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AS 2012 4223

Accordo amichevole relativo all'interpretazione della lettera c) del numero 7 del Protocollo concernente la Convenzione del 2 settembre 1991 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio nel tenore modificato dal numero 6 dell'articolo XI del Protocollo del 20 aprile 2010

Traduzione1

Accordo amichevole relativo all’interpretazione della lettera c) del numero 7 del Protocollo concernente la Convenzione del 2 settembre 1991 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio nel tenore modificato dal numero 6 dell’articolo XI del Protocollo del 20 aprile 2010

Concluso il 29 dicembre 2011 Entrato in vigore il 29 dicembre 2011

Le autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Polonia hanno concluso il seguente Accordo amichevole relativo all’interpretazione della lettera c) del numero 7 del Protocollo (di seguito «il Protocollo») della Convenzione del 2 settembre 19912 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «la Convenzione») modificato dal numero 6 dell’articolo XI del Protocollo del 20 aprile 20103: Alla lettera c) del numero 7 del Protocollo sono contenute le informazioni che l’autorità competente dello Stato richiedente deve fornire all’autorità competente dello Stato richiesto in caso di domanda di informazioni ai sensi dell’articolo 25a della Convenzione. Sulla base di questa disposizione lo Stato richiedente deve fornire, oltre ad altre informazioni,: (i) il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’iden- tificazione di tali persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale), non- ché (v) il nome e, se disponibile, l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. Alla lettera c) è stabilito che, sebbene essa contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire le «fishing expedition», i numeri da (i) a (v) non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni. Resta inteso che una domanda in cui manca il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta nonché il nome della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste, non costituisce a priori una «fishing expedition». Le parti contraenti applicano queste premesse in modo da garantire uno scambio effettivo di informazioni. Lo Stato richiedente può dunque fornire l’identificazione della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo. Per

1 Dal testo originale inglese.

2 RS 0.672.964.91 3 RU 2011 4893

2012-1807 4223

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2012 Acc. amichevole con la Polonia

quanto riguarda la persona per cui vi sia motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste la domanda deve indicarne il nome e l’indirizzo, sempre che siano noti allo Stato richiedente. Un’interpretazione rigida della presente disposi- zione impedirebbe lo scambio di informazioni secondo la lettera c) del numero 7 del Protocollo.

Con le firme di entrambe le autorità competenti questo Accordo amichevole è appli- cabile dal 1° gennaio 2012.

Fatto a Berna il 29 dicembre 2011 Fatto a Varsavia il 29 dicembre 2011

Per l’autorità competente Per l’autorità competente della Confederazione Svizzera: della Repubblica di Polonia: Jürg Giraudi Cezary Krysiak Delegato per le negoziazioni delle Direttore Divisione Politica fiscale convenzioni per evitare le doppie Ministero delle finanze imposizioni Dipartimento federale delle finanze Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)

Accordo amichevole relativo all'interpretazione della lettera c) del numero 7 del Protocollo concernente la Convenzione del 2 settembre 1991 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio nel tenore modificato dal numero 6 dell'articolo XI del Protocollo del 20 aprile 2010 | Lexipedia | Lexipedia