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AS 2012 1699

Ordinanza sui diritti politici

Ordinanza sui diritti politici

Modifica del 4 aprile 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 maggio 19781 sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 27c cpv. 2, secondo periodo 2 … Nei referendum obbligatori in cui è richiesta anche la maggioranza dei Cantoni, bada inoltre affinché sia ammesso a votare per via elettronica non più del 30 per cento degli aventi diritto di voto di ciascun Cantone interessato; per il calcolo di questa quota non si tiene conto degli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto.

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2012.

4 aprile 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 161.11

2012-0406 1699

Ordinanza sui diritti politici RU 2012

1700