AS 2012 3937
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Trinidad e Tobago concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti
Traduzione1
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Trinidad e Tobago concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti
Concluso il 26 ottobre 2010 Approvato dall'Assemblea federale il 7 marzo 20122 Entrato in vigore mediante scambio di note il 4 luglio 2012
Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago, detti qui di seguito «Parti contraenti», animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte contraente, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, persuasi che questi obiettivi possono essere raggiunti nel rispetto delle norme d’applicazione generale relative alla salute, alla sicurezza e all’ambiente, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente, le persone fisiche o giuridiche seguenti, che intendono investire, investono o hanno investito: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, han- no la cittadinanza della medesima; (b) le persone giuridiche, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conforme- mente alla legislazione di detta Parte contraente;
RS 0.975.275.4
1 Dal testo originale francese (RO 2012 3937).
2 RU 2012 3935
2011-2334 3937
Promozione e protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Trinidad e Tobago RU 2012
(c) le persone giuridiche non costituite secondo la legislazione di detta Parte contraente: (i) se più del 50 per cento del loro capitale sociale è di piena proprietà di persone di detta Parte contraente, o (ii) se persone di detta Parte contraente hanno la facoltà di nominare la maggioranza dei loro amministratori o comunque di dirigere legalmente il loro operato. (2) Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari; (b) azioni, quote sociali, obbligazioni e qualsiasi altra forma di partecipazione a una società; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico, fatta eccezione per i prestiti non in relazione con un investimento; (d) i diritti di proprietà intellettuale (quali diritti d’autore, brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di com- mercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela; (e) le concessioni a scopo economico e altri diritti simili conferiti per legge o per contratto, incluse le concessioni di prospezione, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali. (3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni. (4) Il termine «territorio» designa: (a) per quanto riguarda la Confederazione Svizzera: il territorio della Svizzera come è definito dalla sua legislazione, conformemente al diritto interna- zionale; (b) per quanto riguarda la Repubblica di Trinidad e Tobago: lo Stato arcipelago di Trinidad e Tobago, comprendente le isole di Trinidad e Tobago, le sue acque arcipelagiche, il mare territoriale e lo spazio aereo soprastante, come pure le zone sottomarine adiacenti della zona economica esclusiva e la piat- taforma continentale situata al di là del mare territoriale, sui quali Trinidad e Tobago esercita diritti sovrani o giurisdizione in conformità alle proprie leggi e al diritto internazionale.
Art. 2 Campo di applicazione Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, da investitori dell’altra Parte contraente, prima o dopo l’entrata in vigore dello stesso. Non si applica tutta- via ai crediti o alle controversie risultanti da avvenimenti anteriori alla sua entrata in vigore.
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Art. 3 Promozione, autorizzazione (1) Ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente sul proprio territorio, crea condizioni favorevoli a tali investimenti e li autorizza in conformità alle proprie leggi e regolamenti. (2) Dopo aver autorizzato un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, tutti i permessi e le autorizzazioni necessari in relazione all’investimento, inclusa l’esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa, e le auto- rizzazioni richieste per le attività dei quadri dirigenti e degli esperti scelti dall’in- vestitore, indipendentemente dalla loro cittadinanza.
Art. 4 Protezione, trattamento (1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente frui- scono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna delle Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, lo sviluppo o l’alienazione di tali investimenti. (2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favore- vole di quello che essa accorda agli investimenti e ai redditi dei propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di un qualunque Stato terzo, conside- rato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore in questione. (3) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai propri investitori o agli investitori di un qualunque Stato terzo per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investi- menti, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore in questione. (4) Se una Parte contraente accorda vantaggi particolari agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un’unione doganale o di un mercato comune, o in virtù di un accordo internazionale in materia fiscale, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Libero trasferimento (1) Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente, accorda il trasferimento senza restrizioni degli importi relativi a detti investimenti, in particolare: (a) dei redditi; (b) dei pagamenti legati ai prestiti o ad altri obblighi contratti per l’investi- mento;
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(c) degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione dell’investi- mento; (d) dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo; (e) dei redditi e delle altre remunerazioni del personale regolarmente assunto all’estero in relazione con l’investimento; (f) dei conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo sviluppo dell’investimento; (g) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un inve- stimento, comprese le eventuali plusvalenze. (2) I trasferimenti sono effettuati senza ritardi in una valuta liberamente convertibile e al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento. (3) È inteso che le disposizioni di cui ai paragrafi (1) e (2) del presente articolo non pregiudicano l’applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede delle leggi: (a) che mirano a proteggere i diritti dei creditori; (b) che riguardano o assicurano la conformità alle leggi e ai regolamenti concer- nenti: (i) l’emissione, la negoziazione, l’acquisito o la vendita di valori mobiliari, di strumenti finanziari a termine e di prodotti derivati, (ii) la notifica o la registrazione dei trasferimenti; o (c) legate a infrazioni penali e a decisioni o sentenze in materia amministrativa e giudiziaria.
Art. 6 Espropriazione, indennizzo (1) Gli investimenti degli investitori di una Parte contraente non possono essere nazionalizzati o espropriati, né essere oggetto di misure dagli effetti equivalenti a quelli di una nazionalizzazione o di un’espropriazione (di seguito «espropriazione») sul territorio dell’altra Parte contraente, salvo per ragioni di interesse pubblico legate alle necessità interne di detta Parte contraente, e a condizione che dette misure siano conformi alle prescrizioni legali, non siano discriminatorie e implichino un inden- nizzo sollecito, adeguato ed effettivo. Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato dell’investimento espropriato immediatamente prima che la misura di espropriazione venga adottata o divenga di dominio pubblico, considerato che è determinante il primo di questi eventi; l’indennizzo comprende un interesse al normale tasso commerciale fino alla data di pagamento, è versato senza ritardi, è effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile. L’investitore in questione ha il diritto, secondo la legislazione della Parte contraente che espropria, di far tempesti- vamente esaminare il proprio caso e la valutazione del suo investimento da un’autorità giudiziaria o da un’altra autorità indipendente di tale Parte contraente, in conformità ai principi enunciati nel presente paragrafo. (2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a causa di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emer-
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genza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 4 del presente Accordo per quanto riguarda la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o qualsiasi altro regolamento. I pagamenti che ne derivano sono liberamente trasferibili.
Art. 7 Principio di surrogazione (1) Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore sul territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte contraente secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore se in virtù di questa garanzia è stato fatto un pagamento da parte della prima Parte contraente. (2) I pagamenti effettuati in virtù del presente articolo non ledono il diritto del beneficiario della garanzia di ricorrere a qualsiasi procedura di composizione delle controversie conformemente al presente Accordo.
Art. 8 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente (1) Per trovare una soluzione alle controversie tra una Parte contraente e un investi- tore dell’altra Parte contraente in merito agli investimenti, per quanto attiene ad un obbligo ai sensi del presente Accordo, le parti interessate procedono a consultazioni. (2) Se tali consultazioni non portano a una soluzione entro sei mesi dalla data della domanda scritta di consultazioni, l’investitore può sottoporre la controversia alla giurisdizione giudiziaria o amministrativa della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento, oppure all’arbitrato internazionale. In quest’ultimo caso l’investitore può scegliere tra: (a) il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19653; o (b) un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo diverso accordo tra le parti in con- troversia, è costituito secondo il regolamento d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (CNUDCI); o (c) l’arbitrato secondo le regole d’arbitrato della Camera di commercio inter- nazionale (CCI). (3) Ciascuna Parte contraente acconsente a sottoporre le controversie sugli investi- menti all’arbitrato internazionale. (4) La Parte contraente che è parte in controversia non può, in nessun momento della procedura, eccepire la propria immunità o il fatto che l’investitore abbia otte- nuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito.
3 RS 0.975.2
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(5) Nessuna delle Parti contraenti ricorre alla via diplomatica per una controversia sottoposta all’arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale. (6) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti in controversia ed è eseguita senza indugio conformemente alla legislazione della Parte contraente interessata.
Art. 9 Controversie tra le Parti contraenti (1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’appli- cazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte, se possibile, per via diplomatica. (2) Se una controversia tra le Parti contraenti non viene composta entro sei mesi dalla data in cui è stata notificata per scritto da una delle Parti contraenti, essa è sottoposta a un tribunale arbitrale su richiesta di una delle parti in controversia. (3) Il tribunale arbitrale è costituito per ogni singolo caso come segue. Entro due mesi dal ricevimento della domanda d’arbitrato, ciascuna Parte contraente designa un membro del tribunale. Questi due membri nominano in seguito entro due mesi il presidente del tribunale, che deve essere cittadino di uno Stato terzo. (4) Se non si è proceduto alle nomine necessarie entro i termini stabiliti nel para- grafo (3) del presente articolo, l’una o l’altra Parte contraente, in mancanza di altro accordo, può invitare il Presidente della Corte internazionale di giustizia a procedere alle nomine necessarie. Se il Presidente è cittadino di una o dell’altra Parte contraen- te o se, per altri motivi, non può adempiere la sua funzione, il Vicepresidente è invitato a procedere alle nomine necessarie. Qualora il Vicepresidente sia cittadino di una Parte contraente o qualora, per altri motivi, non possa adempiere tale fun- zione, il membro più anziano della Corte che non sia cittadino di alcuna delle Parti contraenti è invitato a procedere alle nomine necessarie. (5) Il tribunale arbitrale stabilisce le proprie norme procedurali. Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, entro i sei mesi successivi alla nomina del Presidente devono essere presentate tutte le conclusioni e svolte tutte le audizioni. Il tribunale decide a maggioranza di voti ed emette la sua sentenza entro i due mesi successivi alla presentazione delle conclusioni finali o al termine delle audizioni, se il termine delle audizioni è posteriore. (6) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente assume le spese del proprio membro del tribunale nonché quelle della propria rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del Presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti, a meno che il tribunale non disponga altrimenti.
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Art. 10 Altri obblighi (1) Se le disposizioni della legislazione di una Parte contraente o obblighi di diritto internazionale comportano per gli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, prevalgono su quest’ultimo qualora siano più favorevoli. (2) Ciascuna Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell’altra Parte contra- ente.
Art. 11 Disposizioni finali (1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono notifi- cati reciprocamente l’adempimento delle formalità legali richieste per l’entrata in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato tacitamente rinnovato alle stesse condizioni e resta in vigore dopo questo termine, a meno che una delle Parti contraenti non ne richieda la denuncia con un preavviso scritto di dodici mesi. (2) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli da 1 a 10 del presente Accordo continuano ad applicarsi per un periodo supplementare di dieci anni agli investi- menti effettuati prima della denuncia.
Fatto a Port of Spain, il 26 ottobre 2010, in due originali, ciascuno dei quali in francese e in inglese, ogni testo facente ugualmente fede.
Per il Per il Governo della Consiglio federale svizzero: Repubblica di Trinidad e Tobago: Markus-Alexander Antonietti Surujrattan Rambachan
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