AS 2012 1189
Ordinanza del DATEC sul promovimento della ricerca nel settore stradale
Ordinanza del DATEC sul promovimento della ricerca nel settore stradale
del 23 febbraio 2012
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 16 capoverso 5 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI), ordina:
Sezione 1: Contributi per la ricerca, commissione e programmi
Art. 1 Contributi per la ricerca
1 L’Ufficio federale delle strade (USTRA) può accordare, nel quadro del credito
disponibile per la ricerca, contributi per il promovimento dei lavori di ricerca nel settore della circolazione stradale per i quali la Confederazione può versare contri- buti in virtù della legge federale del 22 marzo 19852 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utiliz- zazione delle strade nazionali. 2 Non vengono versati contributi per la ricerca fondamentale con scopi esclusiva- mente scientifici e per la ricerca vicina all’industria.
Art. 2 Compiti della commissione per la ricerca nel settore stradale
1 Lacommissione per la ricerca nel settore stradale (commissione) esamina le
domande di contributi a carico del credito per la ricerca. 2 Essa coordina gli sforzi dei diversi servizi interessati alla ricerca nel settore stra- dale. A questo scopo stabilisce un programma pluriennale che informa sulle inten- zioni in materia di politica della ricerca per il triennio successivo nonché sulle prio- rità e i problemi più importanti a medio termine. Essa aggiorna il programma pluriennale annualmente.
3 Essa presenta il programma pluriennale all’USTRA dopo averlo aggiornato.
RS 427.72
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Art. 3 Compiti dell’USTRA
1 L’USTRA si assicura che il programma pluriennale della commissione sia compa-
tibile con le altre attività di ricerca all’interno del DATEC.
2 Sulla base del programma pluriennale della commissione, stabilisce annualmente
un programma che fissa le priorità dei temi di ricerca per l’anno successivo e illustra come debbano essere impiegati i fondi previsti a questo scopo. 3 Esso vigila affinché i fondi federali per la ricerca nel settore stradale vengano impiegati in maniera efficace e coordinata.
Sezione 2: Procedura
Art. 4 Presentazione delle domande Le domande per contributi ai lavori di ricerca devono essere presentate all’USTRA.
Art. 5 Trattamento delle domande da parte della commissione
1 L’USTRA sottopone, per parere, alla commissione la domanda di ricerca.
2 La commissione esamina se:
a. il tema proposto sia idoneo per la ricerca scientifica; b. il tema proposto non sia già oggetto di ricerche; c. il tema proposto sia compatibile con le priorità fissate nel programma annu- ale dell’USTRA; e d. la ricerca sul tema proposto possa contribuire all’assolvimento di compiti di interesse pubblico. 3 Essa propone all’USTRA l’accettazione o il rigetto della domanda. Essa rinvia al richiedente, per modifica, la domanda la cui accettazione può essere raccomandata se presentata in forma modificata.
Art. 6 Decisione dell’USTRA
1 L’USTRA risolve mediante decisione in merito alle domande di contributi alla
ricerca e all’acquisizione degli strumenti necessari. 2 Nel caso che i lavori di un progetto di ricerca si estendano su un periodo di più anni, l’USTRA ha la possibilità di sbloccare dapprima solo i fondi necessari ai lavori previsti per il primo anno. 3 Con la concessione di un contributo, l’USTRA non si impegna ad accordare crediti supplementari. 4 Con l’assegnazione dei contributi alla ricerca, l’USTRA può stabilire le istituzioni con le quali il centro di ricerca deve collaborare.
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Art. 7 Rapporti L’USTRA può richiedere in ogni momento ai centri di ricerca un rapporto sullo stato dei lavori e dei crediti impegnati.
Art. 8 Gruppo d’accompagnamento L’USTRA può avvalersi di specialisti, incaricandoli di monitorare costantemente i lavori di ricerca e di fornire in merito una valutazione tecnica indipendente dal centro di ricerca.
Sezione 3: Conteggi; strumenti di ricerca
Art. 9 Conteggi 1 I centri di ricerca, per quanto concerne i contributi ad essi assegnati, devono pre- sentare i conteggi e i pertinenti giustificativi all’USTRA che, previa verifica, proce- derà al pagamento dei contributi giunti a scadenza. 2 L’USTRA tiene una contabilità nella quale figurano i contributi assegnati e quelli versati dai crediti per la ricerca.
Art. 10 Strumenti di ricerca 1 Il centro di ricerca può acquistare macchine, apparecchiature e altri strumenti di ricerca, il cui costo è superiore a 1000 franchi, con i crediti accordati alla ricerca secondo la presente ordinanza solo se l’acquisto stesso è già previsto nella domanda ed è stato approvato con quest’ultima. L’acquisto, nel quadro di un contributo approvato, di strumenti per la ricerca non menzionati nella domanda, deve essere preventivamente approvato dall’USTRA. 2 Nella sua decisione l’USTRA stabilisce i rapporti di proprietà degli strumenti di ricerca. Se restano di proprietà del centro di ricerca, nel conteggio (art. 9) va tenuto adeguatamente in considerazione il valore residuo. 3 Se i lavori di ricerca continuano in virtù di una domanda di proseguimento appro- vata, il valore dello strumento può essere nuovamente computato come spesa al credito per la ricerca.
Sezione 4: Documentazione; pubblicazione e impiego dei risultati della ricerca
Art. 11 Documentazione sui lavori di ricerca 1 Una volta conclusi i lavori di ricerca, il centro di ricerca deve fornire all’USTRA i
seguenti documenti: a. un rapporto finale dettagliato sui lavori eseguiti e sui risultati degli stessi;
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b. un riassunto del rapporto finale; c. una valutazione tecnica dei lavori di ricerca effettuata da specialisti secondo l’articolo 8. 2 La valutazione tecnica dei lavori di ricerca deve essere inglobata nel rapporto finale. 3 Il centro di ricerca deve archiviare tutti i dati primari e i protocolli di ricerca per almeno i cinque anni successivi alla conclusione dei lavori di ricerca.
Art. 12 Pubblicazione e impiego dei risultati della ricerca 1 L’USTRA decide in merito alla pubblicazione del rapporto finale nel quadro delle pubblicazioni nel settore stradale in Svizzera. 2 Una pubblicazione dei lavori di ricerca o di parte degli stessi prima della pubblica- zione del rapporto finale dev’essere approvata dall’USTRA. 3 I risultati della ricerca possono essere impiegati dall’USTRA o da altri servizi federali per le proprie attività o per altri progetti di ricerca. 4 Se i risultati di ricerche finanziate in tutto o in parte dalla Confederazione sono sfruttati commercialmente dal centro di ricerca, l’USTRA può esigere il rimborso delle somme versate, proporzionato agli introiti realizzati, nonché un’adeguata partecipazione all’utile. Tali rimborsi sono accreditati agli accantonamenti «circola- zione stradale».
Art. 13 Diritto di proprietà intellettuale Fatto salvo l’articolo 12, sono tutelati tutti i diritti d’autore dei centri di ricerca.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 14 Esecuzione L’USTRA esegue la presente ordinanza ed emana istruzioni.
Art. 15 Applicabilità della legge sui sussidi La legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi è applicabile.
Art. 16 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 27 marzo 19864 sul promovimento della ricerca nel settore stradale è abrogata.
3 RS 616.1 4 RU 1986 806
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Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2012.
23 febbraio 2012 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
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