AS 2012 4241
Ordinanza del DFAE sui controlli di sicurezza relativi alle persone
Ordinanza del DFAE sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP-DFAE)
del 14 agosto 2012
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), visto l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 marzo 20111 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP), ordina:
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina i livelli di controllo secondo l’articolo 9 capo- verso 1 OCSP corrispondenti alle funzioni in seno al DFAE che figurano nell’alle- gato 1 dell’OCSP.
2 I livelli di controllo sono definiti nell’allegato.
Art. 2 Aggiornamento dell’allegato 1 L’unità Sicurezza DFAE verifica almeno ogni cinque anni la validità dell’allegato alla presente ordinanza.
2 In caso di modifica dell’allegato 1 dell’OCSP, l’unità Sicurezza DFAE chiede,
entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente modifica, la modifica dell’alle- gato alla presente ordinanza.
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2012.
14 agosto 2012 Dipartimento federale degli affari esteri: Didier Burkhalter
RS 120.424 1 RS 120.4
2012-0364 4241
Controlli di sicurezza relativi alle persone. O del DFAE RU 2012
Allegato (art. 1 cpv. 2)
Funzioni in seno al DFAE per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone
1. Funzioni generali in seno al DFAE
Funzioni Livelli di controllo
Segretario generale e suo supplente 12 Collaboratori personali del capo del Dipartimento 12 Capo dell’informazione e suo supplente 12 Assistenti del capo del Dipartimento 12 Relatori, consulenti 12 Segretario di Stato e suo supplente 12 Direttori e loro supplenti 12 Capo della sicurezza e suo supplente 12 Membri delle commissioni extraparlamentari per i quali si applicano i 12 criteri secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera a o b OCSP Responsabili della protezione delle informazioni, della sicurezza 11 informatica e della protezione dei dati Utenti del Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi 11 alle persone (SIBAD) Portavoce 11 Usciere del capo del Dipartimento 11 Autista del capo del Dipartimento 11 Membri dello Stato maggiore incaricati di attività straordinarie 11 Membri dell’Organo direttivo in materia di sicurezza e loro supplenti 11 permanenti Vicedirettori e loro supplenti 11 Gestori dei rischi del DFAE 11
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Controlli di sicurezza relativi alle persone. O del DFAE RU 2012
2. Funzioni supplementari in seno al DFAE
Funzioni Livelli di controllo
Capimissione 12 Capi delle divisioni politiche e loro supplenti 12 Capo dell’Ufficio dell’integrazione e suo supplente 12 Specialisti IT 12 Capo del Centro di gestione delle crisi e suo supplente 12 Collaboratori che hanno accesso a informazioni classificate provenienti 11 dalla NATO o dall’UE Collaboratori dei servizi diplomatici e dei servizi consolari, dei servizi 12 generali o della cooperazione allo sviluppo che, conformemente alla descrizione del posto, hanno conoscenza in modo regolare e approfondito dell’attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza o che hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero compromet- tere l’adempimento di compiti importanti della Confederazione, in parti- colare gli inviati speciali Collaboratori dei servizi diplomatici e dei servizi consolari, dei servizi 11 generali o della cooperazione allo sviluppo che, conformemente alla descrizione del posto, hanno regolarmente accesso a informazioni classificate SEGRETO, per esempio i responsabili o i membri di gruppi di lavoro che esaminano temi come il disarmo e la non proliferazione nucleare, le questioni finanziarie internazionali o i sequestri di Svizzeri all’estero, i collaboratori incaricati in permanenza di dossier inerenti a tali temi, i collaboratori che rappresentano regolarmente la Svizzera in negoziati delicati e i collaboratori che hanno regolarmente accesso agli affari del Consiglio federale e del Parlamento Collaboratori dei servizi diplomatici e dei servizi consolari, dei servizi 10 generali o della cooperazione allo sviluppo che, conformemente alla descrizione del posto, hanno regolarmente accesso a informazioni classificate CONFIDENZIALE
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