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AS 2012 3953

Legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica

Legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo)

del 17 giugno 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 68 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 novembre 20092, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi 1 Per promuovere le capacità fisiche e la salute della popolazione, nonché la forma- zione globale e la coesione sociale, la presente legge persegue gli obiettivi seguenti: a. incrementare l’attività fisica e sportiva in tutte le fasce d’età; b. riqualificare il valore dello sport e dell’attività fisica nell’educazione e nell’istruzione; c. creare condizioni quadro adeguate per promuovere lo sport giovanile di competizione e lo sport di punta; d. incoraggiare comportamenti che contribuiscano a radicare nella società i valori positivi dello sport e a combattere gli effetti collaterali indesiderati; e. prevenire gli infortuni derivanti dallo sport e dall’attività fisica.

2 Per raggiungere tali obiettivi la Confederazione:

a. sostiene e realizza programmi e progetti; b. adotta misure, segnatamente nei campi della formazione, dello sport di competizione, della correttezza e della sicurezza nello sport, nonché della ricerca.

Art. 2 Collaborazione con i Cantoni, i Comuni e i privati

1 La Confederazione collabora con i Cantoni e i Comuni. Tiene conto delle loro

misure di promozione dello sport e dell’attività fisica. 2 La Confederazione promuove l’iniziativa privata e collabora in particolare con le federazioni sportive svizzere.

RS 415.0

2009-1600 3953

Legge sulla promozione dello sport RU 2012

Capitolo 2: Sostegno a programmi e progetti Sezione 1: Promozione generale dello sport e dell’attività fisica

Art. 3 Programmi e progetti

1 La Confederazione coordina, sostiene e avvia programmi e progetti destinati a

promuovere l’attività fisica e sportiva regolare in tutte le fasce d’età.

2 Può accordare contributi o fornire prestazioni in natura.

Art. 4 Sostegno alle federazioni sportive

1 La Confederazione sostiene l’associazione mantello delle federazioni sportive

svizzere e può accordare contributi ad altre federazioni sportive nazionali. 2 Può concludere con le federazioni sportive contratti di prestazioni per lo svolgi- mento di compiti di promozione dello sport.

3 Nell’ambito delle proprie competenze provvede affinché le federazioni sportive

internazionali possano beneficiare di buone condizioni quadro per le loro attività in Svizzera.

Art. 5 Impianti sportivi 1 La Confederazione elabora un Piano nazionale degli impianti sportivi, finalizzato alla pianificazione e al coordinamento degli impianti sportivi d’importanza nazio- nale. Questo documento viene aggiornato costantemente. 2 La Confederazione può concedere aiuti finanziari per la costruzione di impianti sportivi d’importanza nazionale.

3 Può offrire consulenza ai costruttori e ai gestori di impianti sportivi.

Sezione 2: Gioventù e Sport

Art. 6 Programma 1 La Confederazione gestisce il programma Gioventù e Sport, destinato a bambini e giovani.

2 Gioventù e Sport sostiene lo sviluppo e la maturazione di bambini e giovani e

consente loro di vivere lo sport in tutte le sue dimensioni. 3 La partecipazione a Gioventù e Sport è possibile, per la prima volta, a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui la persona compie 5 anni e, per l’ultima volta, il 31 dicembre dell’anno in cui ne compie 20.

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Art. 7 Collaborazione 1 I Cantoni, i Comuni e le organizzazioni private partecipano alla realizzazione del programma Gioventù e Sport. Al riguardo, la Confederazione può concludere con- tratti di prestazioni.

2 I Cantoni designano un’autorità competente per la realizzazione del programma

Gioventù e Sport.

Art. 8 Offerta Con il programma Gioventù e Sport, nelle discipline ammesse vengono sostenuti corsi e campi per differenti gruppi di destinatari.

Art. 9 Formazione dei quadri

1 La formazione dei quadri compete alla Confederazione e ai Cantoni. Entrambi

possono far capo a organizzazioni private.

2 La Confederazione vigila sulla formazione dei quadri.

3 Il Consiglio federale definisce le offerte in materia di formazione dei quadri e stabilisce le condizioni per il rilascio, la sospensione, la revoca e la soppressione di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport. 4 L’Ufficio federale dello sport (UFSPO) decide in merito al rilascio, alla sospen- sione, alla revoca e alla soppressione di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport.

Art. 10 Verifica straordinaria della reputazione 1 Se esiste un indizio concreto che una persona abbia commesso un reato incompati- bile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l’UFSPO ne verifica la reputa- zione. 2 Se nei confronti della persona interessata è pendente un procedimento penale per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l’UFSPO nega o sospende il riconoscimento. 3 Se la persona interessata è stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l’UFSPO nega o revoca il riconoscimento. 4 Per verificare la reputazione, l’UFSPO consulta i dati del casellario giudiziale riguardanti le sentenze pronunciate e i procedimenti penali pendenti. 5 Su richiesta scritta, le autorità di perseguimento penale e i tribunali sono tenuti a comunicare all’UFSPO informazioni complementari tratte dai pertinenti atti penali, a condizione che: a. ciò sia necessario per la decisione concernente il rilascio, la sospensione o la revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport; b. non vengano in tal modo pregiudicati i diritti della personalità di terzi; e c. non sia in tal modo compromesso lo scopo dell’istruzione penale.

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Art. 11 Prestazioni della Confederazione 1 La Confederazione accorda contributi a corsi e campi, nonché alla formazione dei quadri proposti dai Cantoni e dalle organizzazioni private. 2 Può mettere a disposizione materiale in prestito per la realizzazione del programma Gioventù e Sport.

Capitolo 3: Formazione e ricerca Sezione 1: Sport a scuola

Art. 12 Promozione delle opportunità di praticare sport e attività fisica 1 Nell’ambito dell’insegnamento scolastico, i Cantoni promuovono le opportunità di praticare quotidianamente sport e attività fisica. Provvedono affinché siano disponi- bili gli impianti e il materiale necessari. 2 L’insegnamento dell’educazione fisica è obbligatorio nella scuola dell’obbligo e nel livello secondario II. 3 La Confederazione, dopo aver consultato i Cantoni, stabilisce il numero minimo di lezioni e i principi qualitativi per l’insegnamento dell’educazione fisica nella scuola dell’obbligo e nel livello secondario II, eccezion fatta per le scuole professionali di base. Al riguardo, considera le esigenze specifiche del livello di scuola. 4 Nella scuola dell’obbligo sono obbligatorie almeno tre lezioni di educazione fisica alla settimana. 5 Il Consiglio federale stabilisce il numero minimo di lezioni e i principi qualitativi per l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole professionali di base.

Art. 13 Formazione e perfezionamento dei docenti 1 La Confederazione può sostenere, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e il perfezionamento dei docenti che insegnano educazione fisica. 2 I Cantoni, dopo aver consultato la Confederazione, stabiliscono l’entità minima e i requisiti qualitativi della formazione dei docenti che insegnano educazione fisica.

Sezione 2: Scuola universitaria federale dello sport

Art. 14 1 La Confederazione gestisce una Scuola universitaria dello sport che dispensa un insegnamento, provvede alla ricerca e offre prestazioni nel campo delle scienze dello sport proponendo formazioni e perfezionamento a livello terziario.

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2 L’accreditamento della Scuola universitaria federale dello sport è retto dalla legi- slazione concernente l’aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore universitario svizzero. 3 Il Consiglio federale disciplina le condizioni d’ammissione ai cicli di studio.

Sezione 3: Ricerca nel campo delle scienze dello sport

Art. 15 La Confederazione può sostenere la ricerca nel campo delle scienze dello sport.

Capitolo 4: Sport di competizione

Art. 16 Misure 1 La Confederazione sostiene la promozione dello sport giovanile di competizione e dello sport di punta.

2 A tale scopo adotta in particolare le misure seguenti:

a. offre prestazioni per sostenere gli sportivi di punta nello sviluppo del loro livello competitivo; b. sostiene la formazione e il perfezionamento degli allenatori; c. offre la possibilità agli sportivi di punta di sviluppare il loro livello competi- tivo durante il servizio militare o di protezione civile.

3 Può promuovere offerte che consentono di conciliare sport e formazione.

Art. 17 Manifestazioni sportive internazionali 1 La Confederazione può sostenere l’organizzazione in Svizzera di manifestazioni e congressi sportivi internazionali di importanza europea o mondiale sempre che i Cantoni contribuiscano in misura adeguata ai costi.

2 Può promuovere e coordinare la preparazione e lo svolgimento di grandi manife-

stazioni sportive internazionali. Al riguardo, collabora con i Cantoni e i Comuni interessati, nonché con le federazioni sportive organizzatrici.

Capitolo 5: Correttezza e sicurezza Sezione 1: Misure generali

Art. 18 1 La Confederazione si impegna per il rispetto della correttezza e della sicurezza nello sport. Combatte gli effetti collaterali indesiderati dello sport.

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2 Collabora con i Cantoni e le federazioni. Subordina la concessione di aiuti finan- ziari all’associazione mantello delle federazioni sportive svizzere, ad altre organiz- zazioni sportive o a organizzatori responsabili di manifestazioni sportive al loro impegno per uno sport corretto e sicuro. 3 Può attuare direttamente misure preventive nell’ambito di programmi e progetti.

Sezione 2: Misure antidoping

Art. 19 Principio 1 La Confederazione sostiene e adotta misure contro l’abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l’informazione e i con- trolli.

2 Il Consiglio federale può delegare completamente o in parte la competenza di

adottare misure antidoping a un’agenzia nazionale antidoping. Quest’ultima emana le decisioni necessarie. 3 Il Consiglio federale stabilisce i prodotti e i metodi il cui uso o la cui applicazione è punibile. Al riguardo, tiene conto dell’evoluzione a livello internazionale.

Art. 20 Limitazione della disponibilità di prodotti e metodi dopanti 1 Le unità amministrative della Confederazione, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, i servizi cantonali competenti e l’organo competente per le misure anti- doping di cui all’articolo 19 collaborano per limitare la disponibilità di prodotti e metodi dopanti. 2 L’Amministrazione delle dogane comunica alle autorità cantonali di perseguimen- to penale gli accertamenti che la inducono a sospettare una violazione delle disposi- zioni della presente legge. 3 Nei casi di sospetta violazione delle disposizioni della presente legge, l’Ammi- nistrazione delle dogane è autorizzata a trattenere alla frontiera o in depositi doga- nali i prodotti dopanti e a far capo all’organo competente per le misure antidoping di cui all’articolo 19. Quest’ultimo procede agli accertamenti del caso e adotta le misure necessarie.

4 Indipendentemente da un eventuale procedimento penale, l’organo competente per

le misure antidoping di cui all’articolo 19 può disporre la confisca e la distruzione di prodotti dopanti o di oggetti destinati direttamente allo sviluppo e all’applicazione di metodi dopanti.

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Art. 21 Controlli antidoping 1 Chi partecipa a competizioni sportive può essere sottoposto a controlli antidoping.

2 Possono eseguire controlli antidoping:

a. le agenzie antidoping nazionali e internazionali; b. la federazione sportiva nazionale e internazionale cui lo sportivo è affiliato, l’associazione mantello delle federazioni sportive svizzere e il Comitato internazionale olimpico; c. gli organizzatori delle manifestazioni sportive cui lo sportivo partecipa. 3 Gli organi di controllo antidoping di cui al capoverso 2 sono autorizzati a trattare i dati personali rilevati in relazione alla propria attività di controllo, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, e a trasmetterli all’organo competente per: a. valutare i controlli; b. pronunciare una sanzione contro gli sportivi che praticano il doping. 4 Gli organi di controllo antidoping di cui al capoverso 2 lettere b e c comunicano i risultati dei loro controlli all’organo competente per le misure antidoping di cui all’articolo 19.

Art. 22 Disposizioni penali 1 Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o pos- siede prodotti dopanti di cui all’articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all’articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni; la pena detentiva è cumulata con una pena pecuniaria.

3 Il caso è considerato grave segnatamente se l’autore:

a. agisce come associato di una banda intesa a commettere una delle attività menzionate nel capoverso 1; b. con una delle attività menzionate al capoverso 1 espone a un pericolo parti- colarmente grave la salute o la vita di sportivi; c. procura per mediazione, smercia, prescrive o distribuisce a bambini e giova- ni minori di 18 anni prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 o applica su tali persone metodi di cui all’articolo 19 capoverso 3; d. realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere. 4 Se la fabbricazione, l’acquisto, l’importazione, l’esportazione, il transito o il pos- sesso sono finalizzati esclusivamente al consumo personale, il responsabile è esente da pena.

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Art. 23 Azione penale 1 L’azione penale compete ai Cantoni. Nell’ambito dell’inchiesta, le autorità canto- nali di perseguimento penale possono far capo all’organo competente per le misure antidoping di cui all’articolo 19 e all’Amministrazione delle dogane. 2 Se i controlli antidoping dimostrano il ricorso a prodotti o metodi di cui all’arti- colo 19 capoverso 3, l’organo che ha eseguito i controlli informa le competenti autorità di perseguimento penale e trasmette loro tutti gli atti.

3 Conformemente all’articolo 104 capoverso 2 del Codice di procedura penale3,

l’organo competente per le misure antidoping di cui all’articolo 19 dispone dei seguenti diritti di parte: a. il diritto di impugnare i decreti di non luogo a procedere e di abbandono; b. il diritto di fare opposizione ai decreti d’accusa; c. il diritto di interporre appello o appello incidentale contro i punti della sen- tenza relativi alla pena.

Art. 24 Informazione Le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie informano l’organo competente per le misure antidoping di cui all’articolo 19 in merito ai procedimenti penali avviati per violazioni dell’articolo 22, nonché alle loro decisioni. Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni vengono comunicate.

Art. 25 Scambio d’informazioni a livello internazionale 1 L’organo competente per le misure antidoping di cui all’articolo 19 è autorizzato, ai fini della lotta contro il doping, a scambiare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, con organi antidoping esteri o internazionali riconosciuti, se tale scambio di dati è necessario per: a. trattare richieste mediche e rilasciare autorizzazioni mediche per uno spor- tivo; b. pianificare, coordinare ed eseguire controlli antidoping su uno sportivo; c. comunicare i risultati dei controlli antidoping ai competenti organi antido- ping esteri o internazionali. 2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a possono essere comunicati soltanto i dati necessari per la valutazione delle richieste e delle autorizzazioni. La comunicazione dei dati richiede l’esplicito consenso dello sportivo interessato. 3 Nei casi di cui al capoverso 1 lettera b possono essere comunicati soltanto i dati seguenti: a. le generalità; b. le indicazioni mediche e geografiche necessarie affinché i controlli antido- ping possano svolgersi conformemente alle norme internazionali.

3 RS 312.0

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4 L’organo competente per le misure antidoping di cui all’articolo 19 provvede

affinché i dati da esso trasmessi non vengano inoltrati a terzi non autorizzati. Rifiuta di comunicare i dati se teme una violazione dei diritti della personalità, in particolare se l’organo ricevente non può garantire una protezione adeguata di tali dati.

Capitolo 6: Organizzazione e finanze Sezione 1: Organizzazione

Art. 26 UFSPO

1 L’UFSPO adempie i compiti che spettano alla Confederazione in virtù della pre-

sente legge sempre che non se ne occupino altri servizi della Confederazione. 2 È responsabile dei sistemi d’informazione conformemente alla legge federale del 17 giugno 20114 sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. 3 Gestisce la Scuola universitaria federale dello sport e due centri per i corsi e la formazione, uno a Macolin e l’altro a Tenero. 4 Nel definire l’organizzazione dell’UFSPO, il Consiglio federale considera i com- piti della Scuola universitaria federale dello sport.

Art. 27 Organizzazioni: istituzione e partecipazione Per l’adempimento dei propri compiti, la Confederazione può partecipare a organiz- zazioni private o pubbliche oppure istituire organizzazioni particolari.

Sezione 2: Finanze

Art. 28 Finanziamento di programmi e progetti

1 La Confederazione può commissionare e finanziare programmi e progetti nel

quadro di programmi pluriennali gestiti con mandati di prestazioni.

2 Ove la presente legge non preveda altrimenti, Cantoni e privati partecipano in

misura adeguata al finanziamento. La Confederazione mira a soluzioni basate sul partenariato.

3 L’Assemblea federale stabilisce mediante decreto federale semplice l’ammontare

massimo pluriennale dei mezzi finanziari.

4 La Confederazione accorda aiuti finanziari nel quadro dei crediti stanziati.

4 RS 415.1; RU 2012 ...

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Art. 29 Prestazioni commerciali 1 L’UFSPO può fornire prestazioni commerciali a persone o organizzazioni partico- larmente interessate alle sue installazioni o ai suoi servizi se tali prestazioni: a. sono in stretta relazione con i suoi compiti principali; b. non pregiudicano l’adempimento dei suoi compiti principali; e c. non richiedono mezzi materiali o risorse di personale supplementari signifi- cativi. 2 Per le sue attività commerciali, l’UFSPO deve fissare prezzi di mercato e imposta- re la contabilità aziendale in modo tale da poter documentare spese e ricavi delle singole attività. Il sovvenzionamento indiretto delle attività commerciali non è consentito.

Capitolo 7: Esecuzione e misure amministrative

Art. 30 Competenze del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

2 Può autorizzare l’UFSPO a emanare prescrizioni tecniche per:

a. Gioventù e Sport; b. l’organizzazione e la gestione della Scuola universitaria federale dello sport; c. i contenuti dei singoli cicli di studio della Scuola universitaria federale dello sport.

Art. 31 Competenze del DDPS Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS): a. definisce le discipline e i singoli gruppi di destinatari del programma Gio- ventù e Sport, nonché i criteri per sostenere detti gruppi; b. definisce i criteri per il riconoscimento degli offerenti di corsi e campi del programma Gioventù e Sport; c. stabilisce le condizioni per il prestito di materiale e disciplina la partecipa- zione ai costi; d. stabilisce i cicli di studio e le tasse d’iscrizione e d’esame della Scuola uni- versitaria federale dello sport; e. emana prescrizioni sulla gestione dei fondi di terzi; f. decide in merito alla concessione di contributi federali a progetti di ricerca nel campo delle scienze dello sport.

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Art. 32 Rifiuto o restituzione di aiuti finanziari 1 La Confederazione può negare aiuti finanziari oppure chiederne la restituzione, se:

a. sono stati ottenuti sulla base di indicazioni false o ingannevoli; b. non sono adempiute le condizioni o non sono rispettati gli oneri; c. sono destinati a Gioventù e Sport, ma non vengono utilizzati per attività in tale ambito; d. l’associazione mantello delle federazioni sportive svizzere, altre organizza- zioni sportive o organizzatori responsabili di manifestazioni sportive soste- nuti secondo la presente legge non adempiono i loro obblighi nel campo della correttezza e sicurezza nello sport, in particolare nella lotta contro il doping.

2 Le organizzazioni inadempienti possono essere escluse da ogni altro sostegno.

3 Gli articoli 37–39 della legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi non sono applicabili nei casi di cui al capoverso 1 lettera c.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 33 Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 17 marzo 19726 che promuove la ginnastica e lo sport è abro- gata.

Art. 34 Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale7

2quinquies Per verificare la reputazione in vista del rilascio o della revoca di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport, l’Ufficio federale dello sport può consultare, su domanda scritta, i dati personali relativi alle sentenze. 4ter Per verificare la reputazione in vista del rilascio o della sospen- sione di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport, l’Ufficio federale dello sport può consultare, su domanda scritta, i dati personali concernenti procedimenti penali pendenti.

5 RS 616.1 6 RU 1972 1069, 1987 107, 1994 1390, 1995 1458, 2000 1891, 2001 2790, 2007 5779 7 RS 311.0

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2. Codice di procedura penale8

Art. 269 cpv. 2 lett. i 2 La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti: i. legge del 17 giugno 20119 sulla promozione dello sport: articolo 22 capo- verso 2.

Art. 286 cpv. 2 lett. h 2 L’inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle dispo- sizioni seguenti: h. legge del 17 giugno 201110 sulla promozione dello sport: articolo 22 capo- verso 2.

3. Legge del 13 dicembre 200211 sulla formazione professionale

Art. 15 cpv. 5

5 L’insegnamento dell’educazione fisica è disciplinato dalla legge del 17 giugno

201112 sulla promozione dello sport.

4. Legge del 25 settembre 195213 sulle indennità di perdita di guadagno

4 I partecipanti ai corsi federali e cantonali per i quadri di Gioventù e Sport giusta l’articolo 9 della legge del 17 giugno 201114 sulla promozione dello sport e i parte- cipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori giusta l’articolo 64 della legge milita- re del 3 febbraio 199515 sono equiparati alle persone di cui al capoverso 1.

Art. 35 Disposizioni transitorie Fino all’entrata in vigore della legislazione sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero, alla Scuola universitaria federale dello sport sono applicabili le disposizioni seguenti:

8 RS 312.0 9 RS 415.0 10 RS 415.0 11 RS 412.10 12 RS 415.0 13 RS 834.1 14 RS 415.0 15 RS 510.10

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a. la Scuola universitaria federale dello sport collabora con le scuole universi- tarie professionali esistenti. Il DDPS è competente per la conclusione delle relative convenzioni; b. il DDPS è competente per l’accreditamento dei cicli di studio; può emanare direttive.

Art. 36 Coordinamento dell’articolo 367 capoverso 2quinquies del Codice penale con la modifica del 19 marzo 2010 della legge militare Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 19 marzo 201016 della legge militare del 3 febbraio 199517 o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o all’entrata in vigore simultanea delle due leggi, l’articolo 367 capoverso 2quinquies del Codice penale18 diviene l’articolo 367 capo- verso 2sexies.

Art. 37 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011 Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

6 ottobre 2011.19

2 La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2012.

23 maggio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

16 RU 2010 6015 e 2011 487

17 RS 510.10 18 RS 311.0 19 FF 2011 4385

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