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AS 2012 1825

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del 2 marzo 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 e 3 1 Per quanto riguarda i veicoli sottoposti alla LCStr, la presente ordinanza contiene:

a. le esigenze tecniche, per quanto i veicoli non rientrino nel campo d’applicazione dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1), dell’ordinanza del 19 giugno 19953 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi (OETV 2) oppure dell’ordinanza del 2 set- tembre 19984 concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3); b. i criteri per la classificazione dei veicoli; c. le disposizioni sugli esami dei veicoli. 3 I veicoli a cuscino d’aria, con propulsore a elica o a reattore e altri veicoli a motore senza ruote o cingoli non sono ammessi alla circolazione sulle strade pubbliche.

Art. 3, rubrica, cpv. 2 lett. a e abis, 3 lett. c, 4 e 5 Abbreviazioni

2 Perle organizzazioni internazionali ed estere sono impiegate le abbreviazioni

seguenti: a. UE per l’Unione europea; abis. CE per la Comunità europea;

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3 Per i testi legislativi sono impiegate le abbreviazioni seguenti:

c. OPAn per l’ordinanza del 23 aprile 20085 sulla protezione degli animali;

4 e 5 Abrogati

Art. 3a Normative internazionali 1 Le direttive e i regolamenti UE e i regolamenti ECE si applicano nella versione vincolante secondo l’allegato 2.

2 I testi dei regolamenti ECE e delle norme OCSE, ETRTO, IEC, ETSI e IBC men-

zionati non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Possono essere consultati presso l’USTRA. I testi delle norme OCSE, ETRTO, IEC, ETSI e IBC possono essere ottenuti contro pagamento presso le rispettive organizzazioni, quelli dei regolamenti ECE, contro pagamento, presso l’USTRA, 3003 Berna.

Art. 3b Disposizioni transitorie delle normative internazionali 1 Per quanto le disposizioni transitorie della presente ordinanza non prevedano altri termini, per l’applicazione delle normative internazionali menzionate nell’allegato 2 si applicano le disposizioni transitorie delle rispettive normative, fermo restando che per la data d’immatricolazione è determinante la data dell’importazione o della costruzione in Svizzera.

2 Laddove nei regolamenti ECE sono previste esigenze o termini transitori diver-

genti, si applicano le esigenze o i termini transitori delle direttive o dei regolamenti UE pertinenti.

Art. 4 Diritto applicabile in caso di modifiche della presente ordinanza 1 I veicoli già in circolazione al momento dell’entrata in vigore di una modifica della presente ordinanza devono soddisfare almeno le esigenze del diritto vigente al momento della loro prima messa in circolazione. Sono fatte salve le disposizioni transitorie che prevedono un obbligo di equipaggiamento a posteriori. 2 Le agevolazioni introdotte successivamente possono essere fatte valere se le condi- zioni e gli obblighi ad esse connessi sono soddisfatti. 3 Modifiche sostanziali a veicoli già in circolazione sono valutate secondo il diritto vigente al momento dell’esame successivo prima di un ulteriore impiego (art. 34 cpv. 2). Sono considerate modifiche sostanziali: a. modifiche che alterano il sistema del veicolo come la sostituzione dell’intera carrozzeria oppure l’installazione di un’unità di propulsione di un’epoca diversa da quella del veicolo; b. modifiche che compromettono la sicurezza stradale come il montaggio a posteriori di equipaggiamenti aerodinamici pericolosi.

5 RS 455.1

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Art. 5 cpv. 1 lett. a

1 Il DATEC è autorizzato a:

a. apportare modificazioni di particolari tecnici delle prescrizioni internazionali di cui all’allegato 2;

Art. 7 cpv. 3 e 6

3 Il «peso garantito» (peso massimo ammesso tecnicamente) è il peso massimo

ammesso dal costruttore. Il peso garantito corrisponde alla «massa totale» della terminologia UE. 6 Il «peso del convoglio» (peso della combinazione di veicoli) è il peso totale di una combinazione costituita dal veicolo trattore e dai rimorchi.

Art. 11 cpv. 2 lett. f e k 2 Gli autoveicoli di trasporto si suddividono come segue (per quelli adibiti al tra- sporto di persone e di cose sono determinanti le caratteristiche prevalenti): f. gli «autocarri» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di cose (classi N2 e N3 con nove posti a sedere al massimo, compreso quello del conducente; k. gli «autosnodati» sono autobus i cui elementi raccordati stabilmente da un dispositivo flessibile costituiscono uno spazio ininterrotto per i passeggeri (classi M2 oltre 3,50 t e M3;

Art. 12, rubrica Classificazione secondo il diritto UE

Art. 14 Motoveicoli Sono «motoveicoli»: a. i veicoli a motore a due ruote collocate una dietro l’altra, che non sono ciclomotori giusta l’articolo 18 lettere a e b, con o senza carrozzino laterale; b. le «motoleggere», vale a dire:

1. i veicoli a motore a due ruote aventi una velocità massima per la loro

costruzione di 45 km/h e, se dotati di motore a combustione interna, una cilindrata massima di 50 cm3 oppure, se dotati di un altro tipo di motore, una potenza del motore massima di 4 kW,

2. i veicoli a motore a tre ruote aventi una velocità massima per la loro

costruzione di 45 km/h e, se dotati di motore ad accensione comandata, una cilindrata massima di 50 cm3 oppure, se dotati di un altro tipo di mo- tore, una potenza del motore massima di 4 kW come pure un peso mas- simo di 0,27 t conformemente all’articolo 136 capoverso 1; c. le «slitte a motore», vale a dire veicoli a motore a cingoli che non sono ster- zati dal bloccaggio di un cingolo e non presentano le caratteristiche di

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monoassi o carri a mano provvisti di motore giusta l’articolo 17, larghe 1,30 m al massimo e lunghe 3,50 m al massimo, il cui peso, giusta l’articolo 136 capoverso 1, non supera 0,40 t.

Art. 15 cpv. 2 e 3 2 I «quadricicli leggeri a motore» sono veicoli a motore con quattro ruote, un peso, giusta l’articolo 136 capoverso 1, di 0,35 t al massimo, una velocità per la loro costruzione di 45 km/h al massimo e una cilindrata di 50 cm3 al massimo con motore ad accensione comandata oppure di 4 kW se dotati di un altro tipo di motore. Ai quadricicli leggeri a motore si applicano le prescrizioni concernenti le motoleg- gere. 3 I «quadricicli a motore» sono veicoli a motore con quattro ruote, un peso, giusta l’articolo 136 capoverso 1, di 0,40 t al massimo ovvero di 0,55 t per veicoli adibiti al trasporto di cose e una potenza del motore fino a 15 kW. Ai quadricicli a motore si applicano le prescrizioni concernenti i tricicli a motore.

Art. 17 Monoassi, carri a mano provvisti di motore 1 I «monoassi» sono veicoli a motore con due ruote affiancate o una sola ruota, guidati da una persona a piedi o accoppiati con un rimorchio mediante un’articolazione, non- ché veicoli cingolati analoghi. La presenza di ruote di sostegno non impedisce di classificare il veicolo come monoasse. 2 I «carri a mano provvisti di motore» sono veicoli a motore a più assi con tre o più ruote, costruiti unicamente per essere guidati da una persona a piedi, nonché veicoli cingolati analoghi.

Art. 18 Sono «ciclomotori»: a. i veicoli ad un posto, con due ruote collocate una dietro l’altra, una velocità massima per la loro costruzione di 30 km/h, una potenza del motore mas- sima di 1,00 kW e:

1. un motore a combustione interna con una cilindrata massima di 50 cm3,

oppure

2. un motore elettrico con una velocità massima di 45 km/h in caso di

pedalata assistita; b. i «ciclomotori leggeri», vale a dire i veicoli con un motore elettrico la cui potenza massima è di 0,50 kW e la velocità massima per la loro costruzione di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita e che:

1. sono ad un posto,

2. sono specialmente approntati per trasportare una persona disabile,

oppure

3. sono composti di una combinazione speciale velocipede/carrozzella per

disabili;

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c. le «carrozzelle per disabili» motorizzate, vale a dire sedie a rotelle a un posto, con tre o più ruote e un dispositivo di propulsione proprio destinate all’impiego da parte di persone disabili, aventi una velocità massima per la loro costruzione di 30 km/h, una potenza del motore massima di 1,00 kW e una cilindrata massima di 50 cm3 se dotate di un motore a combustione interna.

Art. 21, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva Classificazione dei rimorchi secondo il diritto UE

1 I rimorchi sono classificati come segue:

Art. 27 cpv. 1bis, 1ter, 2 lett. c e 3 1bis Gli altri veicoli agricoli che superano la larghezza di 2,55 m soltanto a causa degli pneumatici larghi montati o dei cingoli in gomma ed eventualmente muniti di coperture delle ruote in materiale flessibile sono ammessi come veicoli speciali fino a una larghezza di 3,00 m. Sono considerati pneumatici larghi gli pneumatici la cui larghezza è pari ad almeno un terzo del diametro esterno dei medesimi o ad almeno 0,60 m. Del tipo di veicolo corrispondente deve esistere una versione con una lar- ghezza massima di 2,55 m. 1ter La larghezza dei rimorchi speciali di cui al capoverso 1bis non può superare la larghezza del veicolo trattore (art. 38 cpv. 1bis), a meno che quest’ultimo non sia equipaggiato con pneumatici larghi, ruote gemellate o cingoli in gomma. In questo caso la larghezza del rimorchio va segnalata apponendo demarcazioni appariscenti sul veicolo trattore. 2 I seguenti veicoli agricoli con larghezza eccessiva possono circolare senza per- messo e non sono considerati veicoli speciali: c. i rimorchi agricoli con le indispensabili ruote gemellate, le ruote a gabbia o gli accessori montati temporaneamente fino a una larghezza di 3,00 m.

3 La larghezza dei rimorchi di cui al capoverso 2 lettera c non deve superare la

larghezza del veicolo trattore (art. 38 cpv. 1bis), a meno che quest’ultimo non sia equipaggiato con pneumatici larghi, ruote gemellate o cingoli in gomma. In questo caso la larghezza del rimorchio va segnalata apponendo demarcazioni appariscenti sul veicolo trattore.

Art. 28a Veicoli con dispositivi sgombraneve anteriori molto sporgenti I veicoli su cui vengono montati temporaneamente, in caso di necessità, dispositivi sgombraneve che sporgono anteriormente di oltre 3,00 m dal centro del dispositivo guida (art. 38 cpv. 3) possono circolare senza permesso e non sono considerati veicoli speciali.

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Art. 29 cpv. 3 3 I veicoli militari e i veicoli sottoposti all’ordinanza del 4 novembre 20096 sul trasporto di viaggiatori sono dispensati dall’esame cantonale di immatricolazione.

Art. 30, rubrica, cpv. 1 lett. b e 1bis Esame singolo prima dell’immatricolazione mediante controllo di funzione o identificazione 1 L’esame singolo è limitato a un controllo di funzione dei dispositivi più importanti (segnatamente dispositivo di sterzo, freni, illuminazione) e dei dispositivi d’aggan- ciamento di veicoli trattori e rimorchi in caso di: b. veicoli che dispongono di un certificato di conformità CE valido. Quest’ultimo deve soddisfare le esigenze delle corrispondenti direttive CE relative all’approvazione generale riportate nell’allegato 2. Deve emergere chiaramente che non sussiste alcun rischio rilevante per la sicurezza stradale e che l’ambiente e la salute pubblica non sono messi in pericolo; il richie- dente deve produrre la prova; 1bis Per la prima immatricolazione di veicoli nuovi della classe M1 aventi un peso totale fino a 3,50 t secondo il capoverso 1 lettere a e b è sufficiente l’identificazione del veicolo al posto del controllo di funzione, sempre che la data in cui tali veicoli sono stati importati o costruiti in Svizzera non risalga a più di un anno e il loro chilometraggio non superi 2000 km.

Art. 32 cpv. 1 1 L’autorità di immatricolazione può, su richiesta, delegare l’esame singolo, effettua- to prima dell’immatricolazione mediante controllo di funzione secondo l’articolo 30 capoverso 1 lettera a, a persone che sono autorizzate a fare uso di approvazioni del tipo o di schede tecniche e che garantiscono un’esecuzione a regola d’arte.

Art. 33 cpv. 2 lett. e Abrogata

Art. 34 cpv. 2 lett. h, 2bis, 4 e 6 2 Il detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli. I veicoli modificati devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore impiego. L’esame concerne segnatamente: h. montaggio di un dispositivo d’agganciamento (cpv. 91 cpv. 1); 2bis Sono esonerati dall’obbligo di notifica e dall’obbligo d’esame i veicoli che presentano temporaneamente gli equipaggiamenti di cui agli articoli 27 capoverso 2,

28 e 28a senza superare le dimensioni ammesse, come anche la sostituzione delle

carrozzerie amovibili.

6 RS 745.11

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4 I veicoli che, secondo l’articolo 92 capoverso 1, vengono adattati all’infermità di un conducente fisicamente invalido devono sottostare all’esame successivo. 6 Le autorità di immatricolazione possono delegare a persone autorizzate a effettuare perizie d’officina (art. 32) l’esame del montaggio dei dispositivi d’agganciamento, approvati per il tipo di veicolo, ad automobili e autofurgoni senza impianto di frena- tura continuo. Questa delega può estendersi ai veicoli muniti di un’approvazione svizzera del tipo, di una scheda tecnica oppure di un certificato di conformità secondo la direttiva 2007/46/CE.

Art. 38 cpv. 1bis lett. b 1bis La larghezza del veicolo è misurata sulle parti fisse più esterne del veicolo, esclusi però: b. dispositivi di sicurezza dei teloni dei veicoli e relativi dispositivi di prote- zione, tenditori di sistemi di copertoni scorrevoli come anche sistemi di azionamento dei teloni e teloni arrotolati alti più di 2,50 m e larghi al mas- simo 0,15 m per parte;

Art. 41 cpv. 2bis lett. a e 2ter 2bis Una dichiarazione di garanzia giusta il capoverso 2 è riconosciuta se:

a. il costruttore dispone dell’infrastruttura necessaria per l’esecuzione della perizia o affida questo compito a un organo di controllo che soddisfi le esi- genze delle norme armonizzate riguardanti l’esercizio di laboratori d’esame (EN ISO/IEC 17025)7 oppure abilitato a effettuare le perizie dall’autorità competente del proprio Stato; 2ter Nel caso di veicoli il cui peso è minimo o la cui velocità massima è limitata, è possibile derogare alle esigenze del capoverso 2bis se la dichiarazione di garanzia è rilasciata da un’impresa qualificata.

Art. 44 cpv. 1 1 In un punto facilmente accessibile deve essere fissata una targhetta di materiale resistente. Nei veicoli con un’approvazione generale della CE vi devono figurare almeno i dati richiesti dalla direttiva UE corrispondente.

Art. 46 Potenza del motore

1 La potenza dei motori a combustione interna è disciplinata dal regolamento

n. 595/2009/CE, dalla direttiva 95/1/CE e dai regolamenti ECE n. 85 o 120. 2 La potenza dei motori elettrici è disciplinata, per ciclomotori, motoveicoli, qua- dricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, secondo la norma 60034 ICE e, per veicoli a motore, secondo il regolamento ECE n. 85.

7 Il testo delle norme può essere ottenuto presso il Centro svizzero d’informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

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Determinante per l’indicazione della potenza è, per le misurazioni secondo la norma 60034 ICE, la potenza continua nominale (S1, mentre per le misurazioni secondo il regolamento ECE n. 85 è determinante la potenza utile massima (n. 12.1.1 dell’allegato 3 al regolamento ECE n. 85). 3 Le misurazioni della potenza effettuate secondo altre norme possono essere ricono- sciute se forniscono risultati comparabili. 4 Se la potenza del motore, determinante per classificare un veicolo o la licenza di condurre in una categoria, è limitata, i provvedimenti presi devono essere durevoli, a meno che non siano protetti da una piombatura ufficiale riconosciuta. La piombatura deve essere iscritta nella licenza di circolazione.

Art. 47 cpv. 1 1 I motori a combustione interna sono classificati secondo la cilindrata in centimetri cubi (cm3, i motori elettrici secondo la potenza del motore in kW conformemente all’articolo 46 capoverso 2.

Art. 49 cpv. 6 6 In assenza di prescrizioni speciali, l’esame successivo e la manutenzione di serba- toi e condutture si basano sulle indicazioni del costruttore.

Art. 50 cpv. 2

2 Sui veicoli con motore ad accensione comandata il dispositivo d’alimentazione

deve corrispondere, per quanto concerne le emissioni d’evaporazione, alle prescri- zioni dell’allegato 5. Fanno eccezione i veicoli che funzionano unicamente con carburanti gassosi.

Art. 51 cpv. 1 lett. c e d 1 Sui motori a propulsione elettrica devono essere annotati in modo chiaramente e durevolmente leggibile, anche dopo il montaggio, i seguenti dati: c. la potenza del motore in kW (art. 46 cpv. 2); d. il numero di giri in 1/min corrispondentemente alla potenza del motore determinante secondo la lettera c.

Art. 58 cpv. 8 8 I veicoli delle classi M, N e O aventi una velocità massima per la loro costruzione o ammessa di 80 km/h e oltre devono essere dotati di pneumatici conformi a quanto previsto nella direttiva 92/23/CEE o nei regolamenti n. 661/2009/CE e n. 458/2011/UE.

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Art. 59 cpv. 2 2 In deroga al capoverso 1, per i veicoli della classe M1 sono ammesse ruote d’emer- genza. Queste devono adempiere le esigenze della direttiva 92/23/CEE o dei rego- lamenti n. 661/2009/CE e n. 458/2011/UE oppure del regolamento ECE n. 64 ed essere contrassegnate come tali.

Art. 66 cpv. 1 e 1bis 1 Le carrozzerie fisse o amovibili e il collegamento tra queste e il telaio devono potere resistere alle forze risultanti dall’uso del veicolo. Le carrozzerie amovibili quali contenitori, cisterne, sili e ponti di carico sono considerate parti del veicolo. 1bis Le carrozzerie di veicoli per il trasporto di cose il cui peso totale supera 3,5 t e che sono adibiti al trasporto di merci solide devono essere munite di dispositivi di fissaggio per lo stivaggio del carico conformi allo stato attuale della tecnica, come stabilito in particolare nella norma EN 12640. Le cabine del conducente e le carroz- zerie ribaltabili devono essere assicurate contro un ritorno improvviso in posizione normale.

Art. 67 cpv. 1 1 I veicoli non devono presentare punte o angoli vivi né sporgenze o aperture che, in caso di collisione, segnatamente con pedoni e conducenti di veicoli a due ruote, costituiscono un ulteriore rischio di ferite.

Art. 69 cpv. 2, 2bis e 3 2 Allo scopo di renderli più visibili, gli autoveicoli e i loro rimorchi possono essere muniti di strisce catarifrangenti gialle, rosse o bianche visibili da dietro e strisce catarifrangenti gialle o bianche visibili sui fianchi, conformemente al regolamento ECE n. 104. I veicoli che non rientrano nel campo d’applicazione del regolamento n. 104 sono assoggettati per analogia alle esigenze del regolamento, sebbene per i veicoli della classe M1 siano ammesse strisce più sottili. 2bis I veicoli delle classi N2 con un peso totale di oltre 7,50 t e N3, eccettuati i trattori a sella, come anche O3 e O4, aventi una larghezza superiore a 2,10 m nella parte posteriore e una lunghezza superiore a 6,00 m lateralmente, devono essere contras- segnati conformemente al regolamento ECE n. 48. 3 I veicoli della polizia, del servizio doganale, del servizio antincendio e del servizio sanitario provvisti di luci blu e di una tromba a due suoni alternati (art. 78 cpv. 3 e 82 cpv. 2), nonché i veicoli periodicamente impiegati per la manutenzione delle strade possono essere contrassegnati con strisce luminescenti o retroriflettenti.

Art. 71, rubrica, cpv. 4 e 5 Porte

4 e 5 Abrogati

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Art. 71a Vetri e visuale 1 Il conducente deve potere osservare liberamente la carreggiata al di là di un semi- cerchio di 12,0 m di raggio con gli occhi ad un’altezza di 0,75 m sopra il sedile. Se questa condizione non è adempiuta sugli autoveicoli di lavoro, l’autorità di immatri- colazione ordina i necessari provvedimenti di sicurezza (specchi supplementari, aiuto conducente, veicolo accompagnatore). 2 Tutte le parti vetrate dei compartimenti adibiti al conducente e ai passeggeri devo- no essere di vetro di sicurezza o di materiale analogo che non possa causare ferite gravi nel caso di rottura. 3 Il vetro del parabrezza deve offrire al conducente una visuale sufficiente anche in caso di rottura. 4 I vetri necessari alla visuale del conducente devono essere perfettamente trasparen- ti, non deformanti, resistenti alle intemperie e conservare una trasparenza di almeno il 70 per cento anche dopo un lungo uso. Sopra, davanti o dietro questi vetri non devono essere apposti oggetti che ostacolino la visuale del conducente e riducano la trasparenza a meno del 70 per cento. Sono eccettuati gli oggetti prescritti o previsti dalla legge o montati temporaneamente per essere impiegati durante il servizio d’ordine (p. es. griglie) come anche i navigatori al di fuori del campo visivo secondo il capoverso 1. 5 Le fasce antiabbagliamento collocate in alto sul vetro del parabrezza sono ammes- se se il conducente, con gli occhi ad un’altezza di 0,75 m sopra il sedile, può ricono- scere facilmente un oggetto a un’altezza di almeno 4,00 m e una distanza di 12,0 m.

Art. 73 cpv. 1 1 Le luci devono essere fissate saldamente. Devono essere protette dall’acqua e dalla polvere con vetro o materiale sintetico indeformabile, difficilmente infiammabile e sempre trasparente. Se la luce è colorata, il colore deve essere durevole. In assenza di prescrizioni speciali, le caratteristiche fotometriche delle luci (quali l’intensità luminosa, il colore o la superficie luminosa visibile) non devono essere modificate intenzionalmente durante il funzionamento delle stesse. Le lampade sostituibili devono soddisfare le prescrizioni internazionali.

Art. 74 cpv. 4 e 5 4 Gli autoveicoli aventi fari a luce anabbagliante con elementi delle sorgenti lumi- nose il cui flusso luminoso totale previsto supera 2000 Lumen devono essere muniti di un impianto autonomo di posizionamento delle luci conforme al regolamento ECE n. 48. I motoveicoli, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore con simili fari devono inoltre essere muniti di un impianto di posi- zionamento delle luci conforme al regolamento ECE n. 53. Sono eccettuati i veicoli conformi al al n. 6.2.6.1 del regolamento ECE n. 48 oppure al n. 6.2.5.3 del regola- mento ECE n. 53 anche se non sono muniti del suddetto impianto di posiziona- mento. Gli autoveicoli con simili fari devono inoltre essere muniti di un impianto di pulizia dei fari conforme al regolamento ECE n. 45. Ai veicoli che non rientrano nel

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campo di applicazione dei regolamenti ECE menzionati, tali disposizioni si appli- cano per analogia. 5 I proiettori muniti di sorgenti luminose a scarica devono essere conformi al rego- lamento ECE n. 98.

Art. 76 cpv. 5

5 Le esigenze per le luci di circolazione diurna sono rette dal regolamento ECE

n. 87, le esigenze per il montaggio e l’azionamento in autoveicoli sono rette dal regolamento ECE n. 48 e quelle per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, qua- dricicli a motore e tricicli dal regolamento ECE n. 53. Nei veicoli militari, della polizia e del servizio doganale le due luci di circolazione diurna possono essere a spegnimento manuale.

Art. 82 cpv. 1bis e 5 lett. c 1bis I veicoli con dispositivo a propulsione elettrica possono essere muniti di un segnalatore acustico in modo da potere essere uditi, così come descritto nell’allega- to 2 alla «ECE-Resolution ECE/Trans/WP.29/78/Rev.2»8. Questi segnalatori non sottostanno all’approvazione del tipo. 5 Gli altoparlanti esterni sono ammessi con il permesso dell’autorità competente sol- tanto nei casi seguenti: c. per i veicoli della polizia, del servizio doganale e del servizio antincendio;

Art. 90, rubrica e cpv. 2 Paletta di segnalazione, triangolo di sicurezza, cuneo 2 Nei veicoli a motore larghi più di 1,00 m, esclusi motoveicoli, motoveicoli con carrozzino laterale, carri a mano muniti di motore e veicoli cingolati, come anche sui rimorchi di monoassi deve trovarsi un triangolo di sicurezza omologato e contrasse- gnato secondo il regolamento ECE n. 27.

Art. 92, rubrica e cpv. 1 Veicoli per persone disabili 1 Allo scopo di adattare alla disabilità del caso i veicoli di persone disabili e quelli impiegati per il trasporto regolare di persone disabili, si può derogare alle prescri- zioni sull’equipaggiamento nella misura in cui lo consenta la sicurezza di funziona- mento. Questo concerne in particolare i dispositivi di comando e l’installazione di un ausilio per la salita.

8 www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29resolutions/

ECE-TRANS-WP29-78-r2e.pdf

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Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2012

Art. 95 cpv. 2 lett. b

2 I carichi sull’asse (senza tenere conto di un dispositivo d’avviamento giusta

l’art. 57 cpv. 2) non devono superare per gli: b. assi singoli motori:

1. di raccoglitrici agricole con pneumatici larghi

(art. 27 cpv. 1bis), 14,00

2. degli altri autoveicoli; 11,50

Art. 97, rubrica, cpv. 2, frase introduttiva, e 4 Avviamento, potenza del motore, consumo di carburante

2 Lapotenza (art. 46 cpv. 1 e 3) del motore a propulsione deve ammontare al

minimo per ogni tonnellata di peso totale a: 4 Per i veicoli delle classi M1 e N1 devono essere stabiliti, in occasione della proce- dura di approvazione del tipo, il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Sono eccettuati i veicoli della classe M1 adibiti a uno scopo speciale (direttiva 2007/46/CEE, allegato XI) e i motori conformi alla direttiva 2005/55/CE oppure al regolamento n. 595/2009/CE impiegati in veicoli della classe N1 di cui vengono prodotte, a livello mondiale, globalmente meno di 2000 unità all’anno.

Art. 99 cpv. 2 lett. a

2 Il capoverso 1 non si applica:

a. agli autoveicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio doganale, del servizio sanitario e della protezione civile;

Art. 100 cpv. 1 lett. c e 2 1 Per permettere di controllare la durata del lavoro e del riposo o di chiarire un incidente devono essere muniti: c. di un odocronografo analogico o digitale oppure di un apparecchio per la registrazione dei dati i veicoli usati per corse professionali secondo l’arti- colo 4 capoverso 1 lettera c oppure capoverso 4 OLR 29 come anche gli altri autoveicoli pesanti che non rientrano nel campo d’applicazione della let- tera a o b aventi una velocità massima per la loro costruzione superiore a

40 km/h, ad eccezione degli autoveicoli di lavoro, degli autoveicoli adibiti

ad abitazione e delle automobili pesanti; alle automobili pesanti usate per il trasporto professionale di persone (art. 3 OLR 2) si applica la lettera b. 2 La costruzione, l’installazione e l’esame successivo periodico di odocronografi sono retti dal regolamento n. 3821/85/CEE. In presenza di un indicatore della velo- cità secondo l’articolo 55, sulle automobili usate per il trasporto professionale di persone (art. 3 OLR 2) l’odocronografo può trovarsi al di fuori del campo visivo del conducente.

9 RS 822.222

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Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2012

Art. 102 cpv. 1 1 I veicoli provvisti di luci blu e di una tromba a due suoni alternati (art. 78 cpv. 3 e

82 cpv. 2) devono essere dotati di un apparecchio per la registrazione dei dati.

Titolo prima dell’art. 103 Capitolo 3: Freni e dispositivo avanzato

Art. 103 cpv. 1 e 5−7 1 Gli impianti di frenatura dei veicoli delle classi M e N devono essere conformi alla direttiva 71/320/CEE oppure del regolamento ECE n. 13 o 13-H. 5 I veicoli delle classi M1 e N1 devono essere muniti di un sistema antibloccaggio e di un dispositivo avanzato di frenata d’emergenza come anche di un sistema elettronico di controllo della stabilità e di un sistema di controllo della pressione degli pneumatici conformi al regolamento n. 78/2009/CE o al regolamento n. 661/2009/CE oppure in grado di offrire un livello di protezione equivalente. Fanno eccezione i veicoli che non rientrano nel campo d’applicazione dei regola- menti CE menzionati e i veicoli di un tipo di cui non vengono prodotte più di 100 unità all’anno. 6 Il sistema antibloccaggio, il dispositivo avanzato di frenata d’emergenza, il sistema d’avviso di deviazione dalla corsia e il sistema elettronico di controllo della stabilità dei veicoli delle classi M2, M3, N2 e N3 devono essere conformi al regolamento n. 661/2009/CE. Fanno eccezione i veicoli militari considerati veicoli fuoristrada conformemente alla direttiva 2007/46/CE.

7 Non rientrano nel campo d’applicazione dei capoversi 5 e 6 i veicoli con una

velocità massima per la loro costruzione di 60 km/h.

Art. 104a cpv. 2 2 La superficie frontale dei veicoli delle classi M1 e N1 deve essere conforme, per quanto concerne la protezione dei pedoni, al regolamento n. 78/2009/CE, per quanto tali veicoli rientrino nel campo d’applicazione del regolamento. Per i veicoli di un tipo di cui non vengono prodotte più di 100 unità all’anno è sufficiente la conferma di un organo di controllo riconosciuto dall’USTRA secondo cui, sotto l’aspetto in questione, la superficie frontale del veicolo offre un livello di protezione equiva- lente.

Art. 105 cpv. 2 2 Il parabrezza di autoveicoli leggeri deve essere di vetro composto omologato (vetro di sicurezza a più strati). Il parabrezza dei veicoli della polizia e del servizio doga- nale adibiti al servizio d’ordine può essere di un materiale diverso se è garantita una protezione equivalente dei passeggeri e degli altri utenti della strada.

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Art. 106, rubrica e cpv. 3 Cinture di sicurezza, sedili per fanciulli, poggiatesta 3 I sedili per fanciulli installati nei veicoli delle classi M e N devono per lo meno offrire un livello di protezione equivalente a quello offerto da sistemi di ritenuta per fanciulli conformi al regolamento ECE n. 44/03 per la fascia di età interessata.

Art. 107 cpv. 1 e 1bis secondo periodo 1 Tutti i sedili devono essere fissati solidamente e avere uno schienale e un appoggio per i piedi. I sedili singoli posti trasversalmente rispetto all’asse longitudinale del veicolo devono essere muniti di appoggi laterali o di separazioni. I sedili longitudi- nali devono essere muniti di una separazione a ogni estremità. Fanno eccezione i sedili singoli e quelli longitudinali posti trasversalmente rispetto all’asse longitudi- nale del veicolo e muniti di cinture di sicurezza. Il sedile del conducente o i disposi- tivi di comando principali devono essere regolabili in senso longitudinale e permet- tere di guidare con il minore affaticamento possibile. 1bis Concerne soltanto il testo francese.

Art. 109 cpv. 1bis e 5 1bis I veicoli delle classi M e N devono essere dotati di due luci di circolazione diurna (art. 76 cpv. 5). 5 Le piattaforme elevatrici che, in posizione di lavoro, sporgono di oltre 0,75 m dal contorno del veicolo devono essere provviste, nel punto più esterno possibile, di almeno due dispositivi di avvertimento a luce lampeggiante (art. 78 cpv. 2).

Art. 110 cpv. 1 lett. a, h ed i, 2 lett. d e 3 lett. a e c

1 Sono ammessi i seguenti dispositivi d’illuminazione supplementari:

a. davanti: due fari di profondità, due fari fendinebbia, due luci di circolazione diurna nei veicoli nei quali questi dispositivi non sono prescritti, due fari di svolta, due fari d’ingombro e due catarifrangenti non triangolari; se vi sono quattro fari di profondità ribaltabili: due fari di profondità o a luce anabba- gliante supplementari esclusivamente per i segnali del lampeggiatore; h. luci di avvertimento lampeggianti per l’identificazione di piattaforme eleva- trici, sponde posteriori ribaltate verso il basso e porte posteriori aperte (art. 78 cpv. 2) come anche luci di avvertimento lampeggianti su dispositivi di sostegno e dispositivi analoghi che, in posizione di lavoro, sporgono dal contorno del veicolo; i. luci di lavoro, nella misura in cui con il veicolo sono effettuati lavori che esi- gono tali luci, come anche sui veicoli d’intervento del servizio antincendio, della polizia, del servizio doganale e di quello sanitario.

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2 Per alcune categorie di autoveicoli sono inoltre ammessi:

d. sui veicoli dei medici nei casi urgenti (art. 24c lett. c OAC10): il contrasse- gno «medico/urgenza» o «medico/servizio d’urgenza» (art. 78 cpv. 4); 3 Con il permesso dell’autorità d’immatricolazione, iscritto nella licenza di circola- zione, sono inoltre ammessi: a. concerne soltanto il testo francese c. sui veicoli della polizia: davanti o dietro un’iscrizione illuminata, ad esem- pio «Colonna», «Incidente», «Stop-Polizia», «Stop-Guardia di confine», in scrittura normale o a specchio. Le iscrizioni non devono abbagliare. L’allegato 10 numero 1 non è applicabile;

Art. 118 lett. h Abrogata

Art. 119 lett. c ed r Oltre alle agevolazioni di cui all’articolo 118, agli autoveicoli la cui velocità mas- sima non può superare 30 km/h si applicano anche le seguenti eccezioni: c. non è necessario l’indicatore di velocità (art. 55); r. non è necessario che il dispositivo d’agganciamento sia contrassegnato (art. 91).

Art. 120 lett. e Oltre alle agevolazioni di cui agli articoli 118 e 119, agli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 15 km/h si applicano anche le seguenti eccezioni: e. non è necessario che gli pneumatici siano contrassegnati (art. 58 cpv. 6).

Art. 121 cpv. 2 lett. a–c e 2bis 2 I corridoi e le piattaforme per i passeggeri in piedi devono avere un suolo anti- sdrucciolevole. Non sono ammessi sedili supplementari nel corridoio centrale. L’altezza minima dei corridoi deve essere di: a. per gli autobus a un piano con oltre 23 posti a sedere, compreso quello del conducente, e per i posti in piedi 1,80 m b. per gli autobus con al massimo 23 posti a sedere, compreso quello del conducente 1,50 m c. per gli autobus a due piani:

1. al piano superiore 1,50 m

2. al piano inferiore 1,77 m

10 RS 741.51

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3. al piano inferiore nella parte situata sopra o dietro l’asse

posteriore 1,62 m 2bis Gli autobus a due piani delle classi I e II il cui piano superiore può trasportare oltre 50 passeggeri devono essere dotati di due scale che colleghino lo spazio pas- seggeri superiore a quello inferiore. La presente disposizione si applica ai veicoli della classe III il cui piano superiore può trasportare oltre 30 passeggeri.

Art. 122, rubrica Posti a sedere e posti in piedi

Art. 123 cpv. 4 e 5 4 Gli autobus devono essere provvisti di una farmacia di bordo, con data di scadenza non superata, conforme alla norma DIN 13164. 5 I veicoli della classe M2 il cui peso totale supera 3,50 t e quelli della classe M3 devono essere equipaggiati con un sistema di rilevamento degli incendi conforme al regolamento ECE n. 107 per il vano motore e per qualsiasi altro vano contenente un dispositivo di riscaldamento alimentato a carburante.

Art. 127 cpv. 5 lett. b 5 Se l’efficacia di frenatura prescritta è ottenuta soltanto mediante aria compressa, devono essere adempiute le seguenti esigenze: b. la pressione di servizio sulla testata dell’agganciamento per la conduttura del freno del rimorchio come anche la pressione sulla testata dell’agganciamento per la condotta di alimentazione sono disciplinate nell’allegato 7;

Art. 133, rubrica e cpv. 2 e 3 Immatricolazione, superficie di carico

2 Abrogato

3 Ai requisiti per le superfici di carico dei trattori si applica l’articolo 131 capo- verso 1. Nei trattori della classe T4.3 la lunghezza della superficie di carico non deve superare 2,5 volte la carreggiata massima. La limitazione della lunghezza e della larghezza della superficie di carico non si applica agli apparecchi installati sul veicolo e da questo azionati come veicoli caricatori, spandiletame e simili.

Art. 134 cpv. 1 1 Il carico utile dei trattori non deve superare il 50 per cento del peso a vuoto del veicolo e, in ogni caso, 3,00 t. Fanno eccezione i trattori agricoli e i trattori senza superficie di carico, cisterne o altre possibilità per trasportare cose.

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Art. 134a cpv. 3 lett. c, d 3 Per i veicoli adibiti alla preparazione di piste di neve vigono, oltre al capoverso 1, le seguenti agevolazioni: c. il cartello di demarcazione (art. 68 cpv. 4) e il contrassegno indicante la velocità massima (art. 117 cpv. 2) non sono necessari; d. le disposizioni concernenti gli impianti autonomi di posizionamento delle luci e gli impianti di pulizia dei fari a luce anabbagliante di cui all’articolo

74 capoverso 4 non sono applicabili.

Art. 136 cpv. 3bis 3bis In deroga al capoverso 3, un carico rimorchiato pari ad al massimo la metà del peso totale del veicolo trattore può essere ammesso per rimorchi frenati di quadrici- cli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e motoleggere a tre ruote se: a. sono rispettate tutte le prescrizioni applicabili; b. la combinazione di veicoli a pieno carico può avviarsi in avanti o in retro- marcia su una pendenza del 12 per cento; c. il freno di stazionamento del veicolo trattore può mantenere immobile la combinazione di veicoli a pieno carico su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento.

Art. 138 cpv. 1 1 Su motoveicoli, quadricicli a motore e tricicli a motore aventi una velocità mas- sima superiore a 45 km/h sono autorizzati pneumatici di genere diverso (pneumatici con carcassa radiale/carcassa diagonale), se il costruttore del veicolo attesta che il veicolo è adatto a tali pneumatici o se il costruttore degli pneumatici ha previsto una simile combinazione di pneumatici.

Titolo prima dell’art. 139 Capitolo 3: Carrozzeria, abitacolo, dipinti

Art. 140 cpv. 1 lett. c 1 Devono essere applicati stabilmente i dispositivi di illuminazione e catarifrangenti seguenti: c. indicatori di direzione lampeggianti.

Art. 141 cpv. 1 lett. c ed f, nonché 2 lett. a–c 1 Fatti salvi l’articolo 140 capoverso 2 e il numero massimo indicato tra parentesi, sono permessi i dispositivi supplementari seguenti:

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c. una o due luci di posizione (al massimo due ciascuno) nonché una o due luci di circolazione diurna (art. 76 cpv. 5); f. abrogata 2 Con permesso dell’autorità d’immatricolazione, sono inoltre autorizzate mediante iscrizione nella licenza di circolazione: a. concerne soltanto il testo francese b. sui veicoli della polizia e del servizio doganale: una luce orientabile e luci gialle di pericolo; in deroga all’articolo 78 capoverso 3 le luci gialle di peri- colo possono essere anche rivolte verso il davanti; non si applica la disposi- zione dell’articolo 140 capoverso 4 lettera a sulla simmetria delle luci; c. sulle slitte a motore impiegate per il salvataggio: luci gialle di pericolo.

Art. 142 cpv. 1 Abrogato

Art. 146 cpv. 5 5 Non è necessario il dispositivo lavacristalli. I tergicristalli sono necessari soltanto se, dal sedile del conducente, non è possibile pulire il campo visivo prescritto (art. 81 cpv. 1).

Art. 151, rubrica e cpv. 4 Illuminazione, dispositivi di sostegno e altre esigenze 4 Ai tergicristalli e al dispositivo lavacristalli si applica l’articolo 146 capoverso 5.

Art. 160 cpv. 4 4 I fari di profondità, la luce per illuminare la targa e gli indicatori di direzione lampeggianti non sono necessari. Quale sistema antifurto è sufficiente una catena con lucchetto o un altro sistema a lucchetto parimenti sicuro.

Art. 164 cpv. 1 e 3 1 Gli attrezzi suppletivi montati temporaneamente, in caso di necessità, su veicoli a motore agricoli e su trattori industriali impiegati per trasporti agricoli possono avere, verso la parte anteriore, una lunghezza massima di 4,00 m dal centro del dispositivo di guida. L’applicazione di specchi di visione laterale è disciplinata nell’articolo 112 capoverso 5.

3 Il capoverso 2 non si applica a:

a. veicoli trasformati (ad es. autofurgoni o autocarri) con cabina d’origine; b. veicoli con un peso a vuoto massimo di 0,60 t senza attrezzi suppletivi né conducente;

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Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2012

c. veicoli nei quali, secondo quanto certificato dal costruttore o da un organo di controllo riconosciuto, un dispositivo di protezione non offre alcuna sicu- rezza supplementare a causa della carrozzeria speciale del veicolo.

Art. 169 Freni I monoassi devono essere muniti di almeno un freno che agisca su tutte le ruote e di un dispositivo di bloccaggio che raggiunga l’efficacia prescritta nell’allegato 7, salvo se la decelerazione è ottenuta semplicemente togliendo il gas e se il veicolo non può mettersi in moto da sé su una salita o una discesa con una pendenza fino al

12 per cento quando il motore è fermo.

Art. 174 cpv. 2 2 I carri a mano provvisti di motore devono avere un freno e un dispositivo d’arresto che permettano di ottenere la decelerazione prescritta nell’allegato 7, salvo se questa decelerazione è ottenuta togliendo il gas o la corrente, e che impediscano al veicolo a pieno carico di mettersi in moto da sé su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento.

Titoli prima dell’art. 175

Capitolo 3: Ciclomotori Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 175 In generale, dimensioni, peso

1 Per quanto riguarda le esigenze tecniche, i ciclomotori devono essere conformi

soltanto alle disposizioni degli articoli 175–181.

2 La larghezza dei ciclomotori non deve superare 1,00 m.

3 Il manubrio deve avere una larghezza compresa tra 0,40 m e 0,70 m; esso non deve ostacolare il ciclista quando guida o pedala. 4 Il peso garantito deve superare di almeno 75 kg il peso a vuoto. Il peso totale non deve tuttavia superare 200 kg, escluse le carrozzelle per disabili.

Art. 176 Contrassegno, targa 1 Sul telaio devono essere impressi un numero individuale, facilmente leggibile, e il nome del costruttore o un marchio iscritto in modo indelebile. 2 I pezzi dei motori a combustione interna che non possono essere cambiati facil- mente devono recare la designazione del tipo di motore, l’indicazione della cilindra- ta e il nome del costruttore o il marchio di fabbrica. Al contrassegno dei motori elettrici si applica l’articolo 51 capoverso 1. 3 Su tutti i veicoli dello stesso tipo i contrassegni richiesti devono essere applicati nello stesso modo e nello stesso punto ed essere indelebili.

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Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2012

4 Sui ciclomotori che ne necessitano, la targa deve essere fissata posteriormente il più verticalmente possibile in modo che sia ben visibile. La targa non deve essere modificata, deformata, ritagliata o resa illeggibile.

Art. 177 Livello sonoro, dispositivo di propulsione, gas di scarico

1 Le esigenze concernenti le emissioni sonore sono rette dall’allegato 6.

2 Il motore, il cambio e la trasmissione devono essere costruiti in modo da impedire, nella misura del possibile, che vengano aumentate la potenza del motore e la velo- cità massima apportando successivamente modificazioni oppure cambiando pezzi. 3 I motori a combustione interna con lubrificazione a miscela devono essere costruiti in modo da potere funzionare con una miscela del 2 per cento di olio al massimo in rapporto alla benzina. Le esigenze concernenti le emissioni di gas di scarico si fon- dano sull’allegato 5.

4 La regolazione base del punto di accensione non deve variare; sono ammessi la

regolazione automatica dell’accensione come pure un sistema di regolazione dei contatti dell’interruttore. Gli ugelli del carburatore non devono essere regolabili. 5 Il dispositivo di scappamento deve recare un contrassegno indelebile. Se il disposi- tivo è smontabile, sia il tubo di scarico che il silenziatore devono essere contrasse- gnati. 6 Ai veicoli con motore elettrico si applicano inoltre le esigenze dell’articolo 51.

Art. 178 Telaio, ruote, pneumatici, freni, carrozzeria, iscrizioni 1 Il telaio, il manubrio, le forcelle e le ruote devono essere costruiti in modo suffi- cientemente solido. 2 Le ruote devono essere provviste di pneumatici a camera d’aria appropriati o altri pneumatici parimenti elastici; la tela non deve essere visibile. 3 I ciclomotori devono essere provvisti di due freni efficaci che agiscono uno sulla ruota anteriore e uno su quella posteriore.

4 Sui ciclomotori con più di due ruote il freno deve agire simultaneamente e in

maniera uguale sulle ruote di un asse, a meno che ogni ruota dell’asse non possieda un proprio dispositivo di comando e garantisca da sola l’efficacia di frenatura pre- scritta per entrambi i freni contemporaneamente, senza che il veicolo devii dalla traiettoria. In questo caso non è necessario alcun freno sul secondo asse. Uno dei freni deve potere essere bloccato meccanicamente ed impedire che il veicolo carico si metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento.

5 L’efficacia dell’impianto di frenatura e la procedura di controllo sono rette

dall’allegato 7.

6 Sono ammesse le protezioni contro le intemperie, ma non le carrozzerie chiuse.

7 Le iscrizioni e i dipinti sui veicoli non devono distrarre eccessivamente l’attenzio- ne degli altri utenti della strada. Non devono avere luce propria né essere illuminati.

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Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2012

Art. 178a Illuminazione, catarifrangenti

1 Sui ciclomotori devono essere montate stabilmente almeno una luce bianca lumi-

nosa fissa anteriore e una luce rossa luminosa posteriore. Di notte e con buone condizioni atmosferiche, queste luci non devono abbagliare e devono essere visibili a 100 m di distanza. 2 Sui ciclomotori deve essere montato stabilmente almeno un catarifrangente rivolto verso il retro avente una superficie di almeno 10 cm2.

3 I ciclomotori aventi due ruote sul medesimo asse devono essere muniti su ogni

lato, nel punto più esterno, di un simile catarifrangente rivolto in avanti e di uno rivolto verso il retro. 4 I pedali devono essere muniti, davanti e dietro, di catarifrangenti con una superfi- cie illuminante di almeno 5 cm2. Sono esclusi i pedali da corsa, i pedali di sicurezza e simili. 5 Ai colori dei catarifrangenti e delle luci supplementari si applica l’allegato 10.

Art. 178b Altre esigenze 1 I ciclomotori devono essere muniti di un campanello dal suono ben udibile; sono vietati altri avvisatori acustici. 2 Sono applicabili per analogia le prescrizioni generali concernenti l’impianto elet- trico e il deparassitaggio (art. 80).

Titolo prima dell’art. 179 Sezione 2: Disposizioni speciali per ciclomotori di cui all’articolo 18 lettera a

Art. 179 Peso a vuoto, trasmissione, ruote, freni, equipaggiamento

1 Il peso a vuoto del veicolo in prontezza di marcia, completamente equipaggiato

con il serbatoio pieno di carburante, inclusi la pompa, il portabagagli, il cavalletto, gli attrezzi e altri accessori, non deve superare 65 kg, tranne che per i ciclomotori a propulsione elettrica.

2 Nei ciclomotori con motore a combustione interna sono autorizzate soltanto le

frizioni automatiche combinate con un cambio a una sola marcia, con un sistema di azionamento progressivo o un cambio automatico multiplo. Devono essere costruite in modo tale che sia impossibile far girare il motore a un regime alto quando il veicolo è fermo. 3 I ciclomotori di cui all’articolo 18 lettera a devono essere muniti di due ruote, una sella e dei pedali. Devono potere essere azionati mediante pedali.

4 Il diametro della ruota azionata dal motore deve essere almeno di 0,50 m.

5 I ciclomotori con motore a combustione interna devono essere muniti di un caval- letto. Questo non deve danneggiare la carreggiata, deve ribaltare all’indietro automa-

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Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2012

ticamente quando il veicolo è rimesso sulle due ruote e rimanere ben fermo in tale posizione. 6 Per quanto riguarda l’efficacia dell’impianto di frenatura e la procedura di con- trollo, i motocicli che, con pedalata assistita, possono superare 30 km/h devono soddisfare le medesime esigenze valide per le motoleggere di cui all’allegato 7.

Art. 179a Illuminazione

1 Le seguenti luci devono essere montate stabilmente:

a. davanti: un faro a luce anabbagliante; b. dietro: una luce di coda.

2 Sono inoltre autorizzati i seguenti dispositivi d’illuminazione:

a. un faro di profondità; b. una luce di posizione; c. una luce di fermata; d. indicatori di direzione lampeggianti giusta l’articolo 142; l’articolo 79 e l’allegato 10 sono applicabili per analogia; e. una luce per illuminare la targa. 3 I fari a luce anabbagliante con lampade a incandescenza della categoria S3 devono essere conformi al regolamento ECE n. 56, quelli con lampade alogene della catego- ria HS2 devono essere conformi al regolamento ECE n. 82. I fari a luce anabba- gliante con altri tipi di lampade sono ammessi se soddisfano le medesime esigenze.

4 Le luci di coda devono essere conformi al regolamento ECE n. 50.

5 Altre luci sono vietate.

Art. 179b Altre esigenze ed equipaggiamento suppletivo 1 Il veicolo deve essere munito esternamente a sinistra di uno specchio retrovisore con una superficie minima di 50 cm2. 2 Al posto di un campanello è ammesso un avvisatore acustico conforme alla diret- tiva 93/30/CEE.

Titolo prima dell’art. 180 Sezione 3: Disposizioni speciali per ciclomotori leggeri

Art. 180 1 Le luci e i catarifrangenti, fatta eccezione per gli eventuali indicatori di direzione lampeggianti, non devono necessariamente essere omologati. 2 Le esigenze cui devono essere conformi gli indicatori di direzione lampeggianti sono rette dall’articolo 179a capoverso 2 lettera d.

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Titolo prima dell’art. 181 Sezione 4: Disposizioni speciali per carrozzelle per disabili

Art. 181 1 Per quanto riguarda le carrozzelle per disabili, le deroghe alle prescrizioni al fine di consentire l’adeguamento del veicolo alla disabilità del conducente sono ammesse a condizione che la sicurezza stradale e la sicurezza di funzionamento del veicolo non siano compromesse. 2 Le luci sulle carrozzelle per disabili con un dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h possono essere amovibili. Devono essere apposte sul veicolo se, in loro assenza, quest’ultimo non potrebbe essere scorto per tempo dagli altri utenti della strada. 3 Le luci e i catarifrangenti di cui al capoverso2, fatta eccezione per gli eventuali indicatori di direzione lampeggianti, non devono necessariamente essere omologati. 4 Le esigenze cui devono essere conformi gli indicatori di direzione lampeggianti sono rette dall’articolo 179a capoverso 2 lettera d.

Titolo prima dell’art. 189 Capitolo 4: Freni e dispositivi avanzati

Art. 189 cpv. 7 7 I sistemi di controllo della stabilità dei rimorchi delle classi O3 e O4 devono essere conformi al regolamento n. 661/2009/CE. Sono esclusi i rimorchi con una velocità massima di 60 km/h.

Art. 191 cpv. 3 3 I rimorchi delle classi O1–O4 devono essere provvisti di un dispositivo di prote- zione posteriore conforme all’allegato II della direttiva 70/221/CEE o al numero 7 del regolamento ECE n. 58.

Art. 192 cpv. 6 6 Le piattaforme elevatrici che, in posizione di lavoro, sporgono di oltre 0,75 m dal contorno del veicolo devono essere provviste, nel punto più esterno possibile, di almeno due dispositivi di avvertimento a luce lampeggiante (art. 78 cpv. 2).

Art. 193 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. k

1 Sono autorizzati i seguenti dispositivi complementari:

k. luci di avvertimento lampeggianti per contrassegnare piattaforme elevatrici, sponde posteriori ribaltabili verso il basso e porte posteriori aperte (art. 78

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Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2012

cpv. 2) come anche luci di avvertimento lampeggianti su cavalletti o disposi- tivi analoghi che, in posizione di lavoro, sporgono dal contorno del veicolo.

Art. 195 cpv. 1bis 1bis I dispositivi d’agganciamento a perno (ganci a campana) dei rimorchi con un carico rimorchiato garantito di oltre 6,00 t devono potere girare di almeno 90° da ciascun lato dell’asse longitudinale.

Art. 197 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 199 cpv. 2 2 I rimorchi devono essere muniti di un freno, azionabile e bloccabile dal sedile del conducente, che permetta di ottenere la decelerazione prescritta nell’allegato 7 e possa impedire che il convoglio a pieno carico si metta in moto da sé su una salita o discesa con una pendenza fino al 12 per cento. Nei rimorchi con un peso totale fino a 0,15 t non è necessario un freno se sono sempre trainati dallo stesso monoasse che può frenare il convoglio con l’efficacia necessaria.

Art. 205 cpv. 4 e 4bis 4 Sui rimorchi di cui al capoverso 3 aventi un peso garantito di 6,00 t è sufficiente come freno di servizio un freno ad inerzia. 4bis Per il freno di stazionamento si applica l’articolo 203 capoversi 1 e 2.

Art. 209 cpv. 5 Abrogato

Art. 211 cpv. 2 2 I veicoli a trazione animale e i carri a mano il cui peso garantito supera 0,15 t devono essere provvisti di un freno di stazionamento efficace e ad azione progressi- va, capace di impedire che il veicolo si metta improvvisamente in moto da sé su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento. Le slitte devono essere provviste di ganci, catene o altri dispositivi analoghi della stessa efficacia.

Art. 214 cpv. 3 3 Sui velocipedi con più di due ruote il freno deve agire simultaneamente e in manie- ra uguale sulle ruote di un asse, a meno che ogni ruota dell’asse non possieda un proprio dispositivo di comando e garantisca da sola l’efficacia di frenatura prescritta per entrambi i freni contemporaneamente, senza che il veicolo devii dalla traiettoria. In questo caso non è necessario alcun freno sul secondo asse. Uno dei freni deve

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potere essere bloccato ed impedire che il veicolo carico si metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento.

Art. 215, rubrica e cpv. 1bis Telaio, iscrizioni, sedile per fanciulli 1bis Le iscrizioni e i dipinti sui veicoli non devono distrarre eccessivamente l’attenzione degli altri utenti della strada. Non devono avere luce propria né essere illuminati.

Art. 218 cpv. 2 e 3

2 Concerne soltanto il testo francese.

3 Abrogato

Art. 220 cpv. 1 lett. c 1 Per l’esecuzione della presente ordinanza il DATEC emana istruzioni e disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne: c. il riconoscimento di metodi di misurazione equivalenti per la determinazione della potenza del motore (art. 46 cpv. 1 e 3);

Art. 222h cpv. 2, frase introduttiva 2 Dal 1° gennaio 2007 è necessario un odocronografo digitale per i veicoli di cui all’articolo 100 capoverso 1 lettera a:

Art. 222m Disposizioni transitorie della modifica del 2 marzo 2012 1 Ai veicoli immatricolati per la prima volta o modificati in modo corrispondente prima del 1° maggio 2012 si applica fino al 1° gennaio 2020 il diritto anteriore per quanto concerne la limitazione dei posti a sedere di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera f. 2 Ai veicoli immatricolati per la prima volta o modificati in modo corrispondente prima del 1° gennaio 2013 si applica il diritto anteriore per quanto concerne i dispo- sitivi di fissaggio per lo stivaggio del carico di cui all’articolo 66 capoverso 1bis. 3 Ai veicoli immatricolati per la prima volta o modificati in modo corrispondente prima del 1° maggio 2012 si applica il diritto anteriore per quanto concerne l’impianto di posizionamento delle luci e l’impianto di pulizia dei fari di cui all’articolo 74 capoverso 4. 4 Ai veicoli della classe N1 importati o costruiti in Svizzera prima del 24 agosto 2015, ad esclusione di quelli derivati da veicoli della classe M1 e aventi un peso totale di al massimo 2,5 t, si applica il diritto anteriore per quanto concerne il sistema antibloccaggio e il dispositivo avanzato di frenata d’emergenza di cui all’articolo 103 capoverso 5.

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5 Ai veicoli delle classi M e N immatricolati per la prima volta con seggiolini per fanciulli o modificati in modo corrispondente prima del 1° agosto 2012 si applica il diritto anteriore per quanto concerne il livello di protezione equivalente a quello previsto nel regolamento ECE n. 44/03 conformemente all’articolo 106 capoverso 3.

6 Ai veicoli esonerati dall’approvazione del tipo e a quelli omologati prima del

1° ottobre 2012 si applica il diritto anteriore per quanto concerne le luci di circola- zione diurna di cui all’articolo 109 capoverso 1bis. 7 Ai veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 2013 si applica il diritto anteriore per quanto concerne i dispositivi di avvertimento a luce lampeg- giante su piattaforme elevatrici di cui agli articoli 109 capoverso 5 e 192 capo- verso 6. Nel caso di veicoli non soggetti a immatricolazione è determinante il momento della costruzione. 8 Ai veicoli immatricolati per la prima volta o modificati in modo corrispondente prima del 1° gennaio 2013 si applica il diritto anteriore per quanto concerne il con- trassegno dei dispositivi di agganciamento di cui agli articoli 118 lettera h e 119 lettera r. Nel caso di veicoli non soggetti a immatricolazione è determinante il momento della costruzione. 9 Alle farmacie di bordo in uso già il 1° gennaio 2013 si applica fino al 1° gennaio

2018 il diritto anteriore per quanto concerne l’articolo 123 capoverso 4.

10 Ai veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 2013 si applica il diritto anteriore per quanto concerne i sistemi di rilevamento degli incendi di cui all’articolo 123 capoverso 5. 11 Ai veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 2013 si applica il diritto anteriore per quanto concerne gli indicatori di direzione lampeggianti di cui all’articolo 140 capoverso 1 lettera c.

II Gli allegati 2 e 4−11 sono modificati secondo le versioni qui annesse.

III La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2012.

2 marzo 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 2

Rimando agli articoli Allegato 2 (art. 3 cpv. 5, 3a cpv. 1, 4 cpv. 1 lett. a, 30 cpv. 1 lett. d ed f,

49 cpv. 5, 164 cpv. 2)

N. 11 (Direttive della CE 92/61/CEE, 2003/37/CE e 2007/46/CE) N. 12 (Titolo e direttive o regolamenti dell’UE 70/222/CEE, 76/114/CEE, 76/763/CEE, 77/389/CEE, 78/317/CEE, 78/318/CEE, 78/549/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 88/77/CEE, 89/173/CEE, 91/226/CEE, 92/23/CEE, 93/34/CEE, 2000/25/CE, 715/2007/CE, 595/2009/CE, 78/2009/CE, 79/2009/CE, 2009/60/CE, 661/2009/CE, 2009/139/CE, 2009/144/CE, 672/2010/UE, 1003/2010/UE, 1005/2010/UE, 1008/2010/UE, 1009/2010/UE, 19/2011/UE, 109/2011/UE, 458/2011/UE e 65/2012/UE) N. 13 (Titolo e direttive o regolamenti dell’UE 87/404/CEE, 97/68/CE, 2009/105/CE e 1222/2009/CE) N. 14 (Titolo e direttiva dell’UE 3821/85/CEE) N. 15 (Regolamenti ECE n. 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 13-H, 14, 16, 19, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 66, 67, 70, 73, 75, 77, 78, 80, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 e 125) N. 17 (Norme EN 12640 e 60034) N. 211 (Titolo) N. 212 (Regolamenti ECE n. 50 e 113) N. 221 (Titolo e direttiva dell’UE 97/68/CE) N. 222 (Regolamento ECE n. 120)

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Elenco delle prescrizioni estere e internazionali riconosciute

1 Autoveicoli e loro rimorchi, trattori agricoli, motoveicoli, quadricicli

leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

11 Direttive CE relative all’approvazione generale

Atto legislativo Titolo e date di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti Reg. ECE n. di base CE modificatori con date di pubblicazione

92/61/CEE Direttiva 92/61 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72, corretta da GU L 151 del 18.6.1999, pag. 40, modificata dalla direttiva: 2000/7/CE (GU L 106 del 3.5.2000, pag. 1) Direttiva abrogata dal cap. V articolo 19 della Direttiva 2002/24/CE GU L 49 del 22.2.2003, pag. 24 confronta anche la Direttiva 2002/24/CE 2003/37/CE Direttiva 2003/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la Direttiva 74/150/CEE; GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1, modificata dalle direttive e dal regolamento: 74/347/CEE (GU L 191 del 15.7.1974, pag. 5) 76/432/CEE (GU L 122 del 8.5.1976, pag. 1) 76/763/CEE (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 135) 77/537/CEE (GU L 220 del 29.8.1977, pag. 38) 78/764/CEE (GU L 255 del 18.9.1978, pag. 1) 80/720/CEE (GU L 194 del 28.7.1980, pag. 1) 86/297/CEE (GU L 186 del 8.7.1986, pag. 19) 86/298/CEE (GU L 186 del 8.7.1986, pag. 26) 86/415/CEE (GU L 240 del 26.8.1986, pag. 1) 87/402/CEE (GU L 220 del 8.8.1987, pag. 1) 2005/25/CE (GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1) 2005/13/CE (GU L 55 del 1.3.2005, pag. 35) 2005/67/CE (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 17) 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) 1137/2008/CE (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1) 2009/58/CE (GU L 198 del 30.7.2009, pag. 4) 2009/57/CE (GU L 261 del 3.10.2009, pag. 1) 2009/59/CE (GU L 198 del 30.7.2009, pag. 9) 2009/60/CE (GU L 198 del 30.7.2009, pag. 15) 2009/61/CE (GU L 203 del 5.8.2009, pag. 19) 2009/63/CE (GU L 214 du 19.8.2009, p. 23) 2009/64/CE (GU L 216 du 20.8.2009, p. 1) 2009/66/CE (GU L 201 del 1.8.2009, pag. 11) 2009/68/CE (GU L 203 del 5.8.2009, pag. 52) 2009/75/CE (GU L 261 del 3.10.2009, pag. 40) 2009/76/CE (GU L 201 del 1.8.2009, pag. 18)

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Atto legislativo Titolo e date di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti Reg. ECE n. di base CE modificatori con date di pubblicazione

2009/144/CE (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33) corretta da (GU L 108 del 29.4.2010, pag. 355/ concerne soltanto il testo tedesco) 2010/22/UE (GU L 91 del 10.4.2010, pag. 1) 2010/62/UE (GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7) 2007/46/CE Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro); GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1, modificata dai regolamenti e dalla direttiva: 1060/2008/CE (GU L 292 del 31.10.2008, pag. 1) 78/2009/CE (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1) 79/2009/CE (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32) 385/2009/CE (GU L 118 del 13.5.2009, pag. 13) corretta da (GU L 127 del 26.5.2009, pag. 22/ concerne soltanto i testi tedesco e francese) 595/2009/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1) 661/2009/CE (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1) 2010/19/UE (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 17) modificata dalla decisione (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 76) 371/2010/UE (GU L 110 del 1.5.2010, pag. 1) 183/2011/UE (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 4) 582/2011/UE (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1) 678/2011/UE (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 30) 64/2012/UE (GU L 28 del 31.1.2012, pag. 1) 65/2012/UE (GU L 28 del 31.1.2012, pag. 24)

12 Normativa UE inclusa nelle direttive relative all’approvazione

generale Atto legislativo Titolo e date di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti Reg. ECE n. di base UE modificatori con date di pubblicazione

70/222/CEE Direttiva 70/222 del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernen- te il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’alloggiamento ed al montaggio delle targhe poste- riori d’immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU L 76 del 6.4.1970, pag. 25 confronta anche regolamento n. 1003/2010/UE 76/114/CEE Direttiva 76/114 del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette e alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi;

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Atto legislativo Titolo e date di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti Reg. ECE n. di base UE modificatori con date di pubblicazione

GU L 24 del 30.1.1976, pag. 1, corretta da GU L 329 del 25.11.1982, pag. 31, modificata dalle direttive: 78/507/CEE (GU L 155 del 13.6.1978, pag. 31) 87/354/CEE (GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 43) 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) confronta anche regolamento n. 19/2011/UE 76/763/CEE Direttiva 76/763 del Consiglio, del 27 luglio 1976, con- cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU L 262 del 27.9.1976, pag. 135, modificata dalle direttive: 82/890/CEE (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 45) corretta da (GU L 118 del 6.5.1988, pag. 42) 97/54/CE (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) 1999/86/CE (GU L 297 del 18.11.1999, pag. 22) corretta da (GU L 87 del 8.4.2000, pag. 34) 2010/52/UE (GU L 213 del 13.8.2010, pag. 37) 77/389/CEE Direttiva 77/389 del Consiglio, del 17 maggio 1977, con- cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati mem- bri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore; GU L 145 del 13.6.1977, pag. 41, modificata dalla direttiva: 96/64/CE (GU L 258 dell’11.10.1996, pag. 26) confronta anche regolamento n. 1005/2010/UE 78/317/CEE Direttiva 78/317 del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sbrinamento e di disappannamento delle superfici vetrate dei veicoli a motore; GU L 81 del 28.3.1978, pag. 27, corretta da GU L 194 del 19.7.1978, pag. 30 confronta anche regolamento n. 672/2010/UE 78/318/CEE Direttiva 78/318 del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore; GU L 81 del 28.3.1978, pag. 49, corretta da GU L 194 del 19.7.1978, pag. 30, modificata dalle direttive: 94/68/CE (GU L 354 del 31.12.1994, pag. 1) 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) confronta anche regolamento n. 1008/2010/UE 78/549/CEE Direttiva 78/549 del Consiglio, del 12 giugno 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai parafanghi delle ruote dei veicoli a motore; GU L 168 del 26.6.1978, pag. 45, modificata dalla direttiva:

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Atto legislativo Titolo e date di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti Reg. ECE n. di base UE modificatori con date di pubblicazione

94/78/CE (GU L 354 du 31.12.1994, p. 10) corretta da (GU L 153 del 4.7.1995, pag. 35/ concerne soltanto il testo tedesco) confronta anche regolamento n. 1009/2010/UE 80/720/CEE Direttiva 80/720 del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU L 194 del 28.7.1980, pag. 1, modificata dalle direttive: 82/890/CEE (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 45) 88/414/CEE (GU L 200 del 26.7.1988, pag. 34) 97/54/CE (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) 2010/22/UE (GU L 91 del 10.4.2010, pag. 1) 2010/62/UE (GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7) 86/297/CEE Direttiva 86/297/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori alla relativa protezione; GU L 186 dell’8.7.1986, pag. 19, modificata dalle direttive: 97/54/CE (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) 2010/62/CE (GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7) 86/298/CEE Direttiva 86/298 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta; GU L 186 dell’8.7.1986, pag. 26, modificata dalle direttive: 89/682/CEE (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 29) corretta da (GU L 145 del 9.6.2005, pag. 42) 2000/19/CE (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 31) 2005/67/CE (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 17) 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) 2010/22/UE (GU L 91 del 10.4.2010, pag. 1) 86/415/CEE Direttiva 86/415 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all’installazione, all’ubicazione, al funzionamento e all’identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU L 240 del 26.8.1986, pag. 1, modificata dalle direttive: 97/54/CE (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) 2010/22/UE (GU L 91 del 10.4.2010, pag. 1) 87/402/CEE Direttiva 87/402 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta, montati ante- riormente; GU L 220 dell’8.8.1987, pag. 1, modificata dalle direttive: 89/681/CEE (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 27) 2000/22/CE (GU L 207 del 4.5.2000, pag. 26) 2005/67/CE (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 17)

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Atto legislativo Titolo e date di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti Reg. ECE n. di base UE modificatori con date di pubblicazione

2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) 2010/22/UE (GU L 91 del 10.4.2010, pag. 1) 88/77/CEE Direttiva 88/77 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, con- cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati mem- bri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli; GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33, modificata dalle direttive: 91/542/CEE (GU L 295 del 25.10.1991, pag. 1) 96/1/CE (GU L 40 del 17.2.1996, pag. 1) 1999/96/CE (GU L 44 del 6.2.2000, pag. 1) 2001/27/CE (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10) corretta da (GU L 266 del 6.10.2001, pag. 15) abrogata dalla direttiva 2005/55/CE 89/173/CEE Direttiva 89/173 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, per il ECE-R 43 ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU L 67 del 10.3.1989, pag. 1, corretta da GU L 176 del 6.7.2007, pag. 42, modificata dalle direttive: 97/54/CE (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) 2000/1/CE (GU L 21 del 26.1.2000, pag. 16) 2006/26/CE (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 22) 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) confronta anche la direttiva 2009/144/CE 91/226/CEE Direttiva 91/226 del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernen- te il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU L 103 del 23.4.1991, pag. 5, modificata dalle direttive: 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) 2010/19/UE (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 17) modificata dalla decisione (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 76) confronta anche regolamento n. 109/2011/UE 92/23/CEE Direttiva 92/23 del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa agli ECE-R 30 pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al ECE-R 54 montaggio; ECE-R 64 GU L 129 del 14.5.1992, pag. 95, modificata ECE-R 117 dalle direttive: 2001/43/CE (GU L 211 del 4.8.2001, pag. 25) 2005/11/CE (GU L 46 del 17.2.2005, pag. 42) confronta anche regolamento n. 458/2011/UE 93/34/CEE Direttiva 93/34 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni prescritte dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU L 188 del 29.7.1993, pag. 38, modificata dalle direttive: 1999/25/CE (GU L 104 del 21.4.1999, pag. 19)

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Atto legislativo Titolo e date di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti Reg. ECE n. di base UE modificatori con date di pubblicazione

2006/27/CE (GU L 66 del 8.3.2006, pag. 7) corretta da (GU L 288 del 30.10.2008, pag. 12) confronta anche la direttiva 2009/139/CE 2000/25/CE Direttiva 2000/25 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa ECE-R 96 a misure contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali; GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1, modificata dalle direttive: 2005/13/CE (GU L 55 del 1.3.2005, pag. 35) 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) 2010/22/UE (GU L 91 del 10.4.2010, pag. 1) 2011/72/UE (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 1) corretta da (GU L 254 del 30.9.2011, pag. 22) 2011/87/UE (GU L 301 del 18.11.2011, pag. 1) 715/2007/CE Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del ECE-R 24 Consiglio, del 20 giugno 2007 , relativo all’omologazione dei ECE-R 83 veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri ECE-R 101 e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di ECE-R 103 informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo; GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1, modificato dai regolamenti: 692/2008/CE (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1) corretto da (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 68) 595/2009/CE (GU L 188 del 18.7.2008, pag. 1) 566/2011/UE (GU L 158 del 16.6.2011, pag. 1) 595/2009/CE Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE; GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1, corretto da GU L 200 del 31.7.2009, pag. 52, modificato dai regolamenti: 582/2011/UE (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1) 64/2012/UE (GU L 28 del 31.1.2012, pag. 1) 78/2009/CE Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE; GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1, modificato dai regolamenti: 631/2009/CE (GU L 195 del 22.7.2009, pag. 1) corretto da (GU L 229 del 6.9.2011, pag. 16) 459/2011/CE (GU L 124 del 13.5.2011, pag. 21)

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Atto legislativo Titolo e date di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti Reg. ECE n. di base UE modificatori con date di pubblicazione

79/2009/CE Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all’omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE; GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32, modificato dal regolamento: 406/2010/UE (GU L 122 del 18.5.2010, pag. 1) 2009/60/CE Direttiva 2009/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 relativa alla velocità massima per costru- zione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU L 198 del 30.7.2009, pag. 15, modificata dalla direttiva: 2010/62/UE (GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7) 661/2009/CE Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimor- chi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati; GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1, corretto da GU L 337 del 20.12.2011, pag. 27, modificato dai regolamenti: 1222/2009/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46) 672/2010/UE (GU L 196 del 28.7.2010, pag. 5) 1003/2010/UE (GU L 291 del 9.11.2010, pag. 22) 1005/2010/UE (GU L 291 del 9.11.2010, pag. 36) 1008/2010/UE (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 2) 1009/2010/UE (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 21) 19/2011/UE (GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1) 109/2011/UE (GU L 34 del 9.2.2011, pag. 2) 407/2011/UE (GU L 108 del 18.4.2011, pag. 13) 458/2011/UE (GU L 124 del 13.5.2011, pag. 11) 65/2012/UE (GU L 28 del 31.1.2012, pag. 24) 2009/139/CE Direttiva 2009/139/CE del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 25 novembre 2009 relativa alle iscrizioni regolamen- tari dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU L 322 del 9.12.2009, pag. 3 2009/144/CE Direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Con- ECE-R 43 siglio, del 30 novembre 2009 relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33, corretta da (GU L 108 del 29.4.2010, pag. 355/ concerne soltanto il testo tedesco), modificata dalle direttive: 2010/52/UE (GU L 213 del 13.8.2010, pag. 37) 2010/62/UE (GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7) 672/2010/UE Regolamento (UE) n. 672/2010 della Commissione del 27 luglio 2010 relativo ai requisiti di omologazione dei dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza di alcuni veicoli a motore e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati; GU L 196 del 28.7.2010, pag. 5

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Atto legislativo Titolo e date di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti Reg. ECE n. di base UE modificatori con date di pubblicazione

1003/2010/UE Regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione dell’8 novembre 2010 relativo ai requisiti di omologazione dell’alloggiamento per il montaggio delle targhe d’immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati; GU L 291 del 9.11.2010, pag. 22 1005/2010/UE Regolamento (UE) n. 1005/2010 della Commissione dell’8 novembre 2010 relativo ai requisiti di omologazione per i dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati; GU L 291 del 9.11.2010, pag. 36 1008/2010/UE Regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione del 9 novembre 2010 relativo ai requisiti per l’omologazione dei tergicristalli e dei lavacristalli di alcuni veicoli a motore e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati; GU L 292 del 10.11.2010, pag. 2 1009/2010/UE Regolamento (UE) n. 1009/2010 della Commissione del 9 novembre 2010 relativo ai requisiti di omologazione per i parafanghi di taluni veicoli a motore, che attua il regolamen- to (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati; GU L 292 del 10.11.2010, pag. 21 19/2011/UE Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione dell’11 gennaio 2011 relativo ai requisiti dell’omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurez- za generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati; GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1, corretto da GU L 146 del 1.6.2011, pag. 22/ concerne soltanto il testo tedesco 109/2011/UE Regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai requisiti di omologazione di talune categorie di veicoli a motore;

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Atto legislativo Titolo e date di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti Reg. ECE n. di base UE modificatori con date di pubblicazione

GU L 34 del 9.2.2011, pag. 2, corretto da GU L 234 del 10.9.2011, pag. 48/ concerne soltanto il testo tedesco 458/2011/UE Regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione del 12 maggio 2011 relativo ai requisiti dell’omologazione per tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio degli pneumatici e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore; GU L 124 del 13.5.2011, pag. 11 65/2012/UE Regolamento (UE) n. 65/2012 della Commissione, del 24 gennaio 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo agli indicato- ri di cambio marcia e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; GU L 28 del 31.1.2012, pag. 24

13 Normativa UE non inclusa nelle direttive relative all’approvazione

generale Atto legislativo Titolo e date di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti Reg. ECE n. di base UE modificatori con date di pubblicazione

87/404/CEE Direttiva 87/404 del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai recipienti a pressione e semplici; GU L 220 dell’8.8.1987, pag. 48, corretta da GU L 31 del 2.2.1990, pag. 46, modificata dalle direttive: 90/488/CEE (GU L 270 del 2.10.1990, pag. 25) 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1) corretta da (GU L 216 del 8.8.1997, pag. 99) corretta da (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 32/ concerne soltanto i testi tedesco e francese) confronta anche la direttiva 2009/105/CE 97/68/CE Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del ECE-R 96 Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamen- to delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedi- menti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali; GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1, modificata dalle direttive e dal regolamento: 2001/63/CE (GU L 227 del 23.8.2001, pag. 41) 2002/88/CE (GU L 35 del 11.2.2003, pag. 28)

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Atto legislativo Titolo e date di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti Reg. ECE n. di base UE modificatori con date di pubblicazione

2004/26/CE (GU L 146 del 30.4.2004, pag. 1) corretta da (GU L 225 del 25.6.2004, pag. 3 e GU L 75 del 15.3.2007, pag. 27) 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368) corretta da (GU L 80 del 21.3.2007, pag. 15) 596/2009/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14) 2010/26/UE (GU L 86 del 1.4.2010, pag. 29) corretta da (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 73/concerne soltanto i testi tedesco e francese) 2011/88/UE (GU L 305 du 23.11.2011, pag. 1) 2009/105/CE Direttiva 2009/105 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pres- sione; GU L 264 del 8.10.2009, pag. 12 1222/2009/CE Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 sull’etichettatura dei pneu- matici in relazione al consumo di carburante e ad altri parame- tri fondamentali; GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46/corretto da GU L 156 del 15.6.2011, pag. 12, modificato dai regolamenti: 228/2011/UE (GU L 62 del 9.3.2011, pag. 1) 1235/2011/UE (GU L 317 del 30.11.2011, pag. 17)

14 Normativa UE concernente l’apparecchio di controllo

nel settore dei trasporti su strada Atto legislativo Titolo e date di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificatori con date di di base UE pubblicazione

3821/85/CEE Regolamento n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8, modificato da: Regolamento n. 3314/90/CEE (GU L 318 del 17.11.1990, pag. 20) Regolamento n. 3572/90/CEE (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 13) Regolamento n. 3688/92/CEE (GU L 374 del 22.12.1992, pag. 12) Regolamento n. 2479/95/CE (GU L 256 del 26.10.1995, pag. 8) Regolamento n. 1056/97/CE (GU L 154 del 12.06.1997, pag. 21) Regolamento n. 2135/98/CE (GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1) modificato da: Regolamento n. 561/2006/CE (GU L 102 del 11.4.2006, pag. 1) Regolamento n. 1360/2002/CE (GU L 207 del 5.8.2002, pag. 1) corretto da (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 71) Regolamento n. 1882/2003/CE (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) Regolamento n. 432/2004/CE (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 3) Direttiva 2006/22/CE (GU L 102 del 11.4.2006, pag. 35) modificata da:

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Atto legislativo Titolo e date di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificatori con date di di base UE pubblicazione

Direttiva 2009/5/CE (GU L 29 del 31.1.2009, pag 45) corretta da (GU L 215 del 20.8.2009, pag 7/ concerne soltanto il testo tedesco e GU L 256 del 29.9.2009, pag. 38) Regolamento n. 561/2006/CE (GU L 102 del 11.4.2006, pag. 1) Regolamento n. 68/2009/CE (GU L 21 del 24.1.2009, pag. 3) Regolamento n. 1266/2009/UE (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 3)

15 Regolamenti ECE

Reg. ECE n. Titoli dei regolamenti con complementi Atto legislativo di base UE

ECE-R 3 Regolamento ECE n. 3 del 1° novembre 1963 sulle condi- 76/757/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei catadiottri dei veicoli a 79/532/CEE motore e i loro rimorchi; 97/24/CE modificato da: in vigore dal: Capitolo 2 Emend. 01 20.03.1982 Emend. 02 01.07.1985 Emend. 02/Compl. 1 04.05.1991 Emend. 02/Compl. 2 15.02.1994 Emend. 02/Compl. 3 15.02.1996 Emend. 02/Compl. 4 18.01.1998 Emend. 02/Compl. 5 05.06.1998 Emend. 02/Compl. 5/Corr. 1 08.11.2000 Emend. 02/Compl. 6 11.08.2002 Emend. 02/Compl. 7 16.07.2003 Emend. 02/Compl. 6/Corr. 1 12.11.2003 Emend. 02/Compl. 8 12.08.2004 Emend. 02/Compl. 9 13.11.2004 Emend. 02/Compl. 10 02.02.2007 Emend. 02/Compl. 11 24.10.2009 Emend. 02/Compl. 12 23.06.2011 ECE-R 4 Regolamento ECE n. 4 del 15 aprile 1964 sulle condizioni 76/760/CEE unitarie per l’omologazione dei dispositivi d’illuminazione 79/532/CEE della targa d’immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 06.05.1974 Emend. 00/Compl. 2 28.02.1989 Emend. 00/Corr. 1 07.08.1989 Emend. 00/Compl. 3 05.05.1991 Emend. 00/Compl. 4 30.08.1992 Emend. 00/Compl. 5 11.02.1996 Emend. 00/Compl. 6 15.01.1997 Emend. 00/Compl. 7 18.01.1998 Emend. 00/Compl. 8 13.01.2000 Emend. 00/Compl. 9 26.08.2002 Emend. 00/Compl. 10 26.02.2004 Emend. 00/Compl. 10/Corr. 1 26.02.2004 Emend. 00/Compl. 11 04.07.2006

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Reg. ECE n. Titoli dei regolamenti con complementi Atto legislativo di base UE

Emend. 00/Compl. 12 02.02.2007 Emend. 00/Compl. 10/Corr. 2 14.11.2007 Emend. 00/Compl. 13 11.07.2008 Emend. 00/Compl. 14 15.10.2008 Emend. 00/Compl. 15 09.12.2010 ECE-R 6 Regolamento ECE n. 6 del 15 ottobre 1967 sulle condizioni 76/759/CEE uniformi per l’omologazione degli indicatori luminosi di 79/532/CEE direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 27.06.1987 Corr. 1 24.07.1987 Emend. 01/Compl. 1 25.03.1989 Emend. 01/Compl. 2 28.02.1990 Corr. 10.04.1990 Emend. 01/Compl. 3 05.05.1991 Corr. 2 01.07.1992 Emend. 01/Compl. 4 02.12.1992 Emend. 01/Compl. 5 13.01.1993 Emend. 01/Compl. 6 11.02.1996 Emend. 01/Compl. 7 03.09.1997 Emend. 01/Compl. 8 24.07.2000 Emend. 01/Compl. 9 26.12.2000 Emend. 01/Compl. 10 26.08.2002 Emend. 01/Compl. 11 26.02.2004 Emend. 01/Compl. 10/Corr. 1 12.11.2003 Emend. 01/Compl. 11/Corr. 1 26.02.2004 Emend. 01/Compl. 12 09.11.2005 Emend. 01/Compl. 9/Corr. 1 09.03.2005 Emend. 01/Compl. 13 04.07.2006 Emend. 01/Compl. 14 02.02.2007 Emend. 01/Compl. 15 11.06.2007 Emend. 01/Compl. 16 11.07.2008 Emend. 01/Compl. 17 15.10.2008 Emend. 01/Compl. 16/Corr. 1 10.03.2009 Emend. 01/Compl. 18 24.10.2009 Emend. 01/Compl. 18/Corr. 1 11.11.2009 Emend. 01/Compl. 18/Corr. 2 10.03.2010 Emend. 01/Compl. 19 19.08.2010 Emend. 01/Compl. 20 09.12.2010 Emend. 01/Compl. 16/Corr. 2 09.03.2011 Emend. 01/Compl. 18/Corr. 3 09.03.2011 Emend. 01/Compl. 21 23.06.2011 ECE-R 7 Regolamento ECE n. 7 del 15 ottobre 1967 sulle condizioni 76/758/CEE unitarie per l’omologazione relative all’omologazione delle 79/532/CEE luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e delle luci d’ingombro dei veico-li a motore e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 15.08.1985 Emend. 01/Compl. 1 02.07.1987 Corr. 1 07.11.1988 Emend. 01/Compl. 2 24.07.1989 Emend. 02 05.05.1991 Emend. 02/Compl. 1 24.09.1992 Corr. 2 01.07.1992 Corr. 3 04.09.1992

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Reg. ECE n. Titoli dei regolamenti con complementi Atto legislativo di base UE

Emend. 02/Compl. 2 26.01.1994 Emend. 02/Compl. 2/Corr. 1 10.03.1995 Emend. 02/Compl. 3 11.02.1996 Emend. 02/Compl. 4 03.09.1997 Emend. 02/Compl. 5 27.12.2000 Emend. 02/Compl. 6 26.08.2002 Emend. 02/Compl. 7 16.07.2003 Emend. 02/Compl. 8 26.02.2004 Emend. 02/Compl. 8/Corr. 1 26.02.2004 Emend. 02/Compl. 9 09.11.2005 Emend. 02/Compl. 10 04.07.2006 Emend. 02/Compl. 11 02.02.2007 Emend. 02/Compl. 12 11.06.2007 Emend. 02/Compl. 12/Corr. 1 26.06.2007 Emend. 02/Compl. 13 11.07.2008 Emend. 02/Compl. 14 15.10.2008 Emend. 02/Compl. 12/Corr. 2 10.03.2009 Emend. 02/Compl. 15 24.10.2009 Emend. 02/Compl. 16 19.08.2010 Emend. 02/Compl. 17 30.01.2011 Emend. 02/Compl. 15/Corr. 1 09.03.2011 Emend. 02/Compl. 18 23.06.2011 Emend. 02/Compl. 19 28.10.2011 ECE-R 10 Regolamento ECE n. 10 del 1° aprile 1969 sulle condizioni 72/245/CEE uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto 75/322/CEE concerne la compatibilità elettromagnetica; 97/24/CE modificato da: in vigore dal: Capitolo 8 Emend. 01 19.03.1978 Emend. 02 03.09.1997 Emend. 02/Corr. 1 11.03.1999 Emend. 02/Compl. 1 04.02.1999 Emend. 02/Corr. 2 10.11.1999 Emend. 02/Compl. 2 12.08.2004 Emend. 03 11.07.2008 Emend. 03/Corr. 1 10.03.2010 Emend. 03/Compl. 1 09.12.2010 Emend. 04 28.10.2011 Emend. 04/Corr. 1 28.10.2011 ECE-R 11 Regolamento ECE n. 11 del 1° giugno 1969 sulle condizioni 70/387/CEE uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne le chiusure e le cerniere delle porte; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 06.05.1974 Emend. 02 15.03.1981 Corr. 1 15.03.1981 Emend. 02/Compl. 1 20.04.1986 Emend. 03 11.06.2007 Emend. 03/Compl. 1 22.07.2009 Emend. 03/Compl. 1/Corr. 1 22.07.2009 Emend. 03/Compl. 2 17.03.2010 Emend. 03/Corr. 1 23.06.2010 ECE-R 12 Regolamento ECE n. 12 del 1°luglio 1969 sulle condizioni 74/297/CEE uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne la protezione del conducente del veicolo dallo sterzo in caso di urti per incidente;

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modificato da: in vigore dal: Emend. 01 20.10.1974 Emend. 02 14.11.1982 Corr. 1 02.02.1987 Corr. 2 28.04.1988 Emend. 03 24.08.1993 Emend. 03/Compl. 1 12.12.1996 Emend. 03/Compl. 2 25.12.1997 Emend. 03/Compl. 2/Corr. 1 23.06.1997 Emend. 03/Compl. 3 23.03.2000 Rev. 3/Corr. 2 24.06.2009 Rev. 3/Corr. 3 11.11.2009 Rev. 3/Corr. 4 10.11.2010 Emend. 04 23.06.2011 Emend. 04/Corr. 1 23.06.2011 ECE-R 13 Regolamento ECE n. 13 del 1° giugno 1970 sulle condizioni 71/320/CEE uniformi per l’omologazione dei veicoli delle classi M, N e O per quanto concerne i freni; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 29.08.1973 Emend. 02 11.07.1974 Emend. 03 04.01.1979 Emend. 04 11.08.1981 Emend. 05 26.11.1984 Emend. 05/Compl. 1 01.04.1987 Emend. 05/Compl. 2 05.10.1987 Emend. 05/Compl. 3 29.07.1988 Emend. 06 22.11.1990 Emend. 06/Compl. 1 15.11.1992 Emend. 06/Compl. 2 24.08.1993 Emend. 07 18.09.1994 Emend. 08 26.03.1995 Emend. 08/Compl. 1 28.08.1996 Emend. 09 28.08.1996 Emend. 09/Compl. 1 15.01.1997 Emend. 09/Compl. 2 22.02.1997 Emend. 09/Corr. 1 12.03.1997 Emend. 09/Compl. 2/Corr. 1 12.03.1997 Emend. 09/Corr. 2 23.06.1997 Rev. 3/Corr. 1 23.06.1997 Emend. 09/Compl. 3 27.04.1998 Emend. 09/Compl. 4 04.02.1999 Emend. 09/Compl. 2/Corr. 2 11.11.1998 Emend. 09/Compl. 5 27.12.2000 Emend. 09/Compl. 6 20.02.2002 Emend. 09/Compl. 5/Corr. 1 27.06.2001 Emend. 09/Compl. 3/Corr. 1 13.03.2002 Emend. 09/Compl. 6/Corr. 1 13.03.2002 Emend. 09/Compl. 7 30.01.2003 Emend. 09/Compl. 5/Corr. 2 26.06.2002 Emend. 09/Compl. 6/Corr. 2 12.03.2003 Emend. 09/Compl. 8 26.02.2004 Emend. 09/Compl. 8/Corr. 1 26.02.2004 Emend. 09/Compl. 6/Corr. 3 10.03.2004 Emend. 09/Compl. 7/Corr. 1 10.03.2004 Emend. 09/Compl. 9 13.11.2004

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Emend. 09/Compl. 10 04.04.2005 Emend. 10 04.04.2005 Emend. 09/Compl. 11 09.11.2005 Emend. 10/Compl. 1 09.11.2005 Rev. 5/Corr. 1 22.06.2005 Emend. 09/Compl. 12 18.01.2006 Rev. 5/Corr. 2 08.03.2006 Emend. 09/Compl. 11/Corr. 1 08.03.2006 Emend. 10/Compl. 2 02.02.2007 Emend. 10/Compl. 3 11.06.2007 Emend. 10/Compl. 4 10.11.2007 Rev. 5/Corr. 3 26.06.2007 Emend. 11 11.07.2008 Emend. 10/Compl. 5 15.10.2008 Emend. 11/Compl. 1 22.07.2009 Rev. 6/Corr. 1 10.03.2009 Emend. 11/Corr. 1 10.03.2009 (concerne soltanto il testo francese) Emend. 11/Compl. 2 24.10.2009 Rev. 6/Corr. 2 24.06.2009 Emend. 11/Corr. 2 24.06.2009 Emend. 11/Compl. 3 17.03.2010 Rev. 6/Corr. 3 10.03.2010 Emend. 11/Compl. 4 09.12.2010 Emend. 11/Compl. 4/Corr. 1 09.12.2010 Emend. 11/Compl. 5 30.01.2011 Emend. 11/Compl. 6 28.10.2011 Emend. 11/Compl. 7 28.10.2011 Emend. 11/Compl. 8 13.04.2012 ECE-R 13-H Regolamento ECE n. 13-H dell’11 maggio 1998 sulle con- 71/320/CEE dizioni unitarie per l’omologazione delle autovetture per quanto concerne i freni; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Corr. 1 23.06.1999 Emend. 00/Compl. 1 27.12.2000 Emend. 00/Corr. 2 05.07.2000 Emend. 00/Compl. 2 20.02.2002 Emend. 00/Corr. 3 26.06.2002 Emend. 00/Corr. 4 12.03.2003 Emend. 00/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2004 Emend. 00/Compl. 3 04.04.2005 Emend. 00/Compl. 4 11.06.2007 Emend. 00/Compl. 5 10.11.2007 Emend. 00/Compl. 6 15.10.2008 Emend. 00/Compl. 7 22.07.2009 Emend. 00/Compl. 8 24.10.2009 Emend. 00/Compl. 9 17.03.2010 Emend. 00/Compl. 10 09.12.2010 Emend. 00/Compl. 11 30.01.2011 Emend. 00/Compl. 12 28.10.2011 Emend. 00/Compl. 9/Corr. 1 22.06.2011 Emend. 00/Compl. 13 13.04.2012 ECE-R 14 Regolamento ECE n. 14 del 1° aprile 1970 sulle condizioni 76/115/CEE unitarie per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, i dispositivi di

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ancoraggio ISOFIX e gli ancoraggi per fissaggio superiore ISOFIX; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 28.04.1976 Corr. 3 10.08.1979 Emend. 02 22.11.1984 Emend. 03 29.01.1992 Emend. 03/Corr. 1 11.09.1992 Emend. 02/Corr. 2 11.09.1992 Emend. 02/Corr. 3 1 12.03.1993 Emend. 04 18.01.1998 Emend. 04/Corr. 1 23.06.1997 Emend. 05 04.02.1999 Emend. 05/Compl. 1 26.12.2000 Emend. 05/Compl. 2 08.09.2001 Emend. 05/Compl. 2/Corr. 1 27.06.2001 Rev. 2/Corr. 1 26.06.2002 Emend. 05/Compl. 3 31.01.2003 Emend. 05/Compl. 4 16.07.2003 Emend. 06 26.02.2004 Emend. 05/Compl. 5 12.08.2004 Emend. 05/Compl. 4/Corr. 1 17.11.2004 Emend. 06/Corr. 1 17.11.2004 Emend. 06/Compl. 1 23.06.2005 Emend. 06/Corr. 2 22.06.2005 Emend. 06/Compl. 2 18.01.2006 Rev. 3/Corr. 1 16.11.2005 Emend. 06/Corr. 3 16.11.2005 Emend. 06/Corr. 4 15.11.2006 Emend. 06/Compl. 3 11.06.2007 Emend. 06/Compl. 4 26.02.2009 Emend. 06/Compl. 5 22.07.2009 Emend. 07 22.07.2009

Emend. 07/Compl. 1 19.08.2010 Rev. 4/Corr. 1 22.06.2011 Emend. 07/Compl. 2 […] ECE-R 16 Regolamento ECE n. 16 del 1° dicembre 1970 sulle condizioni 77/541/CEE uniformi per l’omologazione delle cinture di sicurezza e i 97/24/CE sistemi di ritenuta per persone adulte nei veicoli a motore: Capitolo 11 I cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per fanciulli e sistemi di ritenuta per fanciulli ISOFIX nei veicoli a motore; II veicoli equipaggiati con cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per fanciulli e sistemi di ritenuta per fanciulli ISOFIX: modificato da: in vigore dal: Emend. 01 18.04.1972 Emend. 02 03.10.1973 Emend. 03 09.12.1979 Corr. 1 01.06.1981 Emend. 04 22.12.1985 Corr. 2 08.04.1988 Emend. 04/Compl. 1 15.06.1988 Emend. 04/Compl. 2 26.03.1989

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Emend. 04/Compl. 3 20.11.1989 Corr. 3 09.11.1990 Emend. 04/Compl. 4 04.10.1992 Emend. 04/Compl. 5 16.08.1993 Rev. 3/Corr. 1 26.08.1993 Emend. 04/Compl. 6 18.10.1995 Emend. 04/Compl. 7 18.01.1998 Emend. 04/Compl. 8 04.02.1999 Emend. 04/Compl. 9 23.03.2000 Emend. 04/Compl. 10 27.12.2000 Emend. 04/Compl. 11 08.09.2001 Emend. 04/Compl. 12 20.02.2002 Emend. 04/Compl. 13 31.01.2003 Emend. 04/Compl. 14 16.07.2003 Emend. 04/Compl. 15 26.02.2004 Emend. 04/Compl. 15/Corr. 1 26.02.2004 Emend. 04/Compl. 16 12.08.2004 Emend. 04/Compl. 16/Corr. 1 12.08.2004 Emend. 04/Compl. 15/Corr. 2 17.11.2004 Emend. 04/Compl. 15/Corr. 3 22.06.2005 Emend. 04/Compl. 17 18.01.2006 Emend. 04/Compl. 15/Corr. 4 16.11.2005 Emend. 04/Compl. 15/Corr. 5 21.06.2006 Emend. 04/Compl. 16/Corr. 4 21.06.2006 Emend. 04/Compl. 18 18.06.2007 Emend. 04/Compl. 19 03.02.2008 Emend. 05 03.02.2008 Emend. 05/Corr. 1 03.02.2008 Emend. 05/Corr. 2 12.03.2008 Emend. 04/Compl. 19/Corr. 1 25.06.2008 Emend. 05/Compl. 1 26.02.2009 Rev. 5/Corr. 1 12.11.2008 Emend. 05/Compl. 2 22.07.2009 Emend. 06 22.07.2009 Emend. 06/Corr. 1 22.07.2009 Rev. 6/Corr. 1 11.11.2009 Emend. 06/Corr. 2 10.11.2010 Emend. 06/Compl. 1 23.06.2011 Rev. 6/Corr. 2 22.06.2011 ECE-R 19 Regolamento ECE n. 19 del 1° marzo 1971 sulle condizioni 76/762/CEE uniformi per l’omologazione dei proiettori fendinebbia 79/532/CEE anteriori dei veicoli a motore; 97/24/CE modificato da: in vigore dal: Capitolo 2 Emend. 01 18.12.1974 Emend. 02 08.05.1988 Emend. 02/Compl. 1 28.02.1989 Emend. 02/Compl. 2 28.02.1990 Emend. 02/Compl. 3 28.11.1990 Emend. 02/Compl. 4 27.10.1992 Emend. 02/Compl. 5 16.06.1995 Rev. 3/Corr. 1 10.03.1995 Emend. 02/Compl. 6 15.01.1997 Emend. 02/Compl. 7 27.04.1998 Emend. 02/Compl. 8 06.02.1999 Emend. 02/Compl. 9 23.03.2000 Emend. 02/Compl. 10 04.07.2006

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Emend. 02/Compl. 11 10.10.2006 Emend. 02/Compl. 12 11.06.2007 Emend. 02/Compl. 11/Corr. 1 26.06.2007 Emend. 02/Compl. 13 11.07.2008 Emend. 03 11.07.2008 Emend. 03/Corr. 1 11.07.2008 Emend. 02/Compl. 14 15.10.2008 Emend. 03/Compl. 1 15.10.2008 Emend. 03/Corr. 2 12.11.2008 Emend. 03/Corr. 3 10.03.2009 Emend. 03/Corr. 4 11.11.2009 Emend. 03/Compl. 2 19.08.2010 Emend. 03/Corr. 5 10.03.2010 Emend. 04 09.12.2010 Rev. 5/Corr. 1 09.03.2011 Emend. 04/Corr. 1 09.03.2011 Emend. 04/Compl. 1 28.10.2011 ECE-R 23 Regolamento ECE n. 23 del 1° dicembre 1971 sulle condi- 77/539/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei proiettori di retromar- 79/532/CEE cia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 22.03.1977 Emend. 00/Compl. 2 28.02.1989 Emend. 00/Compl. 3 05.05.1991 Corr. 1 01.07.1992 Emend. 00/Compl. 4 24.09.1992 Emend. 00/Compl. 5 11.02.1996 Emend. 00/Compl. 6 18.01.1998 Emend. 00/Compl. 7 28.12.2000 Emend. 00/Compl. 5/Corr. 1 07.03.2001 Emend. 00/Compl. 8 26.08.2002 Emend. 00/Compl. 9 16.07.2003 Emend. 00/Compl. 10 26.02.2004 Emend. 00/Compl. 10/Corr. 1 26.02.2004 Emend. 00/Compl. 11 09.11.2005 Emend. 00/Compl. 12 04.07.2006 Emend. 00/Compl. 13 02.02.2007 Emend. 00/Compl. 14 11.07.2008 Emend. 00/Compl. 15 15.10.2008 Emend. 00/Compl. 16 09.12.2010 Emend. 00/Compl. 17 23.06.2011 ECE-R 27 Regolamento ECE n. 26 del 15 settembre 1972 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’omologazione di triangoli d’avvertimento; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 11.09.1973 Emend. 02 01.07.1977 Emend. 03 03.03.1985 Emend. 03/Corr. 1 11.09.1992 Emend. 03/Compl. 1 18.01.1998 Emend. 01 11.09.1973 Emend. 02 01.07.1977 Emend. 03 03.03.1985 Emend. 03/Corr. 1 11.09.1992 Emend. 03/Compl. 1 18.01.1998

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Emend. 03/Compl. 2 24.10.2009 Rev. 1/Corr. 1 10.03.2010 ECE-R 29 Regolamento ECE n. 29 del 15 giugno 1974 sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne la protezione dei viaggiatori della cabina di guida dei veicoli industriali; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 15.07.1975 Emend. 01 01.08.1977 Rev. 1 15.03.1985 Rev. 1/Corr. 1 15.03.1985 Rev. 1/Corr. 2 11.09.1992 Emend. 02 27.02.1999 Emend. 02/Compl. 1 11.06.2007 Emend. 03 30.01.2011 ECE-R 30 Regolamento ECE n. 30 del 1° aprile 1974 sulle condizioni 92/23/CEE uniformi per l’omologazione di pneumatici per veicoli a 97/24/CE motore e loro rimorchi; Capitolo 1 modificato da: in vigore dal: Emend. 01 25.09.1977 Emend. 02 15.03.1981 Emend. 02/Compl. 1 05.10.1987 Emend. 02/Compl. 2 22.11.1990 Emend. 02/Compl. 3 24.09.1992 Emend. 02/Compl. 3/Corr. 1 23.08.1993 Emend. 02/Compl. 4 01.03.1994 Emend. 02/Compl. 5 08.01.1995 Emend. 02/Compl. 6 26.12.1996 Emend. 02/Compl. 7 05.03.1997 Emend. 02/Compl. 8 14.05.1998 Emend. 02/Compl. 9 06.02.1999 Emend. 02/Compl. 10 13.01.2000 Emend. 02/Compl. 11 28.12.2000 Emend. 02/Compl. 12 20.02.2002 Emend. 02/Compl. 12/Corr. 1 26.06.2002 Emend. 02/Compl. 13 26.02.2004 Emend. 02/Compl. 10/Corr. 1 10.03.2004 Emend. 02/Compl. 14 18.01.2006 Emend. 02/Compl. 15 10.11.2007 Emend. 02/Compl. 16 17.03.2010 ECE-R 31 Regolamento ECE n. 31 del 1° maggio 1975 sulle condizioni 76/761/CEE unitarie per l’omologazione dei proiettori “Sealed-Beam” alogeni per veicoli a motore che emettono una luce anabba- gliante asimmetrica europea o una luce di profondità, o entrambi; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 07.02.1983 Emend. 02 30.03.1988 Emend. 02/Compl. 1 28.02.1990 Emend. 02/Compl. 2 27.10.1992 Rev. 1/Corr. 1 10.03.1995 Emend. 02/Compl. 3 23.01.1997 Emend. 02/Compl. 4 27.04.1998 Emend. 02/Compl. 5 04.07.2006 Emend. 02/Compl. 6 02.02.2007

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Emend. 02/Compl. 7 15.10.2008 ECE-R 32 Regolamento ECE n. 32 del 1° luglio 1975 sulle condizioni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto concerne il comportamento della carrozzeria del veicolo urtato in caso di collisione posteriore; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 25.04.1977 Corr. 2 25.04.1977 Rev. 1 11.09.1992 Emend. 00/Compl. 1 11.06.2007 Rev. 1/Corr. 1 24.06.2009 ECE-R 33 Regolamento ECE n. 33 del 1° luglio 1975 sulle condizioni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto concerne il comportamento della carrozzeria del veicolo urtato in caso di collisione frontale; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 25.04.1977 Corr. 2 25.04.1977 Corr. 3 25.04.1977 Rev. 1 11.09.1992 Emend. 00/Compl. 1 17.11.1999 Emend. 00/Compl. 2 11.06.2007 Rev. 1/Corr. 1 24.06.2009 ECE-R 37 Regolamento ECE n. 37 del 1° febbraio 1978 sulle condizioni76/761/CEE uniformi per l’omologazione delle lampade utilizzate nei 97/24/CE proiettori omologati dei veicoli a motore e dei loro Capitolo 2 rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 20.10.1981 Emend. 02 27.10.1983 Emend. 03 01.06.1984 Corr. 2 07.04.1986 Emend. 03/Compl. 1 23.10.1986 Emend. 03/Compl. 2 27.10.1987 Emend. 03/Compl. 3 30.03.1988 Emend. 03/Compl. 4 23.07.1989 Emend. 03/Compl. 5 03.08.1989 Emend. 03/Compl. 6 29.11.1990 Emend. 03/Compl. 7 05.05.1991 Emend. 03/Compl. 8 06.09.1992 Emend. 03/Compl. 9 16.12.1992 Corr. 1/Compl. 9 23.08.1993 Emend. 03/Compl. 10 05.03.1995 Emend. 03/Compl. 10/Corr. 1 11.03.1998 Emend. 03/Compl. 11 16.06.1995 Emend. 03/Compl. 11/Corr. 1 11.03.1998 Emend. 03/Compl. 12 11.02.1996 Emend. 03/Compl. 13 23.01.1997 Emend. 03/Compl. 14 03.09.1997 Emend. 03/Compl. 15 14.05.1998 Emend. 03/Compl. 16 17.05.1999 Emend. 03/Compl. 17 17.11.1999 Emend. 03/Compl. 18 13.01.2000 Emend. 03/Compl. 19 28.12.2000 Emend. 03/Compl. 20 09.09.2001

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Emend. 03/Compl. 21 04.12.2001 Emend. 03/Compl. 22 07.12.2002 Rev. 3/Corr. 1 13.11.2002 Emend. 03/Compl. 23 26.02.2004 Emend. 03/Compl. 24 13.11.2004 Emend. 03/Compl. 25 23.06.2005 Emend. 03/Compl. 26 04.07.2006 Emend. 03/Compl. 27 10.10.2006 Rev. 4/Corr. 1 15.11.2006 Emend. 03/Compl. 28 11.06.2007 Emend. 03/Compl. 25/Corr. 1 26.06.2007 Emend. 03/Compl. 27/Corr. 1 26.06.2007 Emend. 03/Compl. 29 03.02.2008 Emend. 03/Compl. 30 11.07.2008 Emend. 03/Compl. 31 15.10.2008 Emend. 03/Compl. 32 22.07.2009 Emend. 03/Compl. 32/Corr. 1 22.07.2009 Emend. 03/Compl. 33 24.10.2009 Emend. 03/Compl. 33/Corr. 1 24.10.2009 Rev. 5/Corr. 1 11.11.2009 Emend. 03/Compl. 34 19.08.2010 Rev. 5/Corr. 2 10.03.2010 Emend. 03/Compl. 34/Corr. 1 19.08.2010 Emend. 03/Compl. 32/Corr. 2 10.11.2010 Emend. 03/Compl. 35 09.12.2010 Emend. 03/Compl. 35/Corr. 1 09.12.2010 Emend. 03/Compl. 34/Corr. 2 09.03.2011 Emend. 03/Compl. 35/Corr. 2 09.03.2011 Emend. 03/Compl. 36/Corr. 1 09.03.2011 Emend. 03/Compl. 36 23.06.2011 Emend. 03/Compl. 37 28.10.2011 ECE-R 38 Regolamento ECE n. 38 del 1° agosto 1978 sulle condizioni 77/538/CEE uniformi per l’omologazione dei proiettori fendinebbia 79/532/CEE posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi; 97/24/CE modificato da: in vigore dal: Capitolo 2 Emend. 00/Compl. 1 14.02.1989 Emend. 00/Compl. 2 05.05.1991 Emend. 00/Corr. 1 01.07.1992 Emend. 00/Compl. 3 24.09.1992 Emend. 00/Compl. 4 11.02.1996 Emend. 00/Compl. 5 03.09.1997 Emend. 00/Compl. 6 28.12.2000 Emend. 00/Compl. 7 20.08.2002 Emend. 00/Compl. 8 16.07.2003 Emend. 00/Compl. 9 26.02.2004 Emend. 00/Compl. 9/Korr. 1 26.02.2004 Emend. 00/Compl. 10 09.11.2005 Emend. 00/Compl. 11 04.07.2006 Emend. 00/Compl. 12 11.06.2007 Emend. 00/Compl. 13 11.07.2008 Emend. 00/Compl. 14 15.10.2008 Emend. 00/Compl. 12/Corr. 1 10.03.2009 Emend. 00/Compl. 15 09.12.2010

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ECE-R 39 Regolamento ECE n. 39 del 20 novembre 1978 sulle con- 75/443/CEE dizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto 2000/7/CE concerne i tachimetri (indicatori di velocità) e il loro montaggio; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 18.07.1988 Emend. 00/Compl. 2 25.12.1997 Emend. 00/Compl. 3 04.12.2001 Emend. 00/Compl. 4 20.08.2002 Emend. 00/Compl. 5 07.12.2002 Rev. 1/Corr. 1 09.03.2011 ECE-R 41 Regolamento ECE n. 41 del 1° giugno 1980 sulle condizioni 97/24/CE uniformi per l’omologazione dei motoveicoli per quanto con- Capitolo 9 cerne il livello sonoro; modificato da: in vigore dal: Rev. 1 01.04.1994 Emend. 03 05.02.2000 Emend. 03/Compl. 1 10.10.2006 Rev. 1/Corr. 1 25.06.2008 Emend. 04 13.04.2012 ECE-R 43 Regolamento ECE n. 43 del 15 febbraio 1981 sulle condi- 89/173/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei vetri di sicurezza e Allegato III dei materiali d’invetriatura; 92/22/CEE modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 14.10.1982 Emend. 00/Compl. 2 04.04.1986 Emend. 00/Compl. 3 31.03.1987 Emend. 00/Compl. 4 13.01.2000 Emend. 00/Compl. 5 06.07.2000 Emend. 00/Compl. 4/Corr. 1 08.03.2000 Emend. 00/Compl. 6 09.09.2001 Emend. 00/Compl. 6/Corr. 1 07.11.2001 Rev. 1/Corr. 1 13.03.2002 Emend. 00/Compl. 4/Corr. 2 13.03.2002 Emend. 00/Compl. 7 16.07.2003 Emend. 00/Compl. 8 12.08.2004 Emend. 00/Compl. 9 12.06.2007 Emend. 00/Compl. 10 10.11.2007 Emend. 00/Compl. 10/Corr. 1 14.11.2007 Emend. 00/Compl. 11 22.07.2009 Emend. 00/Compl. 12 24.10.2009 Emend. 00/Compl. 13 09.12.2010 Rev. 2/Corr. 1 09.03.2011 Emend. 00/Compl. 14 28.10.2011 Emend. 01 28.10.2011 ECE-R 44 Regolamento ECE n. 44 del 1° febbraio 1981 sulle 77/541/CEE condizioni uniformi per l’omologazione dei sistemi di Alleg. I, XVII ritenuta per fanciulli a bordo dei veicoli a motore; e XVIII modificato da: in vigore dal: Emend. 03 12.09.1995 Emend. 03/Corr. 1 10.03.1995 Emend. 03/Corr. 2 12.03.1997 Emend. 03/Compl. 1 18.01.1998 Emend. 03/Corr. 3 05.11.1997 Emend. 03/Compl. 4 26.01.1994

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Emend. 03 12.09.1995 Emend. 03/Corr. 1 10.03.1995 Emend. 03/Corr. 2 12.03.1997 Emend. 03/Compl. 1 18.01.1998 Emend. 03/Corr. 3 05.11.1997 Emend. 03/Compl. 2 18.11.1999 Emend. 03/Compl. 3 29.12.2000 Emend. 03/Corr. 4 08.11.2000 Emend. 03/Compl. 4 20.02.2002 Emend. 03/Compl. 5 26.02.2004 Emend. 03/Corr. 5 12.11.2003 Emend. 03/Compl. 5/Corr. 1 26.02.2004 Emend. 03/Compl. 6 12.08.2004 Emend. 03/Compl. 5/Corr. 2 17.11.2004 Emend. 03/Compl. 7 23.06.2005 Emend. 04 23.06.2005 Emend. 04/Compl. 1 04.07.2006 Emend. 04/Corr. 1 21.06.2006 Emend. 04/Compl. 2 02.02.2007 Emend. 04/Compl. 3 12.06.2007 Emend. 04/Compl. 4 10.11.2007 Emend. 04/Compl. 4/Corr. 1 14.11.2007 Rev. 2/Corr. 1 12.11.2008 Rev. 2/Corr. 2 10.03.2009 Rev. 2/Corr. 3 11.11.2009 Rev. 2/Corr. 4 10.11.2010 ECE-R 45 Regolamento ECE n. 45 del 1° luglio 1981 sulle condizioni uniformi per l’omologazione degli impianti tergi-proiettori e dei veicoli a motore con impianti tergi-proiettori; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 10.10.1985 Emend. 01 09.02.1988 Emend. 01/Compl. 1 30.12.1990 Emend. 01/Compl. 2 05.05.1991 Compl. 1/Corr. 20.06.1991 Emend. 01/Corr. 1 30.06.1995 Emend. 01/Compl. 3 03.01.1998 Emend. 01/Compl. 4 29.12.2000 Emend. 01/Compl. 4/Corr. 1 08.11.2000 Emend. 01/Compl. 4/Corr. 2 07.03.2001 Emend. 01/Compl. 5 12.06.2007 Emend. 01/Compl. 4/Corr. 3 10.03.2009 Emend. 01/Compl. 6 24.10.2009 Emend. 01/Compl. 6/Corr. 1 11.11.2009 ECE-R 46 Regolamento ECE n. 46 del 1° settembre 1981 sulle condizioni 71/127/CEE uniformi per l’omologazione di sistemi di vista indiretti e dei 2003/97/CE veicoli a motore per quanto concerne il collocamento di questi sistemi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 21.10.1984 Emend. 01 05.10.1987 Emend. 01/Compl. 1 30.05.1988 Corr. 1 18.07.1988 Corr. 2 11.09.1992 Emend. 01/Compl. 2 12.03.1996

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Emend. 01/Compl. 3 20.09.1994 Emend. 01/Compl. 4 03.01.1998 Emend. 02 23.06.2005 Emend. 02/Corr. 1 15.11.2006 Emend. 02/Compl. 1 10.11.2007 Emend. 02/Compl. 2 14.11.2007 Emend. 02/Compl. 3 15.10.2008 Emend. 02/Corr. 2 12.11.2008 Emend. 02/Compl. 4 22.07.2009 Emend. 02/Compl. 4/Corr. 1 11.11.2009 Rev. 3/Corr. 1 10.11.2010 Emend. 02/Compl. 5 28.10.2011 ECE-R 48 Regolamento ECE n. 48 del 1° gennaio 1982 sulle condizioni 76/756/CEE uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi d’illuminazione e di segnala- zione luminosa; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 27.06.1987 Emend. 00/Compl. 2 08.01.1991 Emend. 01 09.02.1994 Emend. 01/Corr. 1 25.06.1993 Emend. 01/Corr. 2 01.07.1994 Rev. 1/Corr. 1 10.03.1995 Emend. 01/Corr. 3 10.03.1995 Emend. 01/Corr. 4 30.06.1995 Emend. 01/Compl. 1 20.12.1995 Emend. 01/Compl. 2 03.09.1997 Emend. 01/Compl. 3 03.01.1998 Emend. 01/Compl. 3/Corr. 1 23.06.1997 Emend. 02 27.02.1999 Emend. 02/Compl. 1 18.11.1999 Emend. 02/Compl. 2 06.07.2000 Emend. 02/Compl. 3 20.08.2002 Emend. 02/Compl. 4 31.01.2003 Emend. 02/Compl. 5 16.07.2003 Emend. 02/Compl. 2/Corr. 1 12.03.2003 Emend. 02/Compl. 6 30.10.2003 Emend. 02/Compl. 7 26.02.2004 Emend. 02/Compl. 8 12.08.2004 Emend. 02/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2004 Emend. 02/Compl. 9 13.11.2004 Emend. 02/Compl. 10 23.06.2005 Emend. 02/Compl. 11 09.11.2005 Emend. 02/Compl. 8/Corr. 1 09.03.2005 Emend. 02/Compl. 12 18.01.2006 Emend. 02/Compl. 13 04.07.2006 Rev. 3/Corr. 1 08.03.2006 Emend. 02/Compl. 14 10.10.2006 Emend. 03 10.10.2006 Emend. 03/Compl. 1 02.02.2007 Rev. 3/Corr. 2 15.11.2006 Emend. 02/Compl. 13/Corr. 1 15.11.2006 Emend. 03/Compl. 2 12.06.2007 Emend. 03/Compl. 3 12.06.2007 Emend. 03/Compl. 2/Corr. 1 14.11.2007 Emend. 03/Compl. 4 11.07.2008

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Emend. 04 07.08.2008 Emend. 04/Corr. 1 07.08.2008 Emend. 04/Compl. 1 15.10.2008 Emend. 04/Compl. 1/Corr. 1 15.10.2008 Emend. 04/Compl. 2 22.07.2009 Emend. 04/Compl. 3 24.10.2009 Rev. 5/Corr. 1 11.11.2009 Emend. 04/Compl. 2/Corr. 1 11.11.2009 Emend. 04/Compl. 4 19.08.2010 Rev. 5/Corr. 2 10.03.2010 Emend. 04/Compl. 3/Corr. 1 10.03.2010 Emend. 03/Compl. 4/Corr. 1 10.03.2010 Emend. 04/Compl. 3/Corr. 2 23.06.2010 Rev. 6/Corr. 1 10.11.2010 Rev. 6/Corr. 2 10.11.2010 Emend. 04/Compl. 4/Corr. 1 10.11.2010 Emend. 03/Compl. 5 09.12.2010 Emend. 04/Compl. 5 09.12.2010 Emend. 04/Compl. 6 30.01.2011 Emend. 05 30.01.2011 Rev. 6/Corr. 3 09.03.2011 Emend. 04/Compl. 5/Corr. 1 09.03.2011 Emend. 05/Corr. 1 09.03.2011 Emend. 04/Compl. 7 28.10.2011 ECE-R 49 Regolamento ECE n. 49 del 15 aprile 1982 sulle condizioni 2005/55/CE uniformi concernenti i provvedimenti da prendere per ridurre le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte da motori ad accensione per compressione destinati alla propul- sione di veicoli nonché per ridurre le emissioni di inquinanti gassosi prodotte da motori ad accensione comandata destinati alla propulsione di veicoli alimentati con gas naturale o gas di petrolio liquefatto; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 02.03.1983 Emend. 01 14.05.1990 Emend. 02 30.12.1992 Emend. 02 Corr. 1 11.09.1992 Emend. 02 Corr. 2 30.06.1995 Emend. 02/Compl. 1 18.05.1996 Emend. 02/Compl. 2 28.08.1996 Emend. 02/Compl. 1/Corr. 1 23.06.1997 Emend. 02/Compl. 1/Corr. 2 12.11.1998 Emend. 02/Compl. 2/Corr. 1 12.11.1998 Emend. 03 27.12.2001 Emend. 04 31.01.2003 Emend. 04/Compl. 1 02.02.2007 Emend. 04/Compl. 2 12.06.2007 Emend. 05 03.02.2008 Emend. 05/Compl. 1 17.03.2010 Emend. 05/Compl. 2 19.08.2010 Emend. 05/Compl. 2/Corr. 1 19.08.2010 Emend. 05/Compl. 3 09.12.2010 Emend. 05/Compl. 4 23.06.2011

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Reg. ECE n. Titoli dei regolamenti con complementi Atto legislativo di base UE

ECE-R 50 Regolamento ECE n. 50 del 1° giugno 1982 sulle 97/24/CE condizioni uniformi per l’omologazione delle luci di Capitolo 2 posizione anteriori, delle luci di posizione posteriori, delle luci di arresto, degli indicatori di direzione e dei dispositivi di illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore per i veicoli della classe L; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 22.07.1985 Emend. 00/Compl. 1 05.05.1991 Corr. 2 01.07.1992 Emend. 00/Compl. 2 24.09.1992 Emend. 00/Compl. 3 29.12.2000 Emend. 00/Compl. 4 04.12.2001 Emend. 00/Compl. 5 19.08.2002 Emend. 00/Compl. 6 16.07.2003 Emend. 00/Compl. 7 26.02.2004 Emend. 00/Compl. 5/Corr. 1 12.11.2003 Emend. 00/Compl. 7/Corr. 1 26.02.2004 Rev. 1/Corr. 1 09.03.2005 Emend. 00/Compl. 8 09.11.2005 Emend. 00/Compl. 9 04.07.2006 Emend. 00/Compl. 10 02.02.2007 Emend. 00/Compl. 11 11.07.2008 Emend. 00/Compl. 12 15.10.2008 Emend. 00/Compl. 13 09.12.2010 Emend. 00/Compl. 14 23.06.2011 Emend. 00/Compl. 15 28.10.2011 ECE-R 51 Regolamento ECE n. 51 del 15 luglio 1982 sulle condizioni 70/157/CEE uniformi per l’omologazione di veicoli a motore con almeno quattro ruote per quanto concerne il loro livello sonoro; modificato da: in vigore dal: Compl. 1 21.10.1984 Emend. 01 27.04.1988 Corr. 1 20.06.1988 Emend. 01/Compl. 1 12.09.1991 Emend. 02 18.04.1995 Emend. 02/Compl. 1 05.05.1996 Emend. 02/Corr. 1 15.11.1996 Emend. 02/Corr. 2 11.03.1998 Emend. 02/Compl. 2 07.02.1999 Emend. 02/Compl. 3 17.11.1999 Emend. 02/Compl. 3/Corr. 1 07.03.2001 Emend. 02/Compl. 4 02.02.2007 Emend. 02/Compl. 5 18.06.2007 Emend. 02/Compl. 6 03.02.2008 Emend. 02/Compl. 7 30.01.2011 Emend. 02/Corr. 3 09.03.2011 Emend. 02/Compl. 8 13.04.2012 ECE-R 53 Regolamento ECE n. 53, del 1° febbraio 1983, sulle 93/92/CEE condizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli 2009/67/CE della categoria L3 (motocicli) per quanto concerne l’installazione dei dispositivi d’illuminazione e della segnalazione luminosa; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 14.10.1990

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Reg. ECE n. Titoli dei regolamenti con complementi Atto legislativo di base UE

Emend. 00/Compl. 2 16.06.1995 Emend. 01 07.02.1999 Emend. 01/Compl. 1 18.11.1999 Emend. 01/Compl. 1/Corr. 1 08.11.2000 Emend. 01/Compl. 2 09.09.2001 Emend. 01/Compl. 3 05.12.2001 Emend. 01/Compl. 4 26.02.2004 Emend. 01/Compl. 5 23.06.2005 Emend. 01/Compl. 6 04.07.2006 Emend. 01/Compl. 7 02.02.2007 Emend. 01/Compl. 8 11.07.2008 Emend. 01/Compl. 9 15.10.2008 Emend. 01/Compl. 10 24.10.2009 Emend. 01/Compl. 10/Corr. 1 11.11.2009 Emend. 01/Compl. 11 09.12.2010 Emend. 01/Compl. 12 23.06.2011 Emend. 01/Compl. 13 28.10.2011 ECE-R 54 Regolamento ECE n. 54 del 1° marzo 1983 sulle condizioni 92/23/CEE uniformi per l’omologazione degli pneumatici per veicoli 97/24/CE utilitari e loro rimorchi; Capitolo 1 modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 13.03.1988 Corr. 1 28.04.1988 Emend. 00/Compl. 2 03.09.1989 Emend. 00/Compl. 3 18.08.1991 Corr. 2 15.06.1992 Emend. 00/Compl. 4 14.01.1993 Emend. 00/Compl. 5 10.06.1994 Emend. 00/Compl. 6 18.04.1995 Emend. 00/Compl. 7 15.08.1995 Emend. 00/Compl. 8 26.12.1996 Emend. 00/Compl. 9 22.02.1997 Rev. 1/Corr. 1 23.06.1997 Emend. 00/Compl. 10 24.05.1998 Emend. 00/Compl. 11 07.02.1999 Emend. 00/Compl. 12 29.12.2000 Emend. 00/Compl. 13 29.03.2001 Emend. 00/Compl. 14 21.02.2002 Emend. 00/Compl. 15 30.10.2003 Emend. 00/Compl. 15/Corr. 1 23.06.2004 Emend. 00/Compl. 16 13.11.2004 Rev. 2/Corr. 1 09.03.2005 Emend. 00/Compl. 17 17.03.2010 Rev. 2/Corr. 2 22.06.2011 ECE-R 55 Regolamento ECE n. 55 del 1° marzo 1983 sulle 94/20/CE condizioni uniformi per l’omologazione dei pezzi meccanici d’agganciamento delle combinazioni di veicoli; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 12.12.1993 Emend. 01 16.09.2001 Emend. 01/Corr. 1 13.03.2002 Emend. 01/Compl. 1 17.03.2010 Emend. 01/Compl. 2 30.01.2011 Emend. 01/Compl. 3 13.04.2012

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ECE-R 59 Regolamento ECE n. 59 del 1° ottobre 1983 sulle 70/157/CEE condizioni uniformi per l’omologazione di silenziatori per veicoli delle classi M1 e N1; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 28.01.1990 Emend. 00/Compl. 2 25.12.1994 Emend. 00/Compl. 3 10.10.2006 Emend. 01 13.04.2012 ECE-R 64 Regolamento ECE n. 64 del 1° ottobre 1985 sulle 92/23/CEE condizioni uniformi per l’omologazione di veicoli equipag- 97/24/CE giati con ruote o pneumatici di scorta per uso temporaneo; Capitolo 1 modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 17.09.1989 Emend. 00/Compl. 2 30.10.2003 Emend. 01 03.02.2008 Emend. 01/Corr. 1 03.02.2008 Emend. 02 19.08.2010 Emend. 02/Corr. 1 19.08.2010 Emend. 02/Compl. 1 13.04.2012 ECE-R 65 Regolamento ECE n. 65 del 15 giugno 1986 sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei proiettori speciali d’avvertimento per automobili; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 24.08.1993 Emend. 00/Compl. 2 23.01.1997 Emend. 00/Compl. 3 15.08.2002 Emend. 00/Compl. 3/Corr. 1 12.11.2003 Emend. 00/Compl. 4 13.11.2004 Emend. 00/Compl. 4/Corr. 1 13.11.2004 Emend. 00/Compl. 5 02.02.2007 Emend. 00/Compl. 6 15.10.2008 Emend. 00/Compl. 6/Corr. 1 15.10.2008 Emend. 00/Compl. 7 23.06.2011 ECE-R 66 Regolamento ECE n. 66 del 1° dicembre 1986 sulle condi- 2001/85/CE zioni uniformi per l’omologazione di autobus per quanto concerne la resistenza meccanica della loro sovrastruttura; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 03.09.1997 Emend. 01 09.11.2005 Emend. 01/Corr. 1 15.11.2006 Emend. 01/Corr. 2 14.03.2007 Emend. 01/Compl. 1 15.10.2008 Emend. 02 19.08.2010 ECE-R 67 Regolamento ECE n. 67 del 1° giugno 1987 sulle condizioni uniformi per l’omologazione di: I equipaggiamenti speciali di veicoli a motore nel cui sistema di propulsione vengono impiegati gas liquidi; II veicoli dotati di un equipaggiamento speciale per l’impiego di gas liquidi in un sistema di propulsione per quanto concerne l’installazione di detto equipag- giamento: modificato da: in vigore dal: Emend. 01 13.11.1999 Corr. 1 10.11.1999

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Emend. 01/Corr. 1 08.11.2000 Emend. 01/Compl. 1 29.03.2001 Emend. 01/Corr. 2 27.06.2001 Emend. 01/Compl. 2 16.07.2003 Emend. 01/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2003 Emend. 01/Compl. 3 13.11.2004 Emend. 01/Compl. 4 04.04.2005 Emend. 01/Compl. 5 23.06.2005 Emend. 01/Compl. 6 18.01.2006 Emend. 01/Compl. 2/Corr. 2 16.11.2005 Emend. 01/Compl. 7 02.02.2007 Emend. 01/Compl. 8 03.02.2008 Emend. 01/Compl. 9 19.08.2010 ECE-R 70 Regolamento ECE n. 70 del 15 maggio 1987 sulle condizioni uniformi per l’omologazione delle targhette d’identificazione posteriore per veicoli pesanti e lunghi; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 27.09.1997 Emend. 01/Corr. 1 12.03.1997 Emend. 01/Compl. 1 03.01.1998 Emend. 01/Compl. 2 07.02.1999 Emend. 01/Compl. 3 12.09.2001 Emend. 01/Corr. 2 17.11.2004 Emend. 01/Compl. 3/Corr. 1 22.06.2005 Emend. 01/Compl. 4 10.10.2006 Emend. 01/Compl. 5 02.02.2007 Emend. 00/Corr. 1 15.11.2006 Emend. 01/Corr. 3 15.11.2006 Emend. 01/Compl. 2/Corr. 1 15.11.2006 Emend. 01/Compl. 6 15.10.2008 Emend. 01/Compl. 7 24.10.2009 Emend. 01/Compl. 7/Corr. 1 09.03.2011 ECE-R 73 Regolamento ECE n. 73 del 1° gennaio 1988 sulle 89/297/CEE condizioni uniformi per l’omologazione di autoveicoli pesanti, rimorchi e semirimorchi per quanto concerne le loro protezioni laterali; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 10.11.2007 Emend. 01 09.12.2010 ECE-R 75 Regolamento ECE n. 75, del 1° aprile 1988, sulle condizioni 97/24/CE uniformi per l’omologazione degli pneumatici per motocicli; Capitolo 1 modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 01.03.1994 Emend. 00/Compl. 2 01.03.1994 Compl. 1/Corr. 1 01.03.1994 Compl. 2/Corr. 1 01.03.1994 Emend. 00/Compl. 3 23.10.1994 Emend. 00/Compl. 4 02.02.1995 Emend. 00/Compl. 5 26.02.1996 Emend. 00/Compl. 6 26.12.1996 Emend. 00/Compl. 7 23.02.1997 Rev. 1/Corr. 1 23.06.1997 Emend. 00/Compl. 8 07.05.1998 Emend. 00/Compl. 9 07.02.1999 Emend. 00/Compl. 10 05.12.2001

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Emend. 00/Compl. 11 16.07.2003 Rev. 1/Corr. 2 22.06.2005 Emend. 00/Compl. 12 03.02.2008 Emend. 00/Compl. 13 24.10.2009 Rev. 2/Corr. 1 22.06.2011 ECE-R 77 Regolamento ECE n. 77 del 30 settembre 1988 sulle 77/540/CEE condizioni uniformi per l’omologazione di luci di posteggio 79/532/CEE per veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 05.05.1991 Emend. 00/Compl. 2 24.09.1992 Corr. 1 01.07.1992 Emend. 00/Compl. 3 11.02.1996 Emend. 00/Compl. 4 27.09.1997 Emend. 00/Compl. 5 29.12.2000 Emend. 00/Compl. 6 15.08.2002 Emend. 00/Compl. 7 16.07.2003 Emend. 00/Compl. 8 27.02.2004 Emend. 00/Compl. 8/Corr. 1 27.02.2004 Emend. 00/Compl. 9 04.07.2006 Emend. 00/Compl. 10 02.02.2007 Emend. 00/Compl. 11 11.07.2008 Emend. 00/Compl. 12 15.10.2008 Emend. 00/Compl. 13 09.12.2010 Emend. 00/Compl. 14 23.06.2011 ECE-R 78 Regolamento ECE n. 78, del 15 ottobre 1988, sulle 93/14/CEE condizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli della categoria L per quanto concerne i freni; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 22.11.1990 Emend. 01/Corr. 1 01.07.1992 Emend. 02 08.01.1995 Emend. 02/Compl. 1 21.03.1995 Emend. 02/Compl. 2 22.02.1997 Emend. 02/Compl. 3 07.12.2002 Emend. 03 18.06.2007 Emend. 03/Corr. 1 12.03.2008 Emend. 03/Compl. 1 26.02.2009 Emend. 03/Corr. 2 23.06.2010 ECE-R 80 Regolamento ECE n. 80 del 23 febbraio 1989 sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei sedili degli autobus come anche di questi veicoli per quanto concerne la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 02.08.1990 Emend. 01 08.02.1998 Emend. 01/Compl. 1 06.02.1999 Emend. 01/Compl. 2 29.12.2000 Emend. 01/Compl. 3 18.06.2007 Emend. 01/Corr. 1 12.11.2008 Emend. 02 30.01.2011 ECE-R 83 Regolamento ECE n. 83 del 5 novembre 1989 sulle condi- 70/220/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’emissione di gas inquinanti corrispondentemente alle esigenze del motore in quanto a carburante;

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modificato da: in vigore dal: Emend. 01 30.12.1992 Emend. 01/Corr. 1 11.09.1992 Emend. 01/Corr. 2 01.07.1994 Emend. 02 02.07.1995 Emend. 03 07.12.1996 Emend. 03/Compl. 1 14.05.1998 Emend. 03/Compl. 1/Corr. 1 23.06.1999 Emend. 04 13.11.1999 Emend. 04/Corr. 1 10.11.1999 Emend. 05 29.03.2001 Emend. 03/Compl. 1/Corr. 2 08.11.2000 Emend. 05/Compl. 1 12.09.2001 Emend. 05/Corr. 1 07.11.2001 Emend. 05/Compl. 2 21.02.2002 Emend. 05/Corr. 1 07.11.2001 Emend. 05/Corr. 2 25.06.2003 Emend. 05/Compl. 3 27.02.2004 Emend. 05/Compl. 4 12.08.2004 Emend. 05/Corr. 3 23.06.2004 Emend. 05/Compl. 5 04.04.2005 Emend. 05/Compl. 6 02.02.2007 Rev. 3/Corr. 1 14.11.2007 Emend. 05/Compl. 6/Corr. 1 25.06.2008 Emend. 05/Compl. 7 26.02.2009 Emend. 05/Compl. 8 22.07.2009 Emend. 05/Compl. 9 17.03.2010 Emend. 05/Compl. 7/Corr. 1 10.11.2010 Emend. 05/Compl. 10 23.06.2011 Emend. 06 09.12.2010 Emend. 06/Corr. 1 09.12.2010 Emend. 06/Compl. 1 23.06.2011 Emend. 06/Compl. 2 13.04.2012 ECE-R 85 Regolamento ECE n. 85 del 15 settembre 1990 sulle condi- 80/1269/CEE zioni uniformi per l’omologazione di motori a combustione interna o di sistemi elettrici, destinati alla propulsione di vei- coli a motore delle classi M e N, per quanto concerne la misu- razione della potenza effettiva e della potenza massima per trenta minuti dei sistemi elettrici di propulsione; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 09.07.1996 Emend. 00/Compl. 2 14.05.1998 Emend. 00/Compl. 3 27.02.2004 Emend. 00/Compl. 4 23.06.2005 Emend. 00/Compl. 5 17.03.2010 ECE-R 87 Regolamento ECE n. 87 del 1° novembre 1990 sulle condi- 76/758/CEE zioni unitarie per l’omologazione delle luci di circolazione diurna per veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 01.07.1992 Emend. 00/Compl. 1 15.02.1996 Emend. 00/Compl. 2 18.01.1998 Emend. 00/Compl. 3 29.12.2000 Emend. 00/Compl. 4 12.08.2002 Emend. 00/Compl. 5 16.07.2003

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Emend. 00/Compl. 6 27.02.2004 Emend. 00/Compl. 6/Corr. 1 27.02.2004 Rev. 1/Corr. 1 16.11.2005 Emend. 00/Compl. 7 04.07.2006 Emend. 00/Compl. 8 10.10.2006 Emend. 00/Compl. 9 02.02.2007 Emend. 00/Compl. 10 18.06.2007 Emend. 00/Compl. 11 03.02.2008 Emend. 00/Compl. 12 11.07.2008 Emend. 00/Compl. 13 15.10.2008 Emend. 00/Compl. 14 24.10.2009 Rev. 2/Corr. 1 11.11.2009 Emend. 00/Compl. 15 09.12.2010 Rev. 2/Corr. 2 09.03.2011 ECE-R 89 Regolamento ECE n. 89 del 1° ottobre 1992 sulle 92/24/CEE condizioni uniformi per l’omologazione di: I veicoli, per quanto concerne la limitazione della loro velocità massima; II veicoli, per quanto concerne l’installazione di un dispositivo di limitazione della velocità (DLV) di tipo omologato; III dispositivi limitatori di velocità (DLV): modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 12.08.2002 Emend. 00/Corr. 1 12.03.2008 Emend. 00/Compl. 2 30.01.2011 ECE-R 90 Regolamento ECE n. 90 del 1° novembre 1992 sulle condi- 71/320/CEE zioni uniformi per l’omologazione delle guarnizioni dei freni accoppiabili di ricambio per i veicoli a motore e i loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 18.09.1994 Emend. 01/Compl. 1 14.08.1995 Emend. 01/Compl. 2 05.03.1997 Emend. 01/Compl. 2/Corr. 2 11.03.1998 Emend. 01/Compl. 3 13.11.1999 Emend. 01/Compl. 2/Corr. 3 10.03.1999 Emend. 01/Compl. 4 29.12.2000 Emend. 01/Compl. 2/Corr. 4 08.03.2000 Emend. 01/Compl. 5 07.12.2002 Emend. 01/Compl. 6 09.11.2005 Emend. 01/Compl. 7 18.01.2006 Emend. 01/Compl. 8 02.02.2007 Emend. 01/Compl. 9 10.11.2007 Rev. 1/Corr. 1 12.03.2008 Emend. 01/Compl. 10 15.10.2008 Emend. 01/Compl. 11 24.10.2009 Rev. 2/Corr. 1 23.06.2010 Emend. 02 28.10.2011 ECE-R 91 Regolamento ECE n. 91 del 15 ottobre 1993 sulle 76/758/CEE condizioni uniformi per l’omologazione dei proiettori di posizione laterali per i veicoli a motore e i loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 15.02.1996 Emend. 00/Compl. 2 21.09.1997

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Emend. 00/Compl. 3 29.12.2000 Emend. 00/Compl. 4 12.08.2002 Emend. 00/Compl. 5 16.07.2003 Emend. 00/Compl. 6 27.02.2004 Emend. 00/Compl. 4/Corr. 1 12.11.2003 Emend. 00/Compl. 6/Corr. 1 27.02.2004 Emend. 00/Compl. 7 23.06.2005 Emend. 00/Compl. 8 04.07.2006 Emend. 00/Compl. 9 02.02.2007 Emend. 00/Compl. 10 11.07.2008 Emend. 00/Compl. 11 15.10.2008 Emend. 00/Compl. 12 09.12.2010 Emend. 00/Compl. 13 23.06.2011 ECE-R 94 Regolamento ECE n. 94, del 1° ottobre 1995, sulle 96/79/CE condizioni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore (M1  5 t) per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 12.08.1996 Emend. 01 12.08.1998 Emend. 01/Compl. 1 21.02.2002 Emend. 01/Compl. 2 31.01.2003 Emend. 01/Corr. 1 26.06.2002 Emend. 01/Compl. 3 02.02.2007 Emend. 01/Corr. 2 14.11.2007 Rev. 1/Corr. 1 24.06.2009 Emend. 02 23.06.2011 Emend. 02/ Corr. 1 23.06.2011 Emend. 02/ Compl. 1 13.04.2012 ECE-R 95 Regolamento ECE n. 95, del 6 luglio 1995, sulle condizioni 96/27/CE uniformi per l’omologazione di veicoli a motore (M1 e N1 per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di collisione laterale; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Corr. 2 10.03.1995 Emend. 01 12.08.1998 Emend. 01/Compl. 1 14.11.1999 Emend. 01/Corr. 1 08.11.2000 Emend. 00/Corr. 3 26.06.2002 Emend. 02 16.07.2003 Emend. 02/Compl. 1 12.08.2004 Emend. 02/Corr. 1 16.11.2005 Emend. 02/Compl. 1/Corr. 1 14.11.2007 Emend. 03 23.06.2011 Emend. 03/Corr. 1 22.06.2011 ECE-R 97 Regolamento ECE n. 97, del 1° gennaio 1996, sulle condi- 74/61/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei sistemi d’allarme per veicoli a motore (SAV) e dei veicoli a motore per quanto concerne i sistemi d’allarme (SA); modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 02.10.1997 Emend. 00/Corr. 1 05.11.1997 Emend. 01 13.01.2000 Emend. 01/Compl. 1 12.09.2001 Emend. 01/Compl. 2 05.12.2001

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Emend. 01/Compl. 3 12.08.2002 Emend. 00/Compl. 1/Corr. 1 13.03.2002 Emend. 01/Compl. 2/Corr. 1 13.03.2002 Emend. 01/Compl. 4 10.10.2006 Emend. 01/Compl. 5 18.06.2007 Emend. 01/Compl. 6 23.06.2011 ECE-R 98 Regolamento ECE n. 98, del 15 aprile 1996, sulle 76/761/CEE condizioni uniformi per l’omologazione dei proiettori dei veicoli a motore muniti di sorgenti luminose a scarica; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 03.01.1998 Emend. 00/Corr. 1 07.11.2001 Emend. 00/Compl. 2 10.12.2002 Emend. 00/Compl. 3 30.10.2003 Emend. 00/Compl. 4 12.08.2004 Emend. 00/Compl. 5 13.11.2004 Emend. 00/Compl. 6 04.07.2006 Emend. 00/Compl. 7 10.10.2006 Emend. 00/Compl. 8 18.06.2007 Emend. 00/Compl. 9 11.07.2008 Emend. 00/Compl. 9/Corr. 1 11.07.2008 Emend. 00/Compl. 5/Corr. 1 12.03.2008 Emend. 00/Compl. 10 15.10.2008 Emend. 00/Compl. 11 22.07.2009 Emend. 00/Compl. 9/Corr. 2 10.03.2009 Emend. 00/Compl. 12 24.10.2009 Emend. 00/Compl. 10/Corr. 1 11.11.2009 Emend. 00/Compl. 13 19.08.2010 Emend. 01 09.12.2010 Emend. 01/Corr. 1 09.03.2011 Emend. 01/Compl. 1 28.10.2011 ECE-R 99 Regolamento ECE n. 99, del 15 aprile 1996, sulle 76/761/CEE condizioni uniformi per l’omologazione di sorgenti luminose a scarica per proiettori omologati di veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 07.05.1998 Emend. 00/Compl. 2 27.02.2004 Emend. 00/Compl. 1/Corr. 1 10.03.2004 Emend. 00/Compl. 2/Corr. 1 16.11.2005 Emend. 00/Compl. 3 04.07.2006 Emend. 00/Compl. 4 15.10.2008 Rev. 1/Corr. 1 12.11.2008 Emend. 00/Compl. 5 19.08.2010 Emend. 00/Compl. 6 09.12.2010 ECE-R 100 Regolamento ECE n. 100, del 23 agosto 1996, sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione dei veicoli elettrici a batte- ria per quanto concerne le condizioni applicabili alla costru- zione e alla sicurezza funzionale; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Corr. 1 28.06.1996 Emend. 00/Compl. 1 21.02.2002 Emend. 01 04.12.2010 ECE-R 101 Regolamento ECE n. 101, del 1° gennaio 1997, sulle con- 80/1268/CEE dizioni uniformi per l’omologazione delle automobili con motore a combustione interna (M1 per quanto concerne la

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misurazione delle emissioni di diossido di carbonio e del con- sumo di carburante e dei veicoli delle categorie M1 e N1 equi- paggiati di un dispositivo di trazione elettrica per quanto con- cerne la misura del consumo di energia elettrica e dell’autonomia; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 10.08.1997 Emend. 00/Compl. 2 14.05.1998 Emend. 00/Compl. 3 05.02.2000 Emend. 00/Compl. 4 12.09.2001 Emend. 00/Compl. 5 31.01.2003 Emend. 00/Compl. 6 04.04.2005 Emend. 00/Compl. 7 18.06.2007 Emend. 00/Compl. 8 22.07.2009 Emend. 00/Compl. 9 19.08.2010 Emend. 01 09.12.2010 ECE-R 102 Regolamento ECE n. 102, del 13 dicembre 1996, sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione: I di un dispositivo d’agganciamento corto (DAC); II dei veicoli per quanto concerne l’installazione di un tipo omologato di DAC. ECE-R 103 Regolamento ECE n. 103, del 23 febbraio 1997, sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione di catalizzatori di sostitu- zione per i veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 06.07.2000 Emend. 00/Compl. 2 04.04.2005 Emend. 00/Compl. 3 23.06.2011 ECE-R 104 Regolamento ECE n. 104, del 15 gennaio 1998, sulle con- dizioni unitarie per l’omologazione delle demarcazioni retroriflettenti per veicoli pesanti e lunghi e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 13.01.2000 Emend. 00/Compl. 2 10.12.2002 Emend. 00/Compl. 3 02.02.2007 Emend. 00/Compl. 4 18.06.2007 Emend. 00/Compl. 4/Corr. 1 14.11.2007 Emend. 00/Compl. 5 11.07.2008 Emend. 00/Compl. 3/Corr. 1 12.03.2008 Emend. 00/Compl. 6 24.10.2009 Emend. 00/Compl. 3/Corr. 2 10.03.2010 ECE-R 105 Regolamento ECE n. 105, del 7 maggio 1998, sulle condi- zioni unitarie per l’omologazione per veicoli adibiti al tra- sporto di merci pericolose per quanto concerne le loro ca- ratteristiche particolari di costruzione; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 13.01.2000 Emend. 02 05.12.2001 Emend. 02/Corr. 1 13.03.2002 Emend. 02/Corr. 2 13.11.2002 Emend. 02/Corr. 3 12.03.2003 Emend. 03 23.06.2005 Emend. 04 18.06.2007 Emend. 04/Corr. 1 22.07.2009 Emend. 05 23.06.2011

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ECE-R 106 Regolamento ECE n. 106, del 7 maggio 1998, sulle condi- zioni unitarie per l’omologazione degli pneumatici per veicoli agricoli e loro rimorchi; modificato da: In vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 13.01.2000 Emend. 00/Compl. 2 31.01.2003 Emend. 00/Corr. 1 26.06.2002 Emend. 00/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2004 Emend. 00/Compl. 3 13.11.2004 Emend. 00/Compl. 4 02.02.2007 Emend. 00/Compl. 5 10.11.2007 Emend. 00/Compl. 5/Corr. 1 25.06.2008 Emend. 00/Compl. 6 26.02.2009 Emend. 00/Compl. 7 24.10.2009 Emend. 00/Compl. 8 17.03.2010 ECE-R 107 Regolamento ECE n. 107, del 18 giugno 1998, sulle con- 2001/85/CE dizioni unitarie per l’omologazione dei veicoli delle categorie M2 e M3 per quanto concerne le loro caratteristiche generali di costruzione; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Corr. 1 12.11.1998 Emend. 00/Compl. 1 21.02.2002 Emend. 00/Compl. 2 11.08.2002 Emend. 00/Compl. 3 10.12.2002 Emend. 00/Compl. 3/Corr. 1 13.11.2002 Emend. 00/Compl. 4 30.10.2003 Emend. 01 12.08.2004 Emend. 02 10.11.2007 Emend. 02/Compl. 1 11.07.2008 Emend. 02/Compl. 2 15.10.2008 Emend. 02/Compl. 3 22.07.2009 Emend. 02/Corr. 1 10.03.2009 (concerne soltanto il testo francese) Emend. 02/Compl. 4 24.10.2009 Emend. 02/Compl. 5 24.10.2009 Rev. 2/Corr. 1 11.11.2009 Emend. 02/Compl. 3/Corr. 1 11.11.2009 Emend. 03 19.08.2010 Rev. 2/Corr. 2 10.03.2010 Rev. 2/Corr. 3 10.11.2010 Emend. 02/Compl. 6 09.12.2010 Emend. 03/Compl. 1 09.12.2010 Emend. 02/Compl. 5/Corr. 1 09.03.2011 Emend. 02/Compl. 7 23.06.2011 Emend. 03/Compl. 2 28.10.2011 Emend. 04 28.10.2011 ECE-R 108 Regolamento ECE n. 108 del 23 giugno 1998 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione della fabbricazione di pneumatici rigommati per veicoli a motore e i loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Corr. 1 10.03.1999 Emend. 00/Compl. 1 30.10.2003 Emend. 00/Compl. 2 23.06.2005 Emend. 00/Corr. 2 12.03.2008

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Emend. 00/Compl. 3 17.03.2010 ECE-R 109 Regolamento ECE n. 108 del 23 giugno 1998 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione della fabbricazione di pneumatici rigommati per veicoli da lavoro e i loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Corr. 1 10.03.1999 Emend. 00/Compl. 1 21.02.2002 Emend. 00/Compl. 1/Corr. 1 12.03.2003 Emend. 00/Compl. 2 13.11.2004 Emend. 00/Compl. 3 09.11.2005 Emend. 00/Compl. 4 10.11.2007 Emend. 00/Compl. 5 24.10.2009 Emend. 00/Compl. 6 17.03.2010 ECE-R 110 Regolamento ECE n. 110, del 28 dicembre 2000, sulle condizioni unitarie per l’omologazione di: I parti di costruzione speciali per veicoli a motore nel cui sistema di propulsione viene impiegato gas naturale compresso (GNC); II veicoli comprendenti l’installazione di parti di costruzione speciali di un tipo omologato per l’impiego di gas naturale compresso (GNC) nel suo sistema di propulsione: modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Corr. 1 08.11.2000 Emend. 00/Corr. 2 27.06.2001 Emend. 00/Compl. 1 31.01.2003 Emend. 00/Compl. 2 27.02.2004 Emend. 00/Compl. 3 12.08.2004 Emend. 00/Compl. 4 04.07.2006 Emend. 00/Compl. 5 02.02.2007 Emend. 00/Compl. 6 18.06.2007 Emend. 00/Compl. 7 03.02.2008 Emend. 00/Compl. 8 22.07.2009 Emend. 00/Compl. 9 19.08.2010 ECE-R 112 Regolamento ECE n. 112, del 21 settembre 2001, sulle 76/761/CEE condizioni unitarie per l’omologazione dei fari a luce 79/532/CEE anabbagliante asimmetrica o dei fari di profondità oppure 97/24/CE di entrambi i tipi di fari su veicoli a motore equipaggiati Capitolo 2 con lampade a incandescenza; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 11.08.2002 Emend. 00/Compl. 2 10.12.2002 Emend. 00/Compl. 3 30.10.2003 Emend. 00/Compl. 4 13.11.2004 Emend. 00/Compl. 5 04.07.2006 Emend. 00/Compl. 6 10.10.2006 Emend. 00/Compl. 7 02.02.2007 Emend. 00/Compl. 8 11.07.2008 Emend. 00/Compl. 8/Corr. 1 11.07.2008 Emend. 00/Compl. 9 15.10.2008 Emend. 00/Compl. 5/Corr. 1 12.03.2008 Emend. 00/Compl. 10 22.07.2009 Emend. 00/Compl. 8/Corr. 2 10.03.2009 Emend. 00/Compl. 11 24.10.2009 Emend. 00/Compl. 12 19.08.2010

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Emend. 01 09.12.2010 Emend. 01/Corr. 1 09.03.2011 Emend. 01/Compl. 1 28.10.2011 ECE-R 113 Regolamento ECE n. 113, del 21 settembre 2001, sulle 93/92/CEE condizioni unitarie per l’omologazione dei fari a luce 97/24/CE anabbagliante asimmetrica o dei fari di profondità oppure Capitolo 2 di entrambi i tipi di fari su veicoli a motore equipaggiati 2009/67/CE con lampade a incandescenza; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 11.08.2002 Emend. 00/Corr. 1 13.11.2002 Emend. 00/Compl. 2 27.02.2004 Emend. 00/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2004 Emend. 00/Compl. 3 23.06.2005 Emend. 00/Compl. 2/Corr. 2 16.11.2005 Emend. 00/Compl. 4 10.10.2006 Emend. 00/Compl. 5 02.02.2007 Emend. 00/Compl. 6 11.07.2008 Emend. 00/Compl. 7 15.10.2008 Emend. 00/Compl. 8 22.07.2009 Emend. 00/Compl. 9 19.08.2010 Emend. 00/Compl. 9/Corr. 1 09.03.2011 ECE-R 115 Regolamento ECE n. 115 del 30 ottobre 2003 sulle condizio- ni unitarie per l’omologazione: I di sistemi speciali di adattamento per gas di petrolio liquefatto (GPL) da impiegare nel sistema di propulsione dei veicoli a motore; II di sistemi speciali di adattamento per gas naturale compresso (GNC) da impiegare nel sistema di propulsione dei veicoli a motore: modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 09.11.2005 Emend. 00/Compl. 2 18.01.2006 Emend. 00/Compl. 1/Corr. 1 16.11.2005 Emend. 00/Corr. 1 21.06.2006 Emend. 00/Compl. 3 11.07.2008 Emend. 00/Compl. 4 19.08.2010 Emend. 00/Compl. 4/Corr. 1 22.06.2011 ECE-R 116 Regolamento ECE n. 116 del 6 aprile 2005 sulle condizioni 74/61/CEE tecniche unitarie concernenti la protezione dei veicoli a motore contro un impiego non autorizzato; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Corr. 1 16.11.2005 Emend. 00/Compl. 1 10.10.2006 Emend. 00/Compl. 2 15.10.2008 Emend. 00/Compl. 3 23.06.2011 ECE-R 117 Regolamento ECE n. 117 del 6 aprile 2005 sulle condizioni 92/23/CEE unitarie per l’omologazione degli pneumatici per quanto concerne il rumore di rotolamento e l’aderenza su suolo bagnato; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Corr. 1 22.06.2005 Emend. 00/Corr. 2 21.06.2006 Emend. 01 02.02.2007 Emend. 01/Corr. 1 14.03.2007

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Reg. ECE n. Titoli dei regolamenti con complementi Atto legislativo di base UE

Emend. 01/Corr. 2 25.06.2008 Emend. 01/Corr. 3 10.03.2009 Emend. 02 30.01.2011 Emend. 02/Corr. 1 30.01.2011 Emend. 02/Corr. 2 22.06.2011 Emend. 02/Corr. 3 22.06.2011 ECE-R 118 Regolamento ECE n. 118 del 6 aprile 2005 sulle condizioni 95/28/CE unitarie relative al comportamento alla combustione dei materiali usati per l’allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 09.12.2010 ECE-R 119 Regolamento ECE n. 119 del 6 aprile 2005 sulle condizioni unitarie per l’omologazione dei fari di svolta per veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 02.02.2007 Emend. 00/Compl. 2 11.07.2008 Emend. 00/Compl. 3 15.10.2008 Emend. 00/Compl. 4 22.07.2009 Emend. 00/Compl. 5 09.12.2010 Emend. 01 23.06.2011 Emend. 01/Corr. 1 23.06.2011 ECE-R 120 Regolamento ECE n. 120 del 6 aprile 2005 sulle condizioni unitarie per l’omologazione di motori a combustione interna per trattori agricoli e forestali nonché per macchine mobili non stradali per quanto concerne la misurazione della poten- za effettiva, della coppia effettiva e del consumo specifico di carburante; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Corr. 1 26.06.2007 Emend. 00/Compl. 1 13.04.2012 ECE-R 121 Regolamento ECE n. 121 del 18 gennaio 2006 sulle prescri- 78/316/CEE zioni unitarie relative all’omologazione dei veicoli e concer- nenti la sistemazione e l’identificazione dei comandi manua- li, spie e indicatori; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Corr. 1 18.01.2006 Emend. 00/Corr. 2 08.03.2006 Emend. 00/Corr. 3 15.11.2006 Emend. 00/Compl. 1 10.11.2007 Emend. 00/Corr. 4 14.11.2007 Emend. 00/Compl. 2 15.10.2008 Emend. 00/Compl. 3 24.10.2009 Emend. 00/Corr. 5 11.11.2009 Emend. 00/Compl. 1/Corr. 1 11.11.2009 Emend. 00/Compl. 4 23.06.2011 Emend. 00/Compl. 5 28.10.2011 ECE-R 122 Regolamento ECE n. 122 del 18 gennaio 2006 sulle 2001/56/CE prescrizioni unitarie relative all’omologazione dei veicoli delle classi M, N e O dotati di dispositivi di riscaldamento; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Corr. 1 18.01.2006 Emend. 00/Corr. 2 15.11.2006

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Reg. ECE n. Titoli dei regolamenti con complementi Atto legislativo di base UE

Emend. 00/Compl. 1 22.07.2009 Emend. 00/Compl. 2 23.06.2011 ECE-R 123 Regolamento ECE n. 123 del 2 febbraio 2007 sulle condizio- ni uniformi per l’omologazione di sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Corr. 02.02.2007 Emend. 00/Compl. 1 11.07.2008 Emend. 00/Corr. 1 12.03.2008 Emend. 00/Compl. 2 15.10.2008 Emend. 00/Compl. 3 26.02.2009 Emend. 00/Corr. 2 10.03.2009 Emend. 00/Compl. 4 19.08.2010 Emend. 01 09.12.2010 Emend. 01/Corr. 1 09.12.2010 Emend. 01/Corr. 2 09.03.2011 Emend. 01/Compl. 1 28.10.2011 ECE-R 124 Regolamento ECE n. 124 del 2 febbraio 2007 sulle condizio- ni uniformi per l’omologazione di ruote per autovetture e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 30.01.2011 ECE-R 125 Regolamento ECE n. 125 del 9 novembre 2007 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore per quanto concerne il campo visivo anteriore del conducente; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/ Compl. 1 03.02.2008 Emend. 00/ Compl. 2 19.08.2010 Emend. 00/Corr. 1 10.11.2010 Emend. 00/ Compl. 3 09.12.2010

17 Norme EN

Norma EN n. Titolo

EN 12640 Sicurezza del carico sui veicoli stradali - Punti di ancoraggio sui veicoli commerciali per il trasporto di merci - Requisiti minimi e prove. EN 60034 Macchine elettriche rotanti.

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211 Direttive dell’UE

212 Regolamenti ECE

Reg. ECE n. Titoli dei regolamenti con complementi Atto legislativo di base UE

ECE-R 50 Regolamento ECE n. 50, del 1° giugno 1982, sulle condizioni uniformi per l’omologazione delle luci di posizione anteriori, delle luci di posizione posteriori, delle luci di arresto, degli indicatori di direzione e dei dispositivi di illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore per i ciclomotori, i motocicli e i veicoli analoghi; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 22.07.1985 Emend. 00/Compl. 1 05.05.1991 Corr. 2 01.07.1992 Emend. 00/Compl. 2 24.09.1992 Emend. 00/Compl. 3 29.12.2000 Emend. 00/Compl. 4 04.12.2001 Emend. 00/Compl. 5 19.08.2002 Emend. 00/Compl. 6 16.07.2003 Emend. 00/Compl. 7 26.02.2004 Emend. 00/Compl. 5/Korr. 1 12.11.2003 Emend. 00/Compl. 7/Korr. 1 26.02.2004 Rev. 1/Corr. 1 09.03.2005 Emend. 00/Compl. 8 09.11.2005 Emend. 00/Compl. 9 04.07.2006 Emend. 00/Compl. 10 02.02.2007 Emend. 00/Compl. 11 11.07.2008 Emend. 00/Compl. 12 15.10.2008 Emend. 00/Compl. 13 09.12.2010 Emend. 00/Compl. 14 23.06.2011 Emend. 00/Compl. 15 28.10.2011 ECE-R 113 Regolamento ECE n. 113, del 21 settembre 2001, sulle condi- zioni unitarie per l’omologazione dei fari a luce anabbagliante asimmetrica o dei fari di profondità oppure di entrambi i tipi di fari su veicoli a motore equipaggiati con lampade a incan- descenza; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 11.08.2002 Emend. 00/Corr. 1 13.11.2002 Emend. 00/Compl. 2 27.02.2004 Emend. 00/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2004 Emend. 00/Compl. 3 23.06.2005 Emend. 00/Compl. 2/Corr. 2 16.11.2005 Emend. 00/Compl. 4 10.10.2006 Emend. 00/Compl. 5 02.02.2007 Emend. 00/Compl. 6 11.07.2008 Emend. 00/Compl. 7 15.10.2008 Emend. 00/Compl. 8 22.07.2009 Emend. 00/Compl. 9 19.08.2010 Emend. 00/Compl. 9/Corr. 1 09.03.2011

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221 Direttive dell’UE

Atto legislativo Titolo e date di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti Reg. ECE n. di base UE modificatori con date di pubblicazione

97/68/CE Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del ECE-R 96 Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamen- to delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedi- menti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali; GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1, modificata dalle direttive e dal regolamento: 2001/63/CE (GU L 227 del 23.8.2001, pag. 41) 2002/88/CE (GU L 35 del 11.2.2003, pag. 28) 2004/26/CE (GU L 146 del 30.4.2004, pag. 1) corretta da (GU L 225 del 25.6.2004, pag. 3 e GU L 75 del 15.3.2007, pag. 27/concerne soltanto i testi tedesco e italiano) 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368) corretta da (GU L 80 del 21.3.2007, pag. 15) 596/2009/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14) 2010/26/UE (GU L 86 del 1.4.2010, pag. 29) corretta da (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 73/concerne soltanto i testi tedesco e francese) 2011/88/UE (GU L 305 du 23.11.2011, pag. 1)

222 Regolamenti ECE

Reg. ECE n. Titoli dei regolamenti con complementi Atto legislativo di base UE

ECE-R 120 Regolamento ECE n. 120 del 6 aprile 2005 sulle condizioni unitarie per l’omologazione di motori a combustione interna per trattori agricoli e forestali nonché per macchine mobili non stradali per quanto concerne la misurazione della potenza effettiva, della coppia effettiva e del consumo specifico di carburante; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Corr. 1 26.06.2007 Emend. 00/Compl. 1 13.04.2012

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Allegato 4

Rimando agli articoli Allegato 4 (art. 45 cpv. 1, 62 cpv. 2, 68 cpv. 3 e 4, 90 cpv. 1, 92 cpv. 2,

117 cpv. 2, 123a cpv. 2)

Tavole e segnali

N. 7a

7a Esempi di cartelli d’indicazione concernenti l’obbligo di allacciarsi la cintura di sicurezza (art. 3a cpv. 3 ONC)

I simboli sono di colore bianco, il fondo è blu.

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Allegato 5

Rimando agli articoli Allegato 5 (art. 50 cpv. 2, 52 cpv. 5, 177 cpv. 3)

Misurazione del fumo, dei gas di scarico e dell’evaporazione

N. 211 lett. b, 211a.1 e 211b.1

21 Procedimento e valori limite

211 Gli autoveicoli equipaggiati di motori ad accensione comandata o ad

accensione per compressione devono adempiere le seguenti prescrizioni: b. Direttiva 2005/55/CE, regolamento n. 595/2009/CE oppure rego- lamento ECE n. 49. 211a.1 Sono eccettuati i motori ad accensione per compressione con una potenza massima di 19 kW e superiore a 560 kW come anche i motori ad accen- sione comandata di oltre 19 kW. 211b.1 Sono eccettuati i motori con una potenza massima di 19 kW e superiore a

560 kW come anche quelli dei veicoli la cui velocità massima per la loro

costruzione è inferiore a 6 km/h.

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Allegato 6

Rimando agli articoli Allegato 6 (art. 53 cpv. 1, 177 cpv. 1)

Misurazione del rumore

N. 111, 21, 37 punto 3, 7 e 9 nonché n. 423 punto 1

11 Procedimento e valori limite

111 I veicoli a motore devono adempiere, per quanto concerne la misurazione

del rumore, le esigenze corrispondenti alla loro classificazione e alla loro suddivisione in categorie. Il risultato è determinante per l’ammissione del veicolo. Per i veicoli a propulsione elettrica si può rinunciare alla misura- zione del rumore se quest’ultimo non disturba o non dà fastidio.

21 Strumenti di misurazione

211 Gli strumenti di misurazione del rumore sottostanno alle disposizioni

dell’ordinanza del 15 febbraio 200611 sugli strumenti di misurazione e alle prescrizioni esecutive corrispondenti del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

212 La misurazione è effettuata tramite la valutazione del livello sonoro secon-

do la curva ponderale A (LA) e i tempi di «risposta rapida»; il risultato è espresso in decibel A, abbreviato in dB(A).

37 Valori limite

I valori limite seguenti non devono essere superati:

Categoria di veicoli/Fonte di rumore Valore limite in dB(A)

3. Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a

motore e tricicli a motore con dispositivo di propulsione elettrica e una potenza del motore di:  4 kW 71 > 4 kW 75 ...

7. Autoveicoli pesanti, eccettuati i veicoli di cui ai numeri

8–10, con una velocità massima per la loro costruzione di 25 km/h e con una potenza del motore: 75 kW 80

11 RS 941.210

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Categoria di veicoli/Fonte di rumore Valore limite in dB(A)

75 – 150 kW 82 150 kW 84 …

9. Trattori industriali e carri con motore con una potenza

del motore: 150 kW 84 150 kW 86 …

42 Misurazione a veicolo fermo con il «metodo di misurazione 7 metri»

Per i veicoli di cui ai numeri 111.4 e 112, la «misurazione 7 metri a veico- lo fermo» si fonda sui numeri 42–422.2. Per i trattori agricoli questa misurazione a veicolo fermo si fonda sulle esi- genze dell’allegato VI della direttiva 2009/63/CE.

423 Valori limite

Per la «misurazione 7 metri» a veicolo fermo non possono essere superati i seguenti valori limite: Categoria di veicolo Valore limite in dB(A)

1. Veicoli cingolati e veicoli con cerchiatura metallica con

una potenza del motore di: < 150 kW 78  150 kW 80 …

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Allegato 7

Rimando agli articoli Allegato 7 (art. 103 cpv. 3, 126 cpv. 2, 127 cpv. 5 lett. b, 145 cpv. 2, 147 cpv. 3, 149 cpv. 2,

153 cpv. 2, 157 cpv. 3, 163 cpv. 2, 169, 174 cpv. 2, 178 cpv. 5, 180 cpv. 6,

189 cpv. 3, 199 cpv. 2, 201 cpv. 2, 214 cpv. 4)

Freni Procedura di controllo e prescrizioni concernenti l’efficacia

N. 1, titolo e 152, n. 2, titolo, 235 e 243, e n. 3

1 Procedura di controllo per veicoli che sottostanno a prescrizioni

internazionali

15 Controllo dei tempi di risposta e di incremento

Tutti i veicoli il cui impianto di frenatura dipende almeno parzialmente da una fonte di energia (aria compressa, idraulica) devono adempiere le seguenti condizioni:

152 Abrogato

2 Prescrizioni concernenti l’efficacia per veicoli che sottostanno a

prescrizioni internazionali

23 Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore

e tricicli a motore Le esigenze concernenti l’efficacia dei dispositivi di frenatura di questi veicoli sono rette dalla direttiva 93/14/CEE. Pertanto è fatta la seguente classificazione valida soltanto per l’inserimento nelle classi in merito all’efficacia di frenatura: Classe 1: Motoleggere a due ruote; Classe 2: Motoleggere a tre ruote e quadricicli leggeri a motore; Classe 3: Motoveicoli; Classe 4: Tricicli a motore con ruote disposte in modo asimmetrico (motoveicoli con carrozzino laterale); Classe 5: Quadricicli leggeri a motore e tricicli a motore.

235 Dispositivo di frenatura di stazionamento

Il dispositivo di frenatura di stazionamento, anche se è combinato con un altro dispositivo di frenatura, deve poter mantenere immobile il veicolo carico su una salita o una discesa con una pendenza del 18 per cento. Sui veicoli per i quali è autorizzato il traino di un rimorchio, il dispositivo di frenatura di stazionamento del veicolo trattore deve poter mantenere im-

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mobile la combinazione di veicoli a pieno carico su una salita o una disce- sa con una pendenza del 12 per cento.

24 Trattori agricoli

243 Freni di stazionamento

Anche se combinato con un altro dispositivo di frenatura, il dispositivo di frenatura di stazionamento deve poter mantenere immobile il veicolo carico su una salita o una discesa con una pendenza del 18 per cento. Sui trattori che possono trainare uno o più rimorchi il dispositivo di frena- tura di stazionamento deve poter mantenere immobile una combinazione di veicoli costituita da trattore vuoto e rimorchio non frenato di uguale peso (tuttavia non superiore a 3,00 t) su una salita o una discesa con una pendenza del 12 per cento. Può essere ammesso un freno di stazionamento che deve essere azionato più volte prima di raggiungere l’efficienza di frenatura prescritta.

3 Procedura di controllo e prescrizioni concernenti l’efficacia per

veicoli che non sottostanno a prescrizioni internazionali

31 Freni di servizio, freni ausiliari e freni di stazionamento

311 Disposizioni generali

311.1 La decelerazione deve essere raggiunta sia con il veicolo vuoto sia con il

veicolo carico su una strada piana e con rivestimento duro asciutto. L’effi- cacia di frenatura deve essere raggiunta con i freni freddi (temperatura non superiore a 100°C, misurata sui tamburi o sui dischi dei freni). Viene misurata la decelerazione media, definita come diminuzione media della velocità in m/s2 sul tratto percorso tra il momento in cui è azionato il freno (inclusi i tempi di risposta e di incremento) e il momento in cui il veicolo è immobile. Se un apparecchio di misurazione permette di registrare soltanto la decelerazione massima, questa deve essere almeno del 20 per cento più alta della decelerazione media prescritta. L’efficacia dei freni può essere controllata, in particolare in occasione del controllo successivo, determinando il tasso di frenata conformemente alla seguente formula: Somma delle forze di frenata Tasso di frenata in % = alla circonferenza delle ruote × 100 Peso di controllo del veicolo

311.2 Velocità di controllo

La velocità per il controllo dei freni di servizio ammonta a 50 km/h e per il controllo dei freni ausiliari a 30 km/h. Se un veicolo non raggiunge queste velocità, il controllo viene eseguito alla velocità massima raggiungibile.

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Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2012

311.3 Forza esercitata sui comandi

La forza che deve essere esercitata sui comandi per ottenere la decelera- zione prescritta deve raggiungere al massimo:

311.31 se il freno è azionato mediante pedali, 500 N sugli autoveicoli leggeri,

700 N sugli altri veicoli;

311.32 se il freno è azionato a mano, 400 N sugli autoveicoli leggeri, 600 N su

tutti gli altri veicoli.

311.4 Tempi di risposta e di incremento

Il tempo che intercorre tra l’azionamento dei freni e il momento in cui è raggiunta l’efficacia di frenatura prescritta sull’asse più ritardato non deve superare 0,6 secondi.

312 Autoveicoli di lavoro e trattori con una velocità massima

per la loro costruzione superiore a 30 km/h La decelerazione o la frenata deve ammontare almeno a: m/s2 per cento

312.1 per i freni di servizio 4,0 48,0

312.2 per i freni ausiliari 2,0 24,0

312.3 Il freno di stazionamento deve impedire che un autoveicolo a pieno carico

si metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pendenza fino al 18 per cento e che un convoglio a pieno carico si metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento; il freno di stazionamento deve poter essere assicurato meccanicamente in modo da non potersi allentare da sé.

313 Veicoli a motore con una velocità massima per la loro costruzione

di 30 km/h La decelerazione o la frenata deve ammontare almeno a: m/s2 per cento

313.1 per i freni di servizio 2,5 30,0

313.2 per i freni ausiliari 2,0 24,0

313.3 Il freno di stazionamento deve impedire che un autoveicolo a pieno carico

si metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pendenza fino al 18 per cento e che un convoglio a pieno carico si metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pendenza fino a 12 per cento; il freno di stazionamento deve poter essere assicurato meccanicamente in modo da non potersi allentare da sé.

1900

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314 Rimorchi di lavoro, rimorchi trainati da veicoli trattori

con una velocità massima di 30 km/h e rimorchi agricoli La decelerazione o la frenata deve ammontare almeno a: m/s2 per cento

314.11 per i rimorchi con una velocità massima

ammessa di 30 km/h 2,8 34,0

314.12 per i rimorchi con una velocità massima

ammessa superiore a 30 km/h 3,1 38,0

314.2 Per i rimorchi con freni idraulici continui deve essere ottenuta una frenata del 30 per cento con una pressione di 100  15 bar (10 000  1500 kPa) al raccordo del veicolo trattore.

314.3 Nei rimorchi con dispositivo di frenatura ad aria compressa deve essere

ottenuta, alle condizioni seguenti e a seconda del sistema del dispositivo di frenatura, almeno la frenata richiesta: 314.31 Dispositivo di frenatura con diminuzione di pressione (impianti di frenatu- ra CH): La pressione d’alimentazione deve essere compresa tra 5,5 e 6,0 bar. Durante il controllo della frenatura tale pressione non deve superare 5,5 bar e la condotta del dispositivo di frenatura deve essere completamen- te vuota (0 bar).

314.32 Dispositivo di frenatura con aumento di pressione (impianti di frenatura

CE): Durante il controllo, la pressione non deve superare 6,5 bar nella conduttu- ra dei freni e 7,0 bar nella condotta d’alimentazione.

314.4 La frenata del dispositivo di frenatura automatica deve, per il veicolo a

pieno carico, ammontare almeno al 13,5 per cento.

314.5 Il freno di stazionamento deve impedire che un rimorchio a pieno carico si

metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pen- denza fino al 12 per cento; il freno di stazionamento deve poter essere assicurato meccanicamente in modo da non potersi allentare da sé.

315 Ciclomotori e velocipedi

La decelerazione del freno di servizio deve ammontare almeno a: m/s2

315.1 per entrambi i freni assieme 3,0

315.2 per un freno 2,0

1901

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32 Efficacia dei freni a caldo

Per determinare l’efficacia dei freni a caldo devono essere effettuate velo- cemente tre frenate successive del veicolo alla velocità di 80 km/h (oppure alla velocità massima, se questa è inferiore) fino ad immobilizzarlo. Du- rante il controllo dell’efficacia immediatamente successivo, l’efficacia di frenatura non deve scendere al di sotto dell’80 per cento rispetto ai valori prescritti per la frenata a freddo. Nei ciclomotori e nei velocipedi non è necessario controllare l’efficacia dei freni a caldo.

33 Freni rallentatori

I freni rallentatori devono raggiungere una decelerazione media di almeno 0,5 m/s2. Occorre scegliere il rapporto di demoltiplicazione grazie al quale la velocità si approssima il più possibile a 30 km/h quando il numero dei giri corrisponde alla potenza utile massima del motore e fare in modo che il numero dei giri non superi il regime massimo prescritto dal costruttore. La decelerazione media deve essere determinata in funzione del tempo e della diminuzione della velocità.

1902

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Allegato 8

Rimando agli articoli Allegato 8 (art. 67 cpv. 2)

Parti pericolose dei veicoli

N. 25 e 26

2 Parti necessarie o utili

Le parti necessarie o utili devono essere conformi ai requisiti seguenti: 25 I deflettori per l’aria o la pioggia applicati sui finestrini o sul tetto devono essere provvisti di un bordo anteriore e un bordo laterale arrotondati con un raggio minimo di 2,5 mm o muniti di una adeguata protezione di gom- ma. Il materiale dei deflettori per insetti fissati sul cofano deve essere elastico. La visuale del conducente deve essere garantita (art. 71a cpv. 4)

26 È vietato applicare sul parabrezza parasole esterni. Sono eccettuati i para-

sole il cui bordo inferiore si trova ad un’altezza di almeno 2,00 m. La visuale del conducente deve essere garantita (art. 71a cpv. 4 e 5).

1903

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Allegato 9

Rimando agli articoli Allegato 9 (art. 107 cpv. 3)

Dimensioni interne dei veicoli determinanti per stabilire il numero dei posti e calcolare il peso dei bagagli

N. 311.4 e 332.41

31 Generalità

311.4 Concerne soltanto il testo francese.

33 Dimensioni minime dei posti a sedere e dei posti in piedi

332.41 La superficie di base di un posto in piedi deve raggiungere almeno:

Classi I e A II

0,125 m2 0,15 m2

1904

Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2012

Allegato 10

Rimando agli articoli Allegato 10 (art. 73 cpv. 5, 78 cpv. 2, 110 cpv. 1 lett. b n. 4–6 e c nonché cpv. 3 lett. c,

148 cpv. 2, 178a cpv. 5, 193 cpv 1 lett. n–p, 216 cpv. 3, 217 cpv. 3)

Luci, indicatori di direzione lampeggianti e catarifrangenti

N. 111 e 112

1 Colore

11 Le luci devono avere i colori seguenti:

111 Dispositivi rivolti in avanti

… Catarifrangenti fissati ai pedali e ai raggi arancione …

112 Dispositivi rivolti verso il retro

… Catarifrangenti fissati ai pedali e ai raggi arancione …

1905

Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2012

Allegato 11

Rimando agli articoli Allegato 11 (art. 82 cpv. 1 e 2, 86 cpv. 3, 116, 144 cpv. 3)

Avvisatori acustici e dispositivi d’allarme

N. 211 e 212

21 La pressione acustica massima (intensità sonora) dell’avvisatore acustico

installato deve raggiungere i valori seguenti:

211 almeno 93 dB(A) ma al massimo 112 dB(A) per gli autoveicoli come

anche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore la cui potenza del motore supera 7 kW.

212 almeno 80 dB(A) ma al massimo 112 dB(A) per gli autoveicoli la cui

velocità massima non supera 45 km/h come anche per motoveicoli, qua- dricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore la cui potenza del motore non supera 7 kW.

1906

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1908

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