AS 2012 2887
Ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione, OAccD)
Ordinanza sul sistema svizzero d’accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione (Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione, OAccD)
Modifica del 9 maggio 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 giugno 19961 sull’accreditamento e sulla designazione è modifi- cata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza l’espressione «laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità» è sostituita con l’espressione «organismi di valutazione della conformità».
Art. 1 cpv. 2 2 Per organismi di valutazione della conformità s’intendono gli organismi che effet- tuano valutazioni della conformità comprese tarature, prove, certificazioni e ispe- zioni.
Art. 25 cpv. 3
3 Se l’accordo non contiene una regolamentazione sulle condizioni della designa-
zione, il richiedente deve soddisfare le condizioni dell’allegato 5, sempre che altri atti normativi non contengano disposizioni derogatorie o più severe.
1 RS 946.512
2011-0214 2887
Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione RU 2012
Titolo prima dell’art. 26 Sezione 3: Domanda di designazione e criteri applicabili all’autorità di designazione
Art. 26, rubrica Domanda
Art. 26a Criteri applicabili all’autorità di designazione 1 L’autorità di designazione svolge la sua attività in modo obiettivo e imparziale.
2 Non può svolgere né offrire attività o consulenze effettuate dagli organismi di valutazione della conformità.
1bis Su proposta dell’organismo designato l’autorità di designazione revoca la desi- gnazione se l’organismo designato rinuncia alla designazione. L’autorità informa senza indugio il SAS e la SECO.
Da inserire prima del titolo che precede il capitolo 4
Art. 34a Rilascio di certificati di conformità 1 L’organismo rilascia un certificato di conformità al cliente, se il prodotto di quest’ultimo soddisfa le condizioni stabilite nei criteri fondamentali, nelle corri- spondenti norme armonizzate o nelle specifiche tecniche. 2 Qualora il cliente non soddisfi i criteri di cui al capoverso 1, l’organismo lo invita ad apportare correzioni.
Art. 34b Sospensione e revoca del certificato di conformità 1 L’organismo può sospendere o revocare il certificato di conformità se, nell’ambito della sorveglianza, constata che il prodotto non soddisfa i criteri di cui all’arti- colo 34a capoverso 1.
2 L’organismo invita i clienti ad apportare correzioni.
3 L’organismo informa l’autorità di designazione quando sospende o revoca certifi- cati di conformità.
Art. 34c Ricorso a terzi L’organismo informa l’autorità di designazione e i clienti, quando si avvale di terzi.
Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione RU 2012
II Gli allegati 1, 2 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III L’ordinanza del DFE del 27 febbraio 19922 sulla Commissione federale d’accreditamento è abrogata.
IV Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 17 novembre 19993 sull’organizzazione del
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Art. 21 Competenze e facoltà speciali Il METAS può fornire prestazioni anche per altri servizi federali, in particolare gestire e mantenere laboratori e reti di misurazione per tali servizi.
2. Ordinanza del 15 febbraio 20064 sugli strumenti di misurazione
Art. 34 lett. a e b Abrogate
V La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2012.
9 maggio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 RU 1992 719, 2006 1089 3 RS 172.213.1 4 RS 941.210
Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione RU 2012
Allegato 1 (art. 5 cpv. 2 e art. 9)
Nota a piè di pagina relativa al titolo dell’allegato
Criteri internazionali applicabili al Servizio d’accreditamento svizzero42
42 Il testo della presente norma può essere richiesto al Centro svizzero d’informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.
Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione RU 2012
Allegato 2 (art. 7 cpv. 1)
Nota a piè di pagina relativa al titolo dell’allegato
Criteri internazionali applicabili ai laboratori di prova e agli organismi di valutazione della conformità44
44 Il testo delle presenti norme può essere richiesto al Centro svizzero d’informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch
Lett. d, f - i d. Valutazione della conformità: requisiti generali per la competenza degli or- ganismi di prova di attitudine (PT provider): ISO/IEC 17043; f. Valutazione della conformità: requisiti generali per gli organismi di certifi- cazione di processi e servizi: ISO/IEC 17065; g. Valutazione della conformità: requisiti generali per gli organismi che forni- scono audit e certificazioni di sistemi di gestione: ISO/IEC 17021; h. abrogata i. Valutazione della conformità: requisiti generali per gli organismi di certifi- cazione delle persone: ISO/IEC 17024.
Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione RU 2012
Allegato 5 (art. 25 cpv. 3) Cifre 1.1–1.3, 3, 4 e 6 1.1 L’organismo designato, il suo direttore ed il personale incaricato della valu- tazione e della verifica non possono: – essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore, né l’acquirente, né il proprietario, né l’utilizzatore, né il manutentore dei prodotti, componenti o sottosistemi da controllare, né il mandatario di una di queste persone; – intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione e sviluppo, fabbricazione, costruzione, commercializzazione, istalla- zione, funzionamento o manutenzione di tali prodotti, componenti o sottosistemi.
1.2 Anche un organismo designato che fa parte di un’associazione economica o
di un’associazione di categoria e che valuta i prodotti alla cui progettazione, fabbricazione, fornitura, montaggio, utilizzo o manutenzione concorrono imprese rappresentate da tale associazione può essere considerato un organi- smo designato, a condizione che sia provata la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto d’interessi.
1.3 Le cifre 1.1 e 1.2 non escludono la possibilità di uno scambio di informazi-
oni tecniche fra il costruttore e l’organismo di controllo.
3 L’organismo designato deve soddisfare i seguenti criteri:
3.1 essere in grado di garantire lo svolgimento di tutti i compiti assegnatigli
dalla legislazione settoriale e per i quali esso è stato designato, indipen- dentemente dal fatto che i suddetti compiti siano eseguiti dall’orga- nismo stesso o sotto la sua responsabilità;
3.2 disporre in particolare del personale e dei mezzi necessari per svolgere
adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l’esecu- zione delle operazioni di valutazione e di verifica; ciò implica la pre- senza in organico, in quantità sufficiente, di personale scientifico dotato dell’esperienza e delle competenze adeguate per valutare la funzionalità e le prestazioni dei dispositivi per i quali l’organismo è stato designato, in considerazione della legislazione settoriale;
3.3 avere accesso al materiale necessario per le verifiche richieste, in parti-
colare per le verifiche eccezionali;
3.4 disporre delle descrizioni di procedure adeguate all’esecuzione delle va-
lutazioni di conformità che consentono di garantire la trasparenza e la ripetibilità di tali procedure;
3.5 eseguire le valutazioni di conformità nel rispetto del principio di pro-
porzionalità, evitando di imporre inutili stress a produttori, mandatari, importatori o commercianti;
Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione RU 2012
3.6 informare l’autorità di designazione su:
– il rifiuto, la limitazione, la sospensione o la revoca di un certificato di conformità; – tutte le circostanze suscettibili di avere ripercussioni sul campo d’applicazione e sulle condizioni della designazione; – qualsiasi richiesta di informazioni ricevuta da parte delle autorità di sorveglianza del mercato in merito alle attività di valutazione della conformità, – le attività di valutazione della conformità svolte nel campo d’applicazione della sua designazione e altre attività, incluse le at- tività transfrontaliere e l’assegnazione di subappalti, sempre che ciò sia richiesto dall’autorità di designazione.
4 Il personale incaricato delle operazioni di valutazione e di controllo deve
possedere: – una buona formazione professionale per tutte le operazioni di valuta- zione e di verifica per le quali l’organismo è stato designato; – una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle valutazioni e ai controlli che svolge e una pratica sufficiente in tale settore; – le capacità necessarie per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che dimostrano l’avvenuto svolgimento delle valutazioni e dei controlli; – conoscenze adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza, delle norme e delle prescrizioni tecniche vigenti.
6 L’organismo designato deve stipulare un’assicurazione di responsabilità
civile, a meno che detta responsabilità non sia coperta da un’autorità statale o che i controlli non siano svolti direttamente da un’autorità statale.
Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione RU 2012