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AS 2011 5863

Codice delle obbligazioni

Codice delle obbligazioni (Norme sulla revisione)

Modifica del 17 giugno 2011

LʼAssemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 20071, decreta:

I Il Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue:

Art. 727 cpv. 1 n. 2

1 Le seguenti società fanno verificare mediante revisione ordinaria

effettuata da un ufficio di revisione il loro conto annuale ed eventual- mente il loro conto di gruppo:

2. società che oltrepassano, per due esercizi consecutivi, due dei

valori seguenti: a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi, b. cifra dʼaffari di 40 milioni di franchi, c. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua;

II

Disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011 Le disposizioni della presente modifica si applicano a partire dal primo esercizio che comincia con l’entrata in vigore della presente legge o successivamente.