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AS 2012 395

AS 2012 395

Convenzione del 1° marzo 1991 sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento

RS 0.748.710.4; RU 2002 3546

Campo d’applicazione il 6 ottobre 2011, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Antigua e Barbudaa 17 gennaio 2011 A 18 marzo 2011 Bruneia 9 luglio 2009 A 7 settembre 2009 Dominicana, Repubblicaa 9 maggio 2011 A 7 luglio 2011 Lesothoa 10 novembre 2009 A 9 gennaio 2010 Mauritaniaa 24 maggio 2011 A 22 luglio 2011 Niuea 1° dicembre 2009 A 30 gennaio 2010 Paesi Bassia b c 4 maggio 1998 3 luglio 1998 Arubac 30 novembre 2005 30 novembre 2005 Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)c 10 ottobre 2010 10 ottobre 2010 Saint Vincent e Grenadine* a 14 luglio 2010 A 12 settembre 2010 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in inglese o francese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione dell’aviazione civile interna- zionale: www2.icao.int/en/leb/Pages/RecueilDesTraites.aspx oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali,

3003 Berna.

a Conformemente al par. 2 dell’art.XIII della Convenzione, questo Stato Parte dichiara di non essere uno Stato produttore. b Per il Regno in Europa. c Le relazioni di diritto costituzionale interne al Regno dei Paesi Bassi sono state modificate.

1 Completa quelli in RU 2002 3555, 2004 1183, 2005 1615 5005, 2006 3581, 2008 21 e 2009 2551. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

2011-2218 395

Contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento RU 2012