AS 2012 3545
Statuto della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo
Statuto del 22 luglio 1944 della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo
RS 0.979.2; RU 1992 2646
Modifica dello Statuto Approvata dalla decisione n. 596 del Consiglio dei Governatori del 30 gennaio 2009 Accettazione notificata dalla Svizzera il 27 luglio 2009 Entrata in vigore per la Svizzera il 27 giugno 2012
Traduzione1
(A) Aumento dei voti di base. Il Consiglio dei Governatori conviene quanto segue:
1. L’articolo V, Sezione 3 (a) dello Statuto della Banca Internazionale per la Rico- struzione e lo Sviluppo è modificato come segue: «Sezione 3: Voto (a) Il numero di voti di ogni Stato membro corrisponde alla somma dei suoi voti di base e dei voti per ogni parte di capitale detenuta. (i) Il numero di voti di base assegnato a ogni Stato membro corrisponde al risultato di una equa ripartizione tra tutti gli Stati membri del 5,55 per cento della somma complessiva dei voti di tutti gli Stati membri, a con- dizione che non vi siano voti di base frazionari. (ii) Il numero di voti per ogni parte di capitale detenuta assegnato a ogni Stato membro corrisponde alla cifra risultante dalla distribuzione di un voto per ogni parte di capitale detenuta.»
2. La presente modifica entra in vigore per tutti gli Stati membri tre mesi dopo che la Banca ha certificato, tramite una comunicazione formale indirizzata a tutti gli Stati membri, che i tre quinti di loro, rappresenti l’85 per cento dei voti attribuiti, hanno accettato la modifica.
1 Dal testo originale inglese.
2009-1634 3545
Statuto della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo RU 2012