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AS 2012 4707

Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Modifica del 29 agosto 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 maggio 20001 sul Registro federale degli edifici e delle abita- zioni è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 1 lett. g e h 1 L’Ufficio federale può comunicare ai servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati dati concernenti le seguenti caratteristiche degli edifici e delle abitazioni allo scopo di armonizzare e coordinare i registri: g. numero dell’abitazione del Cantone o del Comune; h. numero di stanze o locali abitabili.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2012.

29 agosto 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 431.841

2012-0899 4707

Registro federale degli edifici e delle abitazioni RU 2012

4708