AS 2012 1195
Ordinanza sul computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero
Ordinanza sul computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero (Ordinanza sul computo delle riduzioni di CO2)
Modifica del 2 marzo 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 giugno 20051 sul computo delle riduzioni di CO2 è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1 1 Per il calcolo delle emissioni secondo la legge, nel computo dell’obiettivo di ridu- zione si può tener conto delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero fino a un massimo di 3,0 milioni di tCO2eq all’anno come media del periodo 2008–2012.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2012.
2 marzo 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 641.711.1
2012-0080 1195
Ordinanza sul computo delle riduzioni di CO2 RU 2012
1196