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AS 2012 2389

Legge federale sulla protezione dell'ambiente

Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)

Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)

Modifica del 20 dicembre 2006 (RU 2007 2701; RS 814.01)

Introdurre

Art. 37 Prescrizioni esecutive cantonali Le prescrizioni esecutive cantonali concernenti la protezione dalle catastrofi (art. 10), l’esame dell’impatto sull’ambiente (art. 10a–10d), il risanamento (art. 16–18), la protezione acustica negli immobili (art. 20 e 21) e i rifiuti (art. 30–32, 32abis–32e), per essere valide, devono essere approvate dalla Confe- derazione.

13 aprile 2012 Commissione di redazione dell’Assemblea federale

2012-1052 2389

Legge sulla protezione dell’ambiente. Correzione RU 2012

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