AS 2012 2569
Codice civile svizzero
Codice civile (Cognome e cittadinanza)
Modifica del 30 settembre 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 27 agosto 20091; visto il parere del Consiglio federale del 14 ottobre 20092, decreta:
I Il Codice civile3 è modificato come segue:
Art. 30, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 2 2. Cambiamento 1 Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi degni di rispetto, del nome a. In genere autorizzare una persona a cambiare nome.
2 Abrogato
Art. 30a b. In caso di In caso di morte di un coniuge, il coniuge superstite, se ha cambiato morte di un coniuge cognome in occasione del matrimonio, può dichiarare in ogni tempo all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.
Art. 119 A. Cognome Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio conserva il nuovo cognome anche dopo il divorzio; può tuttavia di- chiarare in ogni tempo all’ufficiale dello stato civile di voler riprende- re il proprio cognome da celibe o nubile.
Art. 160 B. Cognome 1 Ciascun coniuge conserva il proprio cognome.
2 Gli sposi possono tuttavia dichiarare all’ufficiale dello stato civile di
voler assumere un cognome coniugale; possono scegliere tra il co- gnome da nubile o celibe della sposa o dello sposo.
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3 Se mantengono ciascuno il proprio cognome, gli sposi determinano
il cognome dei figli, scegliendolo tra i loro cognomi da celibe o nubi- le. In casi motivati, l’ufficiale dello stato civile può liberarli da quest’obbligo.
Art. 161 C. Cittadinanza Ciascun coniuge conserva la propria cittadinanza cantonale e attinenza comunale.
Art. 267a II. Cittadinanza 1 Il figlio minorenne acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore adottivo di cui porta il cognome, in luogo e vece di quelle anteriori.
2 Il figlio minorenne di un coniuge, se adottato dall’altro coniuge, ha
la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.
Art. 270 A. Cognome 1 Se i genitori sono uniti in matrimonio e portano cognomi diversi, il I. Figlio di geni- figlio ne assume il cognome da celibe o nubile da essi scelto per i figli tori coniugati comuni in occasione del matrimonio.
2 Entro un anno dalla nascita del primo figlio, i genitori possono
chiedere congiuntamente che il figlio porti il cognome da celibe o nubile dell’altro genitore.
3 Se i genitori portano un cognome coniugale, il figlio assume tale
cognome.
Art. 270a II. Figlio di 1 Sei genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il genitori non coniugati cognome da nubile della madre.
2 Se l’autorità tutoria attribuisce loro l’autorità parentale in comune, i
genitori possono, entro un anno, dichiarare all’ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il cognome da celibe del padre.
3 Se è il solo detentore dell’autorità parentale, il padre può fare la
stessa dichiarazione.
Art. 270b III. Consenso Il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età può del figlio essere cambiato soltanto con il suo consenso.
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Art. 271 B. Cittadinanza 1 Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.
2 Se assume il cognome dell’altro genitore, il figlio minorenne ne
acquista anche la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale, in luogo e vece di quelle anteriori.
Titolo finale
Art. 8a
2. Cognome Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio
prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 30 settembre 2011 può in ogni tempo dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.
Art. 13d IVquater. 1 Se dopo l’entrata in vigore della modifica del presente Codice del Cognome del figlio 30 settembre 2011 non portano più un cognome coniugale in virtù di una dichiarazione secondo l’articolo 8a del presente titolo, i genitori possono, entro un anno dall’entrata in vigore della legge nuova, di- chiarare che il figlio assume il cognome da celibe o nubile del genitore che ha fatto la dichiarazione suddetta.
2 Se l’autorità parentale su un figlio di genitori non uniti in matrimo-
nio è stata attribuita in comune ai genitori o soltanto al padre prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 30 set- tembre 2011, la dichiarazione di cui all’articolo 270a capoversi 2 e 3 può essere fatta entro un anno dall’entrata in vigore della legge nuova.
3 È fatto salvo il consenso del figlio secondo l’articolo 270b.
II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 29 settembre 19524 sulla cittadinanza
Art. 4 cpv. 2–4
2 Se ambedue i genitori sono svizzeri, il figlio acquista la cittadinanza
cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.
3 e 4 Abrogati
4 RS 141.0
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2. Legge del 18 giugno 20045 sull’unione domestica registrata
Art. 12a Cognome
1 Ciascun partner conserva il proprio cognome.
2 Al momento della registrazione dell’unione domestica, i partner possono tuttavia dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome comune; pos- sono scegliere tra il cognome da celibe o nubile di uno di loro.
Inserire nella sezione 2:
Art. 30a Cognome Il partner che ha cambiato cognome in occasione della registrazione dell’unione domestica conserva il nuovo cognome anche dopo lo scioglimento della stessa; può tuttavia dichiarare in ogni tempo all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.
Art. 37a Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2011 Se l’unione domestica è stata registrata prima dell’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2011 del Codice civile, i partner possono, entro un anno dall’en- trata in vigore di tale modifica, dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome comune; possono scegliere tra il cognome da celibe o nubile di uno di loro.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 30 settembre 2011 Consiglio degli Stati, 30 settembre 2011 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
5 RS 211.231
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Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
19 gennaio 2012.6
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.7
18 aprile 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
6 FF 2011 6577 7 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del
13 apr. 2012.
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