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AS 2012 1485

Ordinanza sugli esplosivi

Ordinanza sugli esplosivi (OEspl)

Modifica del 21 marzo 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 novembre 20001 sugli esplosivi è modificata come segue:

Art. 119a cpv. 4 Abrogato

Art. 119b Disposizione transitoria concernente l’identificazione e la tracciabilità degli esplosivi I requisiti in materia d’identificazione e di tracciabilità degli esplosivi di cui agli articoli 20, 21, 23 e all’allegato 14 devono essere soddisfatti a decorrere dal 5 aprile

2013. I requisiti di cui all’allegato 14 numero 2 capoverso 5 e numeri 12 e 13

devono essere invece soddisfatti soltanto a decorrere dal 5 aprile 2015.

II La presente modifica entra in vigore il 4 aprile 2012.

21 marzo 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 941.411

2012-0057 1485

Ordinanza sugli esplosivi RU 2012

1486