AS 2012 2885
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar
Modifica del 9 maggio 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 giugno 20061 che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar è modificata come segue:
Art. 1a–4 Abrogati
Art. 4a Divieto di adempimento di determinate richieste È vietato adempiere a richieste delle seguenti persone, imprese e organizzazioni se vi è correlazione tra queste e un contratto o un’attività la cui esecuzione viene diret- tamente o indirettamente impedita o pregiudicata da misure previste dalla presente ordinanza: a. il Governo del Myanmar; b. persone fisiche, imprese e organizzazioni in Myanmar; c. persone fisiche, imprese e organizzazioni operanti su incarico o in favore di una persona, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a o b.
Art. 5 Abrogato
Art. 6 Controllo ed esecuzione 1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 4a.
2 Ilcontrollo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle
dogane.
Art. 7 Abrogato
1 RS 946.231.157.5
2012-1187 2885
Provvedimenti nei confronti del Myanmar RU 2012
Art. 8 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1 o 4a della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb. 2 Le infrazioni di cui all’articolo 9 LEmb sono perseguite e giudicate della SECO; quest’ultima può ordinare sequestri e confische.
II Gli allegati 2–5 sono abrogati.
III La presente modifica entra in vigore il 10 maggio 2012.2
9 maggio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 9 mag. 2012 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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