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AS 2012 2025

Scambio di lettere del 1<sup>o</sup>/17 febbraio 2012 recante modifica dello scambio di lettere del 13/26 luglio 1979 tra il Dipartimento federale degli affari esteri e il Fondo internazionale di sviluppo agricolo sui privilegi e le immunità del Fondo in Svizzera

Scambio di lettere del 1°/17 febbraio 2012 recante modifica dello scambio di lettere del 13/26 luglio 1979 tra il Dipartimento federale degli affari esteri e il Fondo internazionale di sviluppo agricolo sui privilegi e le immunità del Fondo in Svizzera

Entrato in vigore il 1° maggio 2012

Traduzione1

Fondo internazionale Roma, il 17 febbraio 2012 di sviluppo agricolo (FISA) Roma Signor Ambasciatore Valentin Zellweger Direttore Direzione del diritto internazionale pubblico Dipartimento federale degli affari esteri Berna

Signor Ambasciatore, Mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera del 1° febbraio 2012, del seguente tenore:

«Ho l’onore di fare riferimento ai colloqui che hanno avuto luogo in merito alla modificazione dello Scambio di lettere del 13/26 luglio 19792 tra il Dipartimento federale degli affari esteri e il Fondo internazionale di sviluppo agricolo su i privi- legi e le immunità del Fondo in Svizzera al fine di esentare il Fondo dalle imposte indirette e dai tributi doganali in Svizzera. Ho l’onore di confermare che la Svizzera propone di modificare lo Scambio di lettere suddetto con l’aggiunta delle cifre 3bis e 3ter seguenti: 3bis. Il Fondo è esonerato dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. In particolare, è esonerato dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutte le acquisizioni destinate ad uso ufficiale e per tutti i servizi effettuati per uso ufficiale, conformemente alla legislazione svizzera. Se del caso, l’esenzione è effettuata mediante rimborso, previa esplicita domanda del Fondo e appli- cando una procedura da stabilire tra il Fondo e le autorità competenti.

1 Dal testo originale francese (RO 2012 2025).

2 RS 0.192.122.972.0

2012-0431 2025

Privilegi e immunità del Fondo in Svizzera. Scambio di lettere RU 2012 con il FISA

3ter. Il trattamento doganale degli oggetti destinati all’uso ufficiale del Fondo è disciplinato dall’ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri. Dal momento in cui riceverà una lettera da parte Sua indicante che la proposta di cui sopra ha ottenuto l’approvazione del Fondo, il Consiglio federale considererà questa lettera e la Sua risposta come un accordo recante modifica dello Scambio di lettere del 13/26 luglio 1979 tra il Dipartimento federale degli affari esteri e il Fondo inter- nazionale di sviluppo agricolo su i privilegi e le immunità del Fondo in Svizzera. Quest’accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese che segue il ricevimento della Sua lettera di risposta.»

In nome del Fondo internazionale di sviluppo agricolo, accetto le disposizioni con- tenute nella Sua lettera. Di conseguenza, la Sua lettera e la mia costituiscono un accordo sotto forma di scambio di lettere che entra in vigore alla data prevista qui sopra.

Gradisca, egregio Signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considera- zione.

Kanayo F. Nwanze Presidente

Scambio di lettere del 1<sup>o</sup>/17 febbraio 2012 recante modifica dello scambio di lettere del 13/26 luglio 1979 tra il Dipartimento federale degli affari esteri e il Fondo internazionale di sviluppo agricolo sui privilegi e le immunità del Fondo in Svizzera | Lexipedia | Lexipedia