AS 2011 961
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia
Modifica del 4 marzo 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 21 febbraio 20111 che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia è modificata come segue:
1bis È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indiret- tamente, averi o risorse economiche.
II La presente modifica entra in vigore il 4 marzo 2011.2
4 marzo 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 946.231.149.82 2 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 4 mar. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2011-0456 961
Provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia RU 2011