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AS 2012 2905

Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati

Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)

Modifica del 9 maggio 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 agosto 19981 sui siti contaminati è modificata come segue:

1 Ai fini della protezione delle acque sotterranee, un sito inquinato deve essere sor- vegliato, fatto salvo il capoverso 1bis, se: a. nell’eluito del materiale del sito si supera uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato 1; b. per le acque sotterranee nel settore di protezione delle acque Au: nella cor- rente immediatamente a valle del sito, la concentrazione di sostanze prove- nienti dal sito è superiore al 10 per cento di uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato 1; oppure c. per le acque sotterranee al di fuori del settore di protezione delle acque Au: nella corrente immediatamente a valle del sito, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito è superiore al 40 per cento di uno dei valori di concen- trazione giusta l’allegato 1. 1bis Un sito non deve più essere sorvegliato se in base ai risultati di una sorveglianza pluriennale si constata che, a seguito dell’andamento delle concentrazioni delle sostanze inquinanti e delle caratteristiche del sito, tale sito non necessiterà molto probabilmente di risanamento conformemente al capoverso 2.

Art. 10 cpv. 1, frase introduttiva, nonché cpv. 1bis 1 Ai fini della protezione delle acque superficiali, un sito inquinato deve essere sor- vegliato, fatto salvo il capoverso 1bis, se: 1bis Un sito non deve più essere sorvegliato se in base ai risultati di una sorveglianza pluriennale si constata che, a seguito dell’andamento delle concentrazioni delle sostanze inquinanti e delle caratteristiche del sito, tale sito non necessiterà molto probabilmente di risanamento conformemente al capoverso 2.

1 RS 814.680

2011-1058 2905

Ordinanza sui siti contaminati RU 2012

Art. 13 cpv. 1 1 Se un sito inquinato deve essere sorvegliato, l’autorità esige che si rediga un piano di sorveglianza e si adottino i provvedimenti che permettono di accertare un pericolo concreto di effetti nocivi o molesti prima che tale pericolo si verifichi. I provvedi- menti di sorveglianza devono essere applicati fino a che non sussiste più la necessità della sorveglianza giusta gli articoli 9–12.

II Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2012.

9 maggio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Evelyne Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Ordinanza sui siti contaminati RU 2012

Allegato 1 (art. 9 e 10)

Valori di concentrazione ai fini della valutazione degli effetti dei siti inquinati sulle acque

Cpv. 1 1 Per valutare gli effetti dei siti inquinati sulle acque fanno testo i valori di concen- trazione riportati nelle tabelle seguenti. Se per sostanze suscettibili di inquinare le acque e che hanno inquinato un sito non sono stati fissati valori di concentrazione, l’autorità li stabilisce, previa approvazione dell’UFAM, per il singolo caso confor- memente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque.

Ordinanza sui siti contaminati RU 2012

Allegato 3 (art. 12 cpv. 1)

Valori di concentrazione per valutare la necessità di risanamento di suoli

Introduzione Per valutare la necessità di risanamento di suoli fanno testo i valori di concentra- zione riportati nelle tabelle seguenti. Se per sostanze suscettibili di inquinare le acque e che hanno inquinato un sito non sono fissati valori di concentrazione, l’autorità li stabilisce, previa approvazione dell’UFAM, per il singolo caso confor- memente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente.

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