzionato nell’elenco degli scopi d’utilizzo riportato nell’allegato 3, tranne nei casi in cui adempie le condi- zioni in esso stabilite.

Art. 7 Requisiti minimi relativi all’etichettatura di alimenti per animali 1 L’indicazione dell’elenco degli additivi per alimenti per animali deve essere con- forme ai requisiti del capitolo I dell’allegato 8.2 o del capitolo I dell’allegato 8.3, tranne nei casi in cui le prescrizioni relative all’etichettatura per l’autorizzazione dell’additivo per alimenti per animali in questione prevedono altrimenti. 2 Il tenore d’acqua deve essere indicato conformemente all’allegato 1.1 numero 6.

3 Ulteriori disposizioni in materia di etichettatura sono riportate nell’allegato 8.1.

Art. 8 Requisiti particolari relativi all’etichettatura di materie prime 1 Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA, l’etichettatura delle materie prime deve comprendere le indicazioni seguenti: a. l’indicazione obbligatoria corrispondente alla rispettiva categoria secondo l’elenco riportato nell’allegato 1.2; o b. le indicazioni previste dal catalogo secondo l’articolo 9 OsAlA per la mate- ria prima in questione. 2 L’etichettatura delle materie prime contenenti additivi per alimenti per animali deve comprendere le indicazioni supplementari seguenti: a. le specie animali o le categorie di animali cui è destinata la materia prima, se gli additivi per alimenti per animali in questione non sono autorizzati per tut- te le specie animali o lo sono in concentrazioni massime per determinate specie; b. le istruzioni per l’uso corretto secondo l’allegato 8.1 numero 4, se per l’additivo per alimenti per animali in questione è stata stabilita una concen- trazione massima; c. la durata minima di conservazione per gli additivi per alimenti per animali che non sono additivi tecnologici.

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Art. 9 Requisiti obbligatori particolari relativi all’etichettatura di alimenti composti per animali 1 Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA, l’etichettatura degli alimenti com- posti per animali deve comprendere le indicazioni seguenti: a. le specie animali o le categorie di animali cui è destinato l’alimento compo- sto per animali; b. le istruzioni per l’uso corretto, redatte secondo l’allegato 8.1 numero 4, con l’indicazione dello scopo dell’alimento per animali; c. qualora il produttore non sia lo stabilimento responsabile dell’etichettatura:

1. il nome o la ditta e l’indirizzo del produttore, o

2. il numero d’omologazione o di registrazione del produttore;

d. la durata minima di conservazione, secondo le disposizioni seguenti:

1. la dicitura «da consumarsi entro …», seguita dall’indicazione della data

(giorno, mese, anno), per gli alimenti per animali facilmente deperibili a causa del processo di deterioramento,

2. la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro …», seguita dall’indi-

cazione della data (mese e anno), per gli altri alimenti per animali, o

3. la dicitura «… (giorni o mesi) dopo la data di fabbricazione», se

nell’ambito dell’etichettatura è inserita la data di fabbricazione; e. l’elenco delle materie prime che compongono l’alimento per animali, sotto il titolo «Composizione», indicando il nome di ogni materia prima, secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a o b, in ordine decrescente di importanza ponderale, calcolata in base al tenore d’acqua dell’alimento composto; può essere indicata anche la percentuale in peso; f. le indicazioni obbligatorie secondo il capitolo II dell’allegato 8.2 o il capi- tolo II dell’allegato 8.3. 2 L’elenco menzionato nel capoverso 1 lettera e deve adempiere i seguenti requisiti:

a. la denominazione e la percentuale ponderale di una materia prima se la pre- senza della materia prima è evidenziata nell’etichettatura in parole, imma- gini o grafici; b. se le percentuali ponderali delle materie prime contenute negli alimenti composti per animali da reddito non sono indicate sull’etichettatura, lo stabi- limento responsabile dell’etichettatura, ferme restando le disposizioni sulla proprietà intellettuale, mette a disposizione dell’acquirente, su richiesta, in- formazioni sui dati quantitativi relativi alla composizione del prodotto, in un intervallo del ± 15 per cento del valore, secondo la formulazione dell’ali- mento per animali; c. nel caso di alimenti composti per animali da compagnia, ad eccezione degli animali da pelliccia, l’indicazione della denominazione specifica della mate- ria prima può essere sostituita da quella della categoria secondo l’alle- gato 1.3 cui appartiene la materia prima.

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3 Per gli alimenti composti per animali secondo il capoverso 2 lettera c, l’alle- gato 1.3 contiene un elenco delle categorie di materie prime che possono essere indicate al posto delle singole materie prime nell’etichettatura degli alimenti per animali da compagnia, ad eccezione degli animali da pelliccia.

Art. 10 Requisiti supplementari relativi all’etichettatura di alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAlA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza, l’etichettatura degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali deve contenere le seguenti indicazioni: a. la qualifica «dietetici», riservata esclusivamente ad alimenti per animali de- stinati a particolari fini nutrizionali, congiuntamente alla denominazione dell’alimento per animali secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAlA; b. le indicazioni prescritte per il rispettivo scopo d’utilizzo nelle colonne da 1 a

6 dell’elenco degli scopi d’utilizzo previsti secondo l’allegato 3;

c. l’indicazione di consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell’uso dell’alimento per animali o prima di prolungare la durata d’utilizzo.

Art. 11 Requisiti supplementari relativi all’etichettatura di alimenti per animali da compagnia Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA e l’articolo 9 della presente ordinanza, sull’etichetta degli alimenti per animali da compagnia deve comparire un numero di telefono gratuito o un altro mezzo di comunicazione idoneo a consentire all’acqui- rente di richiedere informazioni supplementari riguardo: a. agli additivi per alimenti per animali contenuti nell’alimento per animali da compagnia; e b. alle materie prime in essi incorporate, se la categoria è indicata secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera c.

Art. 12 Requisiti supplementari relativi all’etichettatura di alimenti non conformi per animali Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza, un alimento per animali che non soddisfa i requisiti legali, come ad esempio un alimento contaminato per animali, deve riportare nell’etichettatura le indicazioni particolari secondo l’allegato 8.4.

Art. 13 Deroghe relative all’etichettatura 1 Per quanto riguarda gli alimenti per animali confezionati, le indicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettere c, d ed e OsAlA e l’articolo 8 capoverso 2 lettera c o l’articolo 9 capoverso 1 lettere c, d ed e della presente ordinanza possono essere fornite su una parte dell’imballaggio diversa da quella riservata all’etichetta secondo

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l’articolo 14 capoverso 1 OsAlA. In tal caso occorre specificare dove compaiono tali indicazioni. 2 Le indicazioni obbligatorie secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera f non sono necessarie per miscele di grani interi, semi e frutti. 3 Nel caso degli alimenti composti per animali costituiti da non più di tre materie prime non sono obbligatorie le indicazioni di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere a e b, se dalla descrizione risulta chiaramente quali materie prime sono state utilizzate. 4 Per quantitativi di materie prime o di alimenti composti per animali che non supe- rano i 20 chilogrammi, destinati all’utilizzatore finale e venduti sfusi, le indicazioni secondo l’articolo 15 OsAlA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza possono essere fornite all’acquirente mediante adeguata affissione nel punto vendita. In tal caso le indicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAlA e l’articolo 8 capoverso 1 o l’articolo 9 capoverso 1 lettere a e b della presente ordinanza sono trasmesse all’acquirente quantomeno sulla fattura o congiuntamente alla stessa. 5 Nel caso degli alimenti per animali da compagnia venduti in imballaggi contenenti più confezioni, le indicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettere b, c, f e g OsAlA e l’articolo 9 capoverso 1 lettere b, c, e, nonché f della presente ordinanza possono comparire solo sull’imballaggio esterno invece che su ciascuna confezione, a condizione che il peso totale combinato dell’imballaggio non superi i 10 kg. 6 Le materie prime fornite da stabilimenti della produzione primaria a imprese del settore dell’alimentazione animale non sottostanno alle prescrizioni relative all’etichettatura secondo l’articolo 15 OsAlA e l’articolo 8 della presente ordinanza. 7 L’UFAG può applicare deroghe per gli alimenti per animali allevati a scopi scienti- fici o sperimentali, a condizione che l’etichetta indichi tale scopo. 8 Le indicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettere c, d, e, nonché g OsAlA e l’articolo 9 capoverso 1 lettere b e c della presente ordinanza non sono necessarie, se l’acquirente attesta per scritto, prima di ogni transazione commerciale, di rinun- ciarvi. Una transazione commerciale può comprendere diversi invii. 9 Le indicazioni di etichettatura possono essere scritte in altre lingue, oltre che in quelle ufficiali.

Art. 14 Etichettatura facoltativa 1 Oltre ai requisiti obbligatori relativi all’etichettatura, nell’etichettatura delle mate- rie prime e degli alimenti composti per animali possono essere fornite le indicazioni facoltative seguenti, a condizione che siano rispettati i principi generali di cui alla presente sezione: a. il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da reddito; b. il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da compagnia. 2 Il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da reddito è calcolato applicando i metodi secondo l’allegato 8.6.

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3 Il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da compagnia può essere calcolato applicando i metodi secondo l’allegato 8.6 o altri metodi ufficialmente validi, utilizzati nell’UE. Il metodo applicato deve essere riportato nell’etichettatura.

Sezione 3: Additivi per alimenti per animali e premiscele

Art. 15 Condizioni d’utilizzo di additivi per alimenti per animali e premiscele Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele devono soddisfare le condizioni secondo l’allegato 6.2 e le condizioni d’utilizzo stabilite nell’autorizzazione per additivi per alimenti per animali, tranne nei casi in cui l’autorizzazione prevede altrimenti.

Art. 16 Richieste e domande 1 Le richieste di omologazione di additivi per alimenti per animali e le domande di autorizzazione devono essere preparate secondo le indicazioni dell’allegato 5.

2 Le domande per esperimenti con additivi per alimenti per animali secondo

l’articolo 21 OsAlA devono soddisfare i requisiti secondo l’allegato 5 capoverso 2.

Art. 17 Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali 1 L’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali secondo l’articolo 20 capoverso 1 OsAlA è riportato nell’allegato 2. 2 La nomenclatura dei gruppi funzionali di additivi per alimenti per animali è ripor- tata nell’allegato 6.1.

Art. 18 Requisiti particolari relativi all’etichettatura di additivi per alimenti per animali e premiscele Oltre alle informazioni secondo l’articolo 32 capoverso 1 OsAlA, l’imballaggio o il contenitore di un additivo per alimenti per animali appartenente a uno dei gruppi funzionali secondo l’allegato 8.5 o di una premiscela contenente una simile sostanza deve recare, in maniera visibile, chiaramente leggibile e indelebile, le informazioni secondo l’allegato 8.5.

Sezione 4: Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Art. 19 1 Le concentrazioni massime di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono riportate nell’allegato 10 parte 1.

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2 Le soglie d’intervento per le sostanze indesiderabili e le misure specifiche da prendere in caso di loro superamento negli alimenti per animali sono riportate nell’allegato 10 parte 2. 3 Le concentrazioni massime di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti per animali sono riportate nell’allegato 10 parte 3.

Sezione 5: Prescrizioni relative all’igiene degli alimenti per animali

Art. 20

1 Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adempiere le disposi-

zioni dell’allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra. 2 Le imprese del settore dell’alimentazione animale della produzione primaria che necessitano di un’omologazione secondo l’articolo 48 OsAlA, devono adempiere le disposizioni dell’allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra.

3 Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono, se previsti:

a. soddisfare criteri microbiologici specifici; e b. prendere le misure o attuare i processi necessari a raggiungere obiettivi spe- cifici. 4 L’UFAG, d’intesa con il settore degli alimenti per animali, può stabilire i criteri e gli obiettivi specifici secondo il capoverso 3 lettere a e b.

Sezione 6: Tolleranze, campionature, metodi d’analisi e trasporti

Art. 21 1 Le tolleranze consentite per gli scarti tra le indicazioni relative alla composizione di una materia prima o di un alimento composto per animali nell’etichettatura e i valori riscontrati nell’ambito di controlli ufficiali sono riportate nell’allegato 7. 2 La procedura di campionatura e i metodi d’analisi applicati durante i controlli ufficiali di alimenti per animali sono retti dalle prescrizioni riportate nell’allegato 9. 3 Gli alimenti sfusi per animali da reddito non possono essere trasportati in veicoli e contenitori utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale secondo l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 giugno 20042 concernente l’elimi- nazione dei sottoprodotti di origine animale.

2 RS 916.441.22

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Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 22 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 10 giugno 19993 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale è abrogata.

Art. 23 Disposizioni transitorie Gli alimenti per animali possono essere etichettati e imballati in virtù del diritto vigente fino al 31 dicembre 2012. Possono essere immessi sul mercato fino a esau- rimento delle scorte.

Art. 24 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

26 ottobre 2011 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann

3 RU 1999 2084, 2002 4313, 2003 5467, 2005 981 6655, 2006 5213 5217, 2007 4477, 2008 3663, 2009 2853, 2010 381 2511

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Allegato 1.1 (art. 1 e 7)

Disposizioni tecniche relative a impurità, alimenti d’allattamento per animali, materie prime utilizzate come denaturanti o leganti, tenori di ceneri e d’acqua

1. Conformemente ai criteri della buona pratica secondo l’articolo 41 OsAlA,

le materie prime devono essere esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e da coadiuvanti tecnologici, a meno che nel cata- logo secondo l’articolo 9 OsAlA sia fissato un tenore massimo specifico. 2. Qualora non siano stati fissati altri valori nel catalogo secondo l’articolo 9 OsAlA, la purezza botanica delle materie prime deve ammontare almeno al

95 per cento. Si considerano impurità botaniche le impurità di materiali ve-

getali non nocive per gli animali, ad esempio, paglia e semi di altre specie coltivate o di erbe infestanti. La percentuale di impurità botaniche, quali re- sidui di altri semi o frutti oleosi derivanti da un processo di fabbricazione an- teriore, può ammontare al massimo allo 0,5 per cento per ciascun tipo di se- me o frutto. 3. Il tenore di ferro degli alimenti d’allattamento per animali per vitelli di peso vivo di al massimo 70 kg deve essere almeno di 30 mg per kg di alimento completo per animali avente un tenore d’acqua del 12 per cento. 4. Laddove le materie prime siano utilizzate come leganti o denaturanti per al- tre materie prime, i prodotti possono essere ancora considerati materie pri- me. Vanno indicati il nome, la natura e la quantità della materia prima utiliz- zata come legante o denaturante. Se come legante di una materia prima è usata un’altra materia prima, la percentuale di quest’ultima può ammontare al massimo al 3 per cento del peso totale. 5. Il tenore di ceneri insolubili nell’acido cloridrico può ammontare al 2,2 per cento al massimo della sostanza secca. Tuttavia, tale tenore può essere supe- rato per: – le materie prime, – gli alimenti composti per animali contenenti leganti minerali autoriz- zati, – gli alimenti minerali per animali, – gli alimenti composti per animali contenenti oltre il 50 per cento di sot- toprodotti del riso o della barbabietola da zucchero, – gli alimenti composti per animali destinati ai pesci di allevamento con- tenenti oltre il 15 per cento di farina di pesce, purché tale tenore sia dichiarato sull’etichetta.

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6. Se nell’allegato 1.2 o nel catalogo delle materie prime non sono state fissate altre percentuali, il tenore d’acqua dell’alimento per animali deve essere di- chiarato nei casi in cui superi: – il 5 per cento negli alimenti minerali per animali non contenenti sostan- ze organiche, – il 7 per cento negli alimenti d’allattamento per animali e negli altri ali- menti composti per animali contenenti una percentuale di prodotti lat- tieri superiore al 40 per cento, – il 10 per cento negli alimenti minerali per animali contenenti sostanze organiche, – il 14 per cento negli altri alimenti per animali.

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Allegato 1.2 (art. 8)

Indicazioni obbligatorie per le materie prime

Categoria di materie prime Indicazioni obbligatorie

1. Foraggi verdi e grezzi Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza

2. Cereali in grani

3. Prodotti e sottoprodotti di cereali in grani Amido, se > 20 %

Proteina grezza, se > 10 % Oli e grassi grezzi, se > 5 % di fibra grezza

4. Semi, frutti oleosi

5. Prodotti e sottoprodotti di semi, frutti oleosi Proteina grezza, se > 10 % Oli e grassi grezzi, se > 5 % Fibra grezza

6. Leguminose a granelli

7. Prodotti e sottoprodotti di leguminose a Proteina grezza, se > 10 %

granelli Fibra grezza

8. Tuberi, radici

9. Prodotti e sottoprodotti di tuberi e radici Amido

Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

10. Prodotti e sottoprodotti dell’industria di Fibra grezza, se > 15 % del tenore di trasformazione della barbabietola da zuc- zuccheri totali espressi in saccarosio chero Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

11. Prodotti e sottoprodotti dell’industria di Fibra grezza, se > 15 % del tenore di trasformazione della canna da zucchero zuccheri totali espressi in saccarosio

12. Altri semi e frutti, loro prodotti e sottopro- Proteina grezza

dotti, salvo quelli menzionati ai punti 2-7 Fibra grezza Oli e grassi grezzi, se > 10 %

13. Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti, Proteina grezza, se > 10 % di fibra grezza salvo quelli menzionati ai punti 8-11

14. Prodotti e sottoprodotti lattiero-caseari Proteina grezza

Acqua, se > 5 % Lattosio, se > 10 %

15. Prodotti e sottoprodotti di animali terrestri Proteina grezza, se > 10 %

Oli e grassi grezzi, se > 5 % Acqua, se > 8 %

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Categoria di materie prime Indicazioni obbligatorie

16. Pesci, altri animali marini, loro prodotti e Proteina grezza, se > 10 %

sottoprodotti Oli e grassi grezzi, se > 5 % Acqua, se > 8 %

17. Minerali Calcio

Sodio Fosforo Altri minerali pertinenti

18. Vari Proteina grezza, se > 10 %

Fibra grezza Oli e grassi grezzi, se > 10 % Amido, se > 30 % Zuccheri totali espressi in saccarosio, se > 10 % Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

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Allegato 1.3 (art. 9)

Categorie di materie prime utilizzabili nell’etichettatura degli alimenti composti per animali da compagnia

Categorie di materie prime la cui indicazione nell’etichetta di alimenti composti per animali da compagnia sostituisce quella del nome specifico di una o più materie prime.

Categoria Definizione

1. Carni e sottoprodotti di Tutte le parti carnose di animali terrestri a sangue caldo origine animale macellati, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento e tutti i prodotti e i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del corpo o di parti del corpo di animali terrestri a sangue caldo

2. Latte e derivati del latte Tutti i prodotti lattiero-caseari, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

3. Uova e prodotti a base Tutti i prodotti a base di uova, freschi o conservati mediante un di uova opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

4. Oli e grassi Tutti gli oli e i grassi animali o vegetali

5. Lieviti Tutti i lieviti le cui cellule siano state uccise ed essiccate

6. Pesci e sottoprodotti dei I pesci o le parti di pesci, freschi o conservati mediante un pesci opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

7. Cereali Tutte le specie di cereali indipendentemente dalla loro

presentazione e i prodotti ottenuti dalla trasformazione del corpo farinoso dei cereali

8. Ortaggi Tutte le specie di ortaggi e legumi, freschi o conservati

mediante un opportuno trattamento

9. Sottoprodotti di origine I sottoprodotti provenienti dal trattamento dei prodotti vegetali, vegetale in particolare dei cereali, degli ortaggi, dei legumi e dei semi oleosi

10. Estratti di proteine Tutti i prodotti di origine vegetale le cui proteine sono state vegetali concentrate mediante un trattamento appropriato, che contengono almeno il 50 % di proteine grezze rispetto alla sostanza secca, eventualmente ristrutturate (testurizzate)

11. Sostanze minerali Tutte le sostanze inorganiche adatte all’alimentazione animale

12. Zuccheri Tutti i tipi di zucchero

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Categoria Definizione

13. Frutta Tutte le varietà di frutta, fresche o conservate mediante un

opportuno trattamento

14. Noci Tutte le polpe dei frutti in guscio

15. Semi Tutti i semi interi o grossolanamente macinati

16. Alghe Tutte le specie di alghe, fresche o conservate mediante un

opportuno trattamento

17. Molluschi e crostacei Tutti i crostacei e i molluschi anche con conchiglia, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

18. Insetti Tutte le specie di insetti in tutte le fasi del loro sviluppo

19. Prodotti del panificio Tutti i prodotti del panificio, in particolare pane, torte, biscotti, nonché la pasta

20. Erbe aromatiche Tutti i tipi di erbe aromatiche, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento

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Allegato 2 (art. 17)

Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)

Parte 1: Elenco degli additivi autorizzati Categoria 1: additivi tecnologici Gruppo funzionale a): conservanti

N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione Specie animale o Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale chimica, descri- categoria di animali massima minimo massimo zione

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 200 1 a Acido sorbico C6H8O2 Tutte le specie o – – – Tutti gli alimenti categorie di animali (Tutte) E 201 1 a Sorbato di sodio C6H7O2Na Tutte – – – Tutti gli alimenti E 202 1 a Sorbato di potassio C6H7O2K Tutte – – – Tutti gli alimenti E 203 1 a Sorbato di calcio C12H14O4Ca Tutte – – – Tutti gli alimenti E 214 1 a 4-idrossibenzoato di etile C9H10O3 Animali da compa- – – – Tutti gli alimenti gnia E 215 1 a Derivato sodico del C9H9O3Na Animali da compa- – – – Tutti gli alimenti 4-idrossibenzoato di etile gnia E216 1 a 4-idrossibenzoato di C10H12O3 Animali da compa- – – – Tutti gli alimenti propile gnia

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N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione Specie animale o Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale chimica, descri- categoria di animali massima minimo massimo zione

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 217 1 a Derivato sodico del C10H11O3Na Animali da compa- – – – Tutti gli alimenti 4-idrossibenzoato di gnia propile E 218 1 a 4-idrossibenzoato di C8H8O3 Animali da compa- – – – Tutti gli alimenti metile gnia E 219 1 a Derivato sodico del C8H7O3Na Animali da compa- – – – Tutti gli alimenti 4-idrossibenzoato di gnia metile E 222 1 a Bisolfito di sodio NaHSO3 Cani e gatti – – 500 Tutti gli alimenti ad ecce- espressi zione delle carni e dei pesci come non trasformati E 223 1 a Metabisolfito di sodio Na2S2O5 Cani e gatti – – 500 Tutti gli alimenti ad ecce- espressi zione delle carni e dei pesci come non trasformati E 236 1 a Acido formico CH2O2 Tutte – – – Tutti gli alimenti E 237 1 a Formiato di sodio CHO2Na Tutte – – – Tutti gli alimenti E 238 1 a Formiato di calcio C2H2O4Ca Tutte – – – Tutti gli alimenti

4 Isolatamente o in miscela con metabisolfito di sodio.

5 Isolatamente o in miscela con bisolfito di sodio.

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N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione Specie animale o Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale chimica, descri- categoria di animali massima minimo massimo zione

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 240 1 a Formaldeide CH2O Suini 6 mesi – – Unicamente nel latte scremato: tenore massimo: Tutte – – – Unicamente per l’insilamento E 250 1 a Nitrito di sodio NaNO2 Cani e gatti – – 100 Solamente alimenti con tenore d’acqua superiore al 20 % E 260 1 a Acido acetico C2H4O2 Tutte – – – Tutti gli alimenti E 261 1 a Acetato di potassio C2H3O2K Tutte – – – Tutti gli alimenti E 262 1 a Diacetato di sodio C4H7O4Na Tutte – – – Tutti gli alimenti E 263 1 a Acetato di calcio C4H6O4Ca Tutte – – – Tutti gli alimenti E 270 1 a Acido lattico C3H6O3 Tutte – – – Tutti gli alimenti E 280 1 a Acido propionico C3H6O2 Tutte – – – Tutti gli alimenti E 281 1 a Propionato di sodio C3H5O2Na Tutte – – – Tutti gli alimenti E 282 1 a Propionato di calcio C6H10O4Ca Tutte – – – Tutti gli alimenti E 283 1 a Propionato di potassio C3H5O2K Tutte – – – Tutti gli alimenti E 284 1 a Propionato di ammonio C3H9O2N Tutte – – – Tutti gli alimenti E 285 1 a Acido metilpropionico C4H8O2 Ruminanti all’inizio – 1000 4000 Tutti gli alimenti della ruminazione E 295 1 a Formiato di ammonio CH5O2N Tutte – – – Tutti gli alimenti E 296 1 a Acido DL-malico C4H6O5 Tutte – – – Tutti gli alimenti

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N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione Specie animale o Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale chimica, descri- categoria di animali massima minimo massimo zione

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 297 1 a Acido fumarico C4H4O4 Tutte – – – Tutti gli alimenti E 325 1 a Lattato di sodio C3H5O3Na Tutte – – – Tutti gli alimenti E 326 1 a Lattato di potassio C3H5O3K Tutte – – – Tutti gli alimenti E 327 1 a Lattato di calcio C6H10O6Ca Tutte – – – Tutti gli alimenti E 330 1 a Acido citrico C6H8O7 Tutte – – – Tutti gli alimenti E 331 1 a Citrati di sodio – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 332 1 a Citrati di potassio – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 333 1 a Citrati di calcio – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 334 1 a Acido L-tartarico C4H6O6 Tutte – – – Tutti gli alimenti E 335 1 a L-Tartrati di sodio – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 336 1 a L-Tartrati di potassio – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 337 1 a Tartrato doppio di sodio C4H4O6KNa . Tutte – – – Tutti gli alimenti e di potassio 4H2O E 338 1 a Acido ortofosforico H3PO4 Tutte – – – Tutti gli alimenti E 490 1 a 1,2-Propandiolo C3H8O2 Cani – – 53000 Tutti gli alimenti E 507 1 a Acido cloridrico HCl Tutte – – – Unicamente per l’insilamento E 513 1 a Acido solforico H2SO4 Tutte – – – Tutti gli alimenti

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Categoria 1: additivi tecnologici Gruppo funzionale b): antiossidanti

N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione Specie animale o Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale chimica, descri- categoria di animali massima minimo massimo zione

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 300 1 b Acido L-ascorbico C6H8O6 Tutte – – – Tutti gli alimenti E 301 1 b L-ascorbato di sodio C6H7O6Na Tutte – – – Tutti gli alimenti E 302 1 b L-ascorbato di calcio C12H14O12Ca Tutte – – – Tutti gli alimenti E 303 1 b Acido diacetil-5,6-L- C10H12O8 Tutte – – – Tutti gli alimenti ascorbico E 304 1 b Acido palmitoil-6-L- C22H38O7 Tutte – – – Tutti gli alimenti ascorbico E 306 1 b Estratti d’origine naturale – Tutte – – – Tutti gli alimenti ricchi in tocoferolo E 307 1 b Alfa-tocoferolo di sintesi C29H50O2 Tutte – – – Tutti gli alimenti E 308 1 b Gamma-tocoferolo di C28H48O2 Tutte – – – Tutti gli alimenti sintesi E 309 1 b Delta-tocoferolo di C27H46O2 Tutte – – – Tutti gli alimenti sintesi E 310 1 b Gallato di propile C10H12O5 Tutte – – 1006 Tutti gli alimenti E 311 1 b Gallato di ottile C15H22O5 Tutte – – 1007 Tutti gli alimenti

6 Al massimo 100 mg/kg da soli o in combinazione con E 311 e E 312.

7 Al massimo 100 mg/kg da soli o in combinazione con E 310 e E 312.

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N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione Specie animale o Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale chimica, descri- categoria di animali massima minimo massimo zione

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 312 1 b Gallato di dodecile C19H30O5 Tutte – – 1008 Tutti gli alimenti E 320 1 b Butilidrossianisolo C11H16O2 Tutte – – 1509 Tutti gli alimenti (BHA) E 321 1 b Butilidrossitoluene C15H24O Tutte – – 15010 Tutti gli alimenti (BHT) E 324 1 b Etossichina C14H19ON Tutte – – 15011 Tutti gli alimenti

8 Al massimo 100 mg/kg da soli o in combinazione con E 310 e E 311.

9 Al massimo 150 mg/kg da soli o in combinazione con E 321 e E 324.

10 Al massimo 150 mg/kg da soli o in combinazione con E 320 e E 324.

11 Al massimo 150 mg/kg da soli o in combinazione con E 320 e E 321.

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Categoria 1: additivi tecnologici Gruppi funzionali c): emulsionanti; d): stabilizzanti; e): addensanti; f): gelificanti

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mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 322 1 c; d; e; f Lecitine – Tutte – – – Tutti gli alimenti

E 400 1 c; d; e; f Acidi alginici – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 401 1 c; d; e; f Alginato di sodio – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 402 1 c; d; e; f Alginato di potassio – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 403 1 c; d; e; f Alginato di ammonio – Tutte, ad eccezione – – – Tutti gli alimenti dei pesci ornamen- tali E 404 1 c; d; e; f Alginato di calcio – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 405 1 c; d; e; f Alginato di propilengli- – Tutte – – – Tutti gli alimenti cole (alginato di propan- 1,2-diolo) E 406 1 c; d; e; f Agar-Agar – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 407 1 c; d; e; f Carragenina – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 410 1 c; d; e; f Farina di semi di carrube – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 412 1 c; d; e; f Farina di semi di guar – Tutte – – – Tutti gli alimenti o gomma di guar E 413 1 c; d; e; f Gomma adragante – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 414 1 c; d; e; f Gomma arabica – Tutte – – – Tutti gli alimenti

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N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione Specie animale o Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale chimica, categoria di animali massima minimo massimo descrizione

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 415 1 c; d; e; f Gomma di xantano – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 418 1 c; d; e; f Gomma di gellano Polisaccaride Cani e gatti – – – Solamente alimenti con contenente tenore d’acqua superiore al glucosio, acido 20 % glucuronico e rammosio (2:1:1) prodot- to da Pseudo- monas elodea (ATCC 31466) E 420 1 c; d; e; f Sorbitolo – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 421 1 c; d; e; f Mannitolo – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 422 1 c; d; e; f Glicerolo – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 432 1 c; d; e; f Monolaurato di poliossie- – Tutte – – 500012 Soltanto negli alimenti tilene(20)-sorbitano d’allattamento E 433 1 c; d; e; f Monooleato di poliossie- – Tutte – – 500013 Soltanto negli alimenti tilene(20)-sorbitano d’allattamento E 434 1 c; d; e; f Monopalmitato di polios- – Tutte – – 500014 Soltanto negli alimenti sietilene(20)-sorbitano d’allattamento E 435 1 c; d; e; f Monostearato di poliossi- – Tutte – – 500015 Soltanto negli alimenti etilene(20)-sorbitano d’allattamento

12 Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 433, E 434, E 435, E 436). 13 Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 434, E 435, E 436). 14 Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 433, E 435, E 436).

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mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 436 1 c; d; e; f Tristearato di poliossieti- – Tutte – – 500016 Soltanto negli alimenti lene(20)-sorbitano d’allattamento E 440 1 c; d; e; f Pectine – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 1 c; d; e; f Trifosfato di pentasodio – Cani, gatti – – 5000 Tutti gli alimenti E 460 1 c; d; e; f Cellulosa microcristallina – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 1 c; d; e; f Cellulosa in polvere – Tutte – – – Tutti gli alimenti 460(ii) E 461 1 c; d; e; f Metilcellulosa – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 462 1 c; d; e; f Etilcellulosa – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 463 1 c; d; e; f Idrossi-propil-cellulosa – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 464 1 c; d; e; f Idrossi-propil-metil- – Tutte – – – Tutti gli alimenti cellulosa E 465 1 c; d; e; f Metil-etil-cellulosa – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 466 1 c; d; e; f Carbossimetilcellulosa – Tutte – – – Tutti gli alimenti (sale sodico dell’etere carbossimetilico della cellulosa)

15 Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 433, E 434, E 436). 16 Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 433, E 434, E 435).

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N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione Specie animale o Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale chimica, categoria di animali massima minimo massimo descrizione

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 470 1 c; d; e; f Sali di sodio, di potassio – Tutte – – – Tutti gli alimenti o di calcio degli acidi grassi alimentari, da soli o in miscela, ottenuti da materie grasse comme- stibili o da acidi grassi alimentari distillati E 471 1 c; d; e; f Mono e digliceridi degli – Tutte – – – Tutti gli alimenti acidi grassi alimentari E 472 1 c; d; e; f Mono e digliceridi degli – Tutte – – – Tutti gli alimenti acidi grassi alimentari esterificati con: a) acido acetico – Tutte – – – Tutti gli alimenti b) acido lattico – Tutte – – – Tutti gli alimenti c) acido citrico – Tutte – – – Tutti gli alimenti d) acido tartarico – Tutte – – – Tutti gli alimenti e) acido mono e diacetil- – Tutte – – – Tutti gli alimenti tartarico E 473 1 c; d; e; f Sucresteri (esteri del – Tutte – – – Tutti gli alimenti saccarosio con acidi grassi alimentari) E 474 1 c; d; e; f Sucrogliceridi (miscela di – Tutte – – – Tutti gli alimenti sucresteri e di mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari)

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N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione Specie animale o Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale chimica, categoria di animali massima minimo massimo descrizione

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 475 1 c; d; e; f Esteri poliglicerici degli – Tutte – – – Tutti gli alimenti acidi grassi alimentari E 477 1 c; d; e; f Monoesteri del propilen- – Tutte – – – Tutti gli alimenti glicole (1,2-propandiolo) e degli acidi grassi alimentari, soli o in miscela con diesteri E 480 1 c; d; e; f Lattilato di stearile-2 – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 481 1 c; d; e; f Stearile-2-lattilato sodico – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 482 1 c; d; e; f Stearile-2-lattilato – Tutte – – – Tutti gli alimenti calcico E 483 1 c; d; e; f Tartrato di stearile – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 484 1 c; d; e; f Ricinoleato di glicerina – Tutte – – – Tutti gli alimenti polietilenglicole E 486 1 c; d; e; f Destrani – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 487 1 c; d; e; f Esteri polietilenglicoli di – Vitelli – – 6000 Soltanto negli alimenti acidi grassi dell’olio di d’allattamento soia E 488 1 c; d; e; f Esteri gliceropolietilene- – Vitelli – – 5000 Soltanto negli alimenti glicolici di acidi grassi d’allattamento del sego

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N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione Specie animale o Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale chimica, categoria di animali massima minimo massimo descrizione

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 489 1 c; d; e; f Eteri del poliglicerolo – Vitelli – – 5000 Soltanto negli alimenti con alcoli ottenuti per d’allattamento riduzione degli acidi oleico e palmitico

E 490 1 c; d; e; f 1,2-Propandiolo – Vacche da latte – 12000 Tutti gli alimenti Bovini da ingrasso, – – 36000 Tutti gli alimenti vitelli, agnelli, capretti, suini, pollame E 491 1 c; d; e; f Monostearato di – Tutte – – – Tutti gli alimenti sorbitano E 492 1 c; d; e; f Tristearato di sorbitano – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 493 1 c; d; e; f Monolaurato di sorbitano – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 494 1 c; d; e; f Monooleato di sorbitano – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 495 1 c; d; e; f Monopalmitato di – Tutte – – – Tutti gli alimenti sorbitano E 496 1 c; d; e; f Polietilenglicol 6000 – Tutte – – 300 Tutti gli alimenti E 497 1 c; d; e; f Polimeri del poliossipro- – Tutte – – 50 Tutti gli alimenti pilen-poliossietilene (P.M. 6800-9000) E 498 1 c; d; e; f Esteri parziali di poligli- – Cani – – – Tutti gli alimenti cerolo di acidi grassi di ricino policondensati

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N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione Specie animale o Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale chimica, categoria di animali massima minimo massimo descrizione

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 499 1 c; d; e; f Gomma di cassia – Cani e gatti – – 17600 Solamente alimenti con tenore d’acqua superiore al 20 %

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Categoria 1: additivi tecnologici Gruppi funzionali g): leganti; i): antiagglomeranti

N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o categoria Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale descrizione di animali massima minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 330 1 g; i Acido citrico C6H8O7 Tutte – – – Tutti gli alimenti E 470 1 g; i Stearati di C18H35O2Na, Tutte – – – Tutti gli alimenti sodio, di C18H35O2K e potassio e di C36H70O4Ca* calcio E 516 1 g; i Solfato di CaSO4 · 2H2O* Tutte – – 30000 Tutti gli alimenti calcio diidrato E 535 1 g; i Ferrocianuro Na4[Fe(CN)6] · Tutte Tenore massimo: 80 mg/kg di sodio 10H2O NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro) E 536 1 g; i Ferrocianuro K4[Fe(CN)6]. 3H2O Tutte Tenore massimo: 80 mg/kg di potassio NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro) E 551a 1 g; i Acido silicico –* Tutte – – – Tutti gli alimenti precipitato ed essiccato E 551b 1 g; i Silice colloi- –* Tutte – – – Tutti gli alimenti dale

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N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o categoria Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale descrizione di animali massima minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 551c 1 g; i Kieselguhr –* Tutte – – – Tutti gli alimenti (terra di diatomee purificata) E 552 1 g; i Silicato –* Tutte – – – Tutti gli alimenti di calcio sintetico E 554 1 g; i Silicato di –* Tutte – – – Tutti gli alimenti sodio e allu- minio, sintetico - 1 g; i Olio di Olio bianco medica- Tutte – – 50000 Nelle premiscele di additivi e paraffina mentoso negli alimenti minerali E 558 1 g; i Bentonite / –* Tutte – – 20000 Tutti gli alimenti: Montmorillo- La miscela con additivi dei nite gruppi «Additivi per la preven- zione della coccidiosi e della istomoniasi» è vietata, ad eccezione di: monensin-sodio, narasin, lasalocid-sodio, salinomicina sodica e robenidina. Indicazione sull’etichetta: nome specifico dell’additivo

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N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o categoria Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale descrizione di animali massima minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 559 1 g; i Argilla caoli- Miscele naturali di Tutte – – – Tutti gli alimenti nitica, esente minerali contenenti da amianto almeno il 65 % di silicati complessi di alluminio idrato con preponderante pre- senza di caolinite* E 560 1 g; i Miscela Miscele naturali di Tutte – – – Tutti gli alimenti naturale di steatite e clorite steatite e esenti da amianto, clorite con una purezza minima delle miscele dell’85 % E 561 1 g; i Vermiculite Silicato naturale di Tutte – – Tutti gli alimenti magnesio, alluminio e ferro, espanso me- diante riscaldamento, esente da amianto. Tenore massimo di fluoro: 0,3 %*

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N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o categoria Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale descrizione di animali massima minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 562 1 g; i Sepiolite Silicato di magnesio Tutte – – 20000 Tutti gli alimenti idratato di origine sedimentaria conte- nente almeno 60 % di sepiolite e al massimo

30 % di montmorillo-

nite, esente da amian- to E 565 1 g; i Lignosolfati –* Tutte – – Tutti gli alimenti E 566 1 g; i Natrolite- Miscela naturale di Tutte – – 25000 Tutti gli alimenti fonolite silicati di alluminio, idrosilicati alcalini, alcalino-terrosi e di alluminio, natrolite (43−46,5 %) e feld- spato*

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N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o categoria Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale descrizione di animali massima minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 567 1 g; i Clinoptilolite Alluminosilicato Suini, conigli, volatili – – 20000 Tutti gli alimenti di origine d’idrato di calcio di vulcanica origine vulcanica contenente almeno

85 % di clinoptilolite

e al massimo 15 % di feldspati, miche e argille esenti da fibre e da quarzo Tenore massimo di piombo: 80 mg/kg*

E 568 1 g; i Clinoptilolite Alluminosilicato di Suini, polli e tacchini – – 20000 Tutti gli alimenti di origine idrato di calcio di da ingrasso, bovini, sedimentaria origine sedimentaria salmonidi contenente almeno

80 % di clinoptilolite

e al massimo 20 % di minerali argillosi esenti da fibre e da quarzo

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N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o categoria Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale descrizione di animali massima minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 598 1 g; i Alluminati di Miscele di alluminati Pollame, conigli e suini – – 20000 Tutti gli alimenti calcio sintetici di calcio contenenti Vacche da latte, bovini – – 8000 Tutti gli alimenti tra 35 e 51 % di da ingrasso, vitelli, AI2O3 agnelli e capretti Tenore massimo di molibdeno: E 599 1 g; i Perlite Silicato naturale di Tutte – – – Tutti gli alimenti sodio e alluminio, espanso mediante riscaldamento, esente da amianto*

* Tenore massimo di diossine: 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg. Il tenore di diossine equivale alla somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e di policlorodibenzofurano (PCDF), espresso in equivalenti tossici dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), applicando i TEF-OMS (fattori d’equivalenza tossica). Il tenore deve essere espresso come tenore massimo, ovvero i tenori sono calcolati supponendo che tutti i valori congeneri differenti sotto il limite di rilevazione siano uguali al limite di rilevazione.

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Categoria 1: additivi tecnologici Gruppo funzionale j): regolatori dell’acidità

N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione Specie animale Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale chimica, o categoria di massima minimo massimo descrizione animali

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 170 1 j Carbonato di calcio Cani e gatti – – – – E210 1 j Acido benzoico Suini da – 5 000 10 000 Le istruzioni per ingrasso l’uso devono fornire i seguenti dati: «Gli alimenti complementari contenenti acido benzoico non pos- sono essere utiliz- zati come tali per i suini da ingrasso». «Per la sicurezza degli utenti devono essere adottate misure per ridurre al minimo la produzione di polvere respirabile dell’additivo. Sono disponibili schede di sicurezza dei materiali (MSDS).»

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N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione Specie animale Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale chimica, o categoria di massima minimo massimo descrizione animali

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 296 1 j Acidi DL- e L-malico Cani e gatti – – – – – 1 j Diidrogenoortofosfato di Cani e gatti – – – – ammonio – 1 j Idrogenoortofosfato di Cani e gatti – – – – ammonio E 339(i) 1 j Diidrogenoortofosfato di Cani e gatti – – – – sodio E 339(ii) 1 j Idrogenoortofosfato Cani e gatti – – – – disodico E 339(iii) 1 j Ortofosfato di trisodio Cani e gatti – – – – E 340(i) 1 j Diidrogenoortofosfato di Cani e gatti – – – – potassio E 340(ii) 1 j Idrogenoortofosfato di Cani e gatti – – – – potassio E 340(iii) 1 j Idrogenoortofosfato di Cani e gatti – – – – tripotassio E 341(i) 1 j Tetraidroortofosfato di Cani e gatti – – – – calcio E 341(ii) 1 j Idrogenoortofosfato di Cani e gatti – – – – calcio E 342(i) 1 j Diidrogenoortofosfato di Cani e gatti – – – – ammonio E 342(ii) 1 j Idrogenoortofosfato Cani e gatti – – – – diammonico

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N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione Specie animale Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale chimica, o categoria di massima minimo massimo descrizione animali

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 350(i) 1 j Malato di sodio (sale Cani e gatti – – – – dell’acido o dell’acido L-malico) E 450a(i) 1 j Diidrogenodifosfato di Cani e gatti – – – disodio E 450a(iii) 1 j Difosfato di tetrasodio Cani e gatti – – – E 450a(iv) 1 j Difosfato di tetrapotassio Cani e gatti – – – – E 450b(i) 1 j Trifosfato di pentasodio Cani e gatti – – – – E 450b(ii) 1 j Trifosfato di penta- Cani e gatti – – – – potassio E 500(i) 1 j Carbonato disodico Cani e gatti – – – – E 500(ii) 1 j Carbonato acido di sodio Cani e gatti – – – – E 500(iii) 1 j Sesquicarbonato di sodio Cani e gatti – – – – E 501(ii) 1 j Carbonato acido di Cani e gatti – – – – potassio E 503(i) 1 j Carbonato di ammonio Cani e gatti – – – – E 503(ii) 1 j Carbonato acido di Cani e gatti – – – – ammonio E 507 1 j Acido cloridrico Cani e gatti – – – – E 510 1 j Cloruro di ammonio Cani e gatti – – – – E 513 1 j Acido solforico Cani e gatti – – – – E 524 1 j Idrossido di sodio Cani e gatti – – – –

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N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione Specie animale Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale chimica, o categoria di massima minimo massimo descrizione animali

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 525 1 j Idrossido di potassio Cani e gatti – – – – E 526 1 j Idrossido di calcio Cani e gatti – – – – E 529 1 j Ossido di calcio Cani e gatti – – – – E 540 1 j Difosfato dicalcico Cani e gatti – – – – Vacche da – – 8000 – latte, bovini da ingrasso, vitelli, agnel- li, capretti

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Categoria 1: additivi tecnologici Gruppo funzionale k): additivi per l’insilamento

Codice Cate- Gruppo Additivo Sottogruppo Uso Altre dispo-sizioni goria funzionale

E 240 1 k Formaldeide Sostanze chimiche Conservante per insilati

1 k Esametilentetramine Sostanze chimiche Conservante per insilati

1 k Benzoato di sodio Sostanze chimiche Conservante per insilati

1 k Bisolfato di sodio Sostanze chimiche Conservante per insilati

E 223 1 k Metabisolfito di sodio Sostanze chimiche Conservante per insilati UE: nessuna rivalutazione E 250 1 k Nitrito di sodio Sostanze chimiche Conservante per insilati 1 k Tiosolfato di sodio Sostanze chimiche Conservante per insilati UE: nessuna rivalutazione 1 k Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da Bacillus Enzimi Conservante per insilati amyloliquefaciens 1 k Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da Bacillus subtilis Enzimi Conservante per insilati 1 k Beta-glucanasi EC 3.2.1.6 a partire da Aspergillus niger Enzimi Conservante per insilati 1 k Cellulasi EC 3.2.1.4 a partire da Aspergillus niger Enzimi Conservante per insilati 1 k Cellulasi EC 3.2.1.4 a partire da Trichoderma Enzimi Conservante per insilati longibrachiatum 1 k Emicellulasi EC 3.2.1.8 a partire da Aspergillus niger Enzimi Conservante per insilati 1 k Pectinasi EC 3.2.1.15 a partire da Aspergillus niger Enzimi Conservante per insilati UE: nessuna rivalutazione

1 k Xilanasi EC 3.2.1.8 a partire da Trichoderma Enzimi Conservante per insilati

longibrachiatum

1 k Bacillus subtilis MBS-BS-01 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Enterococcus faecium BIO 34 Microrganismi Conservante per insilati

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Codice Cate- Gruppo Additivo Sottogruppo Uso Altre dispo-sizioni goria funzionale

1 k Enterococcus faecium CCM 6226 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Enterococcus faecium CNCM I-3236 / ATCC 19434 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Enterococcus faecium M74 NCIMB 11181 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Enterococcus faecium NCIMB 10415 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Enterococcus faecium NCIMB 11181 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Enterococcus faecium NCIMB 30122 Microrganismi Conservante per insilati UE: nessuna rivalutazione 1 k Enterococcus faecium SF202 DSM 4788 ATCC 53519 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Enterococcus faecium SF301 DSM 4789 ATCC 55593 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus brevis DSM 12835 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus brevis IFA 92 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus buchneri 40177 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus buchneri CCM 1819 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus buchneri DSM 12856 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus buchneri DSM 13573 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus buchneri DSM 16774 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus buchneri KKP. 907 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus buchneri LN4637 ATCC PTA-2494 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus buchneri NCIMB 40788 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus casei ATCC 7469 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus casei LC 32909 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus cellobiosus Q1 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus collinoides DSMZ 16680 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus paracasei 30151 Microrganismi Conservante per insilati

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Codice Cate- Gruppo Additivo Sottogruppo Uso Altre dispo-sizioni goria funzionale

1 k Lactobacillus paracasei DSM 16245 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus paracasei DSM 16773 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus pentosus DSM 14025 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus plantarum 16627 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus plantarum 24011 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus plantarum Aber F1 NCIMB 41028 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus plantarum AK 5106 DSM 20174 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus plantarum ATCC 8014 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus plantarum C KKP/788/p Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus plantarum CNCM I-3235 / ATCC 8014 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus plantarum DSM 11520 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus plantarum DSM 11672 = Lactobacillus Microrganismi Conservante per insilati plantarum CNCM MA 18/5U

1 k Lactobacillus plantarum DSM 12836 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus plantarum DSM 12837 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus plantarum DSM 16565 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus plantarum DSM 16568 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus plantarum DSM 3676 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus plantarum DSM 3677 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus plantarum IFA 96 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus plantarum K KKP/593/p Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus plantarum L-256 NCIMB 30084 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus plantarum L54 NCIMB 30148 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 53187 Microrganismi Conservante per insilati

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Codice Cate- Gruppo Additivo Sottogruppo Uso Altre dispo-sizioni goria funzionale

1 k Lactobacillus plantarum LP287 DSM 5257 ATCC 55058 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus plantarum LP318 DSM 4785 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus plantarum LP319 DSM 4786 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus plantarum LP329 DSM 5258 ATCC 55942 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus plantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus plantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus plantarum LSI NCIMB 30083 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus plantarum MBS-LP-01 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus plantarum MiLAB 393 LMG-21295 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30094 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 40027 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus plantarum PL14D/CSL Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus plantarum VTT E-78076 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus rhamnosus NCIMB 30121 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactobacillus salivarius CNCM I-3238 / ATCC 11741 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactococcus lactis CCM 4754, NCIMB 30117 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactococcus lactis lactis 30044 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactococcus lactis lactis NCIMB 30044 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactococcus lactis NCIMB 30160 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactococcus lactis SR 3.54 NCIMB 30117 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Pediococcus acidilactici 30005 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Pediococcus acidilactici 33-06 NCIMB 30086 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Pediococcus acidilactici 33-11 NCIMB 30085 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 / ATCC 8042 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M Microrganismi Conservante per insilati

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Codice Cate- Gruppo Additivo Sottogruppo Uso Altre dispo-sizioni goria funzionale

1 k Pediococcus acidilactici DSM 11673 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Pediococcus acidilactici DSM 16243 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Pediococcus pentosaceus DSM 12834 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Pediococcus pentosaceus DSM 14021 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Pediococcus pentosaceus DSM 16244 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Pediococcus pentosaceus MBS-PP-01 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30068 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30089 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30171 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Propionibacterium acidipropionici CNCM MA 26/4U Microrganismi Conservante per insilati 1 k Rhodopseudomonas palustris ATTC 17001 Microrganismi Conservante per insilati UE: nessuna rivalutazione

1 k Saccharomyces cerevisiae IFO 0203 Microrganismi Conservante per insilati

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Categoria 2: additivi organolettici Gruppo funzionale a): coloranti

N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o categoria di Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale descrizione animali massima minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 102 2 a (iii)17 Tartrazina C16H9N4O9S2Na3 Pesci ornamentali – – – – Uccelli granivori orna- – – 150 – mentali Piccoli roditori – – 150 – E 110 2 a (iii) Giallo arancio S C16H10N2O7S2Na2 Pesci ornamentali – – – – (Sunset Yellow FCF) Uccelli granivori orna- – – 150 – mentali Piccoli roditori – – 150 – E 124 2 a (iii) Ponceau 4 R C20H11N2O10S3Na3 Pesci ornamentali – – – – E 127 2 a (iii) Eritrosina C20H6I4O5Na2H2O Pesci ornamentali – – – – E 131 2 a (iii) Blu patentato V Sale calcico Tutte le specie o categorie – – – Consentite negli dell’acido disulfoni- di animali ad eccezione di alimenti per co dell’anidride cani e gatti, uccelli grani- animali soltanto dell’midrossitetraetil vori ornamentali e piccoli nei prodotti di: diamino trifenil- roditori I) cascami di carbinolo derrate alimen- tari; o

17 i) sostanze che conferiscono o restituiscono colore agli alimenti per animali; ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale; iii) sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali.

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N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o categoria di Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale descrizione animali massima minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II) cereali o farina di manioca de- naturati; o III) altre materie prime denatura- te con queste sostanze o colo- rate al momento della prepara- zione tecnica per permettere l’identificazione necessaria du- rante la fabbri- cazione E 131 2 a (iii) Blu patentato V Sale calcico Cani e gatti – – – – dell’acido disulfoni- Uccelli granivori orna- – – 150 – co dell’anidride mentali dell’midrossitetraetil – – 150 – diamino trifenil- Piccoli roditori carbinolo E 132 2 a (iii) Indigotina C16H8N2O8S2Na2 Pesci ornamentali – – – – E 141 a (iii) Complesso rame- - Pesci ornamentali – – – – clorofilla Uccelli granivori orna- – – 150 – mentali Piccoli roditori 150

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N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o categoria di Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale descrizione animali massima minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 142 2 a (iii) Verde acido brillante Sale sodico Tutte, ad eccezione di – – – Consentite negli BS (verde lissamina) dell’acido 4-4’-bis cani, gatti e pesci orna- alimenti per (dimetil-amino) mentali animali soltanto difenilmetilene-2- nei prodotti di: naftolo-3,6- I) cascami di disulfonico derrate alimen- tari; oppure II) cereali o farina di manioca de- naturati; oppure III) altre materie prime denatura- te con queste sostanze o colo- rate al momento della prepara- zione tecnica per permettere l’identificazione necessaria du- rante la fabbri- cazione E 142 2 a (iii) Verde acido brillante Cani, gatti e pesci orna- – – – BS (verde lissamina) mentali E 153 2 a (iii) Carbone vegetale C Pesci ornamentali – – – – E 160a 2 a (iii) Beta-carotina C40H56 Canarini – – – – E 160b 2 a (iii) Bixina C25H30O4 Pesci ornamentali – – – –

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N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o categoria di Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale descrizione animali massima minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 160c 2 a Capsantina C40H56O3 Pollame – – 8018 – E 160e 2 a Beta-apo-8’- C30H40O Pollame – – 8019 – carotenale E 160f 2 a Estere etilico C32H44O2 Pollame – – 8020 – dell’acido beta-apo- 8’-carotenoico E 161b 2 a Luteina C40H56O2 Pollame – – 8021 – E 161c 2 a Criptoxantina C40H56O Pollame – – 8022 – E 161g 2 a Cantaxantina C40H52O2 Volatili da cortile, ad – – 25 La miscela di eccezione delle galline cantaxantina e altri ovaiole carotenoidi e Galline ovaiole 8 xantofille è am- messa a condizio- ne che la concen- trazione totale non superi 80 mg/kg nell’alimento per animali completo

18 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i). 19 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i). 20 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i). 21 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i). 22 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

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N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o categoria di Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale descrizione animali massima minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rispettare il valore massimo fissato per le derrate alimentari Salmoni e trote – – 25 Somministrazione autorizzata solo a partire dall’età di 6 mesi La miscela di cantaxantina e astaxantina è ammessa a condi- zione che non superi la concen- trazione totale di nell’alimento per animali completo Cani, gatti e pesci orna- – – – – mentali Uccelli da compagnia e – – – – ornamentali E 161h 2 a Zeaxantina C40H56O2 Pollame – – 8023 – E 161i 2 a Citranaxantina C33H44O Galline ovaiole – – 8024 –

23 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i). 24 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

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N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o categoria di Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale descrizione animali massima minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 161j 2 a Astaxantina C40H52O4 Salmoni e trote – – 100 Somministrazione autorizzata solo a partire dall’età di 6 mesi La miscela di cantaxantina e astaxantina è ammessa a condi- zione che non superi la concen- trazione totale di nell’alimento per animali completo Pesci ornamentali - - - - E 172 2 a (iii) Ossido ferrico rosso Fe2O3 Pesci ornamentali – – – – Tutte le sostanze coloranti autorizzate Tutte Consentite negli per colorare i prodotti alimentari, alimenti per diverse dal Blu patentato V e dal Verde animali soltanto acido brillante e Cantaxantina nei prodotti di: I) cascami di derrate alimen- tari; oppure II) altre materie prime denatura- te con queste sostanze o colo- rate al momento

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N. CE Categoria Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o categoria di Età Tenore Tenore Altre disposizioni funzionale descrizione animali massima minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 della prepara- zione tecnica per permettere l’identificazione necessaria du- rante la fabbri- cazione Cani e gatti – – – –

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Categoria 2: additivi organolettici Gruppo funzionale b): aromatizzanti

N. CE Catego- Gruppo Additivo Denominazione Specie animale o categoria Età massima Tenore Tenore Altre disposizioni ria funzionale chimica, descri- di animali minimo massimo zione

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 954 (i) 2 b Saccarina C7H5NO3S Suinetti 4 mesi – 150 – E 954 (ii) 2 b Saccarinato di calcio C7H3NCaO3S Suinetti 4 mesi – 150 – E 954 (iii) 2 b Saccarinato di sodio C7H4NNaO3S Suinetti 4 mesi – 150 – E 959 2 b Neoesperidina diidro- C28H36O15 Suinetti 4 mesi – 35 – calcone Cani – – 35 – Ovini – – 30 – Vitelli – – 30 – Tutti i prodotti naturali – Tutte – – – – e i prodotti sintetici corrispondenti

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Categoria 3: additivi nutrizionali Gruppo funzionale a): vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo

Numero Cate- Gruppo Additivo Denominazione Specie animale o Età Tenore massimo per Altre disposizioni d’identifi goria funzionale chimica, categoria di animali massima kg di alimento cazione descrizione completo con un’umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 672 3 a Vitamina A – Polli da ingrasso – 13500 UI Tutti gli alimenti ad Anatre da ingrasso eccezione degli Tacchini da ingrasso alimenti per bestia- Agnelli da ingrasso me giovane Suini da ingrasso Bovini da ingrasso Vitelli da ingrasso – 25000 UI Soltanto negli alimenti d’allattamento Altre specie o categorie – – Tutti gli alimenti animali E 670 3 a Vitamina D2 – Suinetti – 10000 UI Soltanto negli La sommini- Vitelli alimenti strazione d’allattamento simultanea di vitamina D3 è vietata Bovini – 4000 UI – " Ovini Equidi Altre specie o categorie – 2000 UI – " animali, ad eccezione di pollame e pesci

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Numero Cate- Gruppo Additivo Denominazione Specie animale o Età Tenore massimo per Altre disposizioni d’identifi goria funzionale chimica, categoria di animali massima kg di alimento cazione descrizione completo con un’umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 671 3 a Vitamina D3 – Suinetti – 10000 UI Soltanto negli La sommini- Vitelli alimenti strazione d’allattamento simultanea di vitamina D2 è vietata Bovini – 4000 UI – " Ovini Equidi Polli da ingrasso – 5000 UI – " Tacchini Altro pollame – 3000 UI – " Pesci Altre specie o categorie – 2000 UI – " animali 3a670a 3 a 25-idrossi- Composizione Polli da ingrasso – 0,100 mg 1. L’additivo va colecalciferolo dell’additivo: Altro pollame – 0,080 mg aggiunto agli ali- forma stabilizzata menti per animali di 25-idrossicole- Tacchini da ingrasso – 0,100 mg sotto forma di calciferolo Suini – 0,050 mg premiscela Caratterizzazione 2. Tenore massimo del principio attivo: della combina- 25-idrossicole- zione di 25-idros- calciferolo, sicolecalciferolo C27H44O2.H2O con vitamina D3 numero CAS: (colecalciferolo) 63283-36-3 per kg di alimento completo

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Numero Cate- Gruppo Additivo Denominazione Specie animale o Età Tenore massimo per Altre disposizioni d’identifi goria funzionale chimica, categoria di animali massima kg di alimento cazione descrizione completo con un’umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 25-idrossicole- 0,001 mg): calciferolo > 94 %, – ≤ 0,125 mg Altri steroli corre- (equivalente a lati < 1 % ciascuno 5 000 UI di vi- Eritrosina < 5 tamina D3) per mg/kg i polli da in- Metodo analitico: grasso e i tac- Determinazione del chini da in- 25-idrossicole- grasso, calciferolo: croma- – ≤ 0,080 mg per tografia liquida ad l’altro polla- alte prestazioni me, insieme a uno – ≤ 0,050 mg per spettrometro di i suini massa (HPLC-MS) 3. Non è consentito Determinazione l’uso simultaneo della vitamina D3 di vitamina D2 nell’alimento 4. Il tenore di completo: etossichina deve metodo HPLC a essere riportato fase inversa con sull’etichetta rivelazione UV a 5. Ai fini della

265 nm [EN sicurezza: utiliz-

12821:2000] zare dispositivi di protezione dell’apparato re- spiratorio

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Numero Cate- Gruppo Additivo Denominazione Specie animale o Età Tenore massimo per Altre disposizioni d’identifi goria funzionale chimica, categoria di animali massima kg di alimento cazione descrizione completo con un’umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – Tutte le sostanze Tutte – – Tutti gli alimenti del gruppo, ad eccezione della vitamina A e della vitamina D

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Categoria 3: additivi nutrizionali Gruppo funzionale b): composti di oligoelementi

Numero Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento ficazione completo con un’umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 E1 3 b Ferro – Fe Carbonato ferroso (ii) FeCO3 Ovini 500 (in totale) – Cloruro ferroso (II), FeCl2 · 4H2O Animali da compagnia – tetraidrato 1250 (in totale) Cloruro ferrico (III), FeCl3 · 6H2O Suinetti fino a una – esaidrato settimana prima dello svezzamento Citrato ferroso (II), esaidrato Fe3(C6H5O7)2 · 6H2O 250 mg/giorno – Fumarato ferroso (II) FeC4H2O4 Altri suini 750 (in totale) – Lattato ferroso (II), triidrato Fe(C3H5O3)2 · 3H2O Altre specie 750 (in – Ossido ferrico (III) Fe2O3 totale) – Solfato ferroso (II), monoi- FeSO4 · H2O – drato Solfato ferroso (II), eptaidra- FeSO4 · 7H2O – to Chelato ferroso Fe(x)1–3 · nH2O (x = anione di – d’aminoacidi, idrato aminoacidi da proteine di soia, idrolizzato, peso molecolare inferiore a 1500) Chelato ferroso di idrato di Fe(x)1–3 · nH2O – glicina (x = anione di glicina sintetica)

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Numero Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento ficazione completo con un’umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 E2 3 b Iodio – I Iodato di calcio Ca(IO3)2 · 6H2O Equidi: 4 (in totale); – esaidrato pesci: 20 (in totale); Iodato di calcio anidro Ca(IO3)2 vacche da latte e galline – ovaiole: 5 (in totale); Ioduro di sodio Nal altre specie o categorie – Ioduro di potassio Kl animali: 10 (in totale) – E3 3 b Cobalto – Acetato di cobalto(II), Co(CH3COO)2 · 4H2O 2 (in totale) – Co tetraidrato Carbonato basico di cobalto 2CoCO3 · 3Co(OH)2 · H2O – (II), monoidrato esaidrato eptaidrato monoidrato esaidrato

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Numero Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento ficazione completo con un’umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 E4 3 b Rame – Cu Acetato di rame (II), Cu(CH3COO)2 · H2O Suini* Le seguenti indicazioni monoidrato – fino a 12 settimane: devono comparire Carbonato basico di rame CuCO3 · Cu(OH)2 · H2O 170 (in totale) sull’etichetta e nella docu- (II), monoidrato – altri suini 25 (in mentazione totale) d’accompagnamento: Cloruro rameico (II), CuCl2 · 2H2O Bovini** * Alimenti composti per diidrato – alimenti suini: obbligatoria la di- Metionato di rame (II) Cu(C5H10NO2S)2 d’allattamento e altri chiarazione del Cu alimenti completi ** Per i bovini dopo l’inizio Ossido rameico (II) CuO della ruminazione: destinati Solfato rameico (II), CuSO4 · H2O all’alimentazione di laddove il tenore di rame monoidrato bovini prima negli alimenti sia inferiore dell’inizio della rumi- a 20 mg/kg: «il tenore di Solfato rameico (II), CuSO4 · 5H2O rame in questo alimento pentaidrato nazione 15 (in totale) – altri bovini può provocare carenza di Chelato rameico di aminoa- Cu(x)1–3 · nH2O 35 (in totale) rame in bovini che si nu- cidi, idrato (x = anione di aminoacidi da trono in pascoli con tenori Ovini*** 15 (in totale) elevati di molibdeno o di proteine di soia, idrolizzato, peso molecolare inferiore a Pesci 25 (in totale) zolfo» 1500) *** Per gli ovini: Crostacei 50 (in totale) laddove il tenore di rame Chelato rameico di idrato di Cu (x)1–3 · nH2O Altre specie 25 (in negli alimenti glicina (x = anione di glicina sinteti- totale) sia superiore a 10 mg/kg: ca) «il tenore di rame in que- sto alimento può provoca- re intossicazioni in talune razze ovine»

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Numero Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento ficazione completo con un’umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 E5 3 b Manganese – Carbonato manganoso (II) MnCO3 Pesci 100 (in totale) – Mn Cloruro manganoso (II), MnCl2 · 4H2O Altre specie 150 (in – tetraidrato totale) manganese (II), triidrato Ossido manganoso (II) MnO – Ossido manganoso (III) Mn2O3 – tetraidrato monoidrato Chelato di manganese di Mn(x)1–3 · nH2O – aminoacidi, idrato (x = anione di aminoacidi da proteine di soia, idrolizzato, peso molecolare inferiore a 1500) Chelato di manganese Mn (x)1–3 · nH2O – di idrato di glicina (x = anione di glicina sintetica) E6 3 b Zinco – Zn Lattato di zinco, triidrato Zn(C3H5O3)2 · 3H2O Animali da compagnia – Acetato di zinco, diidrato Zn(CH3 . COO)2 · 2H2O 250 (in totale) – Pesci 200 (in totale) Carbonato di zinco ZnCO3 – Alimenti per allatta- Cloruro di zinco, ZnCl2 · H2O mento – monoidrato

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Numero Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento ficazione completo con un’umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 Ossido di zinco ZnO 200 (in totale) – Solfato di zinco, eptaidrato ZnSO4 · 7H2O Altre specie 150 Tenore di piombo (in totale) max. 600 mg/kg monoidrato Chelato di zinco di aminoa- Zn(x)1–3 · nH2O – cidi, idrato (x = anione di aminoacidi da proteina di soia idrolizzato, peso molecolare inferiore a 1500) Chelato di zinco di idrato di Zn (x)1–3 · nH2O – glicina (x = anione di glicina sintetica) E7 3 b Molibdeno – Molibdato di ammonio (NH4)6Mo7O24 · 4H2O 2,5 (in totale) E8 3 b Selenio – Se Selenito di sodio Na2SeO3 0,5 (in totale) – Selenato di sodio Na2SeO4 – 3b8.10 3 b Selenio – Se Forma organica di selenio Selenio in forma organica, 0,5 (in totale) L’additivo va aggiunto agli (E 8.1) prodotto da Saccharomyces principalmente selenometioni- alimenti per animali compo- cerevisiae CNCM I-3060 na (63 %) e componenti al sti sotto forma di premiscela. (lievito al selenio inattivato) selenio di basso peso moleco- Per la sicurezza degli utenti lare (34–36 %) con un tenore durante la manipolazione: di 2000–2400 mg di Se/kg dispositivi di protezione

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Numero Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento ficazione completo con un’umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 (97–99 % di selenio organico) dell’apparato respiratorio, Metodo analitico25: guanti e occhiali di sicu- spettrometria di assorbimento rezza. atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido 3b8.11 3 b Selenio – Se Alcosel 2000 Caratterizzazione Tutte le specie 1. L’additivo va aggiunto Selenometionina prodotta da dell’additivo: 0,5 (in totale) agli alimenti per animali Saccharomyces cerevisiae selenio in forma organica, sotto forma di premiscela. NCYC R397 (lievito al principalmente selenometio- 2. Per la sicurezza degli selenio inattivato) nina (63 %) con un tenore di utenti durante la manipo- 2000–2400 mg di Se/kg lazione: dispositivi di pro- (97–99 % di selenio organico) tezione dell’apparato re- Metodo analitico: spiratorio, guanti e spettrometria di assorbimento occhiali di sicurezza. atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido 3b8.12 3 b Selenio – Se Selsaf Caratterizzazione Tutte le specie 1. L’additivo va aggiunto Selenometionina prodotta da dell’additivo: selenio in forma 0,5 (in totale) agli alimenti per animali Saccharomyces cerevisiae organica, principalmente sotto forma di premiscela. CNCM I-3399 (lievito al selenometionina (63 %) con 2. Per la sicurezza degli selenio inattivato) un tenore di 2000– utenti durante la manipo-

2400 mg di Se/kg (97–99 % di lazione: dispositivi di pro-

selenio organico) tezione dell’apparato re-

25 Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

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Numero Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento ficazione completo con un’umidità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 Caratterizzazione spiratorio, guanti e oc- del principio attivo: chiali di sicurezza. selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (lievito al selenio inattivato) Metodo analitico: spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido

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Categoria 3: additivi nutrizionali Gruppo funzionale c): aminoacidi, loro sali e analoghi

N. Categoria Gruppo Additivo Descrizione Indicazioni Indicazioni Esigenze riguar- Osservazioni funzionale obbligato- facoltative danti la composi- rie zione (nella sostanza originale)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.1.1 3 c DL-metionina DL-metionina tecnicamente Acqua DL-metionina min. 98 %

pura DL- CH3S(CH2)2-CH(NH2)- metioni- COOH na 3.1.3 3 c Metionina di Metionina di zinco, tecnica- Acqua DL-metionina min. 80 % zinco per bovini, mente pura DL- Zinco max. 18,5 % ovini e caprini [CH3S(CH2)2-CH(NH2)- metioni- con rumine COO]2Zn na funzionante (Metionina di zinco) 3.1.4 3 c Concentrato di Concentrato di DL-metionina Acqua DL-metionina min. 40 % sodio di DL- liquido tecnicamente puro DL- Sodio min. 6,2 % metionina, [CH3S(CH2)2-CH(NH2)- metioni- liquido COO]Na na

3.1.5 3 c DL-metionina DL-metionina tecnicamente Acqua

per ruminanti, pura, protetta da copolimero DL- protetta nel vinylpyridinestyrene metioni- rumine na

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N. Categoria Gruppo Additivo Descrizione Indicazioni Indicazioni Esigenze riguar- Osservazioni funzionale obbligato- facoltative danti la composi- rie zione (nella sostanza originale)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.1.6 3 c Acido DL-2- Acido DL-2-idrossi-4- Acqua Acido min. 85 % Indicazione

idrossi-4- metilmercapto-butirrico Acido completo sull’etichetta o metilmercapto- CH3-S-(CH2)2-CH(OH)- completo Acido mono- min. 65 % sull’imballaggio di butirrico per tutti COOH mero alimenti composti gli animali Acido per animali: mono- (idrossido mero denominazione del analogo di prodotto come metionina) descritto nella colonna 4 tenore di acido monomero e acido completo tenore del prodotto nell’alimento per animali 3.1.7 3 c Sale di calcio di Sale di calcio di acido DL-2- Acqua Acido mono- min. 83 % Indicazione acido DL-2- idrossi-4-metilmercapto- Acido mero sull’etichetta o idrossi- butirrico mono- Calcio min. 12 % sull’imballaggio di 4metilmercapto- [CH3-S-(CH2)2-CH(OH)- mero alimenti composti butirrico per tutti COO]2 Ca per animali: gli animali denominazione del (Sale di calcio prodotto come del idrossido descritto nella analogo di colonna 4 metionina) tenore di acido monomero

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N. Categoria Gruppo Additivo Descrizione Indicazioni Indicazioni Esigenze riguar- Osservazioni funzionale obbligato- facoltative danti la composi- rie zione (nella sostanza originale)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

tenore del prodotto nell’alimento per animali 3.1.8 3 c Estere isopropi- Analogo della metionina Estere Esteri mono- min. 90 % Indicazione lico dell’analogo CH3-S(CH2)2-CH(OH)- Acqua meri26 sull’etichetta o idrossilato della COO-CH-(CH3)2 Tenore in max. 1 % sull’imballaggio del metionina acqua prodotto: – estere isopropilico dell’acido 2- idrossi-4- metiltiobutanoico Indicazione sull’etichetta o sull’imballaggio di alimenti composti per animali: – analogo della metionina: estere isopropilico dell’acido 2- idrossi-4- metiltiobu tanoico – percentuale di incorporazione dell’analogo della

26 Nella sostanza secca.

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N. Categoria Gruppo Additivo Descrizione Indicazioni Indicazioni Esigenze riguar- Osservazioni funzionale obbligato- facoltative danti la composi- rie zione (nella sostanza originale)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 metionina (HMBi) nell’alimento per animali

3.2.1 3 c L- Lisina L-Lisina, tecnicamente pura Acqua L-lisina min. 98 %

NH2-(CH2)4-CH(NH2)- L-lisina COOH

3.2.2 3 c Concentrato di Concentrato basico di Acqua L-lisina min. 60 %

L-lisina, liquido L-lisina, liquido, dalla L-lisina fermentazione del saccarosio, della melassa, di prodotti amidacei e dei loro idrolisati NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH

3.2.3 3 c L-lisina monoi- L-lisina monoidrocloride, Acqua L-lisina min. 78 %

drocloride tecnicamente pura L-lisina (L-lisina HCl) NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH · HCI

3.2.4 3 c Concentrato di Concentrato di L-lisina Acqua L-lisina min. 22,4 %

L-lisina monoi- monoidrocloride, liquido, L-lisina droclori-de, dalla fermentazione del liquido saccarosio, della melassa, di (L-lisina HCl, prodotti amidacei e dei loro liquido) idrolisati NH2-(CH2)4-CH(NH2)- COOH · HCI

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N. Categoria Gruppo Additivo Descrizione Indicazioni Indicazioni Esigenze riguar- Osservazioni funzionale obbligato- facoltative danti la composi- rie zione (nella sostanza originale)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.2.5 3 c Solfato di L- Solfato di L-lisina e relativi Acqua L-lisina min. 40 %

lisina e relativi sottoprodotti risultanti dalla L-lisina sottoprodotti fermentazione di sciroppo di risultanti dalla zucchero, melassa, cereali, fermentazione prodotti amidacei e relativi (Solfato di idrolisati con Corynebacte- L-lisina con rium glutamicum prodotti di [NH2-(CH2)4-CH(NH2)- fermentazione) COOH]2 · HSO4

3.3.1 3 c L-treonina L-treonina, tecnicamente Acqua L-treonina min. 98 %

pura L- CH3-CH(OH)-CH(NH2)- treonina COOH 3c3.7.1 3 c L-valina Composizione dell’additivo: Acqua L-valina con una purezza L-valina di almeno 98 % (sulla sostanza secca) prodotta da Escherichia coli 10640 Caratterizzazione del princi- pio attivo: Metodo d’analisi: metodo d’analisi comunitario per il dosaggio degli aminoa-

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N. Categoria Gruppo Additivo Descrizione Indicazioni Indicazioni Esigenze riguar- Osservazioni funzionale obbligato- facoltative danti la composi- rie zione (nella sostanza originale)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 cici [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commis- sione]

3.4.1 3 c L-triptofano L-triptofano tecnicamente Acqua L-triptofano min. 98 %

puro L- (C8H5-NH)-CH2-CH-COOH triptofa-

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Categoria 3: additivi nutrizionali Gruppo funzionale d): urea e suoi derivati

N. Categoria Gruppo Additivo Descrizione Indicazioni obbliga- Indicazioni Esigenze riguardanti la Osservazioni funzionale torie facoltative composizione (nella sostanza originale) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.1.1 3 d Urea per bovini, Urea, tecnicamente pura Azoto Urea min. 97 % Indicazione ovini e caprini CO(NH2)2 sull’etichetta o con rumine sull’imballaggio di funzionante alimenti composti (urea) per animali: denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4 tenore del prodotto nell’ alimento per animali tenore di azoto non proteico, espresso in proteina grezza (in % riferito alla proteina grezza totale) 2.1.2. 3 d Biureto per Biureto tecnicamente puro Azoto Biureto min. 97 % Indicazione bovini, ovini e (CONH2)2-NH sull’etichetta o caprini con sull’imballaggio di rumine funzio- alimenti composti nante per animali: (biureto) denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4

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N. Categoria Gruppo Additivo Descrizione Indicazioni obbliga- Indicazioni Esigenze riguardanti la Osservazioni funzionale torie facoltative composizione (nella sostanza originale) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tenore del prodotto nell’ alimento per animali tenore di azoto non proteico, espresso in proteina grezza (in % riferito alla proteina grezza totale) 2.1.3. 3 d Fosfato d’urea Fosfato d’urea, tecnicamente Azoto Azoto min. Indicazione per bovini, ovini puro Fosforo Fosforo 16,5 % sull’etichetta o e caprini con C0(NH2)2 · H3PO4 min. 18 % sull’imballaggio di rumine funzio- alimenti composti nante per animali: (fosfato d’urea) denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4 tenore del prodotto nell’ alimento per animali tenore di azoto non proteico, espresso in proteina grezza (in % riferito alla proteina grezza totale) 2.1.4 3 d Isobutilene Isobutilene diureico, tecnica- Azoto Azoto min. 30 % Indicazione diureico per mente puro Isobuti- min. 35 % sull’etichetta o bovini, ovini e (CH3)2-(CH)2-(NHCONH2)2 raldeide sull’imballaggio di caprini con alimenti composti

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N. Categoria Gruppo Additivo Descrizione Indicazioni obbliga- Indicazioni Esigenze riguardanti la Osservazioni funzionale torie facoltative composizione (nella sostanza originale) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rumine funzio- per animali: nante denominazione del (isobutilene prodotto come diuretico) descritto nella colonna 4 tenore del prodotto nell’ alimento per animali tenore di azoto non proteico, espresso in proteina grezza (in % riferito alla proteina grezza totale)

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Categoria 4: additivi zootecnici27

Categoria 5: coccidiostatici e istomonostatici28

27 Liste degli additivi autorizzati per alimenti per animali della categoria 4 consultabili sul sito Internet di ALP sotto www.alp.admin.ch, nei documenti 2.4a e 28 Lista degli additivi autorizzati per alimenti per animali della categoria 5 consultabile sul sito Internet di ALP sotto www.alp.admin.ch, nel documento 2.4d.

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Allegato 3 (art. 5, 6 e 10)

Elenco degli usi consentiti degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (elenco degli alimenti dietetici)

L’elenco degli usi consentiti degli alimenti dietetici per animali, con le rispettive caratteristiche nutrizionali, deve essere conforme alle prescrizioni dell’allegato I della direttiva 2008/38/CE29.

29 Direttiva 2008/38/CE della Commissione del 5 mar. 2008 che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, GU L 62 del 6.3.2008, pag. 9; modificata da ultimo dal Regolamento (UE) 1070/2010, GU L 306 del 23.11.2010, pag. 42.

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Allegato 4.1 (art. 2)

Elenco delle sostanze la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono vietati o autorizzati con restrizioni

Parte 1 Le seguenti sostanze non possono essere somministrate ad animali né immesse sul mercato come alimenti per animali: a. sterco, urina, nonché il contenuto dell’apparato digerente separato tramite svuotamento o asportazione, indipendentemente dal tipo di lavorazione o di aggiunta; b. pelli trattate, compreso il cuoio, e loro scarti; c. sementi nonché materiale vegetale e di moltiplicazione, che dopo la raccolta sono stati sottoposti, in previsione della loro destinazione, a un trattamento particolare con prodotti fitosanitari, nonché qualsiasi sottoprodotto ricavato da essi; d. legno e segatura trattati con prodotti protettivi nonché sottoprodotti ricavati da essi; e. tutti i rifiuti ottenuti durante le diverse fasi di trattamento delle acque di sca- rico comunali, domestiche o industriali, indipendentemente dal fatto che tali rifiuti siano stati ulteriormente trattati e indipendentemente dall’origine delle acque di scarico; f. rifiuti comunali solidi, come rifiuti domestici; g. rifiuti non trattati provenienti da esercizi nel settore della ristorazione, tranne le derrate alimentari di origine vegetale, che in base al loro grado di fre- schezza sono state considerate non adatte per l’alimentazione umana; h. imballaggi e parti di essi risultanti dall’uso di prodotti dell’industria agroa- limentare; i. lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani;

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j. tutti i rifiuti ottenuti durante le diverse fasi di trattamento delle acque di sca- rico comunali, domestiche o industriali, indipendentemente dal fatto che tali rifiuti siano stati ulteriormente trattati e indipendentemente dall’origine delle acque di scarico30. Parte 2 Per quanto riguarda gli animali da reddito, i prodotti seguenti non possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali o essere immessi sul mercato sotto forma di foraggio né essere somministrati agli animali: a. farina di sangue, plasma sanguigno e cellule sanguigne (prodotti ottenuti per essiccazione – eventualmente dopo separazione meccanica – del sangue di animali macellati); b. farina di piume (prodotto ottenuto per idrolisi, essiccazione e macinazione di piume di pollame); c. grassi animali estratti da parti della carcassa nocive per la salute (sottopro- dotto della produzione di farina di carne); d. gelatina derivata da scarti di ruminanti (prodotto ottenuto per idrolisi par- ziale del collagene della pelle, dei tessuti connettivi e delle ossa); e. farina di carne e ossa (prodotto ottenuto per essiccazione, macinazione e parziale sgrassatura di parti di carne ricche in ossa di animali terrestri a san- gue caldo, proveniente da macelli o aziende di trasformazione della carne); f. farina di carne (prodotto ottenuto per essiccazione, macinazione e parziale sgrassatura di scarti di macelli o dell’industria carnea); g. grumi di ossa da foraggio (prodotto ottenuto per essiccazione e frantumazio- ne di ossa fortemente sgrassate di animali terrestri a sangue caldo); h. scarti essiccati dalla macellazione di pollame (prodotto ottenuto per essicca- zione e macinazione di scarti di pollame macellato); i. panelli di ciccioli (prodotto residuo della fabbricazione di sego o di altri grassi d’origine animale); j. farina di ciccioli (prodotto residuo della fabbricazione di grassi d’origine a- nimale); k. farina di ossa (prodotto ottenuto per macinazione di ossa sgrassate, degelati- nizzate e sterilizzate); l. canapa o suoi sottoprodotti, qualunque sia la forma o il tipo.

30 Il termine «acque di scarico» non si riferisce alle «acque di lavorazione», ossia alle acque provenienti da condutture indipendenti nell’industria di produzione di derrate alimentari e alimenti per animali; se queste condutture sono alimentate con acqua, essa non può essere utilizzata negli alimenti per animali, a meno che si tratti di acque salubri e pulite. Le acque di lavorazione non possono essere utilizzate negli alimenti per animali a meno che non contengano materiali per derrate alimentari o alimenti per animali e siano tecnica- mente prive di detergenti, disinfettanti o altre sostanze non autorizzate dalle prescrizioni sugli alimenti per animali.

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Allegato 4.2 (art. 3) Parte 1

Alimenti per animali di origine non animale che sottostanno a maggiori controlli ufficiali Scopo d’utilizzo previsto: Codice NC31 Paese d’origine Pericolo Frequenza degli esami alimento per animali della merce e dei controlli d’identità (%)

Parte 2

Documento di accompagnamento per la liberazione di maggiori controlli

1 Il documento di accompagnamento per la liberazione di maggiori controlli deve

essere redatto secondo le indicazioni dell’allegato II del Regolamento (CE) n. 669/200932.

2 In tale regolamento i termini secondo il paragrafo 1 devono essere intesi come

segue: a. «Comunità europea» come «Svizzera»; b. DCE come «documento svizzero di entrata».

31 Se devono essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti con lo stesso codice NC e quest’ultimo non è ulteriormente suddiviso nella nomenclatura delle merci, allo stesso si aggiunge la dicitura «ex» (per esempio «ex10 06 30»: dovrebbe essere valido solo per il riso basmati destinato esclusivamente al consumo umano). 32 Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione del 24 lug. 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commis- sione, GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11; modificato da ultimo dal regolamento di esecu- zione (UE) n.799/2011 del 9.8.2011, GU L 205 del 10.8.2011, pagg. 15–21.

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Allegato 5 (art. 16)

Disposizioni d’esecuzione concernenti l’allestimento e la presentazione di proposte nonché la valutazione e l’omologazione di additivi per alimenti per animali 1 Una domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali deve conte- nere le indicazioni e gli allegati seguenti: a. data; b. oggetto: domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali; c. tipo di omologazione (nuova, nuovo utilizzo, rinnovo, modifica, proroga, caso urgente); d. indirizzo completo del richiedente o di un suo rappresentante; e. identificazione e caratteristiche dell’additivo:

1. descrizione (caratteristiche del principio/organismo attivo o dei prin-

cipi/organismi attivi),

2. denominazione commerciale (se del caso),

3. categoria e gruppo funzionale,

4. specie bersaglio,

5. se del caso: nome del titolare dell’omologazione esistente, numero già

attribuito, categoria,

6. indicazioni relative all’omologazione della derrata alimentare (se del

caso),

7. se il prodotto contiene, è costituito o è stato ottenuto da organismi gene-

ticamente modificati (OGM): codice di identificazione specifico, parti- colari,

8. condizioni di utilizzo negli alimenti completi per animali o nell’acqua:

specie o categorie di animali, età massima o peso massimo, se del caso le dosi minima e massima,

9. particolari condizioni di utilizzo (se del caso),

10. particolari condizioni o restrizioni per la manipolazione (se del caso),

11. limite massimo di residui (se del caso); residuo marcatore, specie o ca-

tegorie di animali, tessuti o prodotti campione, limite massimo di resi- dui nei tessuti o nei prodotti (in μg/kg), tempi di attesa; f. un campione dell’additivo per alimenti per animali con indicazione di:

1. numero di lotto o della partita,

2. data di fabbricazione,

3. durata di conservazione,

4. tenore di principio attivo,

5. peso,

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6. descrizione delle proprietà,

7. descrizione dell’imballaggio,

8. condizioni di stoccaggio;

g. modifica richiesta (se del caso); h. fascicolo completo secondo il capoverso 2.

2 Il fascicolo per una domanda di omologazione di un additivo per alimenti per

animali deve adempiere i requisiti degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 429/200833.

33 Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione del 25 apr. 2008 sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi, GU. L 133 del 22.5.2008, pag. 1.

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Allegato 6.1 (art. 17)

Nomenclatura dei gruppi funzionali di additivi per alimenti per animali 1 Della categoria «1. Additivi tecnologici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

a. conservanti: sostanze o, se del caso, microrganismi che proteggono gli ali- menti per animali dal deterioramento provocato da microrganismi o loro me- taboliti; b. antiossidanti: sostanze che prolungano la durata di conservazione degli ali- menti per animali e delle loro materie prime proteggendoli dal deterioramen- to provocato dall’ossidazione; c. emulsionanti: sostanze che rendono possibile la formazione o il manteni- mento della dispersione omogenea di due o più fasi immiscibili negli ali- menti per animali; d. stabilizzanti: sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisi- co-chimico degli alimenti per animali; e. addensanti: sostanze che aumentano la viscosità degli alimenti per animali; f. gelificanti: sostanze che danno consistenza a un alimento per animali tramite la formazione di un gel; g. leganti: sostanze che aumentano la tendenza alla fissazione delle particelle degli alimenti per animali; h. sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi: sostanze che inibiscono l’assorbimento di radionuclidi o ne favoriscono l’escrezione; i. antiagglomeranti: sostanze che riducono la tendenza alla fissazione delle singole particelle degli alimenti per animali; j. regolatori dell’acidità: sostanze che regolano il pH degli alimenti per ani- mali; k. additivi per l’insilamento: sostanze, compresi enzimi o microrganismi, da incorporare negli alimenti per animali per migliorare la produzione di insi- lati; l. denaturanti: sostanze che, se utilizzate per la fabbricazione di alimenti per animali trasformati, consentono di individuare l’origine degli alimenti o del- le materie prime; m. sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine: sostanze che inibiscono o riducono l’assorbimento delle micotossine, ne facilitano l’escrezione o ne modificano il modo di agire.

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2 Della categoria «2. Additivi organolettici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

a. coloranti: i. sostanze che conferiscono o restituiscono colore agli alimenti per ani- mali, ii. sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore alle derrate alimentari da essi ricavate, iii. sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali; b. aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta agli alimenti per animali ne aumenta l’aroma o l’appetibilità. 3 Della categoria «3. Additivi nutrizionali» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

a. vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente definite a effetto analogo; b. composti di oligoelementi; c. aminoacidi, loro sali e analoghi; d. urea e suoi derivati. 4 Della categoria «4. Additivi zootecnici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

a. promotori della digestione: sostanze che, se somministrate agli animali, au- mentano la digeribilità della loro dieta agendo su determinate materie prime; b. stabilizzatori della flora intestinale: microrganismi o altre sostanze chimica- mente definite che, se somministrati agli animali, esercitano un effetto posi- tivo sulla flora intestinale; c. sostanze che influiscono favorevolmente sull’ambiente; d. altri additivi zootecnici. 5 Della categoria «5. Coccidiostatici e istomonostatici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali: a. determinate sostanze a effetto coccidiostatico e istomonostatico.

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Allegato 6.2 (art. 15)

Condizioni generali per l’uso di additivi per alimenti per animali 1. Il quantitativo di additivi che esiste in taluni alimenti per animali allo stato naturale è calcolato in modo che la somma degli elementi aggiunti a quelli presenti naturalmente non superi il tenore massimo previsto nel relativo atto di autorizzazione.

2. La miscelatura di additivi nelle premiscele e negli alimenti per animali è

consentita solo nella misura in cui vi sia compatibilità fisico-chimica e bio- logica tra i componenti della miscela, in funzione degli effetti desiderati.

3. Gli alimenti complementari per animali, diluiti come indicato, non possono

contenere additivi in percentuali superiori a quanto stabilito per gli alimenti completi per animali. 4. Nel caso di premiscele contenenti additivi per l’insilamento, sull’etichetta devono essere aggiunte chiaramente dopo «PREMISCELA» le parole «con additivi per l’insilamento».

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Allegato 7 (art. 21)

Tolleranze consentite per l’indicazione della composizione di materie prime o alimenti composti per animali

Parte A: Tolleranze per i valori analitici di materie prime e alimenti composti per animali 1 Le tolleranze stabilite in questa parte contemplano scarti tecnici e analitici. Una volta fissate tolleranze analitiche riguardanti il margine di errore di misurazione e le variazioni procedurali, i valori riportati al capoverso 2 devono essere adattati di conseguenza, in modo da interessare unicamente i margini di tolleranza tecnica. 2 Ove si riscontri che la composizione di una materia prima o di un alimento compo- sto per animali deroghi al valore di etichettatura dei componenti analitici stabilito negli allegati 1.1, 1.2, 8.2 e 8.3, si applicano le tolleranze seguenti: a. per oli e grassi grezzi, proteina grezza e cenere grezza: i) ± 3 % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati pari o superiori al 24 %, ii) ± 12,5 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 24 %, ma pari o superiori all’8 %, iii) ± 1 % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati infe- riori all’8 %; b. per fibra grezza, zuccheri e amido: i) ± 3,5 % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati pa- ri o superiori al 20 %, ii) ± 17,5 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 %, ma pari o superiori al 10 %, iii) ± 1,7 % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati in- feriori al 10 %; c. per calcio, ceneri insolubili nell’acido cloridrico, fosforo totale, sodio, potas- sio e magnesio: i) ± 1 % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati pari o superiori al 5 %, ii) ± 20 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 5 %, ma pari o superiori all’1 %, iii) ± 0,2 % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati in- feriori all’1 %;

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d. per l’acqua: i) ± 8 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati pari o superiori al 12,5%, ii) ± 1 % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati infe- riori al 12,5 %, ma pari o superiori al 5 %, iii) ± 20 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 5 %, ma pari o superiori al 2 %, iv) ± 0,4 % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati in- feriori al 2 %; e. per i valori nutrizionali calcolati si applicano le tolleranze seguenti: 5 % per il valore energetico e 10 % per il valore proteico. 3 In deroga al capoverso 2 lettera a, per quanto riguarda oli e grassi grezzi e proteina grezza negli alimenti per animali da compagnia, qualora il tenore dichiarato sia inferiore al 16 %, è ammesso uno scarto di ± 2 % della massa o del volume com- plessivi. 4 In deroga al capoverso 2, lo scarto consentito verso l’alto rispetto al tenore dichia- rato per oli e grassi grezzi, zuccheri, amido, calcio, sodio, potassio, magnesio, valore energetico e valore proteico può essere il doppio della tolleranza fissata ai capover- si 2 e 3. 5 In deroga al capoverso 2, le tolleranze per ceneri insolubili in acido cloridrico e per l’umidità si applicano soltanto verso l’alto e non sono fissati limiti alle tolleranze verso il basso.

Tabella delle tolleranze per gli elementi analitici delle materie prime e degli alimenti composti per animali

Elemento analitico Tenore dichiarato Scarto consentito

Percentuale verso il basso verso l’alto

Proteina grezza (eccetto alimenti meno di 8 1,0 unità 1,0 unità per animali da compagnia) da 8 a meno di 24 12,5 % 12,5 %

24 e più 3,0 unità 3,0 unità

Proteina grezza (alimenti per meno di 16 2,0 unità 2,0 unità animali da compagnia) da 16 a meno di 24 12,5 % 12,5 %

24 e più 3,0 unità 3,0 unità

Grasso grezzo (eccetto alimenti meno di 8 1,0 unità 2,0 unità per animali da compagnia) da 8 a meno di 24 12,5 % 25 %

24 e più 3,0 unità 6,0 unità

Grasso grezzo (alimenti per meno di 16 2,0 unità 4,0 unità animali da compagnia) da 16 a meno di 24 12,5 % 25 %

24 e più 3,0 unità 6,0 unità

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Elemento analitico Tenore dichiarato Scarto consentito

Percentuale verso il basso verso l’alto

Cenere grezza meno di 8 1,0 unità 1,0 unità da 8 a meno di 24 12,5 % 12,5 %

24 e più 3,0 unità 3,0 unità

Fibra grezza meno di 10 1,7 unità 1,7 unità da 10 a meno di 20 17,5 % 17,5 %

20 e più 3,5 Einheiten 3,5 unità

Zuccheri totali meno di 10 1,7 unità 3,4 unità da 10 a meno di 20 17,5 % 35 %

20 e più 3,5 unità 7 unità

Amido meno di 10 1,7 unità 3,4 unità da 10 a meno di 20 17,5 % 35 %

20 e più 3,5 unità 7 unità

Calcio meno di 1 0,2 unità 0,4 unità da 1 a meno di 5 20 % 40 %

5 e più 1,0 unità 2,0 unità

Fosforo totale meno di 1 0,2 unità 0,2 unità da 1 a meno di 5 20 % 20 %

5 e più 1,0 unità 1,0 unità

Sodio meno di 1 0,2 unità 0,4 unità da 1 a meno di 5 20 % 40 %

5 e più 1,0 unità 2,0 unità

Potassio meno di 1 0,2 unità 0,4 unità da 1 a meno di 5 20 % 40 %

5 e più 1,0 unità 2,0 unità

Magnesio meno di 1 0,2 unità 0,4 unità da 1 a meno di 5 20 % 40 %

5 e più 1,0 unità 2,0 unità

Ceneri insolubili in acido meno di 1 valori inferiori 0,2 unità cloridrico consentiti da 1 a meno di 5 20 %

5 e più 1,0 unità

Acqua (umidità) meno di 2 valori inferiori 0,4 unità da 2 a meno di 5 consentiti 20 % da 5 a meno di 12,5 1,0 unità 12,5 e più 8%

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Elemento analitico Tenore dichiarato Scarto consentito

Percentuale verso il basso verso l’alto

Tenore energetico se non diversamente 5 % 10 % Tenore proteico prescritto da un 10 % 20 % metodo ufficiale

Parte B: Tolleranze per additivi per alimenti per animali indicati secondo gli allegati 1.1, 1.2, 8.2 e 8.3 1 Le tolleranze stabilite in questa parte contemplano soltanto scarti tecnici. Esse si applicano agli additivi per alimenti per animali nell’elenco degli additivi per alimen- ti per animali e nell’elenco dei componenti analitici. 1b Quanto agli additivi per alimenti per animali elencati come componenti analitici, le tolleranze si applicano alla quantità totale indicata come quantità garantita alla fine della durata minima di conservazione dell’alimento per animali. 1c Ove si rilevi che il tenore di un additivo per alimenti per animali in una materia prima o in un alimento composto per animali sia inferiore al tenore dichiarato, si applicano le tolleranze seguenti34: a. 10 % del tenore dichiarato se lo stesso è pari o superiore a 1000 unità; b. 100 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1000 unità, ma pari o superiore a 500 unità; c. 20 % del tenore dichiarato se lo stesso è inferiore a 500 unità, ma pari o su- periore ad 1 unità; d. 0,2 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1 unità, ma pari o superiore a 0,5 unità; e. 40 % del tenore dichiarato se lo stesso è inferiore a 0,5 unità.

2 Ove un tenore minimo e/o massimo di un additivo in un alimento per animali sia

fissato nel relativo atto di autorizzazione per tale additivo per alimenti per animali, le tolleranze tecniche secondo il capoverso 1 si applicano soltanto al di sopra di un tenore minimo o al di sotto di un tenore massimo, a seconda dei casi. 3 Fintantoché il tenore massimo di un additivo secondo il capoverso 2 non è supera- to, lo scarto dal tenore dichiarato può essere fino al triplo della tolleranza fissata al capoverso 1. Tuttavia, se per additivi per alimenti per animali rientranti nel gruppo dei microrganismi è fissato un tenore massimo nel rispettivo atto di autorizzazione per tale additivo per alimenti per animali, questo costituisce il valore massimo ammesso.

34 Nel presente punto, 1 unità corrisponde a 1 mg, 1000 UI (unità internazionali), 1 × 109 UFC (unità formanti colonie) o 100 unità di attività dell’enzima dell’additivo per alimen- to per animale corrispondente per kg di alimento per animale, a seconda dei casi.

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Allegato 8.1 (art. 7, 8 e 9)

Disposizioni generali in materia di etichettatura delle materie prime e degli alimenti composti per animali

1. I tenori o i livelli indicati o da dichiarare si riferiscono al peso degli alimenti per animali, salvo diversamente specificato.

2. Le date indicano, nell’ordine, il giorno, il mese e l’anno e la struttura

sull’etichetta deve essere la seguente: «GG/MM/AA».

3. Espressioni sinonimiche in certe lingue:

In tedesco la denominazione «Einzelfuttermittel» può essere sostituita da «Futtermittel-Ausgangserzeugnis». 4. Le istruzioni per un uso corretto degli alimenti complementari per animali e delle materie prime contenenti additivi in quantità superiore ai tenori massi- mi fissati per gli alimenti completi per animali indicano la quantità massima: – giornaliera in grammi o chilogrammi o unità di volume di alimento complementare per animali e materie prime, o – in percentuale della razione giornaliera, o – per chilogrammo o in percentuale di alimento per animali completo per animali, in modo da garantire l’osservanza dei rispettivi tenori massimi di additivi per alimenti per animali nella razione giornaliera. 5. Fermi restando i metodi analitici, nel caso di alimenti per animali da compa- gnia è possibile sostituire l’espressione «proteina grezza» con «proteina», «oli e grassi grezzi» con «tenore in materia grassa» e «ceneri grezze» con «residuo incenerito» o «materia inorganica».

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Allegato 8.2 (art. 7 e 9)

Indicazioni di etichettatura per materie prime e alimenti composti per animali da reddito

Capitolo I: Etichettatura di additivi per alimenti per animali

1. Il nome specifico dell’additivo per alimenti per animali definito nell’atto

giuridico che lo autorizza, la quantità aggiunta, il suo numero d’identifi- cazione e il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene secondo l’allegato 6.1 o della categoria secondo l’articolo 25 OsAlA, devono essere indicati per i seguenti additivi: a. additivi per i quali è fissato un tenore massimo per tutte le specie ani- mali destinatarie; b. additivi appartenenti alle categorie «additivi zootecnici» e «coccidiosta- tici e istomonostatici»; c. additivi appartenenti al gruppo funzionale «urea e suoi derivati» della categoria «additivi nutrizionali» secondo l’allegato 6.1. 2. Il nome dell’additivo per alimenti per animali definito nell’atto giuridico che lo autorizza e la quantità aggiunta dell’additivo per alimenti per animali de- vono essere indicati se la presenza dell’additivo in questione è messa in evi- denza in etichetta con parole, immagini o grafici.

3. Lo stabilimento responsabile dell’etichettatura comunica all’acquirente, su

richiesta, il nome, il numero d’identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per alimenti per animali non menzionati al capoverso 1.

4. Gli additivi per alimenti per animali non menzionati al capoverso 1 possono

essere indicati su base volontaria, nella forma secondo il capoverso 1 o in modo parziale. 5. Se un additivo per alimenti per animali organolettico o nutrizionale secondo l’allegato 6.1 è indicato su base volontaria, deve essere specificata anche la sua quantità aggiunta. 6. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funziona- le o la categoria corrispondente alla sua funzione principale per quanto attie- ne all’alimento per animali interessato.

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Capitolo II: Etichettatura di componenti analitici

1. I componenti analitici di alimenti composti per animali da reddito devono

essere etichettati come segue:

Alimento per animali Componenti analitici Specie animali destinatarie e relativi tenori

Alimenti completi per animali Proteina grezza Tutte Fibra grezza Tutte Oli e grassi grezzi Tutte Ceneri grezze Tutte Lisina Suini e pollame Metionina Suini e pollame Calcio Tutte Sodio Tutte Fosforo Tutte

Alimenti minerali Lisina Suini e pollame complementari per animali Metionina Suini e pollame Calcio Tutte Sodio Tutte Fosforo Tutte Magnesio Ruminanti

Altri alimenti Proteina grezza Tutte complementari per animali Fibra grezza Tutte Oli e grassi grezzi Tutte Ceneri grezze Tutte Lisina Suini e pollame Metionina Suini e pollame Calcio ≥ 5 % Tutte Sodio Tutte Fosforo ≥ 2 % Tutte Magnesio ≥ 0,5 % Ruminanti

2. Se indicati sotto la dicitura dei «Componenti analitici», gli aminoacidi, le vitamine e/o gli oligoelementi devono essere dichiarati con la loro quantità totale.

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Allegato 8.3 (art. 7 e 9)

Indicazioni di etichettatura per materie prime e alimenti composti per animali da compagnia

Capitolo I: Etichettatura di additivi per alimenti per animali

1. Il nome specifico dell’additivo per alimenti per animali definito nell’atto

giuridico che lo autorizza e/o il suo numero d’identificazione, la quantità ag- giunta e il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene secondo l’allegato 6.1 o della categoria secondo l’articolo 25 OsAlA, devono essere indicati per i seguenti additivi: a. additivi per i quali è fissato un tenore massimo per tutte le specie ani- mali destinatarie; b. additivi appartenenti alle categorie «additivi zootecnici» e «coccidiosta- tici e istomonostatici»; c. additivi appartenenti al gruppo funzionale «urea e suoi derivati» della categoria «additivi nutrizionali» secondo l’allegato 6.1. 2. In deroga al capoverso 1, per gli additivi dei gruppi funzionali «conservan- ti», «antiossidanti» e «coloranti» secondo l’allegato 6.1, occorre indicare u- nicamente il gruppo funzionale rispettivo. In tal caso, lo stabilimento responsabile dell’etichettatura deve comunicare all’acquirente, su richiesta, le informazioni secondo il capoverso 1. 3. Il nome dell’additivo per alimenti per animali definito nell’atto giuridico che lo autorizza e la quantità aggiunta dell’additivo per alimenti per animali de- vono essere indicati se la presenza dell’additivo in questione è messa in evi- denza in etichetta con parole, immagini o grafici.

4. Lo stabilimento responsabile dell’etichettatura comunica all’acquirente, su

richiesta, il nome, il numero d’identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per alimenti per animali non menzionati al capoverso 1.

5. Gli additivi per alimenti per animali non menzionati al capoverso 1 possono

essere indicati su base volontaria nella forma secondo il capoverso 1 o in modo parziale. 6. Se un additivo per alimenti per animali organolettico o nutrizionale secondo l’allegato 6.1 è indicato su base volontaria, deve essere specificata anche la sua quantità aggiunta. 7. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funziona- le o la categoria corrispondente alla sua funzione principale per quanto attie- ne all’alimento per animali interessato.

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8. Lo stabilimento responsabile dell’etichettatura fornisce alle autorità compe- tenti ogni informazione concernente la composizione o le proprietà dichia- rate dell’alimento per animali che immette sul mercato. Ciò consente di veri- ficare l’esattezza delle informazioni figuranti sull’etichetta, comprese le indicazioni complete su tutti gli additivi utilizzati.

Capitolo II: Etichettatura di componenti analitici

1. I componenti analitici di alimenti composti per animali da compagnia devo-

no essere etichettati come segue:

Alimento per animali Componenti analitici Specie animali destinatarie

Alimenti completi per anima- Proteina grezza Gatti, cani e animali li da pelliccia Fibra grezza Gatti, cani e animali da pelliccia Oli e grassi grezzi Gatti, cani e animali da pelliccia Ceneri grezze Gatti, cani e animali da pelliccia

Alimenti minerali Calcio Tutte complementari per animali Sodio Tutte Fosforo Tutte

Altri alimenti Proteina grezza Gatti, cani e animali complementari per animali da pelliccia Fibra grezza Gatti, cani e animali da pelliccia Oli e grassi grezzi Gatti, cani e animali da pelliccia Ceneri grezze Gatti, cani e animali da pelliccia

2. Se indicati sotto la dicitura dei «Componenti analitici», gli aminoacidi, le vitamine e/o gli oligoelementi devono essere dichiarati con la loro quantità totale.

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Allegato 8.4 (art. 12)

Disposizioni specifiche relative all’etichettatura di alimenti non conformi per animali

1. I materiali contaminati devono riportare in etichetta la dicitura «alimenti per animali contenenti livelli eccessivi di … (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili secondo l’allegato 10); da usarsi a fini di ali- mentazione animale unicamente previa detossificazione in stabilimenti omo- logati». L’omologazione di tali stabilimenti avviene secondo l’articolo 37 OsAlA.

2. Qualora la contaminazione debba essere ridotta o eliminata tramite opera-

zioni di purificazione, i materiali contaminati devono riportare in etichetta la seguente indicazione aggiuntiva «alimenti per animali contenenti livelli ec- cessivi di … (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili secondo l’allegato 10); da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa adeguata purificazione».

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Allegato 8.5 (art. 18)

Prescrizioni specifiche relative all’etichettatura di premiscele e di determinati additivi per alimenti per animali

Per gli additivi per alimenti per animali menzionati e per le premiscele che li con- tengono devono essere fornite le seguenti indicazioni supplementari: a. additivi zootecnici e additivi coccidiostatici e istomonostatici: – data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione, – istruzioni per l’uso, e – tenore di principio attivo; b. enzimi, oltre alle indicazioni su elencate: – nome specifico del o dei principi attivi secondo le loro attività enzima- tiche, in base all’autorizzazione concessa, – numero d’identificazione secondo l’International Union of Bioche- mistry, e – al posto del tenore di principio attivo, l’unità di attività (unità di attività per grammo o unità di attività per millilitro); c. microrganismi: – data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione, – istruzioni per l’uso, – numero d’identificazione del ceppo, e – numero delle unità che formano colonie per grammo; d. additivi nutrizionali: – tenore di principio attivo, e – data di scadenza della garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; e. additivi tecnologici e organolettici ad eccezione delle sostanze aromatiche: – tenore di principio attivo; f. sostanze aromatiche: – quantità aggiunta nelle premiscele.

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Allegato 8.6 (art. 14)

Valore nutrizionale degli alimenti composti per animali

Il valore nutrizionale di alimenti composti per animali viene calcolato in base alla seguente equazione:

1. Ruminanti

1.1 Energia

Netto energia latte (NEL)

Netto energia carne (NEC)

Ambito di validità delle regressioni: FG max. 180 g/kg SO Indicazione dei tenori in sostanza nutritiva in g/kg SO

1.2 Proteina

Proteina assorbibile nell’intestino (PAI) (correzione della formula PAI al 29 agosto 2008) a. Per alimenti composti per animali con un tenore di proteina grezza da 100 a

b. Per alimenti composti per animali con un tenore di proteina grezza superiore a 200 g/kg SS fino a un massimo di 500 g/kg SS:

Indicazione dei tenori di sostanza nutritiva in g/kg SO, dati di rPG in %.

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2. Suini

Energia digeribile suini (EDS) a. Tenore di proteina grezza inferiore a 240 g/kg SS

Ambito di validità delle regressioni: MA 100 a 240 g/kg SS b. Tenore di proteina grezza superiore a 240 g/kg SS

Ambito di validità delle regressioni: MA 241 a 500 g/kg SS Indicazione dei tenori di sostanza nutritiva in kg per kg di sostanza secca

3. Pollame

Energia metabolizzabile pollame (EMP)

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di alimento

4. Cavalli

Energia digeribile cavalli (EDC)

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg SO

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5. Vitelli da ingrasso

Energia metabolizzabile vitelli (EMV)

* MDS = 0,98 ELA; da considerare solo per latticini nel caso MDS  80 g/kg SS Negli alimenti d’allattamento per animali: dE = 0,00095 PGSO + 0,00092 LGSO + 0,00099 ELASO – 0,01 Nelle materie prime Latte intero fresco: dE = 0,97 Latte scremato e siero, fresco o in polvere: dE = 0,96 Latticello fresco o in polvere, latte intero in polvere: dE = 0,95 Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di sostanza fresca oppure in g/kg SO

6. Cani e gatti

a. Energia metabolizzabile (EMC) degli alimenti composti per cani e gatti, tranne gli alimenti per gatti contenenti più del 14 % d’acqua

b. Energia metabolizzabile (EMC) degli alimenti composti per gatti aventi un tenore in acqua superiore al 14 %

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di alimento.

Il valore del tenore energetico in alimenti composti per animali viene espresso con un decimale.

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Abbreviazioni A = Amido CG = Ceneri grezze dE = Digeribilità dell’energia ELA = Estratti liberi di azoto FG = Fibra grezza (cellulosa grezza) LG = Lipidi grezzi (grassi grezzi) MDS = Mono e disaccaridi N = Azoto PG = Proteina grezza rPG = Riducibilità della proteina grezza SO = Sostanza organica (SS meno CG) SS = Sostanza secca Zuc = Zuccheri totali, calcolati come saccarosio

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Allegato 9 (art. 21)

Procedura di campionatura e metodi di analisi dei controlli degli alimenti per animali

La procedura di campionatura e i metodi di analisi dei controlli degli alimenti per animali sono conformi ai requisiti degli allegati I–VIII del regolamento (CE) n. 152/200935.

35 Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione del 27 gen. 2009 che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali, GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.

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Allegato 10 (art. 19)

Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Parte 1 Tenori massimi di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali Le concentrazioni massime di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono conformi alle prescrizioni dell’allegato I del regolamento (UE) n. 574/201136.

Parte 2 Soglie d’intervento per le sostanze indesiderabili negli alimenti per animali Le soglie d’intervento applicabili a un alimento per animali sono conformi alle prescrizioni dell’allegato II del regolamento (UE) n. 574/201137 della Commissione. Le misure da prendere in caso di superamento di tali soglie sono definite nella colonna 4 di tale allegato.

Parte 3 Tenori massimi di residui di prodotti fitosanitari Le concentrazioni massime di residui di prodotti fitosanitari secondo l’allegato numero 1 dell’ordinanza del DFI del 26 giugno 199538 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (ordinanza sulle sostanze estranee e sui compo- nenti, OSoE) si applicano anche se gli stessi prodotti sono utilizzati nell’alimen- tazione animale. Sono salve le deroghe previste dalle disposizioni UE, riportate nell’allegato numero 1 OSoE. Nella tabella sono riportati i tenori massimi per ogni prodotto utilizzato come alimento per animale:

… … …

36 Regolamento (UE) n. 574/2011 della Commissione del 16 giu. 2011 che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di nitrito, melamina, Ambrosia spp. e carry-over di alcuni cocci- diostatici e istomonostatici e che consolida gli all. I e II, GU L 159 del 17.6.2011, pag. 7. 37 Regolamento (UE) n. 574/2011 della Commissione del 16 giu. 2011 che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di nitrito, melamina, Ambrosia spp. e carry-over di alcuni cocci- diostatici e istomonostatici e che consolida gli all. I e II, GU L 159 del 17.6.2011, pag. 7. 38 RS 817.021.23

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Allegato 11 (art. 20)

Requisiti relativi alle imprese del settore dell’alimentazione animale diverse da quelle al livello della produzione primaria di alimenti per animali che devono essere registrate od omologate secondo gli articoli 47 e 48 OsAlA

Impianti e attrezzature 1. Gli impianti per la trasformazione e lo stoccaggio degli alimenti per animali, le attrezzature, i contenitori, le casse, i veicoli e le loro immediate vicinanze devono essere tenuti puliti e si devono attuare efficaci programmi di lotta contro i parassiti. 2. La concezione, la progettazione, la costruzione e le dimensioni degli impian- ti e delle attrezzature devono consentire: a. di effettuare adeguate operazioni di pulizia e/o disinfezione; b. di ridurre al minimo il rischio di errore nonché di evitare contamina- zioni, contaminazioni incrociate e, in generale, tutti gli effetti che pos- sono pregiudicare la sicurezza e la qualità dei prodotti. Le macchine che vengono in contatto con gli alimenti per animali devono essere asciu- gate ogni volta che siano state sottoposte a una pulitura a umido. 3. Gli impianti e le attrezzature destinati a operazioni di miscelazione e/o pro- duzione devono essere oggetto di adeguata e periodica verifica, da condurre conformemente alle procedure scritte prestabilite dal fabbricante per i pro- dotti: a. tutte le bilance e gli strumenti di misurazione usati nella produzione di alimenti per animali devono essere appropriati per la gamma di pesi o volumi da misurarsi e devono essere regolarmente sottoposti a verifiche della loro precisione; b. tutti i miscelatori usati nella produzione di alimenti per animali devono essere appropriati per la gamma di pesi e volumi da miscelarsi e in gra- do di produrre opportune miscele e diluizioni omogenee. Gli operatori devono dimostrare l’efficacia dei miscelatori per quanto concerne l’omogeneità. 4. I locali devono essere dotati di un’adeguata illuminazione naturale e/o artifi- ciale.

5. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo; devono essere con-

cepiti e costruiti per evitare qualsiasi rischio di contaminazione degli alimen- ti per animali.

6. L’acqua usata nella produzione degli alimenti per animali deve essere di

qualità adatta per gli animali; le condutture dell’acqua devono essere in ma- teriale inerte.

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7. Le acque di scarto, i rifiuti e l’acqua piovana devono essere smaltiti evitando di pregiudicare le attrezzature e la sicurezza e qualità degli alimenti per ani- mali. Si deve assicurare il controllo delle impurità e delle polveri per preve- nire invasioni di parassiti. 8. Le finestre e le altre aperture devono essere predisposte, ove necessario, con- tro i parassiti. Le porte devono essere a tenuta stagna e, una volta chiuse, ga- rantire la protezione dai parassiti. 9. Se necessario, i soffitti e le strutture sospese devono essere concepiti, co- struiti e rifiniti in modo da prevenire l’accumulo di sporco e da ridurre la condensazione, la formazione di muffe e la dispersione di particelle che pos- sono pregiudicare la sicurezza e la qualità degli alimenti per animali.

Personale Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono disporre di personale numericamente sufficiente in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione dei prodotti. Esse devono predisporre e mettere a disposizione delle competenti autorità incaricate del controllo, un organigramma in cui sono definite le qualifiche (ad esempio, diplomi, esperienze professionali) e le responsabi- lità dei quadri. Tutto il personale deve essere informato chiaramente per scritto sui suoi compiti, responsabilità e competenze, specialmente in caso di modifica, in modo da ottenere la qualità dei prodotti desiderata.

Produzione

1. Deve essere designata una persona qualificata quale responsabile della pro-

duzione. 2. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono assicurare che le diverse fasi della produzione si svolgono secondo procedure e istruzioni scritte prestabilite allo scopo di definire, verificare e gestire i punti critici del processo di fabbricazione.

3. Devono essere prese misure tecniche od organizzative per evitare o, even-

tualmente, ridurre al minimo le contaminazioni incrociate e gli errori. Devo- no essere disponibili mezzi sufficienti e idonei per poter effettuare i controlli durante la fabbricazione. 4. La presenza di alimenti per animali vietati ai fini della protezione della salu- te dell’uomo o degli animali, di sostanze indesiderabili e di altri contaminan- ti deve essere sorvegliata e devono essere poste in atto appropriate strategie di controllo per ridurre al minimo il rischio.

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5. I residui e i materiali non adatti come alimenti per animali devono essere

isolati e identificati. I materiali di tal genere contenenti livelli pericolosi di medicamenti veterinari, contaminanti o altri elementi pericolosi devono es- sere smaltiti in modo appropriato e non devono essere usati quale alimento per animali.

6. Gli imprenditori del settore dell’alimentazione animale devono adottare le

misure adeguate per garantire l’efficace tracciabilità dei prodotti.

Controllo della qualità 1. Se del caso, deve essere designata una persona qualificata quale responsabile del controllo della qualità.

2. Le imprese nel settore dell’alimentazione animale devono, quale parte del

loro sistema di controllo della qualità, avere accesso a un laboratorio dotato di personale e attrezzature adeguati.

3. Deve essere predisposto per scritto e attuato un piano del controllo della

qualità che preveda, in particolare, il controllo dei punti critici del processo di fabbricazione, le procedure e le frequenze di campionatura, i metodi di analisi e la loro frequenza, il rispetto delle specifiche – e la destinazione in caso di non conformità – dalle materie prime ai prodotti finali. 4. Per garantire la rintracciabilità, il produttore deve provvedere a una docu- mentazione sulle materie prime utilizzate nel prodotto finale. Tale documen- tazione deve essere tenuta a disposizione dell’autorità competente, almeno per un periodo commisurato all’uso per il quale i prodotti sono immessi sul mercato. Inoltre, devono essere prelevati campioni degli ingredienti e di cia- scuna partita di prodotto fabbricato e immesso sul mercato o di ciascuna porzione specifica di produzione (in caso di produzione continua) in quantità sufficiente secondo una procedura prestabilita dal fabbricante e conservati per assicurare la rintracciabilità (su base regolare in caso di fabbricazione per il fabbisogno esclusivo del produttore). I campioni sono sigillati ed eti- chettati in modo da essere facilmente identificabili; essi devono essere con- servati in condizioni tali da escludere un cambiamento anomalo della loro composizione o un’adulterazione. I campioni devono essere tenuti a disposi- zione delle autorità competenti almeno per un periodo commisurato all’uso per il quale gli alimenti per animali sono immessi sul mercato. Nel caso di alimenti per animali da compagnia, il fabbricante deve conservare soltanto campioni del prodotto finito.

Stoccaggio e trasporto

1. Gli alimenti per animali trasformati devono essere tenuti separati dai com-

ponenti delle materie prime e dagli additivi non trasformati per evitare una contaminazione incrociata degli alimenti per animali trasformati; si devono usare adeguati materiali di imballaggio.

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2. Gli alimenti per animali devono essere conservati e trasportati in appositi

contenitori. Devono essere immagazzinati in posti all’uopo designati, adatta- ti e mantenuti in ordine per assicurare buone condizioni di stoccaggio e ac- cessibili solo alle persone autorizzate dagli imprenditori del settore dell’alimentazione animale.

3. Gli alimenti per animali sono immagazzinati e trasportati in modo da essere

facilmente identificabili per evitare confusioni o contaminazioni incrociate e prevenirne il deterioramento. 4. I contenitori e le attrezzature usate per il trasporto, lo stoccaggio, la movi- mentazione, la manipolazione e la pesatura degli alimenti per animali devo- no essere tenuti puliti. Si devono introdurre programmi di pulitura e ridurre al minimo le tracce di detergenti e disinfettanti. 5. Si devono ridurre al minimo e tenere sotto controllo le impurità per contene- re l’invasione di parassiti.

6. Se del caso, le temperature devono essere mantenute quanto più basse possi-

bile per evitare la condensa e il deterioramento.

Documentazione

1. Tutti gli operatori del settore dell’alimentazione animale, compresi coloro

che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere il prodotto nei loro locali, devono riportare in un registro i dati pertinenti compresi quelli relativi all’acquisto, alla produzione e alla vendita, per un’effettiva rintracciabilità dalla ricezione alla consegna, compresa l’espor- tazione fino alla destinazione finale.

2. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale, a eccezione di quelli

che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere il prodotto nei loro locali, devono tenere in un registro: a. Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono disporre di un sistema di documentazione volto a definire e gestire il controllo dei punti critici nel processo di fabbricazione e a stabilire e attuare piani di controllo della qualità. Esse devono conservare i risultati dei relativi controlli. Tale documentazione deve essere conservata per consentire di rintracciare la storia della fabbricazione di ciascuna partita di prodotto, immessa sul mercato e di stabilire le responsabilità in caso di reclamo. b. Documenti relativi alla rintracciabilità, in particolare i. per additivi di alimenti per animali: – natura e quantità degli additivi prodotti, rispettive date di fab- bricazione e, se del caso, numero della partita o della porzio- ne specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua, – nome e indirizzo dello stabilimento cui gli additivi sono stati consegnati, natura e quantità degli additivi consegnati e, e-

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ventualmente, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua; ii. per premiscele: – nome e indirizzo del produttore o dei fornitori di additivi, na- tura e quantità degli additivi utilizzati nonché, eventualmente, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua, – data di fabbricazione della premiscela e, eventualmente, nu- mero della partita, – nome e indirizzo dello stabilimento cui le premiscele sono state consegnate, data della consegna e natura e quantità delle premiscele consegnate nonché, eventualmente, numero della partita; iii. per alimenti composti per animali/materie prime: – nome e indirizzo del produttore o dei fornitori dell’additivo/ dell’alimento composto, natura e quantità della premiscela usata e, eventualmente, numero di partita, – nome e indirizzo dei fornitori delle materie prime e degli ali- menti complementari per animali e data di consegna, – natura, quantità e composizione dell’alimento composto per animali, – natura e quantità delle materie prime o degli alimenti compo- sti per animali fabbricati, unitamente alla data di fabbricazio- ne e al nome e indirizzo dell’acquirente (ad esempio agricol- tore, altri imprenditori del settore dell’alimentazione ani- male).

Reclami e ritiro dei prodotti

1. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale mettono in atto un si-

stema di registrazione e trattamento dei reclami. 2. Essi introducono, ove necessario, un sistema per il rapido ritiro dei prodotti immessi nel circuito di distribuzione. Devono stabilire per scritto la destina- zione dei prodotti ritirati che, prima di essere reimmessi sul mercato devono essere sottoposti a un nuovo controllo della qualità.

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Ordinanza del DEFR concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAlA) | Lexipedia | Lexipedia