AS 2012 469
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di soggiorno
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di soggiorno
Concluso il 3 dicembre 2008 Entrato in vigore il 19 dicembre 2011
Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, in applicazione degli articoli 2 e 12 dell’accordo quadro del 3 dicembre 20082 tra la Confederazione Svizzera («la Svizzera») e il Principato del Liechtenstein («il Lie- chtenstein») sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di sog- giorno nonché sulla cooperazione di polizia nell’area di confine, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Obiettivo Il presente accordo disciplina la cooperazione tra l’Ufficio federale della migrazione (UFM) e la Segreteria di stato dell’economia (SECO) della Svizzera da una parte, e l’Ausländer- und Passamt (APA) del Liechtenstein dall’altra, in materia di soggiorno dei cittadini delle Parti contraenti e di Stati terzi.
Art. 2 Libera circolazione delle persone Il Liechtenstein concede ogni anno ad almeno 12 cittadini svizzeri che ancora non risiedono sul suo territorio la possibilità di stabilirsi nel Liechtenstein e di esercitarvi un’attività lucrativa e ad almeno cinque cittadini svizzeri che ancora non risiedono sul suo territorio la possibilità di stabilirsi nel Liechtenstein senza attività lucrativa. Tali quote non comprendono il coniuge o il partner e i parenti in linea discendente minori di 21 anni o comprovatamente a carico dei collaboratori dell’Amministra- zione federale delle dogane attivi nel Liechtenstein.
Art. 3 Obbligo di notifica I cittadini del Liechtenstein in Svizzera e i cittadini svizzeri nel Liechtenstein sog- giacciono alle disposizioni in materia di notifica applicabili agli stranieri.
RS 0.360.514.21
1 Dal testo originale tedesco (AS 2012 469).
2 RS 0.360.514.2
2011-1634 469
Cooperazione in materia di soggiorno. Acc. con 1l Liechtenstein RU 2012
Art. 4 Obbligo di notifica e d’autorizzazione per la prestazione di servizi transfrontalieri 1. La stessa ditta è autorizzata, nel quadro della Convenzione AELS, a distaccare suoi dipendenti nell’altro Stato contraente per un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile. Gli stessi lavoratori dipendenti sono autorizzati a prestare servizi nell’altro Stato contraente per un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile. 2. A seconda della durata della prestazione di servizi nell’altro Stato contraente, vige il seguente obbligo di notifica e d’autorizzazione: a) la prestazione di servizi per otto giorni su un arco di 90 giorni è esente dall’obbligo di notifica o d’autorizzazione; b) la prestazione di servizi per oltre otto giorni su un arco di 90 giorni è retta dalle disposizioni legali e amministrative dello Stato in cui viene effettuata. Tale norma si applica anche ai lavoratori distaccati provenienti da Stati terzi e integrati nel mercato del lavoro dello Stato che li distacca; c) la prestazione di servizi è soggetta ad autorizzazione a partire dal 91° giorno.
Art. 5 Durata di validità ed entrata in vigore
1. Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.
2. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo per la fine di un anno civile con un preavviso di 12 mesi.
3. Il presente accordo entra in vigore contemporaneamente all’accordo quadro.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, il 3 dicembre 2008.
Per la Per il Confederazione Svizzera: Principato del Liechtenstein: Eveline Widmer-Schlumpf Otmar Hasler