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AS 2012 2405

AS 2012 2405

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)

Modifica del 25 aprile 2012

Il Consiglio federale ordina:

I L’ordinanza del 19 dicembre 19831 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visti gli articoli 79 capoverso 1, 81–88 e 96 lettere c e f della legge federale del 20 marzo 19813 sull’assicurazione contro gli infortuni (legge; LAINF); visto l’articolo 40 della legge del 13 marzo 19644 sul lavoro (LL),

Art. 69a Banca dati inerente all’esecuzione

1 La commissione di coordinamento provvede all’allestimento di un sistema auto-

matizzato per la gestione dei dati nel quadro dell’esecuzione delle prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro (banca dati inerente all’esecuzione). 2 L’INSAI gestisce la parte della banca dati inerente all’esecuzione che corrisponde alla sua competenza relativa alla sicurezza sul lavoro. 3 La SECO gestisce la parte della banca dati inerente all’esecuzione che amministra in virtù dell’articolo 85 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20005 concernente la legge sul lavoro.

2011-2285 2405

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni RU 2012

Art. 69b Scopo La banca dati inerente all’esecuzione serve: a. agli organi di esecuzione per rilevare, pianificare, applicare, coordinare e valutare le loro misure di sorveglianza ed esecuzione; b. alla commissione di coordinamento per adempire i suoi compiti, in partico- lare quelli di cui agli articoli 52–58; c. all’allestimento di valutazioni nel quadro della sicurezza sul lavoro.

Art. 69c Contenuto della banca dati inerente all’esecuzione La banca dati inerente all’esecuzione contiene: a. dati sulle competenze e le attività degli organi di esecuzione; b. dati anonimizzati relativi ai danni rilevati secondo l’articolo 79 capoverso 1 della legge; c. i seguenti dati aziendali:

1. numero d’identificazione dell’azienda secondo l’ordinanza del 30 giu-

gno 19936 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS) o secondo la legge federale del 18 giugno 20107 sul numero d’iden- tificazione delle imprese (LIDI),

2. assicuratori,

3. numero di assicurazione o di polizza.

Art. 69d Introduzione dei dati

1 Gli organi di esecuzione secondo gli articoli 47–49 introducono i dati di cui

all’articolo 69c lettera a nella banca dati inerente all’esecuzione. 2 Gli assicuratori forniscono i dati di cui all’articolo 69c lettere b e c direttamente ai gestori delle banche dati inerenti all’esecuzione di cui all’articolo 69a capoversi 2 o 3 rispettivamente tramite l’organo che gestisce i dati secondo l’articolo 79 capo- verso 1 della legge.

Art. 69e Autorizzazione di accesso 1 Gli organi di esecuzione e la segreteria della commissione di coordinamento hanno l’autorizzazione di accesso. 2 Ai dati aziendali di cui all’articolo 69c lettera c possono accedere, oltre alla segreteria della commissione di coordinamento, unicamente gli organi di esecuzione della LL.

6 RS 431.903 7 RS 431.03

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni RU 2012

3 La commissione di coordinamento disciplina i dettagli concernenti le autorizza- zioni di accesso. Queste ultime devono essere limitate nella misura necessaria, in particolare a protezione dei dati personali o specifici all’azienda, nonché in conside- razione di possibili conflitti d’interesse.

Art. 69f Comunicazione di dati a terzi 1 La commissione di coordinamento può mettere dati anonimizzati a disposizione di autorità, organizzazioni e privati, per le loro valutazioni. A tal fine può consegnare agli interessati estratti della banca dati inerente all’esecuzione o rilasciare autorizza- zioni di accesso limitate. 2 La commissione di coordinamento garantisce che la comunicazione di dati a terzi non permetta di risalire in particolare all’identità delle aziende registrate nella banca dati inerente all’esecuzione, delle autorità coinvolte, degli assicurati o degli assicu- ratori.

Art. 69g Protezione dalla perdita di dati, protocollo e sicurezza dei dati 1 Gli organi autorizzati all’introduzione e all’elaborazione dei dati nonché al loro accesso adottano i provvedimenti tecnici e organizzativi affinché i loro dati siano protetti dalla perdita, da qualsiasi trattamento e consultazione illeciti, come pure dalla sottrazione. 2 I gestori delle banche dati inerenti all’esecuzione di cui all’articolo 69a capoversi 2 e 3 devono provvedere affinché, in caso di accesso a dati rilevanti relativi a danni o ad aziende (art. 69c lett. b e c), siano registrati automaticamente nel protocollo i nomi degli utenti e la data di accesso alla banca dati inerente all’esecuzione. Su richiesta, l’INSAI o la SECO forniscono agli assicuratori estratti di questi protocolli.

Art. 69h Mandati di prestazione per la gestione della banca dei dati inerente all’esecuzione La commissione di coordinamento può stipulare mandati di prestazione con gli organi preposti alla gestione della banca dati inerente all’esecuzione (art. 69a cpv. 2 e 3) in merito a singoli aspetti, in particolare ai loro compiti e alle loro indennità.

Art. 69i Diritto all’informazione 1 Le aziende hanno il diritto di chiedere informazioni sui dati che le concernono all’organo preposto alla gestione della banca dei dati inerente all’esecuzione (art. 69a) o agli organi di esecuzione competenti. 2 L’organo preposto alla gestione della banca dati inerente all’esecuzione o l’organo di esecuzione competente rendono noto in modo completo, gratuitamente e di regola per scritto il contenuto dei dati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta d’informazione. 3 Gli aventi diritto all’informazione possono chiedere la rettifica, il completamento o l’eliminazione dalla banca dati inerente all’esecuzione di dati non corretti che li concernono.

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni RU 2012

Art. 69j Qualità dei dati e rettifica 1 Per l’esattezza, l’aggiornamento e la completezza dei dati è competente l’organo che fornisce i dati o che li introduce nella banca dati inerente all’esecuzione. 2 Se gli aventi diritto all’informazione o all’accesso constatano registrazioni errate o non aggiornate, la segreteria della commissione di coordinamento ordina la rettifica dei dati corrispondenti.

II La presente modifica entra in vigore il 15 maggio 2012.

25 aprile 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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