AS 2012 2361
Convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen (con dichiarazione)
Testo originale
Convenzione tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen
Conclusa il 22 settembre 2011 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 26 marzo 2012 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° maggio 2012
L’Unione Europea e la Repubblica d’Islanda, di seguito denominata «Islanda», il Principato del Liechtenstein, di seguito denominato «Liechtenstein», il Regno die Norvegia, di seguito denominato «Norvegia», e la Confederazione Svizzera, di seguito denominata «Svizzera», di seguito denominati «Stati associati»,
visto l’accordo concluso il 18 maggio 1999 dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito denominato «Accordo di associazione con l’Islanda e la Norvegia»), visto l’accordo firmato il 26 ottobre 20041 tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito denominato «Accordo di associazione con la Svizzera»), visto il protocollo firmato il 28 febbraio 20082 tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confedera- zione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schen- gen (di seguito denominato «Protocollo di associazione con il Liechtenstein»),
RS 0.362.11
4 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31
Partecipazione ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea RU 2012
Art. 1 La presente Convenzione si applica agli atti o ai provvedimenti che modificano o sviluppano l’acquis di Schengen, adottati dalla Commissione nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Art. 2 1. Gli Stati associati sono associati in qualità di osservatori ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen, di seguito deno- minati «comitati comitatologia Schengen», ai quali è fatto riferimento nell’allegato della presente Convenzione. 2. Laddove un nuovo atto che modifica o sviluppa l’acquis di Schengen istituisce un nuovo comitato che assiste la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi, gli Stati associati sono associati ai lavori di tale comitato a partire dall’entrata in vigore dell’atto che lo istituisce.
3. L’elenco dei comitati comitatologia Schengen è regolarmente aggiornato a cura
della Commissione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Art. 3 1. I rappresentanti degli Stati associati sono associati ai lavori dei comitati comitato- logia Schengen secondo le modalità fissate dal presente articolo.
2. In sede di comitati comitatologia Schengen gli Stati associati hanno modo di:
– illustrare i problemi da essi riscontrati riguardo a un dato atto o provvedi- mento relativo all’attuazione, all’applicazione o allo sviluppo dell’acquis di Schengen, o dare risposta ai problemi incontrati da altre delegazioni; – pronunciarsi su qualsiasi questione inerente all’elaborazione e allo sviluppo delle disposizioni che li riguardano o alla relativa attuazione. 3. Gli Stati associati hanno diritto di avanzare suggerimenti in sede di comitati comitatologia Schengen. Previa discussione al riguardo, la Commissione può esami- nare tali suggerimenti nella prospettiva di formulare una proposta o avviare un’iniziativa.
4. Gli Stati associati non partecipano alle votazioni dei comitati comitatologia
Schengen e si ritirano al momento di una votazione. 5. Quando sono convocate le riunioni dei comitati comitatologia Schengen, gli Stati associati ricevono l’ordine del giorno, i progetti di provvedimenti sui quali sono invitati a esprimere un parere e altri eventuali documenti di lavoro pertinenti, con- temporaneamente agli Stati membri dell’Unione europea.
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6. I principi e le condizioni riguardanti l’accesso del pubblico ai documenti dei comitati comitatologia Schengen sono quelli che si applicano ai documenti della Commissione5. 7. Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione e nello stabilire gli aspetti procedurali dei comitati comitatologia Schengen, è fatto riferimento al presente articolo.
Art. 4 La Commissione, quando elabora proposte che modificano o sviluppano le disposi- zioni dell’acquis di Schengen, consulta in via informale gli esperti degli Stati asso- ciati, così come consulta gli esperti degli Stati membri dell’Unione europea, di seguito denominati «Stati membri», in fase di stesura delle proposte.
Art. 5
1. L’adozione di nuovi atti o provvedimenti che costituiscono uno sviluppo
dell’acquis di Schengen è riservata alle competenti istituzioni dell’Unione europea6. Fatto salvo il paragrafo 3, – tali atti o provvedimenti entrano in vigore simultaneamente per l’Unione europea e i suoi Stati membri interessati e per gli Stati associati, a meno che gli atti o i provvedimenti stessi non prevedano espressamente altrimenti; – il fatto che ciascuno degli Stati associati accetti tali atti o provvedimenti instaura diritti e obblighi tra lo Stato associato, da un lato, e l’Unione euro- pea e i suoi Stati membri vincolati da detti atti o provvedimenti, dall’altro. 2. L’adozione degli atti o dei provvedimenti menzionati al paragrafo 1 per i quali sono state seguite le procedure stabilite dalla presente convenzione è comunicata agli Stati associati. L’adozione degli atti o dei provvedimenti menzionati al paragrafo 1 è comunicata agli Stati associati dal Segretariato generale della Commissione, con riferimento al presente articolo, se tale adozione è notificata agli Stati membri. Ove non sia notificata agli Stati membri dal Segretariato generale della Commis- sione, l’adozione degli atti o dei provvedimenti menzionati al paragrafo 1 è comuni- cata agli Stati associati dalla Direzione generale della Commissione responsabile dell’adozione di tali atti o provvedimenti, con riferimento al presente articolo.
5 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consi- glio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) 6 Al momento della firma della presente Convenzione, tali atti o provvedimenti sono adottati conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commis- sione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23), modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE del 17 luglio 2006 (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
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3. Ogni Stato associato si pronuncia autonomamente in merito all’accettazione del contenuto degli atti o dei provvedimenti menzionati al paragrafo 1 e al recepimento nel rispettivo ordinamento giuridico interno. Tali decisioni sono notificate alla Commissione nei 30 giorni successivi alla comunicazione, da parte della Commis- sione, degli atti o dei provvedimenti in questione. Per l’accettazione, da parte degli Stati associati, degli atti o provvedimenti di cui al paragrafo 1 e per le conseguenze della mancata accettazione, si applicano le seguenti disposizioni: – Islanda e Norvegia: articolo 8 dell’Accordo di associazione con l’Islanda e la Norvegia; – Svizzera: articolo 7 dell’Accordo di associazione con la Svizzera; – Liechtenstein: articolo 5 del Protocollo di associazione con il Liechtenstein.
Art. 6 1. Per quanto riguarda i costi amministrativi connessi all’applicazione della presente Convenzione, gli Stati associati versano al bilancio generale dell’Unione europea un contributo annuo, calcolato in proporzione al loro prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti, a un importo di 500 000 euro, adeguato su base annua in funzione del tasso di inflazione all’interno dell’Unione europea. Tale importo di 500 000 euro è adeguato con uno scambio di lettere ove lo richieda l’evoluzione del numero di comitati comitatologia Schengen ai quali partecipano gli Stati associati, o la frequenza delle riunioni. 2. Le spese di viaggio dei rappresentanti che partecipano alle riunioni dei comitati comitatologia Schengen non sono rimborsate.
Art. 7
1. Il Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea è depositario della
presente Convenzione.
2. L’Unione europea e gli Stati associati approvano la presente Convenzione con-
formemente alle loro rispettive procedure.
3. L’entrata in vigore della presente Convenzione è subordinata all’approvazione
dell’Unione europea e di almeno uno degli Stati associati. 4. La presente Convenzione entra in vigore, per l’Unione europea e lo Stato asso- ciato interessato, il primo giorno del secondo mese successivo al deposito del rispet- tivo strumento di approvazione o ratifica presso il depositario.
5. Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente Convenzione entra in vigore
soltanto dopo l’entrata in vigore del Protocollo di associazione con il Liechtenstein.
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Art. 8
1. Per quanto riguarda la Norvegia e l’Islanda, la presente Convenzione cessa di
essere applicabile quando cessa di applicarsi l’Accordo di associazione con l’Islanda e la Norvegia. 2. Per quanto riguarda la Svizzera, la presente convenzione cessa di essere applica- bile quando cessa di applicarsi l’accordo di associazione con la Svizzera.
3. Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente Convenzione cessa di essere
applicabile quando cessa di applicarsi il Protocollo di associazione con il Liechten- stein.
4. Tale cessazione è notificata al depositario.
Art. 9 La presente Convenzione e la dichiarazione comune sono redatte in un unico esem- plare originale nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, islandese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2011.
(Seguono le firme)
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Allegato
Elenco dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis Schengen: – comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1638/95 del Consiglio, del 29 maggio 19957, che istituisce un modello uniforme per i visti; – comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento euro- peo e del Consiglio, del 20 dicembre 20068, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 20079, sull’isti- tuzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); tale comitato assiste la Commissione europea anche nell’applicazione dei seguenti strumenti giuridici: – regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 200810, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve dura- ta (regolamento VIS), – regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 200811, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), – decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 200812, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), – comitato istituito dalla decisione 2004/201/GAI del Consiglio, del 19 feb- braio 200413, sulle procedure di modifica del manuale SIRENE, e dal rego- lamento (CE) n. 378/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 200414, sulle pro- cedure di modifica del manuale SIRENE, per assistere la Commissione europea nella modifica del manuale SIRENE; – comitato istituito dalla decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 200515, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordi- namento sicura per i servizi di gestione dell’immigrazione degli Stati mem- bri;
7 GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1
8 GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4
9 GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63
10 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60
11 GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 1
12 GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 43
13 GU L 64 del 2.3.2004, p. 45
14 GU L 64 del 2.3.2004, pag. 5
15 GU L 83 dell’1.4.2005, pag. 48
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– comitato istituito dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 200616, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), per assistere la Commissione europea nel set- tore delle frontiere esterne; – comitato «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» istituito dalla decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 200717, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»; – comitato istituito dal regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 200918, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (comitato dei visti).
16 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1
17 GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22
18 GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1
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Dichiarazione comune delle Parti contraenti sull’associazione specifica all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen Le Parti contraenti dichiarano congiuntamente che l’associazione specifica della Repubblica d’Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen non può essere considerata un precedente giuridico o poli- tico per nessun altro ambito di cooperazione fra l’Unione europea e quei Paesi.
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Campo d’applicazione il 17 aprile 2012 Stati contraenti Ratifica Entrata in vigore
Unione europea 13 marzo 2012 1° maggio 2012 Svizzera 26 marzo 2012 1° maggio 2012 Liechtenstein 15 dicembre 2011 1° maggio 2012
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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