AS 2012 471
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto e di entrata
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto e di entrata
Concluso il 3 dicembre 2008 Entrato in vigore il 19 dicembre 2011
Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, in applicazione degli articoli 2 e 5 dell’accordo quadro del 3 dicembre 20082 tra la Confederazione Svizzera («la Svizzera») e il Principato del Liechtenstein («il Liechtenstein») sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell’area di confine, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Obiettivo 1. Il presente accordo disciplina la cooperazione tra l’Ufficio federale della migra- zione (UFM) della Svizzera e l’Ausländer- und Passamt (APA) del Liechtenstein in materia di entrata di cittadini di Stati terzi.
2. Sono fatti salvi gli impegni derivanti dalla normativa Schengen.
Art. 2 Definizioni Ai fini del presente accordo e della sua applicazione, l’espressione: a) «visto Schengen» designa un visto rilasciato conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa Schengen che autorizza un cittadino di uno Stato terzo a entrare nel territorio degli Stati Schengen per un soggiorno non superiore a tre mesi; b) «visto nazionale» designa un visto rilasciato per un soggiorno superiore a tre mesi, la cui validità è riconosciuta dalle due Parti contraenti per l’entrata sul rispettivo territorio.
Art. 3 Consultazione
1. Quando tratta una domanda di visto per il Liechtenstein, l’UFM consulta l’APA
prima di rilasciare o rifiutare il visto. L’APA comunica all’UFM i casi in cui le
RS 0.360.514.22
1 Dal testo originale tedesco (AS 2012 471).
2 RS 0.360.514.2
2011-1647 471
Cooperazione in materia di rilascio del visto e di entrata. RU 2012 Acc. con il Governo del Principato del Liechtenstein
rappresentanze svizzere all’estero possono rilasciare direttamente il visto Schengen senza sentire dapprima l’APA.
2. L’UFM trasmette per esame all’APA, possibilmente in forma elettronica sicura,
la documentazione riguardante il visto con il suo preavviso. Il visto può essere rilasciato unicamente previa approvazione da parte dell’APA. 3. Nelle procedure di rilascio del visto presso un aeroporto internazionale in Sviz- zera (frontiera esterna di Schengen), le autorità di controllo alla frontiera possono rinunciare a consultare l’APA all’infuori dei suoi orari d’ufficio. Prima del rilascio o del rifiuto del visto sentono in ogni caso l’UFM. 4. Le vignette di visto svizzere per il Liechtenstein recano il complemento «R FL».
Art. 4 Annullamento del visto Di regola, le autorità cui compete l’annullamento dei visti si informano reciproca- mente prima di annullare un visto rilasciato dall’altra Parte contraente, indicandone i motivi.
Art. 5 Rimedi giuridici per i visti Schengen 1. Le autorità svizzere sono competenti per i ricorsi contro il rifiuto del visto Schengen per il Liechtenstein, purché non sia invocata una violazione dell’Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE).
2. La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni procedurali svizzere.
3. L’APA trasmette all’UFM le informazioni necessarie all’evasione del rimedio
giuridico.
Art. 6 Durata di validità ed entrata in vigore
1. Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.
2. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo per la fine di un anno civile con un preavviso di 12 mesi.
3. Il presente accordo entra in vigore contemporaneamente all’accordo quadro.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, il 3 dicembre 2008.
Per la Per il Confederazione Svizzera: Principato del Liechtenstein: Eveline Widmer-Schlumpf Otmar Hasler
Cooperazione in materia di rilascio del visto e di entrata. RU 2012 Acc. con il Liechtenstein
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
Cooperazione in materia di rilascio del visto e di entrata. RU 2012 Acc. con il Governo del Principato del Liechtenstein