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AS 2012 3667

Ordinanza sulla radiotelevisione

Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Modifica del 15 giugno 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. k 1 Le emittenti sottoposte all’obbligo di notificazione devono fornire all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) in particolare le seguenti indicazioni: k. il momento in cui hanno iniziato l’emittenza del programma.

Art. 7 cpv. 3

3 La SSR è tenuta a trasmettere annualmente in ogni regione linguistica almeno

24 trasmissioni televisive con descrizione audio per gli ipovedenti.

Art. 27 cpv. 5 e 6 5 Tutte le emittenti concessionarie devono presentare un conto annuale contenente il conto economico, il bilancio e gli allegati nonché il rapporto dell’ufficio di revi- sione. Il DATEC può emanare disposizioni sulla presentazione dei conti e sulla contabilità separata secondo l’articolo 41 capoverso 2 LRTV. 6 Il conto economico e il bilancio devono essere allestiti secondo un piano contabile particolare.

Capitolo 2: Accordo sulle prestazioni relativo all’offerta della SSR destinata all’estero

Art. 35 (art. 28 cpv. 1 LRTV)

L’accordo tra il Consiglio federale e la SSR sull’offerta editoriale destinata all’estero è concluso ogni volta per quattro anni sotto forma di accordo sulle prestazioni.

1 RS 784.401

2012-0784 3667

Ordinanza sulla radiotelevisione RU 2012

Art. 39 cpv. 1 1 La partecipazione annua al canone delle emittenti televisive e delle emittenti di programmi radiofonici complementari senza scopo di lucro può raggiungere al massimo il 70 per cento dei loro costi d’esercizio. Per le altre emittenti radiofoniche questo valore può raggiungere al massimo il 50 per cento.

Art. 54 cpv. 1bis 1bis Il DATEC può abolire l’obbligo di diffusione analogica dei programmi televisivi secondo gli articoli 59 e 60 LRTV, se questi vengono diffusi in modalità digitale e vengono captati in modalità digitale da una maggioranza preponderante del pub- blico. Esso può decidere l’esonero per tutti i programmi o solo per alcuni di essi ed estenderlo a tutto il Paese o solo a determinate regioni.

II L’allegato 2 è modificato come segue:

N. 1 cpv. 2 e 3 Abrogati

III La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2012.

15 giugno 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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