AS 2012 4085
Legge federale sull'assicurazione malattie
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
Modifica del 23 dicembre 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 1° settembre 20111; visto il parere del Consiglio federale del 16 settembre 20112, decreta:
I La legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 42 cpv. 3bis e 4 3bis I fornitori di prestazioni devono indicare nella fattura di cui al capoverso 3 le diagnosi e le procedure in forma codificata, conformemente alle classificazioni previste nella pertinente edizione svizzera pubblicata dal Dipartimento competente. Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione sulla rilevazione, il tratta- mento e la trasmissione dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.
4 L’assicuratore può esigere ragguagli supplementari di natura medica.
Art. 43 cpv. 5bis 5bis Il Consiglio federale può adeguare la struttura tariffale se quest’ultima si rivela inadeguata e se le parti alla convenzione non si accordano su una sua revisione.