AS 2012 351
Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>
Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2
Modifica del 18 marzo 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 20101, decreta:
I La legge dell’8 ottobre 19992 sul CO2 è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 11d Sezione 2b: Riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili
Art. 11d Principio 1 Le emissioni di CO2 delle automobili immatricolate per la prima volta (automobili) devono essere ridotte a una media di 130 g di CO2/km entro la fine del 2015.
2 Il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale un rapporto sul grado di
raggiungimento dell’obiettivo di cui al capoverso 1 la prima volta nel 2016 e succes- sivamente ogni tre anni. 3 Esso sottopone per tempo all’Assemblea federale proposte per un’ulteriore ridu- zione delle emissioni di CO2 delle automobili da attuare dopo il 2019. Tiene conto delle norme dell’Unione europea.
Art. 11e Obiettivo individuale 1 Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che consente di attribuire a ogni importatore e a ogni costruttore un obiettivo individuale relativo alle emissioni medie di CO2 delle automobili importate o fabbricate in Svizzera. Il calcolo si basa sulle automobili dell’importatore o del costruttore immatricolate per la prima volta durante l’anno corrispondente (parco auto). 2 Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale considera in particolare:
a. le caratteristiche delle automobili importate o fabbricate in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche; b. le norme dell’Unione europea.
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Legge sul CO2 RU 2012
3 Gli importatori e i costruttori possono costituire un raggruppamento. In tal caso è calcolato l’obiettivo individuale per il parco auto del raggruppamento. 4 Per gli importatori e i costruttori che importano o fabbricano meno di 50 auto- mobili all’anno, l’obiettivo individuale è stabilito per ogni singola automobile in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.
Art. 11f Calcolo dell’obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2 1 Alla fine di ogni anno, l’Ufficio federale dell’energia calcola per ogni importatore, costruttore o raggruppamento: a. l’obiettivo individuale di cui all’articolo 11e capoverso 1; b. le emissioni medie di CO2 del parco auto corrispondente. 2 Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che devono fornire gli importatori o i costruttori di automobili senza approvazione del tipo per i calcoli di cui al capo- verso 1. Se le informazioni non sono fornite entro il termine fissato, esso può stabi- lire che il calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si basi su un livello di emissioni forfettario.
3 Per gli anni 2012–2014, il calcolo delle emissioni medie di CO2 si basa sulle
seguenti quote del parco auto con le emissioni di CO2 più basse: a. per il 2012: 65 per cento; b. per il 2013: 75 per cento; c. per il 2014: 80 per cento. 4 Il Consiglio federale può stabilire in che misura le automobili con emissioni di CO2 molto basse siano da considerare in modo particolare nel calcolo di cui al capoverso 1 lettera b.
Art. 11g Sanzione in caso di superamento dell’obiettivo individuale 1 Se le emissioni medie di CO2 del parco auto di un importatore, di un costruttore o di un raggruppamento superano l’obiettivo individuale, l’importatore, il costruttore o il raggruppamento deve versare alla Confederazione i seguenti importi per ogni automobile immatricolata per la prima volta durante l’anno civile corrispondente: a. per gli anni 2012–2018:
1. per il primo grammo di CO2/km in eccesso: 7.50 franchi,
2. per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: 22.50 franchi,
3. per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: 37.50 franchi,
4. per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso:
142.50 franchi;
b. a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso:
142.50 franchi.
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2 Per gli importatori e i costruttori che importano o fabbricano meno di 50 auto- mobili all’anno, gli importi di cui al capoverso 1 si applicano a ogni singola auto- mobile. Per gli anni 2012–2014, gli importi sono moltiplicati per le percentuali di cui all’articolo 11f capoverso 3.
3 I membri dei raggruppamenti rispondono in solido del pagamento della sanzione.
4 Per il rimanente, si applicano per analogia gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 19963 sull’imposizione degli oli minerali. 5 Nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 della singola automobile, il Consiglio federale può prevedere l’obbligo di indicare nella documentazione di vendita delle automobili l’importo da pagare conformemente ai capoversi 1 e 2.
Art. 11h Procedura Il Consiglio federale disciplina la procedura di esecuzione della sanzione.
Art. 11i Impiego dei proventi della sanzione 1 I proventi della sanzione, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese di esecuzione, sono distribuiti equamente alla popolazione. 2 Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di distribuzione. Può incaricare della distribuzione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.
Art. 13a False dichiarazioni sulle automobili 1 Chi fornisce intenzionalmente false dichiarazioni per i calcoli di cui all’articolo 11f è punito con una multa fino a 30 000 franchi.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una multa.
II La legge federale del 19 dicembre 19584 sulla circolazione stradale è modificata come segue:
Art. 104a cpv. 2 lett. e nonché 5 lett. f
2 Il registro serve all’adempimento dei compiti legali seguenti:
e. esecuzione della riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili. 5 I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante proce- dura di richiamo: f. l’Ufficio federale dell’energia per l’esecuzione della riduzione delle emis- sioni di CO2 delle automobili.
3 RS 641.61 4 RS 741.01
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Legge sul CO2 RU 2012
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l’iniziativa popolare «Per
veicoli a misura d’uomo»5 sarà stata ritirata6 o respinta in votazione popolare.
3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 18 marzo 2011 Consiglio degli Stati, 18 marzo 2011 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
13 ottobre 2011.7
2 La presente legge entra in vigore il 1° maggio 2012.
16 dicembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 FF 2008 6931 6 L’iniziativa popolare del 25 ago. 2008 è stata ritirata dal comitato il 23 giu. 2011 tramite dichiarazione di ritiro condizionato (FF 2011 4997). 7 FF 2011 4963
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