AS 2012 3411
Ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis)
Ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis)
Modifica del 23 marzo 2012
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 22 maggio 20061 concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili è modificata come segue:
1bis Alle fermate con notevole cambio di passeggeri l’intelligibilità delle informa- zioni acustiche per gli utenti deve essere di almeno 0,7 STIM – DS in punti apposita- mente segnalati per gli audiolesi sui marciapiedi e, se del caso, in altri punti.
Art. 8 cpv. 2 2 Nei veicoli, i posti destinati alle sedie a rotelle devono essere indicati con un sim- bolo, bianco su sfondo blu, grande almeno 60 mm raffigurante una sedia a rotelle.
1 I pulsanti per l’apertura delle porte destinati a tutti i passeggeri devono trovarsi a un’altezza minima di 80 cm e massima di 120 cm al di sopra della piattaforma per gli utenti. Tali pulsanti devono poter essere attivati con uno sforzo minimo di 5 N e massimo di 15 N anche da persone che hanno subito amputazioni della mano o del braccio o che portano una protesi e devono essere facilmente riconoscibili, con un grado di contrasto rispetto allo sfondo di 0,6. I pulsanti devono avere un bordo giallo, verde, grigio o nero. 1bis La funzione dei pulsanti per l’apertura delle porte deve essere identificabile per gli ipovedenti e i non vedenti mediante segnalazioni tattili. La segnalazione consiste di due simboli angolari di almeno 14 mm di altezza, collocati a una distanza di 4‒6 mm l’uno dall’altro, dello spessore di 1‒3 mm e sporgenti con un rilievo di 1‒1,5 mm. Non è necessario apporre segnalazioni tattili sui pulsanti collocati sulle
1 RS 151.342
2011-2628 3411
Requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici RU 2012 conforme alle esigenze dei disabili
barre di sostegno se tali barre non dispongono di pulsanti per l’apertura destinati alle persone in sedia a rotelle secondo il capoverso 5.
Art. 16 Visibilità delle porte Le porte sui fianchi dei veicoli azionate dai passeggeri devono avere all’esterno una forma facilmente individuabile dagli ipovedenti.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2012.
23 marzo 2012 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard