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AS 2012 1195

Ordinanza sul computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero

Ordinanza sul computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero (Ordinanza sul computo delle riduzioni di CO2)

Modifica del 2 marzo 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 giugno 20051 sul computo delle riduzioni di CO2 è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 1 Per il calcolo delle emissioni secondo la legge, nel computo dell’obiettivo di ridu- zione si può tener conto delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero fino a un massimo di 3,0 milioni di tCO2eq all’anno come media del periodo 2008–2012.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2012.

2 marzo 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 641.711.1

2012-0080 1195

Ordinanza sul computo delle riduzioni di CO2 RU 2012

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