AS 2012 5535
Legge federale sulla pianificazione del territorio
Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)
Modifica del 23 dicembre 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale del 22 agosto 20111; visto il parere del Consiglio federale del 7 settembre 20112, decreta:
I La legge del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:
Art. 24c cpv. 2‒5
2 Con l’autorizzazione dell’autorità competente, tali edifici e impianti possono
essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente. 3 Lo stesso vale per gli edifici abitativi agricoli e gli edifici annessi utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo, eretti o trasformati legalmente prima che il fondo in que- stione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale. Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare ripercussioni negative per l’agricoltura. 4 L’aspetto esterno di un edificio può essere modificato soltanto se ciò è necessario per un’utilizzazione a scopo abitativo conforme agli standard attuali o per un risa- namento energetico, oppure per migliorare l’integrazione dell’edificio nel paesaggio. 5 In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pia- nificazione territoriale.
Art. 27a Restrizioni dei Cantoni per costruzioni fuori delle zone edificabili La legislazione cantonale può prevedere restrizioni alle disposizioni degli arti- coli 16a capoverso 2, 24b, 24c e 24d.