AS 2012 501
Legge federale che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo
Legge federale che promuove l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo
del 30 settembre 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 103 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20112, decreta:
Art. 1 Oggetto La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere aiuti finanziari per promuovere l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo.
Art. 2 Progetti beneficiari 1 La Confederazione può sostenere progetti che si prefiggono gli obiettivi seguenti:
a. sviluppare e introdurre nuovi prodotti, apparecchiature e canali di distribu- zione; b. migliorare la qualità delle prestazioni; c. istituire strutture competitive che permettano di accrescere l’efficienza; d. migliorare la formazione e il perfezionamento.
2 Essa concentra la maggior parte degli aiuti su pochi progetti importanti.
Art. 3 Condizioni
1 I progetti beneficiano di un sostegno soltanto se:
a. contribuiscono a rafforzare la competitività della Svizzera quale Paese turi- stico; b. contribuiscono a uno sviluppo sostenibile del turismo; e c. creano o assicurano possibilità d’impiego attrattive. 2 Per poter beneficiare di un sostegno, i progetti di cui al capoverso 1 devono inoltre:
a. avere un’importanza nazionale o richiedere un coordinamento a livello sviz- zero; o
RS 935.22
2010-2970 501
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b. avere un’importanza regionale o locale e corrispondere ai criteri dei progetti modello della Confederazione.
3 I progetti devono essere pianificati e realizzati a livello interaziendale.
Art. 4 Oneri I progetti devono essere avviati entro sei mesi dall’assegnazione dell’aiuto finan- ziario.
Art. 5 Ammontare e modalità degli aiuti finanziari 1 La Confederazione può sostenere progetti accordando un aiuto finanziario pari al massimo al 50 per cento dei costi computabili. L’aiuto finanziario è versato sotto forma di contributi forfettari. 2 Se per un progetto possono essere richiesti anche altri sussidi federali, l’aiuto federale complessivo ammonta al massimo al 50 per cento dei costi globali.
Art. 6 Procedura 1 Le domande di aiuto finanziario devono essere inviate alla Segreteria di Stato del- l’economia (SECO). Quest’ultima consulta i Cantoni direttamente interessati. Per l’esame delle domande può anche rivolgersi a esperti. 2 La SECO decide in merito all’assegnazione degli aiuti finanziari dopo aver consul- tato gli Uffici federali direttamente interessati.
Art. 7 Informazione e valutazione 1 La SECO promuove lo scambio di informazioni nel settore del turismo in generale e in merito ai progetti beneficiari in particolare.
2 La SECO assicura la valutazione dei progetti beneficiari.
Art. 8 Finanziamento L’Assemblea federale stabilisce a scadenze quadriennali, mediante un decreto fede- rale semplice, i mezzi a disposizione quale credito d’impegno.
Art. 9 Rapporto Il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale sull’utilizzo dei mezzi finan- ziari accordati.
Art. 10 Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
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Art. 11 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 30 settembre 2011 Consiglio degli Stati, 30 settembre 2011 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
19 gennaio 2012.3
2 La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2012.
30 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 FF 2011 6671
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