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AS 2011 6423

Regolamento sulle tasse amministrative del Tribunale federale dei brevetti

Regolamento sulle tasse amministrative del Tribunale federale dei brevetti (TA-TFB)

del 28 settembre 2011

Il Tribunale federale dei brevetti, visto l’articolo 20 capoverso 3 lettera a della legge del 20 marzo 20091 sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB), adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Principio 1 Il Tribunale federale dei brevetti preleva tasse per prestazioni particolari della cancelleria e conteggia i disborsi. 2 Sono fatte salve le spese giudiziarie prelevate per le procedure dinanzi al Tribunale federale dei brevetti secondo il regolamento del 28 settembre 20112 sulle spese giudiziarie presso il Tribunale federale dei brevetti.

Art. 2 Assoggettamento alla tassa

1 Chiunque richiede una prestazione ai sensi del presente regolamento è tenuto a

pagare una tassa e ad assumersi i disborsi che ne derivano. Sono fatte salve le dispo- sizioni derogatorie contemplate dal diritto federale.

2 Se la tassa è dovuta da più persone, queste ne rispondono solidalmente.

Art. 3 Esenzione 1 Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere esentate dal pagamento delle tasse quando chiedono la prestazione per il loro uso proprio e accordano la reciprocità. 2 I giornalisti sono esenti da tasse per le prestazioni chieste nell’ambito della cronaca giudiziaria del Tribunale federale dei brevetti. 3 Si può rinunciare a percepire la tassa per prestazioni a favore di istituzioni senza scopo di lucro.

RS 173.413.3

2011-2817 6423

Regolamento sulle tasse amministrative del Tribunale federale dei brevetti RU 2011

Art. 4 Calcolo delle tasse

1 Sono prelevate le seguenti tasse:

a. riproduzione di documenti: per fotocopie formato A4: 50 cente- simi per pagina, per fotocopie A3: 1 franco per pagina; b. altre riproduzioni: in base al costo effettivo; c. ricerche effettuate negli atti di una 50 franchi per ogni mezz’ora di causa liquidata e che eccedono la lavoro iniziata; la tassa può essere determinazione dei documenti ar- prelevata interamente o in parte chiviati e la concessione della con- anche laddove la determinazione dei sultazione presso il Tribunale fede- documenti archiviati o la conces- rale dei brevetti: sione della consultazione richiedano un dispendio di tempo fuori dell’ordinario; d. altre ricerche, compilazioni, esami 60 franchi per ogni mezz’ora di particolari e simili: lavoro iniziata; e. consegna di sentenze a terzi: 40 franchi; f. attestazione di passaggio in giu- 40 franchi; dicato: g. autenticazione di una firma: 40 franchi; se sullo stesso atto vi sono più firme da autenticare, per ogni firma supplementare sono riscossi 10 franchi; h. attestazione di conformità 40 franchi; se il documento com- all’originale di un estratto, di una prende più pagine, per ogni pagina copia, di una fotocopia e simili: supplementare sono riscossi 2 fran- chi; i. spesa amministrativa per le viola- fino e non oltre a 100 franchi per zioni di prescrizioni d’ordine: caso. 2 Alle prestazioni previste dalla legge del 17 dicembre 20043 sulla trasparenza si applica la tariffa di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 24 maggio 20064 sulla trasparenza.

Art. 5 Supplemento Se la prestazione, su richiesta, è fornita d’urgenza, può essere riscosso un supple- mento fino al 50 per cento della tassa.

3 RS 152.3 4 RS 152.31

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Art. 6 Disborsi Oltre alla tassa sono conteggiati i disborsi del Tribunale, in particolare: a. le spese sostenute per procurarsi le informazioni necessarie, in particolare i documenti; b. le spese di porto e di telefono; c. le spese per la trasmissione di un atto scritto via telefax: per pagina, 1 franco in Svizzera, 2 franchi all’estero; d. i costi effettivi per i supporti informatici; e. le spese di richiamo: 20 franchi per il primo, 30 franchi dal secondo.

Art. 7 Preventivo Se la tassa, inclusi i disborsi, supera i 200 franchi, l’importo previsto è previamente comunicato.

Art. 8 Anticipo In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all’estero o deve ancora pagare spese arretrate al Tribunale, può essere chiesto un anticipo.

Art. 9 Decisione sulla tassa e sui disborsi Il primo cancelliere fissa mediante decisione la tassa e i disborsi al momento in cui è effettuata la prestazione.

Art. 10 Esigibilità e prescrizione 1 La tassa e i disborsi sono esigibili al momento in cui sono fissati mediante deci- sione. 2 Il termine di pagamento è di 20 giorni a decorrere dall’inizio dell’esigibilità.

3 La pretesa d’incasso si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministra- tivo volto all’esazione del credito.

Art. 11 Modalità di pagamento

1 Per la riscossione delle tasse e dei disborsi viene emessa una fattura.

2 Fino a 100 franchi la tassa per la comunicazione di documenti è riscossa contro rimborso. Una fattura può essere emessa agli avvocati autorizzati ad agire dinanzi ai tribunali svizzeri e ai consulenti in brevetti.

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Art. 12 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

28 settembre 2011 In nome del Tribunale federale dei brevetti: Il presidente, Dieter Brändle Il secondo giudice ordinario, Tobias Bremi

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