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AS 2012 4503

AS 2012 4503

Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR)

RS 0.631.252.512; RU 1978 1281

Traduzione1

Modifica della Convenzione Approvata dal Consiglio federale l’8 giugno 2012 Entrata in vigore per la Svizzera il 13 settembre 2012

Art. 1 lett. q) La lettera q) è modificata come segue: Sostituire il termine «riconosciuta» con «autorizzata».

Art. 1 nuova lett. r) Inserire la nuova lettera r) seguente: «r) «organizzazione internazionale» un’organizzazione autorizzata dal Comitato di gestione ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzio- namento efficaci di un sistema internazionale di garanzia.»

Art. 8 par. 1 Modificare il paragrafo 1 come segue: «1. L’associazione garante s’impegna a pagare i tributi d’entrata o d’uscita esigibili fino all’importo massimo garantito, più eventuali interessi di mora, dovuti in virtù di leggi e regolamenti doganali della Parte contraente in cui è stata accertata un’irregolarità, in correlazione con un’operazione TIR, che comporti una richiesta nei confronti dell’associazione garante. L’associazione garante risponde solidal- mente, insieme con le persone debitrici dei succitati importi, del pagamento di dette somme.»

Art. 8 par. 7 Il paragrafo 7 è abrogato.

Art. 10 par. 2, prima riga Sostituire l’espressione «un Paese» con «una Parte contraente».

1 Dal testo originale francese (RO 2012 4503).

2012-0931 4503

Convenzione TIR RU 2012

Art. 11 par. 1 Modificare il paragrafo 1 come segue: «1. In caso di non appuramento di un’operazione TIR, le autorità competenti pos- sono: a) notificare il non appuramento al titolare del libretto TIR, all’indirizzo indi- cato sul libretto; b) notificare il non appuramento all’associazione garante. Entro un anno dalla data di accettazione del libretto TIR da parte delle autorità competenti, dette autorità notificano all’associazione garante il non appuramento, oppure entro un termine di due anni, qualora l’attestazione della fine dell’operazione TIR sia stata falsificata oppure ottenuta abusivamente o fraudolentemente.»

Art. 11 nuovo par. 2 Inserire il nuovo paragrafo 2 seguente: «2. Qualora il pagamento degli importi di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, diventi esigibile, le autorità competenti, per quanto possibile, ne faranno richiesta alle persone tenute al pagamento prima di rivolgersi all’associazione garante.»

Art. 11 par. 2 e 3 attuali I paragrafi 2 e 3 diventano i paragrafi 3 e 4.

Art. 11 nuovi par. 3 e 4 Modificare i nuovi paragrafi 3 e 4 come segue: «3. La richiesta di pagamento delle somme di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, è inviata all’associazione garante al più presto dopo tre mesi, e al più tardi dopo due anni, a decorrere dal giorno in cui si è notificato all’associazione che l’operazione TIR non è stata appurata oppure che l’attestazione della fine dell’operazione TIR è stata falsificata oppure ottenuta abusivamente o fraudolentemente. Tuttavia, nei casi di operazioni TIR che, durante il succitato termine di due anni, sono soggette a procedimenti amministrativi o giudiziari relativi all’obbligo di pagamento delle persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la richiesta di pagamento è notifi- cata entro il termine di un anno, a decorrere dal giorno in cui ha effetto la decisione delle autorità competenti o del tribunale. 4. L’associazione garante versa gli importi richiesti entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della richiesta di pagamento.»

Convenzione TIR RU 2012

Art. 11 nuovo par. 5 Inserire il nuovo paragrafo 5 seguente: «5. Gli importi versati sono restituiti all’associazione garante a condizione che, entro due anni dalla data della richiesta di pagamento, si comprovi, a soddisfazione delle autorità competenti, che in relazione all’operazione TIR in questione non è stata commessa alcuna irregolarità. Il termine di due anni può essere prolungato conformemente alla legislazione nazionale.»

Convenzione TIR RU 2012

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