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AS 2012 3249

AS 2012 3249

Ordinanza sull’esportazione, l’importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)

Modifica del 30 maggio 2012

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 22 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego, ordina:

I Alla categoria 5, parte 1, dell’allegato 2 dell’ordinanza del 25 giugno 19972 sul con- trollo dei beni a duplice impiego è aggiunto il numero di controllo delle esportazioni

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2012.

30 maggio 2012 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann

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