AS 2011 91
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario MendrisioVarese
Testo originale
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio–Varese
Concluso il 20 ottobre 2008 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2011
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana denominati qui di seguito Parti contraenti, vista la Convenzione del 2 novembre 19991 tra il Dipartimento federale dell’am- biente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e il Ministero dei Trasporti e della Navigazione della Repubblica Italiana concernente la garanzia della capacità delle principali linee che collegano la Nuova ferrovia transalpina svizzera (NFTA) alla rete italiana ad alta capacità (RAC); desiderosi di sviluppare con il nuovo collegamento ferroviario Mendrisio–Varese la competitività del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Italia e di ottimizzare i rac- cordi con l’aeroporto della Malpensa; animati dall’impegno comune di proteggere l’ambiente e il territorio nonché di migliorare l’accessibilità ai centri urbani; consapevoli che efficienti infrastrutture di trasporto pubblico costituiscono la base per lo sviluppo e la competitività delle economie nazionali e delle regioni; considerata la condivisione e approvazione espressa dal Cantone Ticino, Regione Lombardia, RFI e FFS sul progetto congiunto «Nuovo collegamento ferroviario Lugano–(Chiasso)–Mendrisio–Varese–Gallarate–Aeroporto di Malpensa» elaborato nel 2003, convengono quanto segue nel quadro delle rispettive competenze:
Art. 1 Oggetto Le Parti contraenti si impegnano, in applicazione del presente Accordo, a promuo- vere la realizzazione del collegamento ferroviario Mendrisio–Varese ed in partico- lare del nuovo tratto tra Stabio ed Arcisate e del potenziamento dei tratti Mendrisio– Stabio ed Arcisate–Induno, finalizzato essenzialmente al transito di treni passeggeri, ponendosi le Parti contraenti l’obiettivo di attivare la nuova linea entro il 2013. Al fine di realizzare questo obiettivo le Parti contraenti convengono di attuare misure coordinate in materia di infrastruttura ferroviaria, di esercizio delle linee e di intero- perabilità.
RS 0.742.140.345.431 1 RS 0.742.140.345.43
2008-1884 91
Realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio–Varese RU 2011 Acc. con l’Italia
La realizzazione dell’opera è basata sul principio della territorialità.
Art. 2 Ambito di applicazione Il presente Accordo si riferisce a tutte le fasi del progetto e della costruzione dell’opera, fino alla messa in esercizio.
Art. 3 Impegni delle Parti contraenti per la realizzazione della linea Le fasi del progetto e della costruzione fino alla messa in esercizio saranno monito- rate dal «Comitato Direttivo» di cui all’articolo 9 della succitata Convenzione tra l’Italia e la Svizzera del 2 novembre 1999. Il Comitato Direttivo si avvarrà a tale scopo di apposito Gruppo di lavoro misto – nell’ambito del Gruppo già costituito «Infrastruttura e Monitoraggio».
Art. 4 Obblighi dei Gestori dell’infrastruttura I Gestori dell’infrastruttura ferroviaria italiano e svizzero concordano in apposite convenzioni le attività necessarie alla realizzazione del collegamento, l’applicazione delle condizioni di esercizio e la prestazione di servizi che possono essere forniti reciprocamente in sinergia e trasmettono per conoscenza i relativi accordi ai rispet- tivi Governi. In queste convenzioni sono altresì definite le attività relative all’esercizio ferroviario (gestione e pianificazione), alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infra- struttura ferroviaria, alla fornitura di energia elettrica ed ai certificati di sicurezza, tutte finalizzate a consentire una gestione efficace ed in qualità della linea, svilup- pando ogni sinergia possibile tra i Gestori dell’infrastruttura stessi anche per quanto riguarda le attività di progettazione delle opere e degli impianti in ottica di interope- rabilità. Per le opere impiantistiche transfrontaliere, i Gestori dell’infrastruttura riferiranno al Gruppo di lavoro misto la quantificazione economica delle soluzioni tecniche condi- vise, al fine di consentire la definizione della ripartizione degli oneri di realizza- zione. I Gestori dell’infrastruttura ferroviaria italiano e svizzero informano periodicamente il Gruppo di lavoro misto di cui all’articolo 3 circa lo stato di avanzamento dei lavori per raggiungere gli obiettivi del presente Accordo.
Art. 5 Finanziamento dell’opera Con riserva dell’approvazione da parte delle competenti autorità nazionali, gli inter- venti considerati nel presente Accordo saranno finanziati secondo il principio della territorialità, a valere sulle competenze finanziarie relative alle infrastrutture, ovvero nell’ambito di altri strumenti di programmazione infrastrutturale nei quali possono essere ricompresi. I due Governi informano il Comitato Direttivo di cui all’articolo 3 circa eventuali problematiche sul finanziamento dell’opera o sulle sue fasi.
Realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio–Varese RU 2011 Acc. con l’Italia
Art. 6 Risoluzione delle controversie Ogni controversia tra le Parti contraenti in merito all’applicazione o all’interpre- tazione del presente Accordo è sottoposta al Comitato Direttivo di cui all’articolo 3. Tra dette controversie sono comprese anche quelle fra i Gestori dell’infrastruttura che non hanno potuto essere risolte fra gli stessi. Se non è raggiunta un’intesa in seno al Comitato Direttivo, la controversia è deferita a un tribunale arbitrale su richiesta di una delle Parti contraenti. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri: un arbitro nominato da ciascuna delle Parti contraenti e un terzo arbitro designato di comune accordo dai primi due, il quale assume la presidenza del tribunale. Se il tribunale non è debitamente istituito entro tre mesi dalla nomina del primo arbitro, ciascuna Parte contraente può chiedere al Segretario Generale della Corte permanente di arbitrato dell’Aia di procedere alle nomine necessarie. Il tribunale arbitrale statuisce a maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono defini- tive e vincolanti per le Parti contraenti.
Art. 7 Disposizioni demaniali L’appartenenza allo Stato di tutte le opere e di quanto trovato nel corso dei lavori è determinata dal confine dello Stato indipendentemente dal loro scopritore.
Art. 8 Disposizioni legislative e regolamentari Le Parti contraenti si impegnano a sviluppare procedimenti e regolamentazioni dei rapporti reciproci che coinvolgono Organi dello Stato con influenza sul servizio ferroviario (Polizia ferroviaria, Dogana ecc.), al fine di predisporre e approvare le necessarie convenzioni prima della messa in servizio del nuovo collegamento.
Art. 9 Entrata in vigore e durata Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l’adempimento delle rispettive procedure interne previste a tale scopo. Il presente Accordo è valido fino al 31 dicembre 2013 e sarà prorogato tacitamente di anno in anno fino alla completa messa in esercizio del collegamento ferroviario di cui all’articolo 1. Il presente Accordo potrà essere rivisto per reciproco consenso delle Parti contraenti e gli emendamenti così concordati entreranno in vigore secondo le procedure all’uopo necessarie.
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In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, il 20 ottobre 2008, in due originali in lingua italiana.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica Italiana: Moritz Leuenberger Altero Matteoli