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AS 2011 6535

Decisione N. 2/2011 del Comitato misto per l'agricoltura del concernente la modifica dell'allegato 9 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

Testo originale

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli Decisione n. 2/2011 del Comitato misto per l’agricoltura concernente la modifica dell’allegato 9

Adottata il 25 novembre 2011 Entrata in vigore il 1° dicembre 2011

Il Comitato misto per l’agricoltura, visto l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commer- cio di prodotti agricoli1, in particolare l’articolo 11, considerando quanto segue: (1) L’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commer- cio di prodotti agricoli (di seguito «l’Accordo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002. (2) L’allegato 9 dell’Accordo è inteso ad agevolare e promuovere i flussi commer- ciali bilaterali di prodotti biologici originari dell’Unione europea e della Svizzera. (3) A norma dell’allegato 9, articolo 8 dell’Accordo, il gruppo di lavoro per i «pro- dotti biologici» procede all’esame di ogni questione relativa all’allegato 9 e alla sua applicazione e formula raccomandazioni al Comitato. Il gruppo si è riunito per esaminare in particolare il campo di applicazione dell’Accordo, le norme di impor- tazione applicate dalle due Parti dell’Accordo e gli scambi di informazioni tra le Parti. Il gruppo di lavoro ha concluso che il contenuto degli articoli dell’allegato 9 su tale materia doveva essere adattato all’evoluzione della produzione biologica e del mercato dei prodotti biologici, decide:

Art. 1 L’allegato 9 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli è così modificato: 1) L’articolo 2 è così modificato: a) al paragrafo 1, la parola «vegetali» è sostituita da «agricoli»; b) il paragrafo 2 è soppresso.

1 RS 0.916.026.81

2010-1831 6535

Commercio di prodotti agricoli. Acc. con la CE. Dec. n. 2/2011 RU 2011

2) L’articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

«Art. 6 Paesi terzi e organismi di controllo nei Paesi terzi 1. Le Parti s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l’equiva- lenza dei regimi d’importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da Paesi terzi.

2. Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei

confronti dei Paesi terzi e degli organismi di controllo nei Paesi terzi, le Parti istitui- scono un’idonea collaborazione per valorizzare le loro esperienze e si consultano prima di riconoscere un Paese terzo o un organismo di controllo e di inserirlo nell’elenco previsto a tale scopo nelle loro disposizioni legislative e regolamentari.» 3) L’articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

«Art. 7 Scambio di informazioni 1. In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti e gli Stati membri si comu- nicano reciprocamente, in particolare, le informazioni e documenti seguenti: – l’elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo con il rela- tivo numero di codice, nonché le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili; – l’elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l’importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da un Paese terzo; – le irregolarità o le infrazioni relative alle disposizioni legislative e regola- mentari di cui all’appendice 1 che alterano il carattere biologico del pro- dotto. Il livello di tali comunicazioni dipende dalla gravità e dall’entità dell’irregolarità o dell’infrazione constatata secondo l’appendice. 2. Le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni di cui al paragrafo 1, terzo trattino.»

4. L’appendice 1 e l’appendice 2 sono sostituite rispettivamente dall’appendice 1 e dall’appendice 2 riportate nell’allegato della presente decisione.

Commercio di prodotti agricoli. Acc. con la CE. Dec. n. 2/2011 RU 2011

Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 2011.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2011.

Per il Comitato misto per l’agricoltura:

Capo della delegazione UE: Nicolas Verlet

Il presidente e capo della delegazione svizzera: Jacques Chavaz

Il segretario del Comitato: Michaël Würzner

Commercio di prodotti agricoli. Acc. con la CE. Dec. n. 2/2011 RU 2011

Allegato

«Appendice 1

Elenco degli atti di cui all’articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e alle derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Disposizioni regolamentari applicabili nell’Unione europea Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regola- mento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 967/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 (GU L 264 del 3.10.2008, pag. 1). Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguar- da la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 426/2011 della Commissione, del 2 maggio 2011 (GU L 113 del 13.5.2011, pag. 1). Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011 (GU L 161 del 21.6.2011, pag. 9). Disposizioni applicabili nella Confederazione Svizzera Ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricol- tura biologica), modificata da ultimo il 27 ottobre 2010 (RU 2010 5859). Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia del 22 settembre 1997 sull’agri- coltura biologica, modificata da ultimo il 25 maggio 2011 (RU 2011 2369). Esclusione dal regime di equivalenza Prodotti svizzeri a base di componenti prodotti nel quadro della riconversione all’agricoltura biologica Prodotti ottenuti dall’allevamento svizzero di caprini qualora gli animali beneficino della deroga prevista dall’articolo 39d dell’ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (RS 910.18).»

Commercio di prodotti agricoli. Acc. con la CE. Dec. n. 2/2011 RU 2011

«Appendice 2

Modalità di applicazione Le norme sull’etichettatura relative agli alimenti biologici per animali in vigore nella legislazione della Parte contraente importatrice si applicano alle importazioni dell’altra Parte.»

Commercio di prodotti agricoli. Acc. con la CE. Dec. n. 2/2011 RU 2011

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