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AS 2012 4057

Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF)

Modifica del 4 luglio 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 febbraio 20001 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari è modificata come segue:

Art. 1a Realizzazione o modifica di costruzioni e impianti non soggetta ad approvazione 1 Le costruzioni e gli impianti di cui all’allegato possono essere realizzati o modifi- cati senza procedura d’approvazione dei piani, se: a. non toccano interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del territorio, la protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio, o terzi; b. non necessitano di autorizzazioni o approvazioni secondo le disposizioni del rimanente diritto federale.

2 In casi dubbi è svolta la procedura semplificata.

3 Le imprese ferroviarie devono presentare annualmente all’Ufficio federale dei

trasporti (UFT) un elenco di tutte le costruzioni e di tutti gli impianti realizzati o modificati senza obbligo di approvazione.

Art. 3 cpv. 3 3 L’UFT emana direttive circa il genere, le caratteristiche, il contenuto e il numero dei documenti richiesti.

II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato conformemente alla versione qui annessa.

1 RS 742.142.1

2012-0861 4057

Procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari RU 2012

III La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2012.

4 luglio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari RU 2012

Allegato (art. 1a cpv. 1)

Costruzioni e impianti di cui all’articolo 1a2

a. Ripristino di costruzioni, senza modifiche dell’aspetto esterno e della strut- tura portante; b. rinnovo di parti d’opera ad eccezione della struttura portante, senza modi- fiche dell’aspetto esterno, a condizione che non abbia un impatto negativo sulla struttura portante; c. mantenimento di superfici consolidate (vie, piazze), senza modifiche del tipo di impermeabilizzazione della superficie; d. mantenimento della sovrastruttura, senza modifiche del tracciato e dello smaltimento delle acque, senza cambi del tipo di materiale utilizzato per la sovrastruttura ad eccezione dell’impiego di componenti muniti di un’omolo- gazione di tipo o già approvati, a condizione che non abbia un impatto nega- tivo sul sistema della sovrastruttura; e. rimozione di scambi con sostituzione dei binari, senza modifiche del traccia- to, senza interessamento degli scambi di protezione, senza rimozione degli apparecchi di dilatazione delle rotaie; f. mantenimento di componenti tecnico-edilizi di passaggi a livello, senza modifiche sostanziali del livello delle rotaie e della strada, senza modifiche del sistema di passaggio a livello ad eccezione dell’impiego di componenti muniti di un’omologazione di tipo o già approvati, a condizione che non abbia un impatto negativo sul sistema della sovrastruttura; g. rinnovo di linee di contatto, con componenti muniti di un’omologazione di tipo o già approvati, senza modifiche del circuito e della topologia, senza aumento della tesata massima nel segmento interessato dalla trasformazione, nel rispetto delle distanze di sicurezza; h. rimozione di posti di sezionamento; i. costruzione nuova e mantenimento di parti d’opera volte ad assicurare e allargare una banchina, a condizione che tali parti d’opera non sostengano carichi derivanti dal traffico ferroviario e che non svolgano funzione di sostegno di terrapieni e scarpate; j. costruzione nuova e mantenimento di sistemi di lubrificazione delle rotaie, con impiego di componenti muniti di un’omologazione di tipo o già appro- vati, senza modifiche edilizie di altri impianti ferroviari; k. costruzione nuova e mantenimento di condotte di servizio ferroviarie inter- rate, ad eccezione delle condotte degli impianti elettrici, senza impiego di

2 Termini di cui alla SN 588 469 «Conservazione delle costruzioni», edizione 1997; www.sia.ch

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Procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari RU 2012

strutture provvisorie nelle zone d’influenza dei carichi ferroviari, senza modifiche edilizie degli impianti ferroviari; l. adeguamento del sezionamento in stazioni, con impiego di componenti muniti di un’omologazione di tipo o già approvati, nel rispetto delle distanze di sicurezza; m. rinnovo di posti di sezionamento, con impiego di componenti muniti di un’omologazione di tipo o già approvati, nel rispetto delle distanze di sicu- rezza; n. rinnovo di impianti di riscaldamento degli scambi o di trasformatori su pali delle linee di contatto, con impiego di componenti muniti di un’omolo- gazione di tipo o già approvati, senza modifiche della concezione di messa a terra e dell’approvvigionamento energetico; o. impianti di telecomando per l’approvvigionamento di corrente di trazione e per la linea di contatto, con interessamento di caratteristiche irrilevanti o poco rilevanti ai fini della sicurezza; p. installazioni elettriche che sottostanno all’ordinanza del 7 novembre 20013 sugli impianti a bassa tensione, senza modifiche della concezione di messa a terra; q. arredi di fermate, quali distributori automatici di biglietti e pannelli elettro- nici, senza pareti di sale d’aspetto; r. mantenimento di strutture portanti, senza modifiche dell’aspetto esterno, senza modifiche sostanziali delle dimensioni e del genere di costruzione, senza modifiche dei requisiti di utilizzazione; s. costruzioni di sostegno, lunghezza ≤ 500 m, dislivello ≤ 1,50 m, fuori dalla zona d’influenza dei carichi ferroviari o stradali, senza ancoraggio poste- riore, senza corrente d’infiltrazione nel pendio, senza sostituzione di muri a secco o in pietra naturale esistenti; t. costruzioni per il consolidamento della superficie lungo scarpate terrose e rocciose, senza impiego di tiranti precompressi o chiodatura; u. piccoli lavori di scarificatura per l’adattamento del profilo, senza effetti negativi su altre costruzioni; v. finiture interne di stazioni, senza modifiche dell’aspetto esterno, senza riconversione, senza ampliamento delle superfici di vendita di terzi, senza modifiche della struttura portante, senza modifiche degli impianti tecnico- ferroviari; w. piccoli edifici nel perimetro di officine e magazzini nell’area dell’esercizio ferroviario, a un unico piano, senza scantinati, superficie di base ≤ 100 m2, senza servizi sanitari né impianti di riscaldamento; x. rimozione di binari senza loro sostituzione, lunghezza ≤ 500 m.

3 RS 734.27

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