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AS 2012 3837

Ordinanza sulle dogane

Ordinanza sulle dogane (OD)

Modifica del 27 giugno 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° novembre 20061 sulle dogane è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 6 6 Sono equiparate al matrimonio le unioni domestiche registrate ai sensi della legge del 18 giugno 20042 sull’unione domestica registrata o simili comunioni di vita concluse all’estero.

Art. 30, rimando contenuto nella rubrica (art. 9 LD)

Art. 34 Uso commerciale di mezzi di trasporto esteri (art. 9 cpv. 1 e 2 LD) 1 Fatti salvi i capoversi 4 e 5, l’ammissione temporanea in franchigia di dazio di mezzi di trasporto esteri per trasporti interni a scopi commerciali è vietata. 2 Per trasporti transfrontalieri a scopi commerciali, l’Amministrazione delle dogane può autorizzare persone con sede o domicilio nel territorio doganale all’ammissione temporanea in franchigia di dazio di un mezzo di trasporto estero se: a. nell’arco di un anno la persona effettua al massimo dodici trasporti; e b. il mezzo di trasporto è riesportato di volta in volta al termine del trasporto. 3 Un rimorchio estero destinato al trasporto di cose, introdotto nel territorio doganale a scopi commerciali e trainato da un veicolo indigeno per trasporti transfrontalieri, può beneficiare dell’ammissione temporanea in franchigia di dazio. Esso deve essere riesportato non appena si è concluso il trasporto per il quale era stato importato. 4 Per trasporti interni, l’Amministrazione delle dogane può autorizzare l’ammissione temporanea in franchigia di dazio di mezzi di trasporto esteri nel territorio doganale, segnatamente se il richiedente prova che:

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a. non sono disponibili corrispondenti mezzi di trasporto indigeni e i mezzi di trasporto esteri saranno utilizzati solo per una breve durata; o b. i mezzi di trasporto esteri sono importati per scopi sperimentali. 5 Veicoli ferroviari esteri possono beneficiare dell’ammissione temporanea in fran- chigia di dazio nel territorio doganale per il trasporto di persone e merci se: a. si tratta di un trasporto transfrontaliero; ed b. essi vengono riesportati non appena si è concluso il trasporto per il quale erano stati importati.

Art. 72 lett. b Base per la determinazione dell’origine preferenziale sono le disposizioni: b. dell’ordinanza del 30 marzo 20113 sulle regole d’origine.

Art. 80a Rinuncia alla presentazione di una prova dell’origine

1 Per prodotti originari, l’Amministrazione delle dogane concede l’imposizione

all’aliquota preferenziale, conformemente a uno degli accordi di libero scambio di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 18 giugno 20084 sul libero scambio 1 o all’alle- gato 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19955 sul libero scambio 2, senza la presenta- zione di una prova dell’origine se: a. si tratta di un invio da privato a privato; b. il valore complessivo dei prodotti originari contenuti nell’invio non supera

1000 franchi;

c. l’invio non ha carattere commerciale; d. la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione dichiara che le condizioni per la concessione delle preferenze tariffali sono soddisfatte e che non sussi- ste alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione; e e. il relativo accordo di libero scambio non prevede altrimenti. 2 La rinuncia alla presentazione di prove dell’origine per prodotti originari di un Paese o territorio di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 16 marzo 20076 sulle prefe- renze tariffali si fonda sull’ordinanza del 30 marzo 20117 sulle regole d’origine.

3 RS 946.39 4 RS 632.421.0 5 RS 632.319 6 RS 632.911 7 RS 946.39

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Art. 105a Dichiarazione doganale semplificata (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) 1 Per l’immissione in libera pratica il destinatario autorizzato può presentare una dichiarazione doganale semplificata per un invio di merci: a. che vengono spedite da un’unica persona; b. che, in uno o più colli:

1. vengono spedite con un unico mandato di trasporto transfrontaliero,

oppure

2. sono trasportate nel territorio doganale da un fornitore, un acquirente o

un’altra persona autorizzata a disporre della merce; c. il cui valore complessivo dell’imposta sul valore aggiunto non ammonta a più di 1000 franchi e la cui massa lorda totale non supera 1000 chilogrammi; d. che non sottostanno ad alcun disposto di natura non doganale; e. che non sottostanno ad alcun obbligo d’autorizzazione; e f. per le quali non sono dovuti tributi o è dovuta esclusivamente l’imposta sul valore aggiunto. 2 Per un invio di cui al capoverso 1 non assoggettato all’imposta sul valore aggiunto il destinatario autorizzato può presentare la dichiarazione doganale per scritto o in un’altra forma di manifestazione della volontà.

3 Per un invio è possibile presentare più dichiarazioni doganali purché:

a. ciò non comporti una riduzione dei tributi; e b. non siano elusi disposti di natura non doganale. 4 L’Amministrazione delle dogane può negare o ritirare l’autorizzazione ad avvalersi della dichiarazione doganale semplificata qualora vengano pregiudicati la riscos- sione dei tributi o l’osservanza di disposti di natura non doganale oppure non siano rispettate le condizioni e gli oneri fissati nell’autorizzazione di cui all’articolo 103.

Art. 105b Obbligo di ricorrere alla dichiarazione doganale semplificata (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD)

L’Amministrazione delle dogane obbliga il destinatario autorizzato ad avvalersi della dichiarazione doganale semplificata se la Sorveglianza dei prezzi: a. constata che il destinatario autorizzato richiede per lo sdoganamento una controprestazione sproporzionatamente alta rispetto ad altri offerenti; e b. presenta una relativa domanda all’Amministrazione delle dogane.

Art. 105c Rinuncia alla decisione d’imposizione (art. 38 e 42 LD)

Nell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 103 l’Amministrazione delle dogane può stabilire che per gli invii di cui all’articolo 105a capoverso 2 non venga emessa alcuna decisione d’imposizione.

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Titolo dopo l’art. 112q Sezione 3b: Dichiarazione sommaria di entrata e di uscita ai fini della sicurezza (art. 2 cpv. 2 LD)

Da inserire dopo il titolo della sezione 3b Art. 112r Qualora un trattato internazionale preveda una dichiarazione sommaria di entrata e di uscita ai fini della sicurezza, è soggetta all’obbligo di dichiarazione: a. per le merci introdotte nel territorio doganale: la persona incaricata della presentazione ai sensi dell’articolo 75 lettera b; b. per le merci asportate dal territorio doganale: una delle persone soggette all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 LD.

Art. 143 cpv. 2 2 Le merci trasportate in aeromobili devono essere presentate ma non dichiarate se, dopo un unico atterraggio, lasciano nuovamente il territorio doganale intatte.

Titolo 2, capitolo 3, sezione 11 (art. 145–150) Abrogata

Titolo prima dell’art. 151

Sezione 11: Liste di passeggeri e merci (art. 44 cpv. 2 LD)

Art. 151 cpv. 1 lett. a 1 Ai fini della sorveglianza e del controllo del traffico delle persone e delle merci attraverso il confine doganale, ai fini della lotta e del perseguimento di infrazioni doganali come pure dell’esecuzione di disposti federali di natura non doganale, su richiesta dell’Amministrazione delle dogane: a. le imprese che trasportano persone o merci nel traffico transfrontaliero per ferrovia, autobus, battello e per via aerea; e

Art. 210 cpv. 3

3 L’Amministrazione delle dogane presenta entro dieci giorni dalla consegna del

verbale di sequestro una domanda di esecuzione all’ufficio d’esecuzione competente nel luogo di sequestro.

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Rimando contenuto nel titolo 3, capitolo 4 Soppresso

Art. 221 Realizzazione immediata (art. 87 cpv. 2 LD) 1 Una realizzazione immediata è possibile anche se il credito doganale non è ancora esigibile.

2 Prima della realizzazione immediata l’Amministrazione delle dogane chiede tre

offerte indipendenti. Se esse non pervengono per scritto, le relative informazioni vengono messe agli atti. 3 È possibile rinunciare alla richiesta di offerte se il pegno doganale non supera 1000 franchi. 4 La merce o la cosa è consegnata al maggior offerente dietro pagamento immediato dell’intero prezzo d’acquisto.

Art. 221a Vendita a trattativa privata (art. 87 cpv. 4 LD) 1 Invece dell’incanto l’Amministrazione delle dogane può procedere alla vendita a trattativa privata di un pegno doganale: a. con il consenso del proprietario; b. senza il consenso del proprietario se il pegno doganale non viene venduto in occasione dell’incanto; c. per merci e cose il cui valore non supera 1000 franchi e il cui proprietario non è conosciuto. 2 Il consenso del proprietario è irrevocabile. Esso deve essere dato per scritto e non può essere vincolato a condizioni od oneri. 3 Prima della vendita a trattativa privata l’Amministrazione delle dogane chiede tre offerte indipendenti. Se esse non pervengono per scritto, le relative informazioni vengono messe agli atti. 4 La merce o la cosa è consegnata al maggior offerente dietro pagamento immediato dell’intero prezzo d’acquisto. 5 L’Amministrazione delle dogane redige un verbale della vendita a trattativa pri- vata.

Art. 221b Impiego del ricavato (art. 82 cpv. 2 e 87 LD) 1 Il ricavato della realizzazione di un pegno doganale o della vendita di titoli serve innanzitutto a coprire i costi per la conservazione nonché per la realizzazione del pegno doganale e la vendita dei titoli. La parte rimanente serve a soddisfare l’obbligazione doganale.

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2 L’Amministrazione delle dogane fissa un congruo termine affinché il debitore

doganale possa dichiarare quali sono i debiti da estinguere. Al riguardo è applicata la successione indicata dal debitore doganale o, qualora non esista una corrispondente dichiarazione del debitore doganale, la successione menzionata nell’articolo 200.

3 Un’eventuale eccedenza del ricavato:

a. è messa a disposizione della persona avente diritto; o b. confluisce nella Cassa federale, qualora la persona avente diritto non sia conosciuta. 4 L’Amministrazione delle dogane allestisce un conto finale scritto circa l’impiego del ricavato.

Art. 221c Rinuncia alla realizzazione del pegno doganale (art. 87 LD)

L’Amministrazione delle dogane può rinunciare alla realizzazione di un pegno doganale e consegnare la merce o la cosa a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica, opere assistenziali o persone nel bisogno se: a. il suo valore non supera 1000 franchi; e b. il suo proprietario non è conosciuto.

Art. 221d Incanto e vendita di titoli (art. 87 cpv. 3 e 5 LD)

Il DFF disciplina la procedura dell’incanto di pegni doganali e della vendita di titoli.

Art. 221e L’attuale art. 221a diventa l’art. 221e.

Art. 223a Presa in consegna di mezzi di prova da parte dell’autorità competente (art. 104 cpv. 3 LD)

Se l’autorità competente rifiuta di prendere in consegna oggetti, valori patrimoniali o altri mezzi di prova: a. nel caso previsto all’articolo 104 capoverso 1 LD si applica il diritto di pegno doganale (art. 82–84 LD); b. nel caso previsto all’articolo 104 capoverso 2 LD essi vengono distrutti.

Art. 228 lett. a Il seguente personale dell’Amministrazione delle dogane al di fuori del Corpo delle guardie di confine può impiegare armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi: a. il personale della Sezione antifrode doganale delle direzioni di circondario;

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Art. 240a Inosservanza di prescrizioni d’ordine (art. 127 cpv. 1 lett. a LD)

Sempre che non sia adempiuta la fattispecie legale di un’infrazione doganale, è punito ai sensi dell’articolo 127 capoverso 1 lettera a LD chiunque: a. omette di dichiarare o dichiara in modo errato merci in franchigia di dazio all’atto dell’introduzione nel territorio doganale o dell’asportazione dallo stesso oppure le trasporta attraverso il confine doganale senza passare per strade doganali, punti d’approdo doganali o aerodromi doganali previsti a questo scopo; b. dichiara merci soggette a dazio a voci di tariffa errate, se la corretta voce di tariffa comporta tributi doganali per importi uguali o inferiori; c. nel traffico aereo transfrontaliero impiega un aerodromo per il cui utilizzo l’Amministrazione delle dogane non ha rilasciato alcuna autorizzazione; d. attraversa il confine doganale con un veicolo senza utilizzare una strada doganale autorizzata per tale corsa dall’Amministrazione delle dogane; e. non osserva le prescrizioni di cui agli articoli 5–12 dell’ordinanza del 12 ottobre 20118 sulla statistica del commercio esterno; f. non rispetta i termini stabiliti dall’Amministrazione delle dogane; g. non osserva l’obbligo di menzione di cui all’articolo 61; h. non rispetta le prescrizioni relative alla conservazione di dati e documenti di cui agli articoli 94–98; i. esegue lavorazioni non ammesse di merci in depositi doganali aperti o depo- siti franchi doganali (art. 161 e 181); j. non rispetta le condizioni e gli oneri fissati in autorizzazioni, accordi o impegni d’impiego in base alla presente ordinanza.

Art. 246 Disposizione transitoria per la Posta Svizzera e i concessionari concernente la modifica del 27 giugno 2012 Gli invii della postalettere e i pacchi che sono trasportati dalla Posta Svizzera nel quadro del servizio universale (art. 3 e 4 della legge del 30 apr. 19979 sulle poste) o da operatori privati nell’ambito della loro concessione possono essere dichiarati in base al diritto previgente fino al 30 giugno 2013.

8 RS 632.14 9 RS 783.0

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II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2012.

27 giugno 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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