AS 2012 399
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
Modifica del 16 dicembre 1994 (RU 1995 1227; RS 281.1)
Art. 234
Invece di: Se, prima della liquidazione di un’eredità alla quale tutti gli eredi abbiano rinunciato o nel corso di una procedura concordataria precedente il fallimento, ha già avuto luogo una grida ai creditori, l’ufficio dei fallimenti riduce il termine per le insinua- zioni a dieci giorni, comunicando nella pubblicazione che i debitori già insinuatisi sono dispensati dal farlo una seconda volta.
Leggasi: Se, prima della liquidazione di un’eredità alla quale tutti gli eredi abbiano rinunciato o nel corso di una procedura concordataria precedente il fallimento, ha già avuto luogo una grida ai creditori, l’ufficio dei fallimenti riduce il termine per le insinua- zioni a dieci giorni, comunicando nella pubblicazione che i creditori già insinuatisi sono dispensati dal farlo una seconda volta.
28 novembre 2011 Commissione di redazione dell’Assemblea federale
2011-3028 399
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Correzione RU 2012
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