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AS 2012 5559

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) (6<sup>a</sup> revisione AI, secondo pacchetto di misure: rimborso delle spese per cure ospedaliere)

Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) (6a revisione AI, secondo pacchetto di misure: rimborso delle spese per cure ospedaliere)

Modifica del 15 giugno 2012

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 maggio 20111, decreta:

I La legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità è modifi- cata come segue:

Capo terzo lettera C cifra II

Art. 14bis Rimborso delle spese per cure ospedaliere3 Le spese per cure ospedaliere ai sensi dell’articolo 14 capoversi 1 e 2, effettuate in un ospedale autorizzato secondo l’articolo 39 della legge federale del 18 marzo 19944 sull’assicurazione malattie, sono assunte per l’80 per cento dall’assicurazione e per il 20 per cento dal Cantone di domicilio dell’assicurato. Il Cantone di domicilio versa la sua parte direttamente all’ospedale.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012 Consiglio nazionale, 15 giugno 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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