AS 2011 6411
Regolamento del Tribunale federale dei brevetti
Regolamento del Tribunale federale dei brevetti (RTFB)
del 28 settembre 2011
Il Tribunale federale dei brevetti, visto l’articolo 20 capoverso 3 lettera a della legge del 20 marzo 20091 sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB), adotta il seguente regolamento:
Sezione 1: Organizzazione
Art. 1 Compiti della Corte plenaria 1 La Corte plenaria è competente per la nomina del vicepresidente ed eventualmente di un ulteriore membro della direzione del Tribunale secondo l’articolo 20 capo- verso 2 LTFB. 2 La Corte plenaria consiglia la direzione del Tribunale nell’elaborazione dei rego- lamenti.
Art. 2 Convocazione della Corte plenaria La Corte plenaria è convocata dal presidente del Tribunale federale dei brevetti.
Art. 3 Presidenza 1 Il presidente del Tribunale federale dei brevetti è incaricato segnatamente di:
a. rappresentare il Tribunale verso l’esterno; b. presiedere la Corte plenaria e la direzione del Tribunale; c. convocare la Corte plenaria e la direzione del Tribunale; d. designare un sostituto per la direzione del Tribunale scegliendolo tra i giu- dici con formazione giuridica secondo l’articolo 20 capoverso 2 LTFB; e. comporre il collegio giudicante; f. determinare la lingua del procedimento e autorizzare l’eventuale uso dell’inglese; g. stabilire i luoghi in cui svolgere sedute esterne.
RS 173.413.1 1 RS 173.41
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2 Il vicepresidente o il terzo membro ordinario della direzione del Tribunale rappre- senta e coadiuva il presidente e adempie con lui i compiti attribuiti alla presidenza.
Art. 4 Direzione del Tribunale
1 La direzione del Tribunale è competente per:
a. emanare i regolamenti secondo l’articolo 20 capoverso 3 lettera a LTFB; b. autorizzare i consulenti in brevetti a rappresentare le parti secondo l’arti- colo 29 capoverso 1 LTFB e tenere un elenco di questi consulenti; c. decidere in qualità di datore di lavoro; d. adottare il progetto del preventivo, del consuntivo e del rapporto di gestione presentati all’Assemblea federale; e. adempiere tutti i compiti non attribuiti a un altro organo. 2 La direzione del Tribunale prende le sue decisioni a maggioranza. Delibera vali- damente se almeno due membri partecipano alla seduta o alla procedura per circola- zione degli atti. In caso di parità di voti, quello del presidente è determinante. 3 In merito alle domande di ricusazione contestate, la direzione del Tribunale decide, secondo l’articolo 11, alla presenza di tutti i suoi membri. 4 Se un membro è impedito o oggetto di una domanda di ricusazione, è rappresentato dal sostituto secondo l’articolo 20 capoverso 2 LTFB. Se anche il sostituto o un altro membro della direzione del Tribunale è impedito o oggetto di una domanda di ricusazione, è rappresentato dal giudice con formazione giuridica e con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra loro.
Art. 5 Primo cancelliere
1 Il primo cancelliere dirige l’amministrazione del Tribunale.
2 Il primo cancelliere è competente per:
a. preparare ed eseguire le decisioni prese dalla direzione del Tribunale; b. preparare il preventivo, il consuntivo e il piano finanziario; c. controllare la gestione finanziaria in collaborazione con la segreteria gene- rale del Tribunale amministrativo federale; d. preparare il rapporto di gestione; e. garantire la sicurezza; f. garantire adeguati servizi informatici. 3 Il primo cancelliere partecipa alle sedute della Corte plenaria e della direzione del Tribunale con voto consultivo ed è responsabile della tenuta del verbale.
4 Il primo cancellerie funge anche da cancelliere ai sensi dell’articolo 9.
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Art. 6 Diritto di firma 1 Il presidente e il primo cancelliere firmano collettivamente nelle attività di compe- tenza della Corte plenaria o della direzione del Tribunale. 2 Il presidente firma individualmente laddove l’attività è di sua esclusiva compe- tenza. 3 Il primo cancelliere firma individualmente in tutte le attività di natura amministra- tiva. Per determinate attività può delegare il diritto di firma ad altre persone.
Sezione 2: Organizzazione dell’attività giudiziaria
Art. 7 Collegio giudicante 1 Il presidente determina il numero di persone e la composizione del collegio giudi- cante secondo le disposizioni dell’articolo 21 LTFB.
2 In caso di udienza istruttoria, il presidente designa un giudice che partecipa
all’udienza insieme a lui o al giudice dell’istruttoria. Il presidente può anche desi- gnare due persone. 3 Per il dibattimento il collegio giudicante è completato, se necessario, dopo il secondo scambio di scritti. Se una decisione del Tribunale è indispensabile prima di questo momento, il collegio giudicante è completato per tempo. 4 I giudici sono scelti secondo le loro conoscenze specifiche. Occorre fare in modo che le cause siano ripartite il più equamente possibile tra i giudici.
Art. 8 Altre attività dei giudici 1 I giudici ordinari a tempo parziale che intendono esercitare un’attività lucrativa al di fuori del Tribunale ai sensi dell’articolo 11 LTFB devono presentare una doman- da di autorizzazione alla direzione del Tribunale. 2 L’autorizzazione è rilasciata se l’attività, tenuto conto del tempo necessario al suo adempimento, non impedisce al giudice di dedicarsi pienamente ai suoi doveri d’ufficio. In ogni caso devono essere rispettate le regole sull’incompatibilità profes- sionale di cui all’articolo 10 LTFB.
Art. 9 Cancellieri 1 I cancellieri adempiono i compiti previsti dall’articolo 24 capoversi 1 e 2 LTFB.
2 I cancellieri sono inoltre competenti per:
a. tenere i verbali dei dibattimenti e delle deliberazioni; b. pubblicare le decisioni. 3 Il giudice dell’istruttoria può autorizzare un cancelliere a firmare in suo nome una decisione incidentale.
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Sezione 3: Procedura di ricusazione
Art. 10 Obbligo di comunicazione 1 I giudici o i cancellieri comunicano alla direzione del Tribunale, senza indugio e indipendentemente dalla fase della procedura, i possibili motivi di ricusazione secondo l’articolo 47 capoverso 1 del Codice di procedura civile2. 2 Il giudice o il cancelliere in questione si ricusa spontaneamente se ritiene dato il motivo.
Art. 11 Decisione in merito alla ricusazione Se la domanda di ricusazione è contestata, la direzione del Tribunale decide in assenza dell’interessato.
Sezione 4: Procedura decisionale
Art. 12 Giudizio delle cause 1 Il Tribunale giudica mediante circolazione degli atti o deliberazione orale non pubblica.
2 Il presidente dirige la procedura per circolazione degli atti.
3 Il presidente, se fa parte del collegio giudicante, dirige i dibattimenti e le delibera- zioni orali. Negli altri casi, la direzione spetta al giudice dell’istruttoria.
Art. 13 Approvazione della motivazione della sentenza 1 Se una sentenza è resa in procedura per circolazione degli atti, è possibile modifi- carne la motivazione soltanto con il consenso di tutti i giudici interessati; sono fatte salve le modifiche di carattere meramente redazionale.
2 Se una sentenza è pronunciata nell’ambito di una deliberazione, la motivazione
scritta è messa in circolazione per approvazione tra i membri del collegio giudicante; il capoverso 1 si applica per analogia.
Art. 14 Firma delle sentenze e delle decisioni 1 Il giudice che presiede il collegio giudicante e il cancelliere firmano le sentenze. In caso d’impedimento, firma un altro membro del collegio giudicante. 2 Le decisioni del giudice unico secondo l’articolo 23 LTFB sono firmate dal giudice che ha statuito e dal cancelliere. In caso d’impedimento, firma un membro del Tri- bunale designato come sostituto dal giudice che ha statuito.
2 RS 272
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Sezione 5: Riprese e registrazioni
Art. 15 Nei locali del Tribunale federale dei brevetti sono vietate riprese e registrazioni.
Sezione 6: Disposizione finale
Art. 16 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
28 settembre 2011 In nome del Tribunale federale dei brevetti: Il presidente, Dieter Brändle Il secondo giudice ordinario, Tobias Bremi
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