AS 2012 1485
Ordinanza sugli esplosivi
Ordinanza sugli esplosivi (OEspl)
Modifica del 21 marzo 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 novembre 20001 sugli esplosivi è modificata come segue:
Art. 119a cpv. 4 Abrogato
Art. 119b Disposizione transitoria concernente l’identificazione e la tracciabilità degli esplosivi I requisiti in materia d’identificazione e di tracciabilità degli esplosivi di cui agli articoli 20, 21, 23 e all’allegato 14 devono essere soddisfatti a decorrere dal 5 aprile
2013. I requisiti di cui all’allegato 14 numero 2 capoverso 5 e numeri 12 e 13
devono essere invece soddisfatti soltanto a decorrere dal 5 aprile 2015.
II La presente modifica entra in vigore il 4 aprile 2012.
21 marzo 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 941.411
2012-0057 1485
Ordinanza sugli esplosivi RU 2012
1486