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AS 2011 6087

Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie

Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)

Modifica del 30 novembre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 1 1 Per la gestione del contributo speciale e del prelevamento di beni patrimoniali sono costituiti conti individuali. Titolare dei conti è la Confederazione.

Art. 12 cpv. 2 lett. a e b

2 Il sistema d’informazione per il contributo speciale contiene i dati seguenti:

a. cognomi, nomi, sesso, indirizzo e lingua di corrispondenza di richiedenti l’asilo, persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e di persone ammesse provvisoriamente, nonché del loro datore di lavoro; b. numero personale, numero dell’azienda e numero d’identificazione della domanda d’asilo in SIMIC, numero di assicurato AVS, numero come da registro delle imprese (n. RIS) e numero d’identificazione dell’impresa (IDI);

Art. 59b cpv. 2 2 Il sussidio della Confederazione ammonta a un terzo delle spese complessive del sistema di trasporto, a prescindere dal numero di persone trasportate su incarico della Confederazione. L’UFM versa il sussidio annuale alla CDCGP.

Art. 80 cpv. 2 primo periodo 2 Le istituzioni di soccorso sono indennizzate con un sussidio forfettario di fran- chi 350 per ogni audizione. …

1 RS 142.312

2011-1257 6087

Ordinanza 2 sull’asilo RU 2011

II

1 Eccettuato l’articolo 59b capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il

1° gennaio 2012. 2 L’articolo 59b capoverso 2 entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011.

30 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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