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AS 2012 2119

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF (RP-PF 2)

Modifiche del 31 marzo 2011 e del 10 maggio 2011 Approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 luglio 2011 Approvate dal Consiglio federale il 19 ottobre 2011

L’organo paritetico della Cassa di previdenza del Settore dei PF, visto l’articolo 32c capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale, decreta:

I Il Regolamento di previdenza del 9 novembre 20072 della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF è modificato come segue:

Art. 10 cpv. 3 3 Gli assicurati e i beneficiari di rendite aventi diritto a prestazioni di invalidità di PUBLICA devono inoltre comunicare spontaneamente per scritto e senza indugio i proventi computabili ai sensi dell’articolo 77 capoversi 2 e 33, le loro modifiche, nonché i cambiamenti del grado di invalidità e dell’entità della rendita.

Art. 18 cpv. 1 lett. b e c

1 L’assicurazione termina:

b. con il compimento del 65° anno di età, fatto salvo l’articolo 18b. c. abrogata

Art. 18a Mantenimento della protezione previdenziale in caso di congedo non pagato Durante un congedo non pagato o parzialmente pagato, la persona assicurata può mantenere in tutto o in parte la copertura assicurativa avuta finora tenendo conto dell’articolo 29 e conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro.

3 Introdotto quale rettifica ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 della L sulle pubblicazioni ufficiali del

18 giu. 2004 (RS 170.512) dopo l’approvazione da parte del CF.

2011-2954 2119

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Art. 18b Mantenimento della previdenza per la vecchiaia dopo il compimento del 65° anno di età Se il rapporto di lavoro continua dopo il compimento del 65° anno di età, la previ- denza per la vecchiaia della persona assicurata è protratta fino alla cessazione del rapporto di lavoro, ma al massimo fino al compimento dei 70 anni. Su richiesta della persona assicurata è possibile rinunciare al mantenimento della previdenza per la vecchiaia.

Art. 18c Mantenimento della previdenza in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante 1 Le persone assicurate che hanno compiuto i 58 anni il cui stipendio annuo determi- nante diminuisce al massimo della metà hanno la possibilità di chiedere il manteni- mento totale o parziale della loro previdenza al livello del precedente guadagno assicurato. 2 La previdenza può essere mantenuta al livello del precedente guadagno assicurato al massimo fino alla fine del rapporto di lavoro. Essa termina in ogni caso al più tardi con il compimento del 65° anno di età.

Art. 19 cpv. 3 3 Lo stipendio annuo determinante non può superare il reddito soggetto ai contributi AVS della persona assicurata. Sono fatti salvi gli articoli 18a e 18c.

Art. 20 cpv. 4

4 Il guadagno assicurato garantito immediatamente prima della riduzione funge da

base di calcolo per il mantenimento del livello massimo di guadagno assicurato.

Art. 24 cpv. 2

2 Si applicano i seguenti contributi di risparmio:

Graduazione delle età Contributo di risparmio Contributo di risparmio Totale degli (classe di contributo) della persona impiegata del datore di lavoro accrediti (%) (%) di vecchiaia (%)

22–34 5,15 9,15 14,30 35–44 6,30 11,20 17,50 45–54 9,75 17,35 27,10 55–70 12,25 21,75 34,00

Art. 26 cpv. 2 2 Il premio di rischio è pagato dalla persona assicurata e dal datore di lavoro. La quota della persona assicurata al premio di rischio ammonta, indipendentemente dal

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piano in cui è assicurata, all’1,1 per cento del guadagno assicurato. Il premio di rischio pagato dal datore di lavoro ammonta almeno all’1,1 per cento.

Art. 28, rubrica, nonché cpv. 3 Obbligo di pagare i contributi e i premi in caso di entrata o uscita nel corso del mese, di congedo non pagato, di mantenimento della previdenza in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante e di decesso 3 La normativa ai sensi dei capoversi 1 e 2 si applica per analogia in caso di congedo non pagato (art. 29) e di mantenimento della previdenza in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante (art. 29a).

Art. 29a Contributi di risparmio e premio di rischio per il mantenimento della previdenza in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante 1 Se in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante la persona assicurata mantiene la previdenza di cui all’articolo 18c, deve pagare oltre ai propri contributi di risparmio e al premio di rischio anche i contributi di risparmio e il premio di rischio del datore di lavoro per il mantenimento della previdenza al livello del pre- cedente guadagno assicurato (art. 24 e 26). 2 Un’eventuale partecipazione finanziaria del datore di lavoro al mantenimento della previdenza avviene ai sensi delle disposizioni del diritto del lavoro.

Art. 32, rubrica, nonché cpv. 1–3 Riscatto – disposizioni generali 1 Fatto salvo il capoverso 4, il riscatto delle prestazioni regolamentari è possibile entro i limiti stabiliti dalla LPP, conformemente all’allegato 3. Fatto salvo l’arti- colo 32b capoverso 2, sono determinanti l’età e il guadagno assicurato al momento del riscatto.

2 Abrogato

3 I beneficiari di prestazioni di vecchiaia possono riscattare le prestazioni regola- mentari soltanto nella misura in cui queste superano la protezione previdenziale esistente prima dell’insorgere dell’evento di previdenza vecchiaia. È fatto salvo l’articolo 32c capoversi 2 e 6 lettera c.

Art. 32a Riscatto mediante conferimento unico fino al compimento del 65° anno di età Nel quadro dell’articolo 32 la persona assicurata può liberamente stabilire, entro 90 giorni dall’ammissione nell’assicurazione, l’entità del primo riscatto. Trascorso questo termine l’importo minimo del riscatto ammonta a 5000 franchi. Se la somma residua possibile di riscatto è inferiore a 5000 franchi l’intero importo deve essere pagato in un solo versamento.

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Art. 32b Riscatto mediante conferimento unico dopo il compimento del 65° anno di età 1 Un riscatto dopo il compimento del 65° anno di età entro i limiti dell’articolo 32 è consentito, se la persona assicurata: a. non ha effettuato il riscatto massimo possibile fino al compimento del 65° anno di età; e b. ha mantenuto la previdenza per la vecchiaia ai sensi dell’articolo 18b dal compimento del 65° anno di età.

2 Per il calcolo della somma di riscatto è determinante:

a. il guadagno assicurato al compimento del 65° anno di età; b. il fattore (in per cento del guadagno assicurato) per l’età di 65 anni secondo l’allegato 3; e c. l’avere di vecchiaia disponibile al momento del riscatto.

Art. 32c Riscatto mediante pagamenti rateali 1 Il riscatto entro i limiti dell’articolo 32 può essere effettuato anche mediante paga- menti rateali mensili. 2 Fatto salvo il capoverso 6, la durata dei pagamenti rateali può protrarsi al massimo fino al compimento del 60º anno di età della persona assicurata. Se la persona assi- curata effettua un conferimento unico o desidera un aumento delle rate, la decorren- za dei pagamenti rateali viene rispettivamente ridotta. Non è possibile effettuare più pagamenti rateali al contempo.

3 Le rate sono composte:

a. dall’ammortamento della somma di riscatto pari ad almeno 250 franchi al mese; b. dal tasso variabile (allegato 1) sul debito residuo; e c. dall’intero premio di rischio variabile (allegato 1a) per l’ammortamento del debito in caso di invalidità o decesso. 4 Alla fine di ogni anno l’organo paritetico stabilisce il tasso di interesse e il tasso del premio di rischio per l’anno successivo. Il debito residuo scoperto all’inizio di ogni anno costituisce la base di calcolo per determinare il tasso di interesse e il premio di rischio.

5 Se

la persona assicurata opta per i pagamenti rateali, in una convenzione tra PUBLICA e la persona assicurata vengono stabiliti i dettagli.

6 Il pagamento rateale viene interrotto:

a. se la persona assicurata lo desidera; b. se vuole effettuare un prelievo anticipato; c. alla riscossione della rendita di vecchiaia prima del compimento del 60° anno di età;

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d. a partire dalla nascita del diritto alle prestazioni di invalidità della persona assicurata; oppure e. a partire dalla nascita del diritto alle prestazioni per superstiti in seguito al decesso della persona assicurata.

7 Per l’allestimento della convenzione e per eventuali modifiche PUBLICA può

conteggiare spese amministrative. Esse sono stabilite nel regolamento dei costi e, su richiesta, comunicati preliminarmente alla persona assicurata.

Art. 36 cpv. 2 lett. d e dbis, cpv. 3 lett. c

2 L’avere di vecchiaia è composto:

d. dai riscatti ai sensi dell’articolo 32a e 32b; dbis. dalla somma di riscatto conformemente all’articolo 32c; è fatto salvo il capoverso 3 lettera c;

3 Sono dedotti dall’avere di vecchiaia:

c. il debito residuo ancora mancante dopo l'interruzione del pagamento rateale conformemente all’articolo 32c capoverso 6 lettere a–c.

Art. 37 cpv. 3 3 Se ha diritto a una rendita di vecchiaia alla fine del rapporto di lavoro e non ha ancora compiuto il 70° anno di età, la persona assicurata può esigere al posto della rendita di vecchiaia il trasferimento della prestazione di uscita all’istituto di previ- denza del nuovo datore di lavoro. Se non ha ancora compiuto il 65° anno di età ed è annunciata all’assicurazione contro la disoccupazione o inizia un’attività lucrativa indipendente, può esigere al posto della rendita di vecchiaia il trasferimento della prestazione di uscita a un istituto di libero passaggio (art. 84).

Art. 38 cpv. 2–4 2 Dopo il compimento del 60° anno di età la persona assicurata può chiedere a una o più riprese una prestazione parziale di vecchiaia. 3 In caso di pensionamento parziale, l’avere di vecchiaia nonché un eventuale avere su un conto del piano complementare (art. 25) sono convertiti proporzionalmente secondo l’articolo 39 in una prestazione parziale di vecchiaia. Le quote residue dell’avere di vecchiaia e dell'avere sul conto del piano complementare continuano ad essere gestite. Il guadagno assicurato residuo è calcolato conformemente alle dispo- sizioni sull’occupazione a tempo parziale (art. 21). 4 L’articolo 37 capoversi 3 e 4 si applica per analogia se alla fine del rapporto di lavoro la persona assicurata ha diritto a una rendita parziale di vecchiaia e non ha ancora compiuto il 70° anno di età. È fatto salvo il mantenimento della previdenza di cui all’articolo 18c.

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Art. 40 cpv. 5 5 Se sono stati effettuati riscatti (art. 32, 32a–32c e 33), nel corso dei tre anni succes- sivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i nuovi riscatti in caso di divor- zio secondo l’articolo 22c LFLP.

Art. 49 cpv.1 lett. b 1 Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. A prescindere dal diritto delle successioni, sono aventi diritto nell’ordine seguente: b. la persona che ha ininterrottamente convissuto con la persona assicurata negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mante- nimento di uno o più figli comuni, sempreché adempia le condizioni del diritto di cui all’articolo 45 capoversi 2 e 3;

Art. 77 cpv. 1, 3 e 5 1 Le prestazioni per superstiti e di invalidità di PUBLICA sono ridotte se, unita- mente agli altri proventi computabili di medesimo genere e destinazione, superano il 100 per cento del salario di cui la persona assicurata è presumibilmente privata.

3 Dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento AVS sono considerati proventi

computabili anche le prestazioni di vecchiaia provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri. PUBLICA riduce le sue prestazioni nella misura in cui, aggiunte ad altri proventi computabili, superano il 100 per cento dell’importo che nel calcolo del sovraindennizzo eseguito immediatamente prima del raggiungimento dell’età AVS era considerato come guadagno presumibilmente perso. L’adeguamento al rincaro di tale importo registrato tra il raggiungimento dell’età AVS e il momento in cui era stato effettuato il calcolo è retto per analogia dall’ordinanza del 16 settembre 19874 sull’adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all’evoluzione dei prezzi. 5 Si tiene conto globalmente delle prestazioni per superstiti di PUBLICA e degli altri proventi dei superstiti computabili a titolo complementare ai sensi del capoverso 2 o capoverso 3. Le eventuali liquidazioni uniche in capitale sono convertite in rendite equivalenti dal profilo attuariale. La riduzione è effettuata in maniera proporzionale sulle singole rendite.

Art. 84, rubrica, nonché cpv. 1 lett. abis e 2 Diritto in caso di cessazione intera o parziale del rapporto di lavoro dopo il compimento del 60° anno di età 1 Se per motivi diversi dal decesso e dall’invalidità il rapporto di lavoro di una persona assicurata cessa interamente o parzialmente dopo il compimento del

4 RS 831.426.3

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60° anno di età e prima del compimento del 65° anno di età (art. 37 cpv. 3 e 38 cpv. 4), la persona assicurata può optare tra: abis. il trasferimento della prestazione di uscita a un istituto di libero passaggio, se è annunciata all’assicurazione contro la disoccupazione o inizia un’attività lucrativa indipendente; oppure 2 Le persone assicurate che hanno compiuto il 65° anno di età possono chiedere il trasferimento della prestazione di uscita di cui al capoverso 1 lettera a solo se sono ammesse nell’assicurazione secondo il regolamento dell’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro e se mantengono la previdenza ai sensi dell’articolo 33b LPP.

Art. 85 cpv. 2, frase introduttiva, lett. a, cpv. 2bis e 3–5 2 Fatto salvo il capoverso 5, deduzione fatta dei prelievi anticipati per la proprietà d’abitazioni, del ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza e dei pagamenti in seguito a divorzio, l’importo minimo ai sensi dell’articolo 17 LFLP si compone della somma: a. concerne soltanto il testo tedesco. 2bis Se la persona assicurata non ha ancora saldato una parte della somma di riscatto, la somma di riscatto mancante viene dedotta dalla prestazione di uscita di cui al capoverso 1. 3 Il tasso di interesse per la rimunerazione secondo il capoverso 2 è retto dalla LFLP. Per la durata di una copertura insufficiente esso può essere ridotto al tasso con cui viene rimunerato l’avere di vecchiaia. 4 Non sono computati (art. 17 cpv. 2 lett. f della LFLP) i contributi eventualmente prelevati per colmare la copertura insufficiente (art. 34). 5 Per i contributi di risparmio che la persona assicurata ha pagato in caso di congedo non pagato di cui all’articolo 18a o di mantenimento della previdenza per la vecchia- ia di cui all’articolo 18c, non viene calcolato un supplemento del 4 per cento per anno di età a contare dal 20° anno di età ai sensi del capoverso 2 lettera b (art. 17 cpv. 6 LFLP).

Art. 92 cpv. 3 3 Il prelievo anticipato può essere fatto valere ogni cinque anni fino al compimento del 62° anno di età. Se prima dell’ammissione a PUBLICA la persona assicurata ha effettuato un prelievo anticipato presso un altro istituto di previdenza, gli anni tra- scorsi da quel momento devono essere presi in considerazione.

Art. 93 cpv. 2 lett. a

2 L’importo prelevato anticipatamente può essere rimborsato fino:

a. al compimento del 62° anno di età;

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Art. 102 cpv. 1 e 3 1 Tutte le rendite, i supplementi fissi, le rendite transitorie e le rendite AI di sostitu- zione, fondati sul diritto previgente, sono trasferiti per lo stesso importo. 3 Il presente regolamento si applica alle rendite fondate sul diritto previgente e trasferite ai sensi del capoverso 1 per quanto concerne: a. l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi (art. 75); b. le rendite per superstiti insorte dopo l’entrata in vigore del presente regola- mento, ma che si riferiscono a prestazioni fondate sul diritto previgente (art. 43–48); c. la fine del diritto alle rendite per superstiti (art. 44 cpv. 4, 45 cpv. 7 e 47 cpv. 3 e 4); d. la riscossione di eventuali contributi di risanamento (art. 34 e 35); e. il calcolo del sovraindennizzo (art. 77):

1. in caso di decesso del beneficiario della rendita,

2. al raggiungimento dell’età ordinaria AVS da parte del beneficiario della

rendita, oppure

3. in caso di nuovo calcolo del diritto alle prestazioni da parte dell’assicu-

razione militare, dell’assicurazione contro gli infortuni o di un’altra assicurazione sociale.

Art. 103 cpv. 2 e 3 2 Se il diritto a un supplemento fisso si estingue secondo il capoverso 1 lettera c, la persona che percepisce una rendita di invalidità insorta prima del 1° giugno 2003 ha diritto a una rendita AI di sostituzione ai sensi del presente regolamento, corrispon- dente al grado di invalidità professionale ancora esistente. Ciò si applica anche quando la persona non aveva alcun diritto a un supplemento fisso e il diritto a una rendita AI è stato ridotto per la prima volta con effetto a contare dall’entrata in vigore del presente regolamento. 3 Se il grado di invalidità professionale è ridotto in seguito a una decisione dell’AI o del MedicalService, con effetto a contare dall’entrata in vigore del presente regola- mento, l’entità della rendita AI di sostituzione fondata sul diritto previgente è ridotta in maniera corrispondente alla riduzione del grado di invalidità professionale.

Art. 104 cpv. 3–5 3 Il presente regolamento si applica alle esigenze (art. 62 e 51) e all’entità (art. 62 e 56) del diritto alla rendita nel caso delle rendite di invalidità e di invalidità profes- sionale ai sensi dei capoversi 1 e 2. Esso si applica parimenti all’inizio (art. 62 e 52) e al calcolo (art. 63 e 57) del diritto alle prestazioni in seguito all’aumento del grado di invalidità o di invalidità professionale, sempreché tale aumento abbia effetto dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

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4 L’articolo 62 capoverso 6 si applica alla fine del diritto nel caso delle rendite di invalidità professionale ai sensi del capoverso 1; è fatto salvo il caso della persona avente diritto a una rendita di vecchiaia AVS. L’articolo 52 capoverso 3 lettere a e b si applica alla fine del diritto nel caso delle rendite di invalidità ai sensi del capover- so 2. 5 Se il diritto a una rendita di invalidità o di invalidità professionale ai sensi dei capoversi 1 e 2 è ridotto in seguito a una decisione dell’AI o del MedicalService con effetto a contare dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’entità della rendita è ridotta in maniera corrispondente alla riduzione del diritto alla rendita. L’entità della rendita di invalidità insorta prima del 1° giugno 2003 rimane immutata se, con effetto a contare dall’entrata in vigore del presente regolamento l’AI assegna per la prima volta una rendita o viene modificato per la prima volta il diritto alla rendita.

Art. 105 Reinserimento di beneficiari di rendite di invalidità trasferite Se una persona beneficiaria di una rendita di invalidità insorta prima del 1° giugno

2003 o di una rendita di invalidità professionale di PUBLICA o di una rendita di

invalidità di PUBLICA (art. 104 cpv. 1 o 2) insorta prima del 1° luglio 2008 è rein- serita con effetto a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, una pre- stazione di uscita secondo l’articolo 46 OCPC 1 o l’articolo 27 capoverso 3 OCPC 2 viene calcolata per il giorno precedente l’entrata in vigore del presente regolamento. Per il calcolo della prestazione di uscita (art. 54 cpv. 3) questo importo è preso in considerazione nell’avere di vecchiaia accumulato dall’entrata in vigore del presente regolamento secondo l’articolo 54 capoverso 2.

Art. 106, rubrica, nonché cpv. 1 Riassunzione di beneficiari di rendite di invalidità trasferite

1 Se è riassunta nel Settore dei PF (Consiglio dei PF, PFZ, PFL, IPS, FNP, LPMR,

IFADPA) e adempie le condizioni dell’assicurazione presso PUBLICA, la persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia secondo il diritto in vigore fino al 30 giugno

2008 è nuovamente assicurata presso PUBLICA. In questo caso il suo diritto alla

rendita cessa in misura pari al guadagno assicurato.

Art. 107a Disposizioni transitorie relative alle modifiche del 31 marzo 2011 e del 10 maggio 2011

1 La riduzione a vita a partire dal raggiungimento dell’età AVS delle rendite di

vecchiaia insorte tra il 1° luglio 2008 e l’entrata in vigore delle modifiche del 31 marzo 2011 e del 10 maggio 2011, dovuta all’ottenimento di una rendita transito- ria, è retta per analogia dall’articolo 102 capoverso 2. 2 La riduzione delle rendite per superstiti insorte dopo l’entrata in vigore delle modi- fiche del 31 marzo 2011 e del 10 maggio 2011 è retta per analogia dall’articolo 102 capoverso 3 lettera b, se la persona che beneficia di una rendita di vecchiaia insorta tra il 1° luglio 2008 e l’entrata in vigore della presente modifica decede prima del raggiungimento dell’età AVS.

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II

1 Gli allegati 1 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Gli allegati 2–7 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

3 Al presente Regolamento è aggiunto un nuovo allegato 1a.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2012.

2 Gli articoli 32 capoverso 3 ultima frase, 32c, 36 capoversi 2 lettera dbis e 3 lettera c, nonché gli allegati 1 (art. 32c, interessi sul debito residuo) e 1a entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

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Allegato 1 (art. 8)

Interessi

Inserire dopo l’art. 29 Art. 32c Interesse sul debito residuo 4,00 % cpv. 3 lett. b

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Allegato 1a

Premio di rischio

Il premio di rischio per l’ammortamento del debito in caso di invalidità o decesso è del 3 % (stato 2012).

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Allegato 2 (art. 27 cpv. 2)

Quota della persona assicurata al contributo di risparmio (art. 24) e al premio di rischio (art. 26)

Piano per le persone impiegate a partire dal livello di funzione 13:

Graduazione Contributo di Premio di rischio Totale Contributo di più il premio delle età (classe risparmio (art. 26) risparmio (art. 24) di rischio di contributo) della persona della persona del datore del datore di impiegata (%) impiegata (%) di lavoro (%) lavoro (%)

22–34 5,15 1,10 6,25 9,15 35–44 6,30 1,10 7,40 11,20 (almeno 1,1%) 45–54 9,75 1,10 10,85 17,35 55–70 12,25 1,10 13,35 21,75

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Allegato 3 (art. 32)

Riscatto

PC) Età AV max. Età AV max. Età AV max. (in % GA) (in % GA) (in % GA)

22 14.30 % 22 15.30 % 22 16.30 % 23 28.60 % 23 30.60 % 23 32.60 % 24 42.90 % 24 45.90 % 24 48.90 % 25 57.20 % 25 61.20 % 25 65.20 % 26 71.50 % 26 76.50 % 26 81.50 % 27 85.80 % 27 91.80 % 27 97.80 % 28 100.10 % 28 107.10 % 28 114.10 % 29 114.40 % 29 122.40 % 29 130.40 % 30 128.70 % 30 137.70 % 30 146.70 % 31 143.00 % 31 153.00 % 31 163.00 % 32 157.30 % 32 168.30 % 32 179.30 % 33 171.60 % 33 183.60 % 33 195.60 % 34 185.90 % 34 198.90 % 34 211.90 % 35 203.40 % 35 217.40 % 35 231.40 % 36 220.90 % 36 235.90 % 36 250.90 % 37 238.40 % 37 254.40 % 37 270.40 % 38 255.90 % 38 272.90 % 38 289.90 % 39 273.40 % 39 291.40 % 39 309.40 % 40 290.90 % 40 309.90 % 40 328.90 % 41 308.40 % 41 328.40 % 41 348.40 % 42 325.90 % 42 346.90 % 42 367.90 % 43 343.40 % 43 365.40 % 43 387.40 % 44 360.90 % 44 383.90 % 44 406.90 % 45 388.00 % 45 412.00 % 45 436.00 % 46 415.10 % 46 440.10 % 46 465.10 % 47 442.20 % 47 468.20 % 47 494.20 % 48 469.30 % 48 496.30 % 48 523.30 % 49 496.40 % 49 524.40 % 49 552.40 % 50 523.50 % 50 552.50 % 50 581.50 % 51 550.60 % 51 580.60 % 51 610.60 % 52 577.70 % 52 608.70 % 52 639.70 % 53 616.35 % 53 648.97 % 53 681.59 % 54 655.78 % 54 690.05 % 54 724.33 % 55 702.90 % 55 738.85 % 55 774.81 % 56 750.95 % 56 788.63 % 56 826.31 % 57 799.97 % 57 839.40 % 57 878.83 % 58 849.97 % 58 891.19 % 58 932.41 % 59 900.97 % 59 944.02 % 59 987.06 % 60 952.99 % 60 997.90 % 60 1042.80 % 61 1006.05 % 61 1052.85 % 61 1099.66 % 62 1060.17 % 62 1108.91 % 62 1157.65 % 63 1115.38 % 63 1166.09 % 63 1216.80 % 64 1171.68 % 64 1224.41 % 64 1277.14 % 65 1229.12 % 65 1283.90 % 65 1338.68 %

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Frase abrogata. Esempio: Uomo, nato il 15 maggio 1955, guadagno assicurato = fr. 200’000.–, senza conto del piano complementare: Data del calcolo: 31 dicembre 2012 avere di vecchiaia acquisito fr. 650’000.–  età LPP = 57  tasso = 799,97 %  riscatto max. = 799,97 % × 200 000 - 650 000 = fr. 949 940.–

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Allegato 4 (art. 39, 46 e 57)

Tassi di conversione

Età Tasso di conversione

60 5,51 % 61 5,62 % 62 5,74 %

63 uomini* 5,87 %

donne* 5,95 %

64 uomini* 6,00 %

donne* 6,15 % 65 6,15 % 66 6,30 % 67 6,47 % 68 6,65 % 69 6,84 % 70 7,04 % * Art. 41a cpv. 2 LPers

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Allegato 5 (art. 60 cpv. 4 lett. a e c)

Rendita transitoria Riduzione della rendita mensile di vecchiaia all’ottenimento della rendita transitoria (RT) e riscatto della riduzione di rendita - riduzione a vita immediata

Tabella 1: Riduzione a vita immediata della rendita di vecchiaia (art. 60 cpv. 4 lett. a) a) età AVS 65

Mese 0 1 2 3 4 5

60 249.25 245.75 242.20 238.70 235.20 231.65 Età all’inizio 61 207.05 203.25 199.45 195.65 191.85 188.05

dell’ottenimento 62 161.40 157.30 153.15 149.05 144.95 140.80 63 112.00 107.55 103.05 98.60 94.15 89.65 della rendita 64 58.40 53.55 48.65 43.80 38.95 34.05 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mese 6 7 8 9 10 11

60 228.15 224.65 221.10 217.60 214.10 210.55 Età all’inizio 61 184.25 180.40 176.60 172.80 169.00 165.20

dell’ottenimento 62 136.70 132.60 128.45 124.35 120.25 116.10 63 85.20 80.75 76.25 71.80 67.35 62.85 della rendita 64 29.20 24.35 19.45 14.60 9.75 4.85 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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b) età AVS 64

Mese 0 1 2 3 4 5

Età all’inizio 60 213.10 209.20 205.30 201.40 197.50 193.60 61 166.25 162.00 157.80 153.55 149.30 145.10 dell’ottenimento 62 115.45 110.85 106.25 101.65 97.05 92.45

della rendita 63 60.20 55.20 50.15 45.15 40.15 35.10 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mese 6 7 8 9 10 11

Età all’inizio 60 189.70 185.75 181.85 177.95 174.05 170.15 61 140.85 136.60 132.40 128.15 123.90 119.70 dell’ottenimento 62 87.85 83.20 78.60 74.00 69.40 64.80

della rendita 63 30.10 25.10 20.05 15.05 10.05 5.00 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Spiegazione: 1. Gli importi che figurano nelle tabelle corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta, se il beneficiario della rendita transi- toria la finanzia personalmente per intero. 2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conforme- mente all’ordinanza sul personale del Settore dei PF (RS 172.220.113), gli importi nelle tabelle devono essere ponderati in funzione della quota percentuale della persona assicurata al finanziamento.

Esempio 1: La rendita transitoria ammonta a fr. 27 840.– all’anno (fr. 2320.– al mese). È richie- sta a contare dal 60° fino al 65° anno di età. Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi complessivi. Calcolo: Importo secondo le tabelle 1a oppure b × quota del lavoratore × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia. a. età AVS 65:

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b. età AVS 64:

Tabella 2

Riscatto della riduzione della rendita mensile di vecchiaia in caso di riduzione a vita immediata (art. 60 cpv. 4 lett. c)

Valori in contanti per il riscatto della riduzione della rendita

Età Uomini Donne 60 18.218 17.447 61 17.878 17.080 62 17.529 16.704 63 17.171 16.318 64 16.805 15.923 65 16.429 15.518

Esempio 2: La persona assicurata va in pensione all’età di 60 anni e ottiene una rendita transito- ria. Il datore di lavoro partecipa al finanziamento nella misura del 50 per cento. La persona assicurata intende evitare la riduzione a vita della rendita di vecchiaia e riscatta tale riduzione con un conferimento unico. Calcolo: (Fattore secondo la tabella 2 × riduzione mensile [secondo l’esempio 1] × 12) = quota del datore di lavoro = conferimento unico a. età AVS 65: b. età AVS 64:

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Allegato 6 (art. 60 cpv. 4 lett. b e cpv. 5)

Rendita transitoria Riduzione della rendita mensile di vecchiaia all’ottenimento della rendita transitoria (RT) e riscatto della riduzione di rendita - riduzione a vita a partire dal raggiungimento dell’età AVS

I. Riduzione a vita a partire dal raggiungimento dell’età AVS (art. 60 cpv. 4 lett. b)

Tabella: a) età AVS 65

Mese 0 1 2 3 4 5

60 338.25 332.15 326.05 319.95 313.85 307.75 Età all’inizio 61 265.10 259.25 253.40 247.50 241.65 235.80

dell’ottenimento 62 194.75 189.10 183.50 177.85 172.20 166.60 63 127.15 121.75 116.35 110.95 105.50 100.10 della rendita 64 62.25 57.05 51.90 46.70 41.50 36.30 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mese 6 7 8 9 10 11

60 301.70 295.60 289.50 283.40 277.30 271.20 Età all’inizio 61 229.95 224.05 218.20 212.35 206.50 200.60

dell’ottenimento 62 160.95 155.30 149.70 144.05 138.40 132.80 63 94.70 89.30 83.90 78.50 73.05 67.65 della rendita 64 31.15 25.95 20.75 15.55 10.40 5.20 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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b) età AVS 64

Mese 0 1 2 3 4 5

Età all’inizio 60 271.95 265.95 259.95 254.00 248.00 242.00 61 200.05 194.30 188.50 182.75 176.95 171.20 dell’ottenimento 62 130.80 125.25 119.70 114.15 108.60 103.05

della rendita 63 64.15 58.80 53.45 48.10 42.75 37.40 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mese 6 7 8 9 10 11

Età all’inizio 60 236.00 230.00 224.00 218.05 212.05 206.05 61 165.45 159.65 153.90 148.10 142.35 136.55 dell’ottenimento 62 97.50 91.90 86.35 80.80 75.25 69.70

della rendita 63 32.10 26.75 21.40 16.05 10.70 5.35 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Spiegazione: 1. Gli importi che figurano nelle tabelle corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta, se la persona beneficiaria della rendita transitoria la finanzia personalmente per intero. 2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conforme- mente all’ordinanza sul personale del Settore dei PF (RS 172.220.113), gli importi nelle tabelle devono essere ponderati in funzione della quota percentuale della persona assicurata al finanziamento.

Esempio: La rendita transitoria ammonta a fr. 27 840.– all’anno (fr. 2320.– al mese). È richie- sta a contare dal 60° anno di età. Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi. Calcolo: Importo secondo le tabelle a oppure b × quota del datore di lavoro × (RT al me- se/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia. a. età AVS 65: b. età AVS 64:

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II. Riduzione della rendita per superstiti (art. 60 cpv. 5)

Tasso per la riduzione posticipata all’anno (per la differenza tra l’età ordinaria di pensionamento AVS e l’età di decesso)

Età all’ottenimento della a. età AVS 65 b. età AVS 64 rendita 60 5,3 % 5,4 % 61 5,5 % 5,6 % 62 5,7 % 5,9 % 63 6,0 % 6,2 % 64 6,2 % 0% 65 0%

Esempio di calcolo: Una persona assicurata va in pensione all’età di 60 anni e ha diritto a una rendita di vecchiaia di fr. 6000.– al mese. Ottiene una rendita transitoria di fr. 2320.–. La persona assicurata muore all’età di 63 anni. A. Calcolo/riduzione della rendita per coniugi/conviventi: Il tasso per la riduzione posticipata ammonta a 2 × 5,3 % = 10,6 %. La riduzione originariamente prevista di fr. 392.35 viene ridotta di fr. 41.60 e ammonta ora a fr. 350.75; la rendita di vecchiaia ridotta ammonta pertanto a fr. 5649.25 La rendita per superstiti ammonta a vita a due terzi della rendita di vecchiaia ridotta, ovvero a fr. 3766.15. B. Calcolo/riduzione della rendita per orfani La rendita per orfani ammonta a un sesto della rendita di vecchiaia ridotta, ovvero a fr. 941.55.

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Allegato 7

Rendita transitoria I. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia insorta prima del 1° luglio 2008 a partire dal raggiungimento dell’età AVS a causa dell’ottenimento di una rendita transitoria (art. 102 cpv. 2)

a) età AVS 65

Mese 0 1 2 3 4 5

60 196.40 192.80 189.20 185.60 181.95 178.35 Età all’inizio 61 153.10 149.65 146.25 142.80 139.35 135.95

dell’ottenimento 62 111.90 108.65 105.35 102.10 98.80 95.55 63 72.65 69.55 66.45 63.35 60.20 57.10 della rendita 64 35.35 32.40 29.45 26.50 23.55 20.60 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mese 6 7 8 9 10 11

60 174.75 171.15 167.55 163.95 160.30 156.70 Età all’inizio 61 132.50 129.05 125.65 122.20 118.75 115.35

dell’ottenimento 62 92.30 89.00 85.75 82.45 79.20 75.90 63 54.00 50.90 47.80 44.70 41.55 38.45 della rendita 64 17.70 14.75 11.80 8.85 5.90 2.95 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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b) età AVS 64

Mese 0 1 2 3 4 5

Età all’inizio 60 149.30 145.95 142.60 139.25 135.90 132.55 61 109.15 105.95 102.80 99.60 96.40 93.20 dell’ottenimento 62 70.90 67.85 64.85 61.80 58.80 55.75

della rendita 63 34.55 31.65 28.80 25.90 23.05 20.15 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mese 6 7 8 9 10 11

Età all’inizio 60 129.25 125.90 122.55 119.20 115.85 112.50 61 90.05 86.85 83.65 80.45 77.30 74.10 dell’ottenimento 62 52.75 49.70 46.65 43.65 40.60 37.60

della rendita 63 17.30 14.40 11.50 8.65 5.75 2.90 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Spiegazione: Gli importi che figurano nelle tabelle corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta secondo il diritto previgente e finanziata per metà dal beneficiario.

Esempio: La rendita transitoria ammonta a fr. 26 520.– all’anno (fr. 2210.– al mese). È richie- sta a contare dal 60° anno di età. La riduzione della rendita di vecchiaia ammonta al mese: a. età AVS 65 (tabelle a): fr. 434.05 b. età AVS 64 (tabelle b): fr. 329.95 Calcolo: Fattore secondo le tabelle a e b × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia.

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II. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia insorta tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2012 a partire dal raggiungimento dell’età AVS a causa dell’ottenimento di una rendita transitoria (art. 107a cpv. 1)

Tabella: a) età AVS 65

Mese 0 1 2 3 4 5

60 368.20 361.50 354.80 348.15 341.45 334.75 Età all’inizio 61 287.90 281.50 275.05 268.65 262.20 255.80

dell’ottenimento 62 210.85 204.70 198.60 192.45 186.35 180.20 63 137.30 131.45 125.60 119.75 113.85 108.00 della rendita 64 67.00 61.40 55.85 50.25 44.65 39.10 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mese 6 7 8 9 10 11

60 328.05 321.35 314.65 308.00 301.30 294.60 Età all’inizio 61 249.40 242.95 236.55 230.10 223.70 217.25

dell’ottenimento 62 174.10 167.95 161.80 155.70 149.55 143.45 63 102.15 96.30 90.45 84.60 78.70 72.85 della rendita 64 33.50 27.90 22.35 16.75 11.15 5.60 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b) età AVS 64

Mese 0 1 2 3 4 5

Età all’inizio 60 280.30 274.05 267.85 261.60 255.35 249.15 61 205.50 199.55 193.55 187.60 181.60 175.65 dell’ottenimento 62 133.85 128.15 122.45 116.75 111.05 105.35

della rendita 63 65.40 59.95 54.50 49.05 43.60 38.15 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Mese 6 7 8 9 10 11

Età all’inizio 60 242.90 236.65 230.45 224.20 217.95 211.75 61 169.70 163.70 157.75 151.75 145.80 139.80 dell’ottenimento 62 99.65 93.90 88.20 82.50 76.80 71.10

della rendita 63 32.70 27.25 21.80 16.35 10.90 5.45 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Spiegazione: 1. Gli importi che figurano nelle tabelle corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta, se il beneficiario della rendita transi- toria la finanzia personalmente per intero. 2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conforme- mente all’ordinanza sul personale del Settore dei PF (RS 172.220.113), gli importi nelle tabelle devono essere ponderati in funzione della quota percentuale della persona assicurata al finanziamento.

Esempio: La rendita transitoria ammonta a fr. 26 520.– all’anno (fr. 2210.– al mese). È richie- sta a contare dal 60° anno di età. Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi. Calcolo: Importo secondo le tabelle a oppure b × quota del lavoratore × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia. a. età AVS 65: b. età AVS 64:

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF RU 2012

Allegato 8 (art. 5)

Glossario ed elenco delle abbreviazioni

Inserire dopo OPersPF OPP 2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professio- nale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, RS 831.441.1

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