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AS 2012 4207

Accordo tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Ministero della Difesa del Regno di Danimarca sulla reciproca protezione di informazioni classificate

Traduzione1

Accordo tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Ministero della Difesa del Regno di Danimarca sulla reciproca protezione di informazioni classificate

Concluso il 31 maggio 2012 Entrato in vigore il 31 maggio 2012

Preambolo Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Ministero della Difesa del Regno di Danimarca, denominati anche «Parti contra- enti» per gli scopi del presente Accordo, hanno convenuto, nell’interesse della sicurezza nazionale nell’ambito della difesa, le disposizioni enunciate nel seguito del presente Accordo generale in materia di sicurezza (General Security Arrangement, GSA), desiderando assicurare la protezione delle informazioni classificate concer- nenti la difesa e questioni militari, scambiate tra i due Ministeri oppure scambiate tra persone giuridiche o persone fisiche sottostanti alla giurisdizione delle Parti contra- enti.

1. Definizioni

1.1 Per ragioni di chiarezza i seguenti termini sono definiti come segue:

– «informazioni classificate»: qualsiasi informazione o materiale classifi- cati, siano essi consistenti in contenuti classificati comunicati verbal- mente o visivamente oppure in messaggi classificati trasmessi elettri- camente o elettronicamente; – «materiale classificato»: ogni singolo elemento classificato di macchi- nari, equipaggiamenti o armi – di fabbricazione ultimata o in fase di fabbricazione – oppure di documenti; – «documento»: qualsivoglia scritto, annotazione, minuta, rapporto, pro- memoria, segnale/messaggio, schizzo, immagine fotografica, filmato, carta geografica, grafico, piano, taccuino, matrice, copia carbone, nastro dattilografico, floppy disk ecc. o qualsiasi altro genere di informazioni registrate (per es. registrazione su nastro, registrazione magnetica, scheda perforata, cassetta ecc.); – «mandatario»: persona fisica o giuridica avente capacità giuridica di assumere mandati; – «mandato»: accordo tra due o più Parti contraenti mediante il quale sono creati e definiti diritti e obblighi aventi forza obbligatoria per le Parti contraenti;

RS 0.514.131.41

1 Dal testo originale inglese.

2012-1513 4207

Reciproca protezione di informazioni classificate. Acc. con la Danimarca RU 2012

– «mandato classificato»: un mandato che contiene o riguarda informa- zioni classificate; – «autorità di sicurezza nazionale (NSA)/autorità di sicurezza designata (DSA)»: le autorità governative responsabili della sicurezza nell’ambito della difesa nel rispettivo Paese; – «Parte d’origine»: la Parte contraente che divulga informazioni classi- ficate alla Parte destinataria; – «Parte destinataria»: la Parte contraente che riceve informazioni classi- ficate dalla Parte d’origine. 1.2 Per gli scopi delle presenti disposizioni, i livelli di classificazione di sicu- rezza e i rispettivi equivalenti nei due Paesi sono limitati a quanto indicato nel seguito:

In Svizzera Termine inglese corrispondente In Danimarca

SEGRETO/GEHEIM/ SECRET HEMMELIGT SECRET/ CONFIDENZIALE/ CONFIDENTIAL FORTROLIGT VERTRAULICH/ CONFIDENTIEL/ AD USO INTERNO/ RESTRICTED TIL TJENESTEBRUG INTERN/INTERNE

Per principio, i suddetti livelli di classificazione di sicurezza sono da consi- derarsi come equivalenti. Per esempio, un documento svizzero classificato CONFIDENZIALE/VERTRAULICH/CONFIDENTIEL inviato in Danimarca è trattato, memorizzato e fisicamente custodito con modalità tali da garantire la mede- sima protezione prevista per documenti classificati FORTROLIGT in Danimarca. Tuttavia, in via eccezionale, una Parte contraente può chiedere all’altra Parte contra- ente di garantire un livello di protezione maggiore – ma non minore – a quello previsto dalla classificazione.

2. Autorità di sicurezza nazionali/autorità di sicurezza

designate Per l’esecuzione del presente Accordo nei due Paesi sono competenti le seguenti autorità governative: Per la Svizzera Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Protezione delle informazioni e delle opere (PIO) CH-3003 Berna Svizzera

Reciproca protezione di informazioni classificate. Acc. con la Danimarca RU 2012

Per la Danimarca Servizio di intelligence della difesa danese Kastellet 30 DNK-2100 Copenhagen OE Danimarca

3. Limitazioni dell’utilizzazione e della divulgazione

3.1 Senza esplicito consenso scritto, la Parte destinataria non divulga, non

utilizza e non consente la divulgazione o l’utilizzazione di qualsivoglia informazione classificata se non per gli scopi e nei limiti stabiliti dalla Parte d’origine o a nome di quest’ultima.

3.2 Senza previa consultazione della Parte d’origine, la Parte destinataria non

trasmette né divulga a funzionari governativi, a mandatari, a impiegati di mandatari, a qualsivoglia altra persona avente la cittadinanza di qualsivoglia Paese terzo o a qualsivoglia organizzazione internazionale alcuna informa- zione classificata fornita secondo le disposizioni del presente Accordo; senza previa autorizzazione scritta della Parte d’origine, la Parte destinataria non divulga alcuna informazione classificata al pubblico. Inoltre, senza previa consultazione della Parte d’origine, la Parte destinataria non divulga a qual- sivoglia Parte terza alcuna informazione, classificata o non classificata, for- nita in via confidenziale.

3.3 Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso

di un’autorizzazione o di una regolamentazione per quanto concerne la comunicazione, l’utilizzazione, lo scambio o la divulgazione di informazioni su cui sussistono diritti di proprietà intellettuale senza previo ottenimento di una specifica autorizzazione scritta da parte del titolare dei corrispondenti diritti, indipendentemente dal fatto che detto titolare sia una delle Parti con- traenti o una Parte terza.

3.4 Lo scambio di informazioni classificate tra i servizi informazioni delle due

Parti contraenti non è soggetto al presente Accordo.

4. Protezione delle informazioni classificate

4.1 La Parte d’origine garantisce che la Parte destinataria sia informata in merito a quanto segue: (a) il livello di classificazione di sicurezza dell’informazione, ogni condi- zione concernente la sua comunicazione e ogni limitazione riguardo alla sua utilizzazione; la Parte d’origine garantisce inoltre che i docu- menti siano contrassegnati di conseguenza; (b) qualsivoglia successiva modifica del livello di classificazione di sicu- rezza.

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4.2 La Parte destinataria:

(a) conformemente alle proprie leggi e prescrizioni nazionali, assicura alle informazioni ricevute dall’altra Parte contraente un livello di protezione di sicurezza previsto per le informazioni classificate di un equivalente livello di classificazione di sicurezza prodotte dalla Parte destinataria; (b) assicura che le informazioni classificate siano contrassegnate con il per- tinente rispettivo livello di classificazione di sicurezza conformemente al capoverso 1.2; (c) assicura che i livelli di classificazione di sicurezza non siano modificati se non conformemente a previa autorizzazione scritta della Parte d’origine o a nome di quest’ultima.

4.3 Al fine di conseguire e conservare standard di sicurezza paragonabili,

entrambe le NSA/DSA si forniscono reciprocamente, su richiesta, informa- zioni in merito agli standard, alle procedure e alle pratiche di sicurezza nazionali per la protezione di informazioni classificate e facilitano a tal fine apposite visite da parte di rappresentanti della NSA/DSA dell’altra Parte contraente addetti al settore della sicurezza.

5. Accesso a informazioni classificate

L’accesso a informazioni classificate contrassegnate con il livello di classi- ficazione di sicurezza FORTROLIGT o CONFIDENZIALE/VERTRAULICH/ CONFIDENTIEL o con un livello superiore è limitato a persone che hanno «neces- sità di conoscere» e alle quali è stato rilasciato, dalla NSA/DSA della Parte destina- taria, conformemente agli standard nazionali di quest’ultima, un certificato sicurezza del livello conforme al livello di classificazione di sicurezza dell’informazione a cui è previsto l’accesso.

6. Trasmissione di informazioni classificate

6.1 Le informazioni classificate sono trasmesse tra le Parti contraenti attraverso canali «da Governo a Governo»; possono tuttavia essere stabilite di comune intesa tra le Parti contraenti altre modalità quali il trasporto a mano o sistemi di comunicazione sicura (cifratura).

7. Visite

7.1 Per le visite, comprese quelle di visitatori dell’altro Paese in servizio coman- dato, che implicano la necessità di accedere a informazioni classificate GEHEIM/SECRET in Svizzera oppure FORTROLIGT e/o HEMMELIGT in Danimarca oppure la necessità di accedere a stabilimenti della Difesa/a immobili di mandatari della Difesa in cui sono eseguiti lavori medesima-

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mente classificati è necessario il previo consenso della NSA/DSA del Paese ospitante. Le domande per dette visite sono presentate per il tramite della NSA/DSA.

7.2 La domanda di visita indica:

7.2.1 nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità e numero del passaporto/della carta d’identità del visitatore proposto/dei visitatori propo- sti. 7.2.2 Statuto ufficiale del/dei visitatore(i) unitamente alla denominazione dello stabilimento, dell’azienda o dell’organizzazione di cui è/sono rappresen- tante(i) o di cui fa/fanno parte. 7.2.3 Per ogni visitatore, l’attestazione concernente il livello del rispettivo certifi- cato di sicurezza. 7.2.4 Denominazione e indirizzo dello stabilimento, dell’azienda o dell’ organiz- zazione oggetto della visita.

7.2.5 Se noti, nome e cognome nonché statuto della(e) persona(e) da visitare.

7.2.6 Scopo della visita.

7.2.7 Data della visita. In caso di visite ricorrenti è indicato, se possibile, l’intero periodo durante il quale le visite hanno luogo. 7.3 Tutti i visitatori osservano le prescrizioni del Paese ospitante in materia di sicurezza.

7.4 La domanda di visita è presentata alla Parte ospitante con il necessa-

rio anticipo rispetto alla data prevista per la visita (per visite in Svizzera:

10 giorni lavorativi; per visite in Danimarca: 7 giorni lavorativi). Visite a

breve termine possono essere convenute in casi urgenti d’intesa con il Paese ospitante. 7.5 In relazione a specifici progetti o a particolari mandati possono essere alle- stiti, d’intesa con il Paese ospitante, elenchi di visitatori frequenti. Inizial- mente, tali elenchi sono valevoli per una durata massima di 12 mesi: tale durata può essere prorogata, previo consenso della pertinente NSA/DSA, per un ulteriore periodo di 12 mesi al massimo. Gli elenchi summenzionati sono sottoposti conformemente alle normali procedure della Parte destinataria. Dopo l’approvazione di un elenco, le visite di persone fisiche menzionate nell’elenco possono essere convenute direttamente tra gli stabilimenti o le aziende interessati.

7.6 Qualsivoglia informazione comunicata al personale in visita o di cui il

personale in visita viene a conoscenza è trattata dal personale in visita come se fosse stata fornita secondo le disposizioni del presente Accordo.

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8. Mandati

8.1 Se intende concludere o intende autorizzare un mandatario nel proprio

Paese a concludere con un mandatario nell’altro Paese un mandato che com- porta informazioni classificate contrassegnate con il livello di classifica- zione di sicurezza FORTROLIGT o CONFIDENZIALE/VERTRAULICH/ CONFIDENTIEL o con un livello superiore, la Parte d’origine si fa rila- sciare dapprima dalla NSA/DSA dell’altro Paese la garanzia che il mandata- rio proposto è titolare di un certificato di sicurezza di livello appropriato e adotta inoltre misure di sicurezza adeguate per fornire la debita protezione a informazioni classificate. Detta garanzia comporta l’assunzione della responsabilità che il comportamento in materia di sicurezza del mandatario titolare di un certificato di sicurezza sia conforme alle prescrizioni e regola- mentazioni nazionali in materia di sicurezza nonché oggetto di controlli da parte della rispettiva NSA/DSA.

8.2 La NSA/DSA garantisce che ai mandatari con i quali, in seguito alle sum-

menzionate verifiche preliminari, sono conclusi mandati è noto quanto segue: 8.2.1 la definizione della nozione di «informazione classificata» e degli equiva- lenti livelli di classificazione di sicurezza delle due Parti contraenti confor- memente alle disposizioni del presente Accordo. 8.2.2 Le denominazioni delle autorità governative dei due Paesi abilitate ad auto- rizzare la comunicazione e a coordinare la protezione delle informazioni classificate relative al pertinente mandato. 8.2.3 I canali da utilizzare per la trasmissione di informazioni classificate tra le autorità governative e/o i mandatari interessati.

8.2.4 Le procedure e i meccanismi per la comunicazione di eventuali modifiche

sopravvenute in relazione con le informazioni classificate in seguito a modi- fiche del relativo livello di classificazione di sicurezza o a causa del venir meno della necessità di protezione. 8.2.5 Le procedure per l’autorizzazione di visite, dell’accesso o di ispezioni da parte del personale di uno dei due Paesi presso aziende dell’altro Paese coinvolte nel mandato. 8.2.6 L’obbligo del mandatario di divulgare informazioni classificate unicamente a persone alle quali è stato dapprima rilasciato un apposito certificato di si- curezza per l’accesso alle pertinenti informazioni, che hanno «necessità di conoscere» e che sono impiegate o coinvolte ai fini dell’esecuzione del mandato.

8.2.7 L’obbligo del mandatario di non divulgare e di non consentire che siano

divulgate informazioni classificate a persone alle quali non è stato rilasciato esplicitamente dalla sua NSA/DSA, ai fini dell’accesso alle informazioni interessate, un pertinente certificato di sicurezza.

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8.2.8 L’obbligo del mandatario di notificare immediatamente alla propria NSA/

DSA ogni caso confermato o ogni sospetto di perdita, trapelamento o pre- giudizio concernente le informazioni classificate connesse con il mandato.

8.3 La NSA/DSA della Parte d’origine trasmette due esemplari delle parti rile-

vanti del mandato classificato all’autorità di sicurezza designata della Parte destinataria per consentire appropriati controlli in materia di sicurezza.

8.4 Per ogni suo singolo aspetto/elemento, ciascun mandato comprende direttive

riguardo ai corrispondenti requisiti in materia di sicurezza e alla classifi- cazione. Tali direttive sono contenute in specifiche clausole di sicurezza oppure, se del caso, in una Lettera sugli aspetti di sicurezza (Security Aspects Letter, SAL). Nelle suddette direttive deve essere specificato ogni singolo aspetto classificato del mandato – o qualsivoglia aspetto classificato suscettibile di risultare dal mandato – e a ognuno di detti aspetti deve essere attribuito uno specifico livello di classificazione di sicurezza. Cambiamenti concernenti i summenzionati requisiti o i summenzionati aspetti/elementi sono notificati se e non appena necessario; la Parte d’origine notifica senza indugio alla Parte destinataria l’eventuale avvenuta declassificazione di un’informazione classificata.

9. Accordi bilaterali in materia di sicurezza industriale

9.1 Su richiesta dell’altra Parte contraente, le NSA/DSA notificano lo statuto

di sicurezza di impianti aziendali ubicati nel rispettivo Paese. Inoltre, su richiesta, le NSA/DSA notificano lo stato di certificati di sicurezza di loro cittadini. Le summenzionate notifiche sono rispettivamente denominate «dichiarazione di sicurezza aziendale» (Facility Security Clearance [FSC]) e «dichiarazione di sicurezza relativa alle persone» (Personnel Security Clea- rance [PSC]).

9.2 Su richiesta, la NSA/DSA interpellata accerta lo stato del certificato di

sicurezza dell’impianto aziendale o della persona fisica oggetto della richie- sta e invia una relativa dichiarazione di sicurezza aziendale o dichiarazione di sicurezza relativa alle persone se all’impianto aziendale o alla persona fisica è già stato rilasciato un certificato di sicurezza. Se l’impianto azien- dale o la persona fisica non è titolare di un certificato di sicurezza o se quest’ultimo contempla un livello di sicurezza inferiore a quello richiesto, è inviata notifica che la dichiarazione non può essere rilasciata immediatamen- te e che la richiesta è in fase di elaborazione. In seguito a verifica con esito positivo, è rilasciata una dichiarazione in base alla quale potrà essere succes- sivamente rilasciata una dichiarazione di sicurezza bilaterale.

9.3 Un’azienda che, nel Paese in cui è registrata, è ritenuta dalla relativa

NSA/DSA essere di proprietà oppure sotto il controllo o l’influsso di un Paese terzo i cui obiettivi non sono compatibili con quelli della Parte ospi- tante, non è idonea al rilascio di una dichiarazione di sicurezza; la NSA/DSA richiedente ne riceve notifica.

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9.4 La NSA/DSA che viene a conoscenza di qualsivoglia informazione a sfavore

di una persona fisica per la quale è stata rilasciata una dichiarazione di sicu- rezza relativa alle persone notifica all’altra NSA/DSA la natura dell’in- formazione e i provvedimenti che intende adottare o ha adottato. Ciascuna NSA/DSA può chiedere una verifica di qualsivoglia dichiarazione di sicu- rezza relativa alle persone fornita in precedenza dall’altra NSA/DSA, sem- pre che la richiesta sia motivata. La NSA/DSA richiedente riceve notifica dei risultati della verifica e di qualsivoglia conseguente provvedimento.

9.5 Qualora dovessero emergere informazioni tali da originare dubbi sull’op-

portunità di continuare a concedere l’accesso a informazioni classificate nell’altro Paese a un’azienda a cui è stato rilasciato un certificato di sicu- rezza bilaterale, la pertinente NSA/DSA riceve senza indugio notifica dei dettagli di tali informazioni, al fine di consentire lo svolgimento di indagini.

9.6 Se una delle NSA/DSA adotta provvedimenti per revocare o sospende una

Dichiarazione di sicurezza relativa alle persone bilaterale oppure adotta provvedimenti per revocare o sospende l’accesso concesso a un cittadino dell’altro Paese in virtù di un certificato di sicurezza, l’altra Parte contraente ne riceve notifica con l’indicazione delle ragioni di un tale provvedimento.

9.7 Ciascuna NSA/DSA può chiedere all’altra di verificare qualsivoglia Dichia-

razione di sicurezza aziendale, sempre che la richiesta di verifica sia moti- vata. Conclusa la verifica, i relativi risultati sono notificati alla NSA/DSA richiedente con l’indicazione dei fatti che hanno portato alla decisione.

9.8 Se richiesto dall’altra Parte contraente, ciascuna NSA/DSA collabora alle

verifiche e alle indagini concernenti certificati di sicurezza.

10. Perdita o pregiudizio

10.1 In caso di violazioni in materia di sicurezza con conseguente perdita di

informazioni classificate o materiale classificato o in caso di sospetto che informazioni classificate o materiale classificato siano stati resi accessibili a persone non autorizzate, la NSA/DSA della Parte destinataria informa immediatamente la NSA/DSA della Parte d’origine. 10.2 La Parte destinataria (con l’assistenza, su richiesta, della Parte d’origine) avvia immediatamente un’indagine conformemente alle regolamentazioni in vigore nel Paese della Parte destinataria per la protezione di informazioni classificate e materiale classificato. La Parte destinataria informa al più pre- sto la Parte d’origine sulle circostanze, sulle misure adottate e sull’esito dell’indagine.

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11. Spese

Le spese incorse nel quadro dell’applicazione delle disposizioni in materia di sicu- rezza del presente Accordo sono sostenute dalla Parte contraente che fornisce i servizi.

12. Modifiche

Le disposizioni del presente Accordo possono essere modificate con il comune assenso scritto di entrambe le Parti contraenti.

13. Composizione delle controversie

Tutte le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono composte tramite consultazioni tra le Parti contraenti e non sono sottoposte a un tribunale nazionale o internazionale né sottoposte a terzi per compo- sizione.

14. Entrata in vigore, denuncia e verifiche

14.1 Il presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultima firma e rimane in

vigore sino alla denuncia di comune accordo oppure da parte di una delle Parti contraenti mediante notifica scritta all’altra Parte contraente con un termine di preavviso di sei mesi. In caso di denuncia, ciascuna Parte contra- ente è responsabile che qualsivoglia informazione classificata o qualsivoglia materiale classificato già forniti nel quadro del presente Accordo oppure qualsivoglia informazione classificata derivante dal presente Accordo siano trattati conformemente alle disposizioni del presente Accordo finché neces- sario per la protezione delle informazioni classificate. 14.2 Il presente Accordo è verificato congiuntamente dalle Parti contraenti al più tardi dieci anni dalla data dell’entrata in vigore.

14.3 Il presente Accordo rappresenta quanto concordato tra il Dipartimento

federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera e il Ministero della Difesa del Regno di Danimarca sul pertinente soggetto.

Reciproca protezione di informazioni classificate. Acc. con la Danimarca RU 2012

Firmato in duplice copia in lingua inglese.

Per il Dipartimento federale Per il Ministero della Difesa della difesa, della protezione della del Regno di Danimarca popolazione e dello sport Urs Freiburghaus Thomas Ahrenkiel Berna, 25 aprile 2012 Copenhagen, 31 maggio 2012

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