AS 2011 6285
Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sulle borse, OBVM-FINMA)
Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sulle borse, OBVM-FINMA)
Modifica del 23 novembre 2011
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ordina:
I L’ordinanza FINMA del 25 ottobre 20081 sulle borse è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 4
4 Non vi è alcun obbligo di dichiarazione se:
a. un limite di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il limite successivo sia raggiunto o superato; b. un limite di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuo- vamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il limite successivo sia raggiunto o superato; c. nel corso di un solo giorno di borsa (intraday), temporaneamente si rag- giunge, si supera o si scende al di sotto di un limite.
3 Per gli investimenti collettivi di capitale esteri che non sono autorizzati per la distribuzione, la direzione del fondo o la società possono adempiere l’obbligo di dichiarazione secondo i capoversi 1 e 2 nella misura in cui non sono dipendenti da un gruppo. La direzione del fondo o la società è considerata indipendente se può esercitare liberamente i diritti di voto legati ai titoli di partecipazione da essa ammi- nistrati. Ciò presuppone segnatamente: a. l’indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società incaricate di esercitare il diritto di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate; b. l’indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
1. la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non
influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull’esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
1 RS 954.193
2011-1511 6285
Ordinanza FINMA sulle borse RU 2011
2. tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o
altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse infor- mazioni che possono ripercuotersi sull’esercizio del diritto di voto. 3bis Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti: a. un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; qual- siasi modifica dell’elenco deve essere segnalata; b. una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui al capoverso 3 sono soddisfatti e rispettati. 3ter Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richie- dere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
Art. 21 cpv. 2 lett. f e 4 2 Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, nei casi elencati qui di seguito occorre fornire pure le seguenti indicazioni: f. nel caso di investimenti collettivi di capitale secondo l’articolo 17 capo- verso 3: l’indicazione che i requisiti di cui all’articolo 17 capoverso 3bis sono soddisfatti. 4 Ogni modifica delle indicazioni dichiarate deve essere annunciata al competente organo per la pubblicità e alla società entro quattro giorni di borsa dal sorgere dell’obbligo di dichiarazione.
Art. 23 cpv. 1 1 La società pubblica la dichiarazione secondo l’articolo 21 sulla piattaforma elettro- nica gestita dal competente organo per la pubblicità. Deve segnalare la pubblica- zione precedente della stessa persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.
Art. 26 cpv. 6 e 7 6 Il richiedente deve motivare il rifiuto di una raccomandazione per scritto alla FINMA entro cinque giorni di borsa. Su richiesta, la FINMA può prorogare tale termine.
7 Nei casi di cui al capoverso 4, la FINMA apre immediatamente un procedimento e
ne informa l’organo per la pubblicità e le parti. Nel contempo invita l’organo per la pubblicità a trasmetterle gli atti.
Art. 48a Disposizione transitoria della modifica del 23 novembre 2011 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 23 capoverso 1, la società deve designare come tali, entro il 1° ottobre 2012, le dichiarazioni più recenti di persone soggette all’obbligo di dichiarazione pubblicate sulla piattaforma elettronica pubblica.
Ordinanza FINMA sulle borse RU 2011
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2 L’articolo 23 capoverso 1 entra in vigore il 1° giugno 2012.
23 novembre 2011 In nome dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA: La presidente, Anne Héritier Lachat
Ordinanza FINMA sulle borse RU 2011