AS 2012 1699
Ordinanza sui diritti politici
Ordinanza sui diritti politici
Modifica del 4 aprile 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 maggio 19781 sui diritti politici è modificata come segue:
Art. 27c cpv. 2, secondo periodo 2 … Nei referendum obbligatori in cui è richiesta anche la maggioranza dei Cantoni, bada inoltre affinché sia ammesso a votare per via elettronica non più del 30 per cento degli aventi diritto di voto di ciascun Cantone interessato; per il calcolo di questa quota non si tiene conto degli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2012.
4 aprile 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 161.11
2012-0406 1699
Ordinanza sui diritti politici RU 2012
1700