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AS 2012 4147

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo al Trattato concernente l'imposta sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein (con all.)

Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo al Trattato concernente l’imposta sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein

Concluso il 12 luglio 2012 Entrato in vigore il mediante scambio di note il 17 agosto 2012

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, in esecuzione del Trattato del 28 ottobre 19942, stipulato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, concernente l’imposta sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein, di seguito denominato «Trattato», hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Diritto applicabile (1) Il Principato del Liechtenstein assume nel suo diritto interno le prescrizioni materiali della legislazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), in conformità delle seguenti disposizioni. (2) La legislazione concernente l’IVA determinante nel Principato del Liechtenstein al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo è menzionata nell’Allegato I al presente Accordo. Modifiche e complementi dell’Allegato I sono effettuati secondo la procedura prevista nell’articolo 1 capoverso 2 del Trattato. (3) Per garantire un’applicazione uniforme del diritto relativo all’IVA, il Liechten- stein prevede per infrazioni paragonabili pene commisurate almeno a quelle previste dal diritto svizzero.

Art. 2 Campo d’applicazione I territori definiti come territorio nazionale dalla legge svizzera concernente l’IVA costituiscono il territorio comune d’applicazione dell’IVA per i due Stati contraenti.

Art. 3 Imposizione di gruppo e stabilimenti d’impresa (1) L’imposizione di gruppo non è applicabile oltre la frontiera che separa i due Stati contraenti.

RS 0.641.295.142.1

1 Dal testo originale tedesco (AS 2012 4147).

2 RS 0.641.295.142

2012-1231 4147

Imposta sul valore aggiunto. Acc. con il Liechtenstein RU 2012

(2) Nell’ambito del pagamento e della riscossione dell’IVA, le succursali e gli stabilimenti d’impresa gestiti dai contribuenti vengono attribuiti alla loro sede prin- cipale. In singoli casi motivati, le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti possono convenire una deroga.

Art. 4 Deduzione dell’imposta precedente Per il diritto alla deduzione dell’imposta precedente è irrilevante da quale parte del territorio d’applicazione comune provenga la prestazione.

Art. 5 Competenza (1) L’imposta di contribuenti con sede nel Principato del Liechtenstein è riscossa dall’Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein; l’imposta di contribuenti con sede nel rimanente territorio d’applicazione è riscossa dal- l’Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera. (2) In singoli casi, le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti possono convenire di assoggettare un’impresa come contribuente nell’altro Stato contraente. (3) L’imposta sulle importazioni di beni è riscossa nel territorio d’applicazione comune dall’Amministrazione federale delle dogane secondo le prescrizioni enume- rate nell’Allegato II del presente Accordo. Modifiche e complementi dell’Allegato II sono effettuati, ad eccezione della legislazione doganale, secondo la procedura prevista dall’articolo 1 capoverso 2 del Trattato.

Art. 6 Prassi amministrativa e registro dei contribuenti (1) Le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti utilizzano pub- blicazioni relative alla prassi e moduli di contenuto uniforme. (2) Le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti applicano una nomenclatura e sistematica uniformi nell’attribuzione dei contribuenti al corrispon- dente ramo economico.

Art. 7 Cassa comune per le entrate IVA Le entrate IVA contabilizzate dalle amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti e dall’Amministrazione federale delle dogane affluiscono in una cassa comune istituita dal Dipartimento federale delle finanze secondo criteri uniformi.

Art. 8 Garanzia di liquidità da parte dell’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein Se nell’arco di un mese dovesse presentare difficoltà di liquidità, l’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein può chiedere l’ottenimento di un importo della cassa comune. Se nell’arco di un mese dovesse presentare un’eccedenza di liquidità, l’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein la versa nella cassa comune. I dettagli sono stabiliti nell’Allegato III al presente Accordo.

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Art. 9 Ripartizione delle entrate IVA (1) Ogni Stato contraente riceve dalla cassa comune le entrate IVA equivalenti al corrispondente consumo di merci e prestazioni all’interno del territorio d’applica- zione dell’IVA. A titolo d’eccezione, per determinati settori di prestazioni di servi- zio la ripartizione è però determinata in base all’IVA conteggiata. I dettagli sono contenuti nell’Allegato IV al presente Accordo. (2) Al Principato del Liechtenstein vengono versati trimestralmente acconti dalla cassa comune pari a un quarto della quota del provento annuo iscritta nel preventivo del Liechtenstein.

Art. 10 Assistenza reciproca (1) Le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti si prestano reciproca assistenza nell’adempimento dei loro compiti. Esse si mettono gratuita- mente a disposizione tutte le pubblicazioni relative alla prassi, i moduli e i documen- ti giustificativi appropriati oppure vi concedono l’accesso. (2) Le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti si comunicano reciprocamente le informazioni che possono avere importanza in relazione ad auto- tassazioni di contribuenti inesatte, incomplete o che possono dar adito a dubbi, nella misura in cui concernono gli interessi dell’altro Stato contraente. (3) Per il controllo del pagamento e della riscossione dell’IVA nei casi previsti dall’articolo 3 capoverso 2 e per il controllo delle prestazioni effettuate e acquisite, su richiesta dell’Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera, le transa- zioni possono essere verificate da parte dell’Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein sul suo territorio e, su richiesta dell’Amministrazione delle contribu- zioni del Liechtenstein, l’Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera può verificare determinate transazioni nel rimanente territorio d’applicazione. (4) Le contestazioni sulla reciproca assistenza fra le amministrazioni delle contribu- zioni dei due Stati contraenti dovranno essere sottoposte alla Commissione mista. In caso di mancato consenso, le controversie dovranno essere composte per via diplo- matica.

Art. 11 Protezione dei dati (1) I due Stati contraenti si comunicano reciprocamente i dati necessari all’esecu- zione del presente Accordo. (2) I dati comunicati ai sensi del presente Accordo devono essere elaborati e salva- guardati conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati vigenti nei due Stati contraenti. A tale scopo: a) lo Stato contraente che ne fa richiesta può utilizzare i dati soltanto ai fini previsti dall’Accordo; b) su richiesta di uno degli Stati contraenti, l’altro fornisce informazioni sull’utilizzazione dei dati comunicati;

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c) i dati comunicati possono essere utilizzati soltanto dalle autorità cui spetta l’esecuzione del presente Accordo. (3) I dati comunicati devono essere conservati solo finché servono allo scopo per il quale sono stati raccolti. (4) Gli Stati contraenti si impegnano a registrare la comunicazione, il ricevimento e la trasmissione di dati nonché a proteggere gli stessi da un trattamento abusivo mediante adeguate misure tecniche ed organizzative. Le autorità degli Stati contra- enti competenti per la protezione dei dati esaminano l’elaborazione dei dati comuni- cati. (5) Alla persona interessata devono essere fornite, su richiesta, informazioni sui dati esistenti sulla sua persona nonché sull’utilizzazione prevista. Le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti possono rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui l’interesse pubblico preponde- rante lo esiga o la comunicazione delle informazioni comprometta lo scopo di un’istruzione penale o di un’altra procedura d’inchiesta. Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, le amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti forniscono le informazioni, a meno che ciò sia impossibile, o possi- bile soltanto con mezzi sproporzionati.

Art. 12 Potere giurisdizionale del Tribunale federale Le decisioni prese in ultima istanza da un tribunale del Liechtenstein in merito a prescrizioni materiali concernenti la legislazione in materia di IVA possono essere impugnate con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale svizzero, entro il termine di 30 giorni dalla loro notificazione. La procedura è disciplinata dal diritto svizzero. Sono eccettuate dall’impugnazione le decisioni di diritto penale in materia fiscale.

Art. 13 Commissione mista (1) I due Stati contraenti istituiscono una Commissione mista per trattare questioni inerenti all’interpretazione o all’applicazione del Trattato e del presente Accordo. (2) La Commissione mista è composta di tre membri della Svizzera e di tre membri del Liechtenstein, che possono farsi accompagnare da esperti. (3) La Commissione mista si riunisce ogniqualvolta sia necessario, ma almeno una volta all’anno. Ogni capo della delegazione può domandare al capo dell’altra dele- gazione la convocazione della Commissione in una seduta che dovrà aver luogo al più tardi entro due mesi dal ricevimento della richiesta. (4) La Commissione mista adotta un regolamento interno.

Art. 14 Tribunale arbitrale (1) Il Tribunale arbitrale è composto di caso in caso, tenuto conto che ogni Stato contraente nomina un membro e che i due membri designano di comune intesa il cittadino di un terzo Stato come presidente, il quale sarà nominato dai Governi degli Stati contraenti. I membri sono nominati entro un termine di due mesi, il presidente

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entro un termine di tre mesi, dopo che uno Stato contraente abbia comunicato all’altro che intende sottoporre la vertenza a un Tribunale arbitrale. (2) In caso di inosservanza dei termini menzionati nel capoverso 1 e in mancanza di un altro Accordo, ciascuno Stato contraente può invitare il presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo a procedere alle necessarie designazioni. Se il presi- dente è cittadino svizzero o del Liechtenstein, oppure se è impedito per un’altra ragione, il vicepresidente deve provvedere alla designazione. Se anche il vicepresi- dente è cittadino svizzero o del Liechtenstein, oppure anch’egli è impedito, il mem- bro immediatamente inferiore nella gerarchia della Corte, che non è cittadino sviz- zero né del Liechtenstein, provvede alla designazione. (3) Il Tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti sulla base dei trattati esi- stenti tra i due Stati contraenti e del diritto internazionale pubblico. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuno Stato contraente assume le spese dell’arbitro che ha designato. Le spese del presidente e le altre spese sono sostenute in parti uguali dagli Stati contraenti. Inoltre, il Tribunale arbitrale disciplina direttamente la sua proce- dura.

Art. 15 Entrata in vigore e durata di validità (1) Il presente Accordo sostituisce quello del 28 novembre 19943. Esso entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui le parti contraenti notificano di aver adempiuto le rispettive procedure costituzionali necessarie per l’entrata in vigore. È determinante il giorno di ricezione dell’ultima notifica. (2) Il presente Accordo è valido fintanto che rimane in vigore il Trattato.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua tedesca, il 12 luglio 2012.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Principato del Liechtenstein: Samuel Tanner Hubert Büchel

3 RU 1996 1217, 2009 4107

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Allegato I Legislazione svizzera applicabile in materia d’IVA Articolo 1 capoversi 1, 2 lettere a e b e 3; articolo 3; articoli 5–14; articolo 15 capo- versi 1, 2, 4 e 5; articoli 16 e 17; articolo 18 capoversi 1 e 2 lettere a, b e d–1; arti- coli 19 e 20; articolo 21 capoversi 1, 2 numeri 1–24 e 26–29, nonché capoversi 3–5; articoli 22 e 23; articolo 24 capoversi 1–5 e 6 lettere a–c; articoli 25–36; articolo 37 capoversi 1, 2, 3 primo periodo, 4 e 5; articoli 38–49; articolo 63; articoli 107 e 108; articolo 112 capoversi 1, 2 prima parte del periodo e 3; articoli 113–115 nonché articolo 116 capoverso 2 della legge federale del 12 giugno 20094 concernente l’imposta sul valore aggiunto, comprese le relative ordinanze d’esecuzione.

Allegato II Disposizioni concernenti l’imposta sull’importazione Articoli 50–62 e 64 della legge federale del 12 giugno 20095 concernente l’imposta sul valore aggiunto.

Allegato III6 Regolamentazione dei versamenti alla cassa comune

Allegato IV7 Ripartizione delle entrate IVA

4 RS 641.20 5 RS 641.20

6 Non pubblicato nella RU.

7 Non pubblicato nella RU.

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