AS 2012 1509
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Correzioni
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica del 18 agosto 2004 (RU 2004 4279 4653; RS 831.441.1)
Art. 20 cpv. 1 lett. b
Invece di: 1 Dopo la morte dell’ex coniuge, il coniuge divorziato è equiparato alla vedova o al vedovo a condizione che: b. in virtù della sentenza di divorzio, gli sia stata assegnata un’indennità in capitale invece di una rendita vitalizia.
Leggasi: 1 Dopo la morte dell’ex coniuge, il coniuge divorziato è equiparato alla vedova o al vedovo a condizione che: b. nella sentenza di divorzio gli sia stata assegnata una rendita o un’indennità in capitale invece di una rendita vitalizia.
Modifica del 29 settembre 2006 (RU 2006 4155; RS 831.441.1)
Art. 20 cpv. 1bis lett. b
Invece di: 1bis In caso di morte di uno degli ex partner registrati dopo lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica, l’ex partner superstite è equiparato alla vedova o al vedovo a condizione che: b. gli sia stata assegnata un’indennità in capitale o una rendita vitalizia in virtù della sentenza di scioglimento.
Leggasi: 1bis In caso di morte di uno degli ex partner registrati dopo lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica, l’ex partner superstite è equiparato alla vedova o al vedovo a condizione che:
2012-0657 1509
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Correzioni RU 2012
b. nella sentenza di scioglimento dell’unione domestica registrata gli sia stata assegnata una rendita o un’indennità in capitale invece di una rendita vitali- zia.
27 marzo 2012 Cancelleria federale
1510