AS 2012 4707
Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni
Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni
Modifica del 29 agosto 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 maggio 20001 sul Registro federale degli edifici e delle abita- zioni è modificata come segue:
Art. 13 cpv. 1 lett. g e h 1 L’Ufficio federale può comunicare ai servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati dati concernenti le seguenti caratteristiche degli edifici e delle abitazioni allo scopo di armonizzare e coordinare i registri: g. numero dell’abitazione del Cantone o del Comune; h. numero di stanze o locali abitabili.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2012.
29 agosto 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 431.841
2012-0899 4707
Registro federale degli edifici e delle abitazioni RU 2012
4708