AS 2012 5359
Legge sull'asilo
Legge sull’asilo (LAsi) (Modifiche urgenti della legge sull’asilo)
Modifica del 28 settembre 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20101; visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 23 settembre 20112, decreta:
I La legge del 26 giugno 19983 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 3 3 Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.
Art. 12 cpv. 3 Abrogato
Art. 19 cpv. 1, 1bis e 2 1 La domanda d’asilo deve essere depositata al posto di controllo di un aeroporto svizzero, all’atto dell’entrata in Svizzera presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro di registrazione. 1bis Può depositare una domanda solo chi si trova alla frontiera svizzera o sul territo- rio svizzero.
2 Abrogato
Art. 20 Abrogato
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Legge sull’asilo RU 2012
Art. 26 cpv. 1bis, 1ter e 2ter 1bis L’Ufficio federale può collocare i richiedenti l’asilo che compromettono la sicurezza e l’ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considere- volmente l’esercizio regolare dei centri di registrazione, in centri speciali istituiti e gestiti dall’Ufficio federale o dalle autorità cantonali. In tali centri possono essere collocati alle stesse condizioni i richiedenti assegnati a un Cantone. La Confederazi- one e i Cantoni partecipano alle spese proporzionalmente all’uso che ne fanno. 1ter Nei centri di cui al capoverso 1bis, si possono effettuare le stesse procedure svolte nei centri di registrazione; è eccettuato il deposito di una domanda d’asilo. 2ter L’Ufficio federale può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire l’esercizio dei centri di registrazione e dei centri speciali di cui al capoverso 1bis e altri compiti di cui al capoverso 2, ad eccezione dell’interrogatorio del richiedente. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.
Art. 26a Utilizzazione di infrastrutture ed edifici della Confederazione per l’alloggio di richiedenti l’asilo 1 Le infrastrutture e gli edifici della Confederazione possono essere utilizzati senza autorizzazione cantonale o comunale per l’alloggio di richiedenti per al massimo tre anni se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene nessuna modifica essenziale in relazione all’occupazione dell’infra- struttura o dell’edificio. 2 Non sono provvedimenti edilizi rilevanti ai sensi del capoverso 1, in particolare:
a. i lavori usuali di manutenzione agli edifici e alle infrastrutture; b. le trasformazioni edilizie di esigua entità; c. le installazioni di importanza secondaria quali gli impianti sanitari o i rac- cordi idraulici ed elettrici; d. le costruzioni mobiliari. 3 Dopo averli consultati, la Confederazione annuncia il cambiamento di destinazione al Cantone e al Comune d’ubicazione al più tardi 60 giorni prima della messa in esercizio dell’alloggio.
Art. 52 cpv. 2 Abrogato
Art. 68 cpv. 3 Abrogato
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Art. 91 cpv. 2ter e 4bis 2ter La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro di registra- zione o un centro speciale di cui all’articolo 26 capoverso 1bis un contributo forfetta- rio alle spese per la sicurezza. 4bis Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d’occupazione per persone che soggiornano in centri di registrazione della Confederazione o in un centro speci- ale di cui all’articolo 26 capoverso 1bis. A tal fine conclude convenzioni di prestazi- oni con i Cantoni e i Comuni in cui sono ubicati tali centri o con terzi incaricati.
Art. 108 cpv. 2 2 Il termine di ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisi- oni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l’articolo 6a capoverso 2 lettera a è di cinque giorni lavorativi.
Art. 109 cpv. 1 1 Il Tribunale amministrativo federale decide di norma entro cinque giorni lavorativi sui ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l’articolo 6a capoverso 2 lettera a.
Art. 112b Procedura d’asilo nell’ambito di fasi di test 1 Il Consiglio federale può prevedere fasi di test per valutare le nuove procedure che comportando misure organizzative e tecniche onerose richiedono lo svolgimento di una fase di test prima di varare una modifica di legge. 2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli delle fasi di test mediante ordinanza. A tal fine, nel definire la procedura d’asilo di prima istanza e la procedura di allontana- mento come pure le questioni finanziarie connesse può derogare alla presente legge e alla LStr5. 3 Durante le fasi di test, il Consiglio federale può ridurre a dieci giorni il termine di ricorso di 30 giorni previsto dall’articolo 108 capoverso 1 se ai richiedenti l’asilo interessati è garantita una tutela giurisdizionale efficace mediante provvedimenti adeguati.
4 L’ordinanza elenca tutti le disposizioni di legge a cui deroga.
5 La durata delle fasi di test è di due anni al massimo.
5 RS 142.20
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II La legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri è modificata come segue:
Art. 74 cpv. 2 2 Queste misure sono ordinate dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro di registrazione o in un centro speciale di cui all’articolo 26 capoverso 1bis LAsi7, è competente il Cantone in cui è ubicato il centro. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall’autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.
Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 5 1 Se è stata notificata una decisione di prima istanza d’allontanamento o espulsione, l’autorità competente, allo scopo di garantire l’esecuzione, può: b. incarcerare lo straniero se:
5. la decisione d’allontanamento è notificata in un centro di registrazione
o in un centro speciale di cui all’articolo 26 capoverso 1bis LAsi e l’ese- cuzione dell’allontanamento è presumibilmente attuabile,
Art. 80 cpv. 1 1 La carcerazione è ordinata dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro di registrazione o in un centro speciale di cui all’articolo 26 capoverso 1bis LAsi8, la competenza di ordinare la carcerazione preliminare (art. 75) spetta al Cantone in cui è ubicato il centro. Nei casi di cui all’articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5, la carcerazione è ordinata dall’UFM.
III
Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2012 Le domande d’asilo depositate all’estero prima dell’entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 della presente legge sono rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 capoverso 2, 52 e 68, nel tenore previgente.
6 RS 142.20 7 RS 142.31 8 RS 142.31
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IV 1 La presente legge è dichiarata urgente conformemente all’articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà a referendum facoltativo a tenore dell’artico- lo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.
2 Entra in vigore il 29 settembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015.9
Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012 Consiglio nazionale, 28 settembre 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
9 La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 28 set. 2012 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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