AS 2011 947
AS 2011 947
Ordinanza del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)
Modifica del 2 marzo 2011
L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina:
I L’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificata come segue:
1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 4 marzo 2011.4
2 marzo 2011 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss
Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)
Testi normativi dell'Unione europea concernenti le condizioni di importazione e transito
Cap.1, n. 13 e 16
Categoria Testo normativo dell'UE
13. sottoprodotti di origine Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del animale Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine ani- male), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato in ultimo dalla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla prote- zione degli animali utilizzati a fini scientifici, GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio, recante disposizioni di applicazione del regola- mento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consi- glio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, versione della GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1. Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata in ultimo dalla decisione 2010/749/UE della Com- missione, del 2 dicembre 2010, che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di India, Perú, Panama e Corea del Sud, GU L 318 del 4.12.2010, pag. 47.
16. prodotti della pesca, Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre molluschi bivalvi, echino- 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da dermi, tunicati e gasteropodi cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, marini destinati al consumo echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della umano pesca, GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53; modificata in ultimo dalla decisione 2011/131/UE della Com- missione, del 25 febbraio 2011, che modifica l’allegato II della decisione 2006/766/CE per quanto concerne l’inserimento delle Figi nell’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono auto- rizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano, GU L 53 del 26.02.2011, pag. 73.
Ordinanza sui controlli OITE RU 2011
Cap.3, n. 1 e 21
Categoria Testo normativo dell'UE
1. artiodattili, perissodattili Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che (senza equidae) e probosci- stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il dati, carni fresche di animali transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che dell’ordine artiodattili, modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga perissodattili e proboscidati la direttiva 72/462/CEE, versione della GU L 139 del e della famiglia equidae; api 30.4.2004, pag. 321, rettificata nella GU L 226 del 25.6.2004, e bombi pag. 128. Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determi- nati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 810/2010 della Commissione, del 15 settembre 2010, recante modifica al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione che isti- tuisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterina- ria, GU L 243 del 16.9.2010, pag. 16. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la pre- venzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 189/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, che modifica gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzio- ne, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongi- formi trasmissibili, GU L 53 del 26.02.2011, pag. 56.
21. sottoprodotti di origine Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del animale Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 790/2010 della Commissione, del 7 settembre 2010, che modifica gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, GU L 237 dell’8.9.2010, pag. 1. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine anima- le), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato in ultimo dalla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezio- ne degli animali utilizzati a fini scientifici, GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.
Ordinanza sui controlli OITE RU 2011
Categoria Testo normativo dell'UE
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio, recante disposizioni di applicazione del regola- mento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consi- glio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, versione della GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1. Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata in ultimo dalla decisione 2010/749/UE della Com- missione, del 2 dicembre 2010, che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di India, Perú, Panama e Corea del Sud, GU L 318 del 4.12.2010, pag. 47.
Ordinanza sui controlli OITE RU 2011
Allegato 3
Prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari
I prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari secondo l’arti- colo 8 capoversi 2–4 OITPA sono prodotti per i quali è indispensabile uno dei seguenti certificati:
Fonte valido dal valido fino al
1. Certificato 3(D) per la spedizione / il transito di alimenti greggi 4.3.2011
per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali da pelliccia secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/20115.
2. Certificato 3(F) per la spedizione / il transito di sottoprodotti di 4.3.2011
origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.
3. Certificato 8 per la spedizione / il transito di sottoprodotti di 4.3.2011
origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni commerciali secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.
4. Certificato 10(B) per la spedizione / il transito di grassi fusi non 4.3.2011
destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena dei mangimi secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. 5. Certificato 14(A) per la spedizione / il transito di derivati lipidici 4.3.2011 non destinati al consumo umano, da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi secondo l’allegato XV del regolamento UE) n. 142/2011. 6. Certificato 14(B) per la spedizione / il transito di derivati lipidici 4.3.2011 non destinati al consumo umano, da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011
7. Modello di dichiarazione 16 per la dichiarazione 4.3.2011
dell’importatore per la spedizione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.
5 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 feb. 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consi- glio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti deri- vati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, ver- sione della GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1
Ordinanza sui controlli OITE RU 2011
Fonte valido dal valido fino al
8. Certificato 18 per la spedizione o il transito di corna e prodotti a 4.3.2011
base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produ- zione di fertilizzanti organici o ammendanti secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. 9. Certificato 3(D) per la spedizione / il transito di alimenti greggi 24.7.2007 31.1.2012 per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale con cui nutrire animali da pelliccia allevati secondo il regolamento (CE) n. 829/20076. 10. Certificato 3(F) per la spedizione / il transito di sottoprodotti di 24.7.2007 31.1.2012 origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia secondo il regolamento (CE) n. 829/2007. 11. Certificato 8 per la spedizione / il transito di sottoprodotti di 24.7.2007 31.1.2012 origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici secondo il regolamento (CE) n. 829/2007. 12. Certificato 10(B) per la spedizione / il transito di grassi fusi non 24.7.2007 31.1.2012 destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici secondo il regolamento (CE) n. 829/2007. 13. Certificato 14(A) per la spedizione / il transito di derivati lipidici 24.7.2007 31.1.2012 non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici secondo il regolamento (CE) n. 829/2007. 14. Certificato 14(B) per la spedizione / il transito di derivati lipidici 24.7.2007 31.1.2012 non destinati al consumo umano da utilizzare come mangimi o a scopi tecnici secondo il regolamento (CE) n. 829/2007.
15. Modello di dichiarazione 16 per la dichiarazione 24.7.2007 31.1.2012
dell’importatore per la spedizione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o di zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti secondo il regolamento (CE) n. 829/2007. 16. Certificato 18 per la spedizione o il transito di corna e prodotti a 28.7.2010 31.1.2012 base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produ- zione di fertilizzanti organici o ammendanti secondo il regola- mento (UE) n. 595/20107.
6 Regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione, del 28 giu. 2007, che modifica gli allegati I, II, VII, VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento euro- peo e del Consiglio per quanto riguarda l’immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale, versione della GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1 7 Regolamento (UE) n. 595/2010 della Commissione, del 2 lug. 2010, che modifica gli allegati VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, versione della GU L 173 dell’8.7.2010, pag. 1
Ordinanza sui controlli OITE RU 2011
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
Ordinanza sui controlli OITE RU 2011